Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2006
ECLI:EU:C:2006:51
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑265/04
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammarrätten i Sundsvall)
«Fiscalità diretta — Libera circolazione dei capitali — Imposta sui dividendi — Riacquisto di azioni — Deducibilità delle spese per l’acquisto di azioni — Disparità di trattamento tra residenti e non residenti — Convenzione fiscale volta ad evitare la doppia imposizione»
Conclusioni dell’avvocato generale J. Kokott, presentate il 14 luglio 2005
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 19 gennaio 2006
Massime della sentenza
1.
Libera circolazione dei capitali — Restrizioni
(Artt. 56 CE e 58 CE)
2.
Libera circolazione dei capitali — Restrizioni
(Artt. 56 CE e 58 CE)
1. Gli artt. 56 CE e 58 CE devono essere interpretati come contrari ad una normativa nazionale la quale prevede che, in caso
di riduzione del capitale sociale, l’importo pagato per riacquistare azioni da un azionista non residente sia tassato come
dividendo distribuito senza che vi sia diritto a dedurre le spese di acquisto delle dette azioni, mentre lo stesso importo
versato ad un azionista residente è tassato come plusvalenza relativa a beni mobili, e dà diritto alla deduzione delle spese
di acquisto.
Una normativa siffatta rende meno attraente il movimento transfrontaliero di capitali, da un lato, dissuadendo gli investitori
non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] azioni di società aventi ivi sede e, dall’altro, restringendo conseguentemente
le possibilità che le dette società raccolgano capitali presso investitori non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] le spese di acquisto sono direttamente connesse con l’importo versato per riacquistare le azioni, non sussiste alcuna
obiettiva diversità di situazione che giustifichi una disparità di trattamento su tale punto tra residenti e non residenti.
(v. punti 34, 40, 43, dispositivo 1)
2. Gli artt. 56 CE e 58 CE devono essere interpretati come contrari ad una normativa nazionale risultante da una convenzione
che prevenga la doppia imposizione, la quale preveda un’aliquota massima per la tassazione dei dividendi degli azionisti non
residenti inferiore a quella applicabile agli azionisti residenti e consenta, interpretando tale convenzione alla luce delle
note esplicative dell’OCSE al proprio modello di convenzione applicabile, in sede di tassazione del prezzo di rivendita di
azioni in caso di riduzione di capitale, la deduzione del valore nominale delle azioni dai proventi della cessione, mentre
gli azionisti residenti sono autorizzati a dedurre le spese di acquisto delle azioni, a meno che in applicazione della detta
normativa nazionale gli azionisti non residenti non siano trattati meno favorevolmente di quelli residenti. Spetta al giudice
nazionale stabilire se questo sia il caso.
(v. punti 53, 56, dispositivo 2)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
19 gennaio 2006 (
*
)
«Fiscalità diretta – Libera circolazione dei capitali – Imposta sui dividendi – Riacquisto di azioni – Deducibilità delle spese per l’acquisto di azioni – Disparità di trattamento tra residenti e non residenti – Convenzione fiscale volta ad evitare la doppia imposizione»
Nel procedimento C‑265/04,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Kammarrätten i
Sundsvall (Svezia) con decisione 17 giugno 2004, pervenuta in cancelleria il 24 giugno 2004, nella causa
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA]
,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J. Malenovský, S. von Bahr, A. [OSCURATO:PERSONA] e U. Lõhmus (relatore),
giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
viste le osservazioni scritte presentate:
– per la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], dal sig. J. Grönlund, skattejurist;
– per il governo svedese, dal sig. A. Kruse, in qualità di agente;
– per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dal sig. R. Lyal e dalla sig.ra L. Ström van Lier, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 luglio 2005,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 43 CE, 48 CE, 56 CE e 58 CE.
2 Essa è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la signora [OSCURATO:PERSONA], cittadina francese e azionista di una società
anonima svedese, la Förvaltnings AB Ratos (in prosieguo: la «Ratos»), e lo [OSCURATO:PERSONA] (amministrazione fiscale svedese),
per aver quest’ultimo rifiutato di rimborsarle l’intera imposta applicatale all’atto del riacquisto delle sue azioni da parte
della detta società nel corso di una riduzione del capitale sociale.
Contesto normativo nazionale
La legge sulla tassazione dei dividendi
3 La normativa svedese opera una distinzione tra gli azionisti residenti e quelli non residenti sotto il profilo della tassazione
del corrispettivo che ricevono per il riacquisto di azioni ai fini della loro liquidazione. Per gli azionisti residenti, tale
corrispettivo è tassato come plusvalenza previa deduzione delle spese di acquisto delle azioni riacquistate. Al saldo si applica
un’aliquota del 30%. Per gli azionisti non residenti in Svezia, invece, il riacquisto è considerato una distribuzione di dividendi
che non dà diritto alla deduzione suddetta.
4 La distribuzione dei dividendi è disciplinata dalla legge svedese sulla tassazione dei dividendi [«lagen (1970:624) om kupongskatt»;
in prosieguo: la «legge 1970»], la quale trova applicazione unicamente per le persone fisiche o giuridiche non domiciliate
in Svezia, né ivi stabilmente residenti (in prosieguo: gli «azionisti non residenti»).
5 L’art. 1 della legge 1970 dispone che per la distribuzione di dividendi a titolo di azioni emesse da una società svedese dev’essere
versata un’imposta allo Stato. L’art. 2, secondo comma, precisa che per «distribuzione» si deve intendere qualsiasi versamento
all’azionista, in particolare in caso di riduzione del capitale sociale.
6 Il successivo art. 5 fissa al 30% l’aliquota dell’imposta sui dividendi, aliquota spesso ridotta in applicazione di convenzioni
fiscali volte ad evitare la doppia imposizione. L’art. 27 della legge 1970 riconosce un diritto a rimborso se il prelievo
fiscale è stato effettuato ad un’aliquota superiore a quella prevista da una di queste convenzioni.
7 La legge sulla tassazione dei dividendi non prevede un diritto alla deduzione delle spese di acquisto delle azioni poi riacquistate
[dalla società emittente]. Un azionista che ricade nell’ambito di applicazione della detta legge è quindi soggetto ad un prelievo
del 30% sull’intera somma che riceverà a titolo di riacquisto. Pure, le disposizioni delle convenzioni fiscali in vigore volte
ad evitare le doppie imposizioni possono portare ad un altro risultato.
La convenzione franco-svedese volta ad evitare la doppia imposizione
8 La convenzione tra il governo della Repubblica francese e il governo del Regno di Svezia volta ad evitare le doppie imposizioni
e a prevenire l’evasione fiscale nel settore delle imposte sul reddito e sul patrimonio è stata sottoscritta il 27 novembre
1990 ed è entrata in vigore il 1° aprile 1992 (in prosieguo: la «convenzione franco-svedese»).
9 All’art. 10, n. 1, la detta convenzione stabilisce che:
«I dividendi pagati da una società avente sede in uno Stato contraente ad un soggetto [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]
sono tassati in questo secondo Stato».
10 Il n. 2 del medesimo articolo precisa che:
«I dividendi possono essere tassati anche dallo Stato contraente in cui ha sede la società che li versa. Tuttavia, se l’effettivo
beneficiario dei dividendi risiede nell’altro Stato contraente, l’imposta non può superare il 15% dell’importo lordo dei dividendi».
11 Conformemente al n. 5, il termine «dividendi» che ricorre nel detto art. 10 include, tra l’altro, i redditi provenienti da
azioni, nonché i redditi ad essi assimilati ai fini fiscali in base al diritto applicabile, nello Stato in cui ha sede la
società che li distribuisce, all’atto dell’entrata in vigore della convenzione franco-svedese.
12 Dall’art. 13, n. 6, di tale convenzione risulta che i redditi provenienti dalla vendita di azioni di cui trattasi nella causa
principale sono tassati soltanto nello Stato contraente in cui risiede il cedente.
13 La stessa convenzione si basa su un modello di convenzione sulla doppia imposizione predisposto dall’Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e da questa altresì corredato di note esplicative.
14 Al paragrafo 28 delle note esplicative all’art. 10 del modello di convenzione dell’OCSE è precisato che sono dividendi non
solo le distribuzioni di utili decise ogni anno dall’assemblea degli azionisti, ma anche gli altri vantaggi in valore monetario,
quali le azioni gratuite, i bonus, i benefici di liquidazione o i dividendi occulti. Gli sgravi previsti dal detto articolo
si applicano a condizione che lo Stato in cui la società debitrice ha sede tassi le summenzionate prestazioni come dividendi.
15 Al paragrafo 31 delle note esplicative all’art. 13 del modello di convenzione dell’OCSE è specificato che, nel caso di rivendita
di quote alla società emittente nell’ambito di una liquidazione oppure di una riduzione del capitale sociale, la differenza
tra il prezzo di vendita e il valore nominale delle azioni può essere considerata, nello Stato in cui ha sede la società,
come dividendo di utili accumulati e non come plusvalenza. L’art. 13 non osta alla tassazione di tali dividendi nello Stato
in cui ha sede la società in base all’aliquota prevista dall’art. 10 del modello di convenzione dell’OCSE. Tale tassazione
è consentita poiché la detta differenza rientra nella definizione del termine «dividendi» di cui all’art. 10, n. 3, come interpretato
al paragrafo 28 delle pertinenti note esplicative.
16 Secondo il giudice del rinvio, le disposizioni della convenzione franco-svedese, interpretate alla luce del modello di convenzione
dell’OCSE e delle sue note esplicative, hanno indotto a modificare il regime fiscale previsto dalla legge 1970 riducendo l’aliquota
d’imposta per i non residenti al 15% e accordando un diritto a deduzione corrispondente al valore nominale delle azioni riacquistate.
Causa principale e questioni pregiudiziali
17 Nel corso di un’operazione di riduzione del suo capitale sociale la Ratos riacquistava, il 2 dicembre 1998 azioni di categoria
B possedute dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], residente in [OSCURATO:PERSONA], per un importo di SEK 8 640 000 (EUR 917 000). All’atto del pagamento
veniva prelevata un’imposta del 15% sull’importo totale, conformemente al combinato disposto della legge 1970 con la convenzione
franco-svedese, per un totale di circa SEK 1 300 000 (EUR 138 000).
18 La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] proponeva reclamo all’amministrazione fiscale competente chiedendo il rimborso, in via principale, dell’intera
imposta applicatale e, in subordine, della parte di essa calcolata sul valore nominale delle azioni riacquistate.
19 Il 28 settembre 1999 la detta amministrazione accoglieva la domanda proposta in subordine e rimborsava la somma di SEK 167 000
(EUR 18 000).
20 La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] impugnava tale provvedimento innanzi al [OSCURATO:PERSONA] i Dalarnas län (Tribunale amministrativo della regione
di Dalarna), sostenendo che anche la restante parte dell’imposta trattenutale alla fonte avrebbe dovuto esserle restituita.
[OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso con sentenza 29 marzo 2001, avverso la quale la ricorrente nella causa principale interponeva
appello innanzi al giudice dell’odierno rinvio.
21 Ritenendo che il Trattato CE e la giurisprudenza della Corte non forniscano una risposta chiara alle questioni sollevate nella
controversia di cui è stato investito, il Kammarrätten i Sundsvall (Corte d’appello amministrativa di Sundsvall) ha deciso
di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se gli artt. 56 CE e 58 CE consentano a uno Stato membro di tassare come dividendo un pagamento per il riacquisto di azioni
versato da una società per azioni di tale Stato membro, senza che vi sia diritto a dedurre le spese per l’acquisto delle azioni
così riacquistate, se le somme di cui trattasi sono versate ad un azionista che ivi non è domiciliato né residente, mentre
le somme versate dalla stessa società ad un azionista domiciliato o residente nel detto Stato membro sono tassate come plusvalenze,
che danno diritto alla deduzione delle spese per l’acquisto delle stesse azioni.
2) In caso di soluzione negativa della prima questione: se i precitati articoli – qualora la convenzione fiscale volta ad evitare
le doppie imposizioni stipulata tra lo Stato membro ove ha sede la società per azioni e quello in cui risiede l’azionista
preveda un’aliquota d’imposta inferiore a quella che viene applicata al corrispettivo per la rivendita versato ad un azionista
del primo Stato membro, e qualora inoltre ad un azionista dell’altro Stato membro, con riferimento alle note esplicative del
modello di convenzione fiscale dell’OCSE, sia consentito dedurre un importo corrispondente al valore nominale delle azioni
riacquistate – consentano ad uno Stato membro di applicare una disciplina come quella sopra descritta.
3) Se gli artt. 43 CE e 48 CE consentano che uno Stato membro applichi una normativa come quella sopra descritta».
Quanto alle questioni pregiudiziali
Quanto alla prima questione
22 Con la prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli artt. 56 CE e 58 CE debbano essere interpretati nel
senso che ostano ad una normativa nazionale, come quella oggetto della causa principale, che prevede che, in caso di riduzione
del capitale sociale, l’importo pagato per riacquistare azioni da un azionista non residente sia tassato come dividendo senza
che vi sia diritto a dedurre le spese d’acquisto delle dette azioni, mentre lo stesso importo versato ad un azionista residente
è tassato come plusvalenza che dà diritto a tale deduzione.
23 La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la legge 1970 integra una restrizione all’investimento da parte di stranieri in società svedesi
e una discriminazione contraria all’art. 56 CE, non giustificabile neppure alla luce delle disposizioni dell’art. 58 CE.
24 Il governo svedese non nega l’effettiva incompatibilità tra la legge 1970 e il diritto comunitario. Riconosce che la normativa
svedese sulla tassazione delle somme pagate per riacquistare azioni comporta che gli azionisti sono trattati in modo diverso
secondo che siano soggetti d’imposta in Svezia limitatamente o illimitatamente. In forza di tale disciplina un azionista limitatamente
obbligato potrebbe finire con l’essere assoggettato ad un’imposta talvolta più onerosa di quella gravante sugli azionisti
obbligati illimitatamente.
25 Il detto governo aggiunge che intende modificare questa normativa per consentire ad un azionista con obbligo fiscale limitato
di dedurre dal corrispettivo ricevuto per il riacquisto delle azioni le spese sostenute a suo tempo per acquistarle.
26 Per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee è evidente che la normativa svedese sulla tassazione del prezzo di rivendita, in
caso di riduzione di capitale, distingue gli azionisti tra residenti e non residenti. Il diritto a deduzione delle spese di
acquisto delle azioni costituirebbe un vantaggio fiscale che sarebbe rifiutato agli azionisti non residenti. Questa disparità
di trattamento degli azionisti causerebbe una discriminazione in quanto situazioni simili sono trattate in maniera diversa
sebbene non sussista alcuna obiettiva diversità di situazione che giustifichi differenze su tale punto tra le due categorie
di contribuenti.
27 [OSCURATO:PERSONA] è perciò del parere che la discriminazione comportata dalla legge 1970 sia una restrizione alla libera circolazione
dei capitali contraria all’art. 56 CE. Dall’ordinanza di rinvio non risulterebbe nulla che possa giustificare tale restrizione
conformemente all’art. 58 CE.
28 Si deve innanzi tutto ricordare che, per costante giurisprudenza della Corte, se è vero che la materia delle imposte dirette
rientra nella competenza degli Stati membri, questi ultimi devono tuttavia esercitare tale competenza nel rispetto del diritto
comunitario (v., in particolare, sentenze 11 agosto 1995, causa C‑80/94, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2493, punto 16, e 7 settembre
2004, causa C‑319/02, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7477, punto 19).
29 Una rivendita di azioni alla società emittente, come quella realizzata dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], costituisce un movimento di
capitali nel senso dell’art. 1 della direttiva del Consiglio 24 giugno 1988, 88/361/CEE, per l’attuazione dell’articolo 67
del Trattato [articolo abrogato dal Trattato di Amsterdam] (GU L 178, pag. 5), e della nomenclatura dei movimenti di capitali
contenuta nell’allegato I di tale direttiva. Tale nomenclatura ha conservato il valore indicativo che le era proprio per definire
la nozione di «movimento di capitali» (v. sentenze 23 settembre 2003, causa C‑452/01, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9743,
punto 7, e 5 luglio 2005, causa C‑376/03, D., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5821, punto 24). Ne consegue che ad un’operazione siffatta si applicano
le regole comunitarie relative alla libera circolazione dei capitali.
30 L’art. 56 CE vieta tutte le restrizioni ai movimenti di capitale tra gli Stati membri salvo ricorra uno dei motivi di giustificazione
previsti all’art. 58 CE.
31 Per risolvere la prima questione occorre verificare anzitutto se il fatto che uno Stato membro rifiuti agli azionisti non
residenti, all’atto del riacquisto di azioni, la deduzione delle spese di acquisto delle stesse costituisca una restrizione
ai movimenti di capitale.
32 Al riguardo si deve ricordare che la legge 1970 assoggetta gli azionisti di una società avente sede in Svezia a prescrizioni
differenti secondo che siano ivi residenti o meno. Infatti, la deduzione delle spese di acquisto all’atto del riacquisto delle
loro azioni in caso di riduzione del capitale sociale agli azionisti residenti in Svezia è consentita, mentre agli azionisti
non residenti è preclusa. Il diritto alla deduzione costituisce quindi un vantaggio fiscale riservato unicamente agli azionisti
residenti.
33 È pacifico che tale vantaggio rappresenta per chi ne beneficia uno sgravio fiscale, di modo che gli azionisti non residenti
che non possono valersene sono tassati più severamente e versano, dunque, rispetto a quelli [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]
34 Come ha osservato l’avvocato generale ai paragrafi 33 e 34 delle conclusioni, una normativa siffatta rende meno attraente
il movimento transfrontaliero di capitali, da un lato, dissuadendo gli investitori non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] società aventi sede in tale Stato e, dall’altro, restringendo per forza di cose le possibilità che società svedesi
raccolgano capitali presso investitori non residenti in Svezia.
35 Ciò considerato, si deve constatare che rifiutare, all’atto del riacquisto di azioni, la deduzione delle spese d’acquisto
di queste ultime agli azionisti non residenti costituisce una restrizione ai movimenti di capitale nel senso dell’art. 56 CE.
36 Occorre ora verificare se tale restrizione possa essere giustificata da una delle ragioni enunciate all’art. 58, n. 1, CE.
Da quest’ultima disposizione, in uno con il n. 3 del medesimo articolo, risulta che gli Stati membri possono porre nel loro
ordinamento una distinzione tra contribuenti residenti e contribuenti non residenti purché tale distinzione non costituisca
un mezzo di discriminazione arbitrario o una restrizione dissimulata alla libera circolazione dei capitali.
37 Come già constatato supra al punto 34, la legge 1970 pone una distinzione tra azionisti residenti e non residenti tassando
differentemente l’importo loro corrisposto per il riacquisto delle azioni.
38 Occorre, tuttavia, distinguere i trattamenti diseguali consentiti in forza dell’art. 58, n. 1, lett. a), CE dalle discriminazioni
arbitrarie vietate dal n. 3 del medesimo articolo. Orbene, dalla giurisprudenza risulta che, perché una normativa fiscale
nazionale quale quella di cui alla causa principale possa considerarsi compatibile con le disposizioni del Trattato relative
alla libera circolazione dei capitali, occorre che la differenza di trattamento riguardi situazioni che non siano oggettivamente
paragonabili o sia giustificata da motivi imperativi di interesse generale (v. sentenze 6 giugno 2000, causa C‑35/98, [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4071, punto 43; [OSCURATO:PERSONA], cit., punti 28 e 29, e 8 settembre 2005, causa C‑512/03, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. I‑7685,
punto 42).
39 Bisogna a questo punto verificare se la differente tassazione delle somme percepite per la rivendita delle azioni secondo
che gli azionisti siano o meno residenti si rapporti a situazioni che non siano oggettivamente comparabili.
40 Si deve notare che le spese di acquisto sono direttamente connesse con l’importo versato per riacquistare le azioni, di modo
che i residenti e i non residenti versano, sotto tale profilo, in una situazione paragonabile. Non sussiste alcuna obiettiva
diversità di situazione che giustifichi una disparità di trattamento su tale punto tra le due categorie di contribuenti.
41 Ciò considerato, una legge nazionale come la legge 1970 discrimina arbitrariamente gli azionisti non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] oneri maggiori di quelli gravanti sugli azionisti residenti che versano in una situazione oggettivamente paragonabile.
42 Quanto, infine, alle altre giustificazioni previste dall’art. 58 CE o dalla giurisprudenza della Corte, si deve constatare
che non sono state invocate.
43 È perciò opportuno risolvere la prima questione nel senso di interpretare gli artt. 56 CE e 58 CE come contrari ad una normativa
nazionale, come quella oggetto della causa principale, che prevede che, in caso di riduzione del capitale sociale, l’importo
pagato per riacquistare azioni da un azionista non residente sia tassato come dividendo senza che vi sia diritto a dedurre
le spese d’acquisto delle dette azioni, mentre lo stesso importo versato ad un azionista residente è tassato come plusvalenza
che dà diritto alla deduzione delle spese di acquisto.
Quanto alla seconda questione
44 Con la seconda questione il giudice del rinvio vorrebbe sapere se possa incidere sulla risposta data alla prima questione
l’eventuale applicazione di una convenzione fiscale volta ad evitare le doppie imposizioni come la convenzione franco-svedese
che preveda un’aliquota massima per la tassazione dei dividendi degli azionisti non residenti inferiore a quella applicabile
agli azionisti residenti e consenta, interpretata alla luce delle note esplicative dell’OCSE al proprio modello di convenzione
fiscale, la deduzione del valore nominale delle azioni dai proventi della cessione.
45 Secondo la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], in virtù della convenzione franco-svedese solo la Repubblica francese ha il diritto di tassare
le plusvalenze realizzate con l’operazione di riacquisto dei titoli. L’imposta trattenuta applicando erroneamente il regime
dei dividendi dovrebbe perciò esserle restituita integralmente.
46 [OSCURATO:PERSONA] invoca la giurisprudenza relativa all’avoir fiscal (sentenza 28 gennaio 1986, causa 270/83, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 2773) e ai vantaggi fiscali (sentenza 21 settembre 1999, causa C‑307/97, Saint-Gobain ZN, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6161) per
affermare che l’osservanza del diritto comunitario non può dipendere dal contenuto di una convenzione stipulata tra due Stati
membri per evitare la doppia imposizione.
47 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], un regime come quello descritto nella causa principale, applicabile in virtù di una convenzione fiscale
ed interpretato alla luce delle note esplicative dell’OCSE al modello di convenzione, è contrario agli artt. 56 CE e 58 CE.
48 A tale riguardo occorre verificare se, per valutare la conformità di una normativa fiscale con le regole comunitarie sulla
libera circolazione dei capitali, debba essere presa in considerazione la convenzione franco-svedese. In caso di risposta
affermativa, andrà poi verificato se tale convenzione elimini l’assodata restrizione alla libertà fondamentale.
49 Si osservi che l’eliminazione delle doppie imposizioni è uno degli obiettivi della Comunità la cui realizzazione dipende dagli
Stati membri in forza dell’art. 293, secondo trattino, CE. In mancanza di misure di unificazione o di armonizzazione comunitaria
dirette ad eliminare le doppie imposizioni, è ancora compito degli Stati membri determinare i criteri d’imposizione sui redditi
e sul patrimonio al fine di eliminare, se del caso mediante convenzioni, le doppie imposizioni. In tale contesto gli Stati
membri sono liberi, nell’ambito delle convenzioni bilaterali, di stabilire gli elementi di collegamento per la ripartizione
della competenza fiscale (v. sentenze 12 maggio 1998, causa C‑336/96, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2793, punti 24 e 30; Saint-Gobain
ZN, cit., punto 57, e D., cit., punto 52).
50 Tale ripartizione della competenza fiscale non legittima, però, gli Stati membri ad introdurre una discriminazione contraria
alle regole comunitarie.
51 Dato che il regime fiscale che risulta dalla convenzione franco-svedese, interpretato alla luce delle note esplicative dell’OCSE
al modello di convenzione, è parte del contesto normativo applicabile alla causa principale ed è stato definito tale dal giudice
del rinvio, la Corte deve tenerne conto per fornire a quest’ultimo un’interpretazione del diritto comunitario che gli sia
utile. Non spetta alla Corte interpretare il diritto nazionale, né valutare la sua applicazione nel caso di specie (v., in
particolare, sentenze 24 ottobre 1996, causa C‑435/93, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5223, punto 39, e 30 aprile 1998, causa C‑136/95,
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2011, punto 21).
52 Quanto al trattamento fiscale che risulta dalla convenzione franco-svedese, occorre ricordare che un azionista non residente,
come la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], è autorizzato da tale convenzione, interpretata alla luce delle note esplicative dell’OCSE al modello
di convenzione, a dedurre il valore nominale delle azioni dall’importo imponibile all’atto del riacquisto delle stesse. Dopodiché
il saldo sarà tassato al 15%.
53 Dato che sono tassati al 30% del corrispettivo del riacquisto delle azioni previa deduzione delle spese di acquisto, si deve
verificare se gli azionisti residenti siano trattati più favorevolmente dei non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] è necessario conoscere
l’importo delle spese di acquisto delle azioni, nonché il loro valore nominale.
54 Si ricordi al riguardo che l’accertamento e la valutazione dei fatti non sono di competenza della Corte, bensì del giudice
nazionale (sentenze 15 novembre 1979, causa 36/79, Denkavit, punto 12; 5 ottobre 1999, cause riunite C‑175/98 e C‑177/98,
Lirussi e Bizzaro, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6881, punto 37, e 22 giugno 2000, causa C‑318/98, Fornasar e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4785, punto
31).
55 Spetta pertanto al giudice del rinvio verificare, nell’ambito della controversia di cui è stato investito, se la deduzione
del valore nominale e l’applicazione di un’imposta plafonata al 15% per gli azionisti non residenti si traduca in un trattamento
non meno favorevole di quello riservato ai residenti che hanno diritto alla deduzione delle spese di acquisto e all’applicazione
di un’aliquota del 30%.
56 La seconda questione deve essere perciò risolta nel senso che gli artt. 56 CE e 58 CE devono essere interpretati come contrari
a una normativa nazionale risultante da una convenzione che prevenga la doppia imposizione, come la convenzione franco-svedese,
che preveda un’aliquota massima per la tassazione dei dividendi degli azionisti non residenti inferiore a quella applicabile
agli azionisti residenti e consenta, interpretando tale convenzione alla luce delle note esplicative dell’OCSE al proprio
modello di convenzione applicabile, la deduzione del valore nominale delle azioni dai proventi della cessione, a meno che
in applicazione della detta normativa nazionale gli azionisti non residenti non siano trattati meno favorevolmente di quelli
residenti. Spetta al giudice del rinvio stabilire se sia proprio questo il caso nella causa principale.
Quanto alla terza questione
57 Tenuto conto delle soluzioni fornite alla prima e alla seconda questione, non occorre risolvere la terza.
Sulle spese
58 Nei confronti della parti nella causa principale questo procedimento ha carattere di incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non
possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
1)
Gli artt. 56 CE e 58 CE devono essere interpretati come contrari ad una normativa nazionale, come quella oggetto della causa
principale, che prevede che, in caso di riduzione del capitale sociale, l’importo pagato per riacquistare azioni da un azionista
non residente sia tassato come dividendo senza che vi sia diritto a dedurre le spese d’acquisto delle dette azioni, mentre
lo stesso importo versato ad un azionista residente è tassato come plusvalenza che dà diritto alla deduzione delle spese di
acquisto.
2)
Gli artt. 56 CE e 58 CE devono essere interpretati come contrari ad una normativa nazionale risultante da una convenzione
che prevenga la doppia imposizione, come la convenzione fiscale tra il governo della Repubblica francese e il governo del
Regno di Svezia volta a evitare le doppie imposizioni e a prevenire l’evasione fiscale nel settore delle imposte sul reddito
e sul patrimonio, sottoscritta il 27 novembre 1990, che preveda un’aliquota massima per la tassazione dei dividendi degli
azionisti non residenti inferiore a quella applicabile agli azionisti residenti e consenta, interpretando tale convenzione
alla luce delle note esplicative dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico al proprio modello di convenzione
applicabile, la deduzione del valore nominale delle azioni dai proventi della cessione, a meno che in applicazione della detta
normativa nazionale gli azionisti non residenti non siano trattati meno favorevolmente di quelli residenti. Spetta al giudice
del rinvio stabilire se sia proprio questo il caso nella causa principale.
Firme
*
Lingua processuale: lo svedese.