CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 2023
Cassazione n. 23790/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Ancona, con sentenza emessa in data 02/05/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Ancona in data 08/06/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 56 e 629 comma primo cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano l'uno l'erronea applicazione degli artt. 56 e 629 cod. pen. per mancanza dell'elemento soggettivo del reato, l'altro la violazione degli artt. 612 e 131 bis cod. pen. per omessa derubricazione del reato nella più lieve ipotesi di cui all'art. 612 cod. pen. e l'ultimo l'erronea applicazione degli artt. 133 e 62 nr. 4 e 6 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché tutti reiterativi di doglianze già affrontate e risolte dalla Corte di appello con congrua motivazione esposta nel corpo dell'impugnata sentenza: si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata, sugli elementi integranti il delitto contestato e sulle ragioni ostative all'invocata riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 612 cod. pen., atteso il rinvenimento del cellulare della persona offesa in capo al [OSCURATO:PERSONA], ma soprattutto l'ingiusto profitto ricavato dallo stesso di ben 200,00 euro (elemento, questo, decisivo ai fini della corretta qualificazione del reato di estorsione); si veda, ancora, pag. 7 della sentenza impugnata sul diniego dell'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. per mancato rispetto del massimo edittale previsto dalla norma in questione; si veda, da ultimo, pag. 7 della sentenza impugnata in punto di congruità della pena inflitta, non potendo essere concesse le invocate attenuanti poiché il danno non è stato pertinentemente ritenuto di lieve entità ai sensi dell'art. 62 n. 4 cod. pen. ed è mancata la prova della spontaneità del risarcimento richiesta per l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/03/2023 Il Consigliere Estensore I