CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04637/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di L'Aquila che ne ha confermato la responsabilità per il reato di sequestro di persona e, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. (e dichiarati estinti per prescrizione i rimanenti reati per cui aveva riportato condanna in primo grado), ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio; considerato che l'unico motivo di ricorso - che ha prospettato il vizio di motivazione, di cui pure ha assunto la mancanza assoluta - è: - generico, perché ha censurato la decisione del Tribunale e non anche quella della Corte di appello (la quale ha indicato le ragioni per cui ha ritenuto attendibile il narrato della persona offesa ed ha evidenziato gli elementi di riscontro di esso), con cui non si è invece confrontato (Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); - versato in fatto, poiché a ben vedere ha prospettato irritualmente in questa sede di legittimità una diversa ricostruzione dell'accaduto alla luce del compendio probatorio (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa e altro, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso