CassazionedecretoSezione 4Decisione del 13 luglio 2021
Cassazione n. 48628/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; letta la memoria del 21 settembre 2022 dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore di fiducia dell'imputato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 13 novembre 2020, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione, coi benefici di legge, in relazione al reato di cui all'art. 590 cod. pen.. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen.. Si deduce che tra la data di notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio in sede di appello (26 giugno 2021) e la data di fissazione dell'udienza di trattazione (13 luglio 2021) erano intercorsi solo diciassette giorni, in violazione dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., che prevede inderogabilmente il termine di venti giorni liberi. Tale termine, peraltro, trova piena applicazione anche in relazione ai procedi- menti camerali come nella fattispecie in esame. La Corte territoriale, peraltro, non ha valutato l'eccezione di tardività della noti- fica del decreto di citazione, sebbene essa fosse stata tempestivamente formulata (vedi verbale di udienza del 13 luglio 2021), proseguendo la trattazione del procedi- mento nel merito. 2.2. Vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato ed all'art. 589 bis, comma 1, cod. proc. pen.. 2.3. Con memoria difensiva del 21 settembre 2022, la difesa fornisce ulteriori elementi a sostegno dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Dagli atti del fascicolo esaminati dal Collegio in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U., n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092) risulta quanto segue: - il decreto di citazione nel giudizio di appello era notificato al ricorrente in data 26 giugno 2021 per l'udienza fissata per la data del 13 luglio 2021; - nelle conclusioni scritte dell'8 luglio 2021, il ricorrente eccepiva il mancato ri- I spetto del termine per comparire di venti giorni, previsto dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen.; - all'udienza del 13 luglio 2021 la Corte pronunciava sentenza, senza pronunciarsi in relazione all'eccezione formulata dalla difesa.2. Ebbene, nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine a comparire di venti giorni stabilito dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o de- dotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della delibe- razione della sentenza di secondo grado. (Sez. 6, n. 28408 del 23/06/2022, Rv. 283349). La violazione del termine a comparire stabilito dall'art. 601 cit., peraltro, può essere dedotta nelle conclusioni scritte, trattandosi di termine funzionale all'esercizio del diritto di difesa (Sez. 5, n. 5739 del 07/02/2022, Movio, Rv. 282970). 3. Non avendo l'organo giudicante provveduto a rilevare l'eccezione, tempesti- vamente proposta, la sentenza va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti per il giudizio alla Corte di appello di Torino per l'ulteriore corso. Resta assorbito l'ulteriore motivo di impugnazione. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti per il giudizio alla Corte di appello di Torino. Così deciso in Roma