CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 41159/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2025 del TRIBUNALE di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiestol’annullamento del la sentenza impugnata limitatamente alla pena irrogata e d conrinvio alla Corte di appello di Catania ; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento,il Tribunale di Catania ha condannato l’imputato [OSCURATO:PERSONA] per appropriazione indebita di una vetrina frigo. 2. Presentando ricorso per Cassazione, il Procuratore generale di Catania deduce violazione di legge ex art. 606 lett. b, cod. proc. pen. per esser stata la pena determinata in misura inferiore al minimo edittale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, partendo dalla errata premessa che il minimo edittale per il reato ascritto all’imputato, a seguito della novella del 2019(legge n. 3 del 9 gennaio), sia didue anni di reclusione (oltre alla pena pecuniaria). Tuttavia, a seguito di pronuncia della Corte Costituzionale (n. 46 del 2024)è stata dichiarata la illegittimità costituzionale della disposizione de qua, con conseguente ‘riassestamento’ del minimo edittale (come spiegato nella motivazione della pronuncia della Corte delle Leggi) in quindici giorni di reclusione. Il dispositivo della sentenza recita: “dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 646, primo comma, del codice penale, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera u), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), nella parte in cui prevede la pena della reclusione «da due a cinque anni» anziché «fino a cinque anni». 2. Di qui, l’infondatezza del motivo addotto ed il rigetto del ricorso. P.Q.M Rigetta il ricorso. Così deciso, 20novembre 202 5 Il Consigliere relatore IlPresidente [OSCURATO:PERSONA]