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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42669/2022

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eguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2022 emessa dalla Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha escluso l'applicazione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. e ha ritenuto congrua la pena irrogata dal primo giudice in corrispondenza del minimo edittale, perché non sussistevano elementi di segno positivo valorizzabili e, anzi, risultava ostativa la personalità delinquenziale dell'imputato così come risultante dal casellario giudiziale nonché i futili e non documentati motivi che lo avevano portato ad allontanarsi in altra regione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2022 emessa dalla Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha escluso l'applicazione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. e ha ritenuto congrua la pena irrogata dal primo giudice in corrispondenza del minimo edittale, perché non sussistevano elementi di segno positivo valorizzabili e, anzi, risultava ostativa la personalità delinquenziale dell'imputato così come risultante dal casellario giudiziale nonché i futili e non documentati motivi che lo avevano portato ad allontanarsi in altra regione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 42669/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris