CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 aprile 2022
Cassazione n. 11321/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentante pro tempore, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato edifeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 375/2022 depositata il12/04/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23953/2022Numero sezionale 941/2026Numero di raccolta generale 11321/2026Data pubblicazione 27/04/20261. Nel 2019, [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice dipace di Macerata, la Regione Marche per sentirla condannare alrisarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi sustrada pubblica in data 17 settembre 2019, che vedeva coinvoltil’autovettura condotta dall’attore e un cinghiale immessosiimprovvisamente sulla carreggiata.[OSCURATO:PERSONA] di pace di Macerata, con sentenza n. 594/2020, accoglieva ladomanda attorea, condannando la Regione Marche al pagamento, infavore del Cervigni, della somma di Euro 4.303,78, oltre interessi dalladata del sinistro al soddisfo e spese del giudizio.2. Il Tribunale di Macerata, con sentenza n. 375/2022, accoglieva l’appellointerposto dalla Regione Marche, rigettando la domanda risarcitoria delCervigni; condannava, poi, l’appellato alla restituzione, in favore dellaRegione, delle somme ricevute in esecuzione della sentenza riformata,nonché al rimborso delle spese del doppio grado di giudizio.3. Per la cassazione di tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso,affidato a tre motivi.3.1. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.3.2. Entrambe le parti hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Con il primo motivo si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., violazione dell’art. 113 c.p.c. e dell’art. 2052 c.c., per avere ilTribunale deciso in aperto contrasto con i principi enunciati da Cass. n.Numero registro generale 23953/2022Numero sezionale 941/2026Numero di raccolta generale 11321/2026Data pubblicazione 27/04/20267969/2020, avendo ritenuto inoperante, nel caso di specie, l’art. 2052c.c., applicando, di contro, l’art. 2043 c.c.Il Tribunale, preso atto del revirement della Suprema Corte, ne avrebbepoi escluso l’applicabilità al caso di specie.4.2. Con il secondo motivo si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che èstato oggetto di discussione tra le parti, in relazione agli elementiprobatori forniti dal Cervigni, che il ricorrente reputa idonei a ritenereprovato il suo diritto risarcitorio.Parte ricorrente deduce, in proposito, di avere pienamente dimostrato ladinamica del sinistro, la circostanza che il danno è stato causatodall’animale selvatico, nonché il nesso causale tra la condotta dell’animalee l’evento dannoso.4.3. Con il terzo motivo si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., violazione dell’art. 2043 c.c. e dell’art. 84, comma 2, Reg. [OSCURATO:PERSONA] (D.P.R. 495/1992), per non aver ritenuto il Tribunale, in ognicaso, raggiunta la prova richiesta dall’art. 2043 c.c. in ordine allaresponsabilità del sinistro occorso con un animale selvatico, in contrastocon i principi enunciati da Cass. n. 4004/2020, in caso di colposaomissione della Regione nell’adozione misure preventive idonee adimpedire l’attraversamento della fauna salvatica.5.1. Il primo motivo è infondato.La censura svolta dal ricorrente si infrange sull’effettiva ratio decidendidella statuizione impugnata, che si compendia nel duplice rilievo dellainsufficienza delle prove fornite dal Cervigni in relazione all’onere diallegazione e asseverazione su di lui incombente e rilevante sia ai finidell’art. 2043 c.c., sia ai fini dell’art. 2052 c.c.È ben vero che il Tribunale, richiamata la giurisprudenza anteriore esuccessiva al revirement operato da Cass. n. 7969/2020, ha dapprimaerroneamente ritenuto applicabile, nella specie, l’art. 2043 c.c., sullaNumero registro generale 23953/2022Numero sezionale 941/2026Numero di raccolta generale 11321/2026Data pubblicazione 27/04/2026scorta di un duplice argomento: a) il Cervigni deduceva - inter alia - laomissione della Regione nel predisporre strumenti e mezzi di controllo e diimpedimento alla fauna selvatica di invadere la carreggiata stradale, senzaindicare il titolo di responsabilità; b) la Regione non è proprietaria dellastrada presso la quale si è verificato il sinistro.Ciò nonostante, il Tribunale medesimo ha poi soggiunto che, purapplicando l’art. 2052 c.c., alla luce del più recente indirizzo interpretativodella giurisprudenza di legittimità in tema di incidenti stradali tra unautoveicolo e un animale selvatico, «non risulta la prova che la condotta diguida del conducente dell’autovettura fosse connotata da specialeprudenza, in considerazione della completa omissione della descrizionedella dinamica del sinistro, vieppiù necessaria perché non è statarinvenuta la carcassa dell’animale asserita causa del lamentato danno, edelle circostanze dell’orario notturno, del limite di velocità massima di 50km/h e della mancanza di illuminazione pubblica e della mancata provache la condotta dell’animale selvatico abbia avuto effettivamente ed inconcreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui -nonostante ogni cautela - non sarebbe stato comunque possibile evitarel’impatto. In altre parole, non risulta che la condotta dell’animale sia statala causa del sinistro, e cioè che il cinghiale abbia improvvisamente edinaspettatamente invaso la carreggiata stradale e che il conducente nonabbia potuto fare nulla per evitare l’impatto» (cfr. le non numerate pagg.4 e 5 della sentenza impugnata).Mette conto soggiungere che tale statuizione - frutto, peraltro, di ungiudizio tipicamente fattuale, in quanto tale rimesso al giudice del merito -risulta conforme all’indirizzo interpretativo di questa Corte di recenteoggetto di più puntuale precisazione con le Sentenze nn. 2526 e 2528 del5 febbraio 2026, secondo il cui principio «in tema di responsabilità perdanni cagionati da animali, di cui all’art. 2052 c.c., in caso di incidentestradale che veda coinvolti un veicolo senza guida di rotaie e un animale,Numero registro generale 23953/2022Numero sezionale 941/2026Numero di raccolta generale 11321/2026Data pubblicazione 27/04/2026qualora agiscano in giudizio nei confronti del proprietario dell’animale o dichi se ne serve, per il risarcimento dei danni subiti, il conducente e/o ilproprietario del veicolo (ovvero terzi, tra cui i trasportati a bordo dellostesso) sono onerati della allegazione e della prova della esatta ecompleta dinamica dell’incidente e, in particolare, sia del comportamentodell’animale, sia della condotta di guida tenuta dal conducente del veicolo,nella loro reciproca correlazione, essendo indispensabili per stabilire lariconducibilità dell’evento dannoso, in via esclusiva o almeno concorrente,ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., al comportamento dell’animale,nonché la misura dell’eventuale concorso, da valutarsi anche di ufficio dalgiudice, pur senza automatismi; pertanto, in mancanza di una adeguata,completa e sufficiente prova, positiva e certa, che il comportamentodell’animale, in correlazione con la condotta di guida del conducente delveicolo, sia stata effettivamente causa, quanto meno concorrente,dell’evento dannoso, la domanda risarcitoria del conducente e/o delproprietario del veicolo (ovvero dei terzi) non potrà trovare accoglimento,nemmeno parziale».5.2. Il secondo motivo è inammissibile.La doglianza prospettata dal ricorrente risulta, difatti, eccentrica rispettoal vizio di omesso esame circa un fatto decisivo di cui all’art. 360, comma1, n. 5, c.p.c., censurando il Cervigni il giudizio compiuto dal Tribunale diinsufficienza delle risultanze probatorie in relazione all’onere diasseverazione incombente sull’attore.In proposito, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, l’omessoesame (cfr., di recente, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 25305 del 16/09/2025)deve avere per oggetto «un preciso accadimento o una precisa circostanzain senso storico-naturalistico» (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21152 del08/10/2014), un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass.,Sez. U, Sentenza n. 5745 del 23/03/2015).Numero registro generale 23953/2022Numero sezionale 941/2026Numero di raccolta generale 11321/2026Data pubblicazione 27/04/2026Esulano, dunque, dalla nozione di “fatto”, il cui omesso esame possaintegrare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., le argomentazioni o lededuzioni difensive (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14802 del 14/06/2017), glielementi istruttori, una moltitudine di fatti e circostanze, ovvero il «varioinsieme dei materiali di causa» (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del29/10/2018).Varrà precisare infatti che questa Corte, quale Giudice di legittimità, nonpuò sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella operata daigiudici del merito, né può rivalutare i fatti storici della causa, essendolimitata alla sola verifica della sussistenza di una motivazione idonea sulpiano logico, e cioè non meramente apparente, perplessa oinsanabilmente contraddittoria (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del07/04/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3267 del 12/02/2008; Cass. Sez.2, Ordinanza n. 8872 del 03/04/2025; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 6964del 16/03/2025).5.3. Il terzo motivo è inammissibile, per difetto dei requisiti di specificitàed autosufficienza prescritti, a pena d’inammissibilità del mezzo, dall’art.366, comma 1, n. 6, c.p.c., non avendo il ricorrente dimostrato, all’internodel ricorso stesso, l’avvenuta prospettazione, negli esatti termini, di unaresponsabilità omissiva nei confronti della Regione (peraltro, rilevata pure,come generica e non riferita ad un espresso titolo di responsabilità, dalgiudice d’appello alla non numerata pag. 4 della sentenza impugnata).Per altro verso, varrà osservare che, come nella diversa materia dellaresponsabilità della P.A. per danni causati da cani randagi, quest’ultimaregolata dall’art. 2043 c.c., questa Corte ha pure precisato che è onere deldanneggiato provare la colpa della pubblica amministrazione ed il nesso dicausa tra questa e il danno patito. A tal fine non basta, per la provadell’elemento soggettivo del fatto illecito, il mero fatto che un animalerandagio abbia causato il danno, ma esige la dimostrazionedell’insufficiente organizzazione del servizio di prevenzione delNumero registro generale 23953/2022Numero sezionale 941/2026Numero di raccolta generale 11321/2026Data pubblicazione 27/04/2026randagismo; solo una volta fornita questa prova, il nesso di causa tracondotta omissiva e danno potrà ammettersi anche ricorrendo al criteriodella “concretizzazione del rischio” (il quale è criterio di spiegazionecausale, non già di accertamento della colpa), in virtù del quale il fattostesso dell’avverarsi del rischio che la norma violata mirava a prevenire èsufficiente a dimostrare che una condotta alternativa corretta avrebbeevitato il danno (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16788 del 23/06/2025).Tanto vale dunque a dimostrare che, ove pure si potesse riconoscerel’applicabilità al caso di specie dell’art. 2043 c.c., riconducendo ladomanda risarcitoria alla prospettazione di una omissione colposa dellaRegione nell’adozione misure preventive idonee ad impedirel’attraversamento della fauna salvatica, pure non basterebbe la sola provadell’attraversamento dell’animale selvatico per ritenere assolto l’onereprobatorio gravante sull’attore.6. Il ricorso va, pertanto, rigettato.7. Integra un idoneo presupposto per la compensazione delle spese delpresente giudizio di legittimità la circostanza che, in materia e sullaquestione in base alla quale il ricorso è stato qui definito, solo assai direcente e proprio nel corso del medesimo giudizio di legittimità questaCorte ha provveduto a sanare alcune disarmonie applicative delrevirement di cui a Cass. 7969/2020 e successive, con le richiamatesentenze nn. 2526 e 2528 del 2026. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spesedel presente giudizio di legittimità.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo aNumero registro generale 23953/2022Numero sezionale 941/2026Numero di raccolta generale 11321/2026Data pubblicazione 27/04/2026titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, anorma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civiledella Corte suprema di cassazione in data 11 marzo 2026.Il Presidente