CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41868/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.GIOVANNIELLO Sergio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la decisione del Tribunale di Milano che lo aveva riconosciuto colpevole di due episodi di furto all'interno di esercizi commerciali e di una inosservanza alle prescrizioni inerenti l'applicazione di misura di sorveglianza speciale e lo aveva condannato alla pena di anni uno mesi due di reclusione ed euro 1.200 di multa. 2.Lannenta il ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale per il mancato riconosci- mento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto il ricorrente omette di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata che risulta logica e priva di contraddizioni. Va rilevato poi che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al di- niego della concessione delle attenuanti generiche, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferi- mento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche mo- tivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale). A tale proposito il giudice distrettuale ha escluso il beneficio con motivazione del tutto coerente al suddetto insegnamento richia- mando i precedenti penali plurimi, l'assenza di elementi di meritevolezza e l'inosservanza alle prescrizioni relative alla misura di sicurezza personale. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisan- dosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indi- cata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces- suali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 29 Settembre