Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 883/2025

ECLI:EU:C:2025:36
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CJ0421 SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 23 gennaio 2025 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Lavoratori migranti – Sicurezza sociale – Legislazione applicabile – Lavoratori distaccati – Documenti che rivestono la forma di certificati A 1 asseritamente emessi dall’istituzione competente a rilasciare tali certificati – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 76, paragrafo 6 – Obbligo delle autorità dello Stato membro ospitante di avviare una procedura di dialogo e di conciliazione ai fini della determinazione dell’esistenza di frodi» Nella causa C‑421/23, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla cour d’appel de Liège (Corte d’appello di Liegi, Belgio), con decisione del 25 maggio 2023, pervenuta in cancelleria il 10 luglio 2023, nel procedimento penale a carico di EX con l’intervento di: Ministère public, Office national de sécurité sociale (ONSS) LA CORTE (Settima Sezione), composta da F. Biltgen, presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente della Settima Sezione, M.L. [OSCURATO:PERSONA] (relatrice), presidente della Quinta Sezione, e J. Passer, giudice, avvocato generale: J. Richard de la Tour cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per il ministère public, da J. Deumer, in qualità di agente; – per il governo belga, da S. Baeyens, C. Pochet e L. Van den Broeck, in qualità di agenti; – per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente; – per il governo portoghese, da C. Alves, P. Barros da Costa, A. Pimenta e E. Silveira, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da F. Clotuche-Duvieusart e B.-R.

Killmann, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 76, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ( GU 2004, L 166, pag. 1 , e rettifica GU 2004, L 200, pag. 1 ), come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012 ( GU 2012, L 149, pag. 4 ) (in prosieguo: il «regolamento n. 883/2004»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale avviato a carico di EX per il fatto di aver commesso, in particolare, frodi in materia di contributi previdenziali.

Contesto normativo Regolamento n. 883/2004 3 L’articolo 1, lettera l), del regolamento n. 883/2004 definisce il termine «legislazione», ai fini di tale regolamento, nel senso che esso designa, in relazione a ciascuno Stato membro, le leggi, i regolamenti, le altre disposizioni legali e ogni altra misura di attuazione riguardanti i settori di sicurezza sociale di cui all’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento. 4 L’articolo 2 del regolamento n. 883/2004 così dispone: «1.

Il presente regolamento si applica ai cittadini di uno Stato membro, agli apolidi e ai rifugiati [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, nonché ai loro familiari e superstiti.

2. Inoltre, il presente regolamento si applica ai superstiti delle persone che sono state soggette alla legislazione di uno o più Stati membri, indipendentemente dalla cittadinanza di tali persone, quando i loro superstiti sono cittadini di uno Stato membro oppure apolidi o rifugiati [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]». 5 L’articolo 3 del regolamento n. 883/2004, intitolato «Ambito d’applicazione “ratione materiae”», prevede, al suo paragrafo 1, che tale regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale in esso elencati. 6 Il titolo II del medesimo regolamento, intitolato «Determinazione della legislazione applicabile», contiene gli articoli da 11 a 16 di quest’ultimo. 7 L’articolo 11 del regolamento n. 883/2004 prevede quanto segue: «1.

Le persone alle quali si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro.

Tale legislazione è determinata a norma del presente titolo. (...)

3. Fatti salvi gli articoli da 12 a 16: a) una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro; (...)». 8 L’articolo 12, paragrafo 1, di tale regolamento è formulato nel modo seguente: «La persona che esercita un’attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è da questo distaccata, per svolgervi un lavoro per suo conto, in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i ventiquattro mesi e che essa non sia inviata in sostituzione di un’altra persona distaccata». 9 Ai sensi dell’articolo 72, lettera a), di detto regolamento, la commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (in prosieguo: la «commissione amministrativa») è incaricata, in particolare, di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione derivante dalle disposizioni del medesimo regolamento o da quelle del suo regolamento di applicazione. 10 L’articolo 76 del regolamento n. 883/2004, intitolato «Cooperazione», così dispone: «(...)

3. Ai fini del presente regolamento, le autorità e le istituzioni degli Stati membri possono comunicare direttamente fra loro, nonché con le persone interessate o i loro rappresentanti.

4. Le istituzioni e le persone cui si applica il presente regolamento hanno un obbligo reciproco di informazione e di cooperazione per garantire la corretta applicazione del presente regolamento.

Le istituzioni, secondo il principio di buona amministrazione, rispondono a tutte le domande entro un termine ragionevole e comunicano in proposito alle persone interessate qualsiasi informazione necessaria per far valere i diritti loro conferiti dal presente regolamento. (...)

6. In caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione del presente regolamento, tali da mettere in causa i diritti di una persona cui esso è applicabile, l’istituzione dello Stato membro competente o dello Stato membro di residenza della persona in causa contatta l’istituzione/le istituzioni dello o degli Stati membri interessati.

In assenza di una soluzione entro un termine ragionevole, le autorità interessate possono adire la commissione amministrativa».

Regolamento n. 987/2009 11 L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ( GU 2009, L 284, pag. 1 ), come modificato dal regolamento n. 465/2012 (in prosieguo: il «regolamento n. 987/2009»), è intitolato «Valore giuridico dei documenti e delle certificazioni rilasciati in un altro Stato membro» e prevede quanto segue: «1.

I documenti rilasciati dall’istituzione di uno Stato membro che attestano la situazione di una persona ai fini dell’applicazione del [regolamento n. 883/2004] e del [presente regolamento], nonché le certificazioni su cui si è basato il rilascio dei documenti, sono accettati dalle istituzioni degli altri Stati membri fintantoché essi non siano ritirati o dichiarati non validi dallo Stato membro in cui sono stati rilasciati.

2. In caso di dubbio sulla validità del documento o sull’esattezza dei fatti su cui si basano le indicazioni che vi figurano, l’istituzione dello Stato membro che riceve il documento chiede all’istituzione emittente i chiarimenti necessari e, se del caso, il ritiro del documento.

L’istituzione emittente riesamina i motivi che hanno determinato l’emissione del documento e, se necessario, procede al suo ritiro.

3. A norma del paragrafo 2, in caso di dubbio sulle informazioni fornite dalla persona interessata, sulla validità del documento o sulle certificazioni o sull’esattezza dei fatti su cui si basano le indicazioni che vi figurano, l’istituzione del luogo di dimora o di residenza procede, qualora le sia possibile, su richiesta dell’istituzione competente, alle verifiche necessarie di dette informazioni o detto documento.

4. In mancanza di accordo tra le istituzioni interessate, la questione può essere sottoposta alla commissione amministrativa, per il tramite delle autorità competenti, non prima che sia trascorso un mese dalla data in cui l’istituzione che ha ricevuto il documento ha sottoposto la sua richiesta.

La commissione amministrativa cerca di conciliare i punti di vista entro i sei mesi successivi alla data in cui la questione le è sottoposta». 12 L’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009 è formulato nei seguenti termini: «Su richiesta della persona interessata o del datore di lavoro, l’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile a norma del titolo II del [regolamento n. 883/2004] fornisce un attestato del fatto che tale legislazione è applicabile e indica, se del caso, fino a quale data e a quali condizioni».

Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte 13 EX, un imprenditore portoghese, ha impiegato, con l’intermediazione di più società, 650 lavoratori di nazionalità portoghese che sono stati distaccati nel territorio del Regno del Belgio, tra il 2012 e il 2017, per lavorare in cantieri edili in tale Stato membro.

Siffatto distaccamento è stato effettuato, segnatamente, mediante documenti che rivestono la forma di certificati A 1 asseritamente emessi, ai sensi del regolamento n. 883/2004, dall’istituzione portoghese competente a rilasciare tale tipo di certificati, al fine di attestare, in applicazione dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009, l’affiliazione dei lavoratori interessati al regime previdenziale portoghese durante il periodo di distaccamento (in prosieguo: il «periodo in esame»). 14 Con sentenza del 10 novembre 2021, il tribunal de première instance de Namur (Tribunale di primo grado di Namur, Belgio) ha dichiarato EX colpevole di vari reati, tra cui, in particolare, l’aver commesso frodi in materia di contributi previdenziali e l’utilizzo di falsi documenti. 15 In tale contesto detto giudice ha constatato, in primo luogo, che i documenti che rivestono la forma di certificati A 1 prodotti da EX erano falsi documenti che non erano stati emessi dalle autorità portoghesi, circostanza non contestata dall’imputato nel procedimento principale; in secondo luogo, che le società, create o gestite da quest’ultimo e con l’intermediazione delle quali i lavoratori interessati sono stati distaccati in Belgio, non esercitavano alcuna attività sostanziale in Portogallo nel settore edile e avevano il solo scopo di procurare manodopera a basso costo in Belgio e, in terzo luogo, che l’istituzione portoghese competente a emettere certificati A 1 aveva confermato che tali società o non avevano chiesto il rilascio di siffatti certificati, oppure che tale rilascio era stato negato ad esse sulla base dell’inesistenza di attività sostanziali, da parte di dette società, nel settore edile in Portogallo. 16 Tanto l’imputato nel procedimento principale quanto il ministère public (pubblico ministero, Belgio) hanno proposto appello avverso tale sentenza dinanzi alla cour d’appel de Liège (Corte d’appello di Liegi, Belgio), giudice del rinvio. 17 Nell’ambito di tale appello EX, che non contesta che i documenti che rivestono la forma di certificati A 1 da egli prodotti costituiscano falsi documenti, come risulta dalla sentenza del tribunal de première instance de Namur (Tribunale di primo grado di Namur) del 10 novembre 2021, fa valere che in caso di indizi di frode, ipotesi che, a suo avviso, ingloberebbe la fattispecie di utilizzo di falsi certificati A 1, la procedura di dialogo e di conciliazione prevista all’articolo 76, paragrafo 6, del regolamento n. 883/2004 costituisce un preliminare obbligatorio al fine di procedere all’accertamento dell’esistenza di una frode siffatta. 18 Il giudice del rinvio richiama la giurisprudenza della Corte, originata in particolare dalla sentenza del 27 aprile 2017, A-[OSCURATO:PERSONA] ( C‑620/15 , EU:C:2017:309 ), che sancisce il principio di unicità della legislazione applicabile alla copertura previdenziale e la competenza esclusiva dell’istituzione emittente, in caso di indizi di frode, per quanto riguarda la valutazione della validità dei certificati A 1 da essa emessi.

Inoltre, tale giudice rinvia alla sentenza del 2 aprile 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑370/17 e C‑37/18 , EU:C:2020:260 ), da cui risulterebbe che detta procedura di dialogo e di conciliazione costituisce un preliminare obbligatorio al fine di determinare se siano soddisfatte le condizioni per l’esistenza di una frode. 19 Tale giudice si interroga tuttavia sull’applicazione dei principi derivanti dalla giurisprudenza in esame in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale in cui, da un lato, il giudice di primo grado ha accertato che i documenti controversi che rivestono la forma di certificati A 1 non sono stati emessi dall’istituzione menzionata in tali documenti, circostanza non contestata nell’ambito dell’impugnazione, e, dall’altro, che sono stati versati contributi al sistema previdenziale portoghese nel corso del periodo in esame allorché, secondo il ministère public (pubblico ministero) e l’Office national de sécurité sociale (Ufficio nazionale per la previdenza sociale; «ONSS») (Belgio), le società con l’intermediazione delle quali EX ha distaccato in Belgio i lavoratori interessati non hanno mai svolto attività sostanziali in Portogallo. 20 In tali circostanze, la cour d’appel de Liège (Corte d’appello di Liegi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se il [regolamento n. 883/2004] debba essere interpretato come applicabile nel caso in cui sia stato accertato – senza che le parti abbiano sollevato alcuna contestazione al riguardo – da un lato, che i certificati A 1 che sono stati prodotti sono falsi secondo le autorità giudiziarie dello Stato [membro] ospitante, e, dall’altro, che le indagini svolte dalle autorità giudiziarie dello stesso Stato [membro] ospitante sembrano dimostrare che i certificati controversi non sono opera dell’autorità competente dello Stato [membro] emittente, e ciò anche se quest’ultima ha riscosso contributi previdenziali. 2) In caso affermativo, se la procedura di dialogo e di conciliazione istituita dall’articolo 76, paragrafo 6, del regolamento n. 883/2004 (che riprende la procedura di cui all’articolo 84 bis , paragrafo 3, del [regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità ( GU 1971, L 149, pag. 2 )] costituisca un presupposto obbligatorio al fine di determinare se siano soddisfatte le condizioni per l’esistenza di una frode. 3) Qualora sia data risposta affermativa a tali due questioni, se, in applicazione del principio del divieto di frode e di abuso del diritto, principio generale del diritto dell’Unione che i singoli sono tenuti a rispettare, le autorità dello Stato [membro] in cui i lavoratori hanno svolto la loro attività possano non tenere conto di detti certificati A 1, e ciò anche in assenza di ricorso alla procedura di dialogo e di conciliazione, in caso di sospetto di frode, nell’ipotesi in cui i fatti sottoposti alla loro valutazione consentano di dimostrare che detti certificati sono stati prodotti a seguito di un comportamento del datore di lavoro giudicato fraudolento da parte di un’autorità giudiziaria dello Stato [membro] ospitante». 21 Il 24 aprile 2024 la Corte ha rivolto una domanda di informazioni al giudice del rinvio, affinché quest’ultimo chiarisse se il tribunal de première instance de Namur (Tribunale di primo grado di Namur) si sia basato sugli elementi relativi alla cooperazione tra le istituzioni belga e portoghese competenti, contenuti nelle osservazioni depositate dai governi belga e portoghese, al fine di accertare, segnatamente, che l’insieme dei documenti che rivestono la forma di certificati A 1 prodotti dall’imputato nel procedimento principale costituivano falsi documenti.

A seguito di tale domanda, il giudice del rinvio ha trasmesso alla Corte una copia della sentenza del 10 novembre 2021 menzionata al punto 14 della presente sentenza.

Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 22 Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento n. 883/2004 debba essere interpretato nel senso che, in una situazione in cui alcuni cittadini di uno Stato membro impiegati da un imprenditore stabilito in tale Stato membro effettuano, mediante documenti che rivestono la forma di certificati A 1 asseritamente emessi dall’istituzione di detto Stato membro competente per il rilascio di tale tipo di certificati, un lavoro per conto del medesimo imprenditore in un altro Stato membro per il quale tale istituzione riscuote contributi previdenziali, tale regolamento è applicabile, incluso allorché, nell’ambito di un procedimento penale avviato a carico di tale imprenditore dinanzi agli organi giurisdizionali di quest’ultimo Stato membro per il fatto di aver commesso frodi in materia previdenziale, tali organi giurisdizionali accertano, senza essere contraddetti dal medesimo imprenditore, che tali documenti sono falsi. 23 Occorre rilevare che, al fine di statuire sul fatto che siano state commesse frodi in materia previdenziale nell’ambito di un procedimento penale avviato, nello Stato membro in cui il lavoro è svolto, a carico di un imprenditore per essersi avvalso in modo fraudolento del distacco di lavoratori, un organo giurisdizionale nazionale chiamato a pronunciarsi su tale procedimento deve in particolare determinare se la legislazione previdenziale di tale Stato membro sia applicabile ai lavoratori interessati. 24 A tal riguardo occorre ricordare che, conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, letto alla luce dell’articolo 1, lettera l), di tale regolamento, le persone alle quali quest’ultimo si applica sono soggette solo alla legislazione di un singolo Stato membro relativa ai settori di sicurezza sociale elencati all’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento.

Ai sensi di detto articolo 11, paragrafo 1, tale legislazione è determinata a norma del titolo II di detto regolamento. 25 Di conseguenza, se una persona rientra nell’ambito di applicazione ratione personae del regolamento n. 883/2004, come definito all’articolo 2 di quest’ultimo, è pertinente, in linea di massima, il principio di unicità della legislazione nazionale in materia di previdenza sociale applicabile, sancito all’articolo 11, paragrafo 1, di tale regolamento (sentenza dell’8 maggio 2019, Inspecteur van de Belastingdienst, C‑631/17 , EU:C:2019:381 , punto 20 e giurisprudenza citata). 26 Orbene, in considerazione del tenore letterale dell’articolo 2 del regolamento n. 883/2004, così avviene manifestamente per quanto riguarda i cittadini di uno Stato membro impiegati da un imprenditore stabilito in detto Stato membro, che svolgono un lavoro per conto di tale imprenditore in un altro Stato membro per il quale l’istituzione competente in materia previdenziale del primo Stato membro riscuote contributi previdenziali. 27 Pertanto, un organo giurisdizionale nazionale chiamato a pronunciarsi nell’ambito di un procedimento penale avviato a carico di tale imprenditore, per il fatto di aver commesso frodi in materia previdenziale, deve applicare il regolamento n. 883/2004. 28 In particolare, tale organo giurisdizionale deve verificare, segnatamente, se siano soddisfatte le condizioni alle quali il regolamento n. 883/2004 subordina il distacco dei lavoratori, come enunciate all’articolo 12, paragrafo 1), di tale regolamento, con la conseguenza che i lavoratori interessati sarebbero soggetti alla legislazione previdenziale dello Stato membro in cui l’imprenditore di cui trattasi è stabilito o se, al contrario, non sussistano tali condizioni, sicché tali lavoratori sarebbero, in virtù dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), di detto regolamento, soggetti alla legislazione previdenziale dello Stato membro cui appartiene detto organo giurisdizionale. 29 L’esistenza di documenti che rivestono la forma di certificati A 1 asseritamente emessi, nei confronti di alcuni lavoratori, da parte dell’istituzione competente dello Stato membro in cui è stabilito l’imprenditore di cui trattasi, così come il fatto che tali documenti siano stati considerati come falsi documenti dall’organo giurisdizionale chiamato a pronunciarsi in primo grado nell’ambito del procedimento penale avviato a carico di tale imprenditore, senza che quest’ultimo abbia sollevato alcuna contestazione in proposito, non modificano in alcun modo l’applicabilità del regolamento n. 883/2004 nell’ambio di tale procedimento penale. 30 Infatti, è sufficiente constatare che l’articolo 2 di tale regolamento non esige, per rientrare nel suo ambito di applicazione ratione personae , che si disponga di un certificato A

1. 31 Avuto riguardo alle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che il regolamento n. 883/2004 deve essere interpretato nel senso che in una situazione in cui alcuni cittadini di uno Stato membro impiegati da un imprenditore stabilito in tale Stato membro effettuano, mediante documenti che rivestono la forma di certificati A 1 asseritamente emessi dall’istituzione di detto Stato membro competente per il rilascio di tale tipo di certificati, un lavoro per conto del medesimo imprenditore in un altro Stato membro per il quale tale istituzione riscuote contributi previdenziali, tale regolamento è applicabile, incluso allorché, nell’ambito di un procedimento penale avviato a carico di detto imprenditore, dinanzi agli organi giurisdizionali di quest’ultimo Stato membro, per il fatto di aver commesso frodi in materia previdenziale, tali organi giurisdizionali accertano, senza essere contraddetti dal medesimo imprenditore, che tali documenti sono falsi.

Sulla seconda questione 32 Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 76, paragrafo 6, del regolamento n. 883/2004 debba essere interpretato nel senso che, in una situazione in cui alcuni cittadini di uno Stato membro impiegati da un imprenditore stabilito in tale Stato membro svolgono, mediante documenti che rivestono la forma di certificati A 1 asseritamente emessi dall’istituzione di detto Stato membro competente per il rilascio di tale tipo di certificati, un lavoro per conto del medesimo imprenditore in un altro Stato membro per il quale tale istituzione riscuote contributi previdenziali, la procedura di dialogo e di conciliazione prevista a tale disposizione costituisce un preliminare obbligatorio affinché un organo giurisdizionale di quest’ultimo Stato membro chiamato a pronunciarsi nell’ambito di un procedimento penale avviato a carico di detto imprenditore per essersi avvalso, mediante falsi certificati A 1, del distacco di tali lavoratori, possa procedere all’accertamento di una frode siffatta. 33 Occorre ricordare che, come risulta dall’articolo 76, paragrafo 6, del regolamento n. 883/2004, letto alla luce dell’articolo 72, lettera a), di tale regolamento, la procedura di dialogo e di conciliazione costituisce un mezzo istituito dal legislatore dell’Unione per risolvere le controversie tra le istituzioni competenti degli Stati membri interessati in merito, in particolare, all’interpretazione o all’applicazione di detto regolamento (sentenza del 16 novembre 2023, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu, C‑422/22 , EU:C:2023:869 , punto 41 ). 34 In particolare, il legislatore dell’Unione ha previsto, in un primo tempo, l’apertura di una procedura di dialogo tra le istituzioni competenti degli Stati membri interessati al fine di giungere ad un accordo per quanto concerne la valutazione dei fatti pertinenti per l’applicazione delle norme relative alla determinazione della legislazione nazionale in materia di previdenza sociale applicabile a una situazione specifica e, in un secondo tempo, nel caso in cui tali istituzioni non trovassero un accordo sulla valutazione di tali fatti e, di conseguenza, sulla determinazione del regime previdenziale applicabile alla situazione in esame, la possibilità di adire la commissione amministrativa affinché essa tenti di conciliare i punti di vista di dette istituzioni in merito alla legislazione nazionale applicabile a detta situazione. 35 In tale contesto, il regolamento n. 987/2009 prevede espressamente il ricorso alla procedura di dialogo e di conciliazione come mezzo per risolvere le controversie tra le istituzioni degli Stati membri interessati vertenti tanto sulla validità dei documenti rilasciati dall’istituzione di uno Stato membro per attestare la situazione di una persona ai fini dell’applicazione dei regolamenti n. 883/2004 e n. 987/2009, tra i quali figura il certificato A 1, e delle relative certificazioni oppure sull’esattezza dei fatti su cui si basano le indicazioni che figurano in tali documenti e in tali certificazioni, quanto sulla determinazione della legislazione applicabile ai lavoratori interessati. 36 Per quanto riguarda, in particolare, le controversie concernenti la validità di detti documenti e di dette certificazioni o l’esattezza dei fatti su cui si basano le indicazioni che vi figurano, l’articolo 5 del regolamento n. 987/2009, dopo aver sancito, al suo paragrafo 1, il carattere vincolante di tali documenti e di tali certificazioni nei confronti delle istituzioni degli altri Stati membri nonché la competenza esclusiva dell’istituzione emittente quanto alla valutazione della loro validità e della loro esattezza, prevede, ai suoi paragrafi da 2 a 4, il ricorso alla procedura di dialogo e di conciliazione ai fini della risoluzione delle controversie tra l’istituzione dello Stato membro che riceve i medesimi documenti e le medesime certificazioni e l’istituzione che ha emesso detti documenti e dette certificazioni. 37 A tal riguardo la Corte ha, da un lato, precisato che un certificato A 1, rilasciato dall’istituzione competente di uno Stato membro, vincola non soltanto le istituzioni dello Stato membro in cui l’attività è svolta, ma anche i giudici di tale Stato membro e, dall’altro, sottolineato che la procedura di dialogo e di conciliazione prevista all’articolo 76, paragrafo 6, del regolamento n. 883/2004 deve essere rispettata dalle istituzioni degli Stati membri chiamate ad applicare i regolamenti n. 883/2004 e n. 987/2009 qualora esistano controversie tra le istituzioni degli Stati membri interessati riguardanti la validità o l’esattezza di un tale certificato (sentenza del 2 marzo 2023, DRV Intertrans e Verbraeken J. en Zonen, C‑410/21 e C‑661/21 , EU:C:2023:138 , punti 45 e 52 nonché giurisprudenza ivi citata). 38 Pertanto, per quanto concerne, in particolare, una situazione di distacco di alcuni lavoratori in cui l’istituzione competente dello Stato membro in cui il lavoro è svolto dispone di indizi concreti che inducano a ritenere che i certificati E 101 – che sono stati sostituiti dai certificati A 1 – rilasciati dall’istituzione competente di un altro Stato membro nei confronti dei lavoratori interessati siano stati ottenuti o fatti valere in modo fraudolento, la Corte ha rilevato che, nel contesto di un sospetto di frode, l’attuazione di tale procedura di dialogo e di conciliazione, prima di un eventuale accertamento definitivo di frode da parte delle autorità competenti dello Stato membro ospitante, assume particolare importanza.

Infatti, secondo la Corte, detta procedura è idonea a consentire all’istituzione competente dello Stato membro emittente e a quella dello Stato membro ospitante di avviare un dialogo e di collaborare strettamente al fine di verificare e di raccogliere, ricorrendo ai poteri di indagine di cui rispettivamente dispongono in base al loro diritto nazionale, ogni elemento di fatto o di diritto rilevante che possa infirmare o, al contrario, confermare la rispondenza a realtà dei dubbi espressi dall’istituzione competente dello Stato membro ospitante quanto alle circostanze in cui è avvenuto il rilascio dei certificati di cui trattasi (v., per quanto riguarda il regolamento n. 1408/71, sentenza del 2 aprile 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑370/17 e C‑37/18 , EU:C:2020:260 , punto 66 ). 39 La Corte ha quindi dichiarato che la presenza di indizi concreti che inducano a ritenere che certificati E 101 siano stati ottenuti o fatti valere in modo fraudolento deve indurre l’istituzione competente dello Stato membro ospitante non a constatare unilateralmente l’esistenza di una frode e a non tenere conto di tali certificati, ma ad avviare prontamente la procedura e di conciliazione affinché l’istituzione che ha emesso tali certificati, cui si rivolge l’istituzione dello Stato membro ospitante, proceda, entro un termine ragionevole, in forza del principio di leale cooperazione, al riesame della fondatezza del rilascio di detti certificati alla luce di tali indizi e, se del caso, decida di annullarli o ritirarli (v., per quanto riguarda il regolamento n. 1408/71, sentenza del 2 aprile 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑370/17 e C‑37/18 , EU:C:2020:260 , punto 72 e giurisprudenza ivi citata). 40 Conformemente a tale giurisprudenza, un organo giurisdizionale dello Stato membro ospitante adito nell’ambito di un procedimento penale avviato a carico di un datore di lavoro per fatti idonei a rivelare un ottenimento o un utilizzo fraudolenti di certificati A 1 può pronunciarsi in via definitiva sull’esistenza di una frode siffatta e non tener conto di tali certificati solo se esso accerta – dopo aver proceduto, se necessario, alla sospensione del procedimento giudiziario in forza del suo diritto nazionale – che, dopo che la procedura di dialogo e di conciliazione è stata prontamente avviata, l’istituzione che ha emesso detti certificati si è astenuta dal procedere al loro riesame e dal prendere posizione, entro un termine ragionevole, sugli elementi presentati dall’istituzione competente dello Stato membro ospitante, eventualmente annullando o revocando gli stessi certificati (sentenza del 2 marzo 2023, DRV Intertrans e Verbraeken J. en Zonen, C‑410/21 e C‑661/21 , EU:C:2023:138 , punto 61 e giurisprudenza ivi citata). 41 La Corte ha del pari dichiarato che la procedura di dialogo e di conciliazione costituisce un preliminare obbligatorio al fine di determinare se siano soddisfatte le condizioni relative all’esistenza di una frode e, quindi, di trarre ogni conseguenza utile per quanto concerne la validità dei certificati A 1 di cui trattasi e la legislazione in materia di previdenza sociale applicabile ai lavoratori interessati, con la conseguenza che un organo giurisdizionale dello Stato membro ospitante chiamato a pronunciarsi su un tale procedimento penale non può ignorare detta procedura di dialogo e di conciliazione (v., in tal senso, sentenza del 2 marzo 2023, DRV Intertrans e Verbraeken J. en Zonen, C‑410/21 e C‑661/21 , EU:C:2023:138 , punti 60 e 62 e giurisprudenza ivi citata). 42 La giurisprudenza menzionata ai punti da 38 a 41 della presente sentenza ha invero avuto origine nell’ambito di cause in cui i certificati E 101 o A 1 di cui trattavasi erano stati emessi dall’istituzione competente di uno Stato membro, con la conseguenza che l’istituzione o l’organo giurisdizionale dello Stato membro ospitante sollevavano dubbi non sull’autenticità di tali certificati, bensì sulla loro validità con riguardo agli elementi in base ai quali essi erano stati rilasciati (v., in tal senso, sentenza del 27 aprile 2017, A-[OSCURATO:PERSONA], C‑620/15 , EU:C:2017:309 , punto 49 e giurisprudenza ivi citata). 43 Tuttavia, nessun elemento nel tenore letterale dell’articolo 5 del regolamento n. 987/2009 né in nessun’altra disposizione di tale regolamento consente di ritenere che il legislatore dell’Unione abbia inteso escludere dalle controversie vertenti sulla validità dei certificati A 1, previste a detto articolo 5, quelle vertenti sulla autenticità di questi ultimi, affinché, nei loro riguardi, la procedura di dialogo e di conciliazione non costituisca un preliminare obbligatorio che le istituzioni e gli organi giurisdizionali degli Stati membri sono tenuti a rispettare allorché sollevano dubbi in merito all’autenticità di tali certificati al fine di non tenerne conto. 44 Una esclusione di tal genere sarebbe, inoltre, incoerente alla luce dell’effetto vincolate derivante dai certificati A 1 e comprometterebbe i principi sottesi tanto alla giurisprudenza della Corte relativa a un tale effetto quanto ai regolamenti n. 883/2004 e n. 987/2009, vale a dire, come risulta dalla sentenza del 2 marzo 2023, DRV Intertrans e Verbraeken J. en Zonen ( C‑410/21 e C‑661/21 , EU:C:2023:138 , punto 54 nonché giurisprudenza ivi citata), i principi di unicità della legislazione nazionale in materia di previdenza sociale applicabile, di leale cooperazione e di certezza del diritto. 45 Di conseguenza, la giurisprudenza menzionata ai punti da 38 a 41 della presente sentenza è applicabile anche al caso di sospetto di utilizzo di falsi certificati A 1 al fine di eludere le condizioni alle quali i regolamenti n. 883/2004 e n. 987/2009 subordinano il distacco dei lavoratori. 46 Ciò detto, occorre, da un lato, precisare che quando, nell’ambito della procedura di dialogo e di conciliazione prevista all’articolo 76, paragrafo 6, del regolamento n. 883/2004, l’istituzione che ha asseritamente emesso i documenti che rivestono la forma di certificati A 1, la cui autenticità è controversa, conferma di non averli rilasciati e che, pertanto, essi costituiscono falsi documenti, questi ultimi non possono, quindi, essere considerati come certificati A 1 né, di conseguenza, come aventi gli effetti propri di tali certificati, tra i quali figura l’effetto vincolante nei confronti delle istituzioni e dei giudici dello Stato membro ospitante. 47 Ne consegue che quando un organo giurisdizionale dello Stato membro in cui il lavoro è svolto, chiamato a pronunciarsi nell’ambito di un procedimento penale avviato a carico di un imprenditore sospettato di aver distaccato alcuni lavoratori in tale Stato membro mediante falsi documenti che rivestono la forma di certificati A 1, constata che l’istituzione che ha asseritamente emesso tali documenti ha confermato, nell’ambito di tale procedura di dialogo e di conciliazione, di non averli emessi, detto organo giurisdizionale può accertare che essi costituiscono falsi documenti e che le indicazioni ivi figuranti non sono vincolanti nei suoi confronti. 48 Dall’altro lato, occorre precisare che quando, come nel caso di specie, risulta che l’asserita istituzione emittente dei documenti che rivestono la forma di certificati A 1 prodotti dall’imprenditore di cui trattasi ha riscosso contributi previdenziali per il lavoro svolto dagli asseriti lavoratori distaccati, detto organo giurisdizionale non può statuire in via definitiva sull’esistenza del distacco fraudolento di tali lavoratori senza aver previamente verificato che detta procedura di dialogo e di conciliazione sia stata rispettata per quanto concerne non solo l’autenticità di tali documenti, ma anche la determinazione della legislazione previdenziale che avrebbe dovuto essere applicata ai lavoratori interessati nel corso del periodo dell’asserito distacco. 49 Infatti, dato che la procedura di dialogo e di conciliazione prevista all’articolo 76, paragrafo 6, del regolamento n. 883/2004 è stata istituita dal legislatore dell’Unione per risolvere qualsiasi controversia vertente sull’interpretazione e l’applicazione del regolamento n. 883/2004, tra cui in particolare le controversie relative alla determinazione della legislazione applicabile ai lavoratori che rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento, un organo giurisdizionale dello Stato membro ospitante chiamato a pronunciarsi nell’ambito di un procedimento penale, come il procedimento principale, che ritiene che sussistano elementi tali da considerare che non sono soddisfatte le condizioni alle quali il distacco di lavoratori è subordinato e idonei quindi a mettere in discussione l’assoggettamento dei lavoratori interessati alla disciplina previdenziale dell’istituzione che ha riscosso contributi previdenziali per il lavoro svolto da questi ultimi, non può procedere in via unilaterale all’accertamento dell’esistenza di un tale distacco fraudolento, senza che sia stata avviata la procedura di dialogo e di conciliazione, con tale istituzione, ai fini di una concertazione in merito alla legislazione previdenziale applicabile a tali lavoratori. 50 Un’interpretazione diversa sarebbe, poi, contraria ai principi di unicità della legislazione nazionale in materia di previdenza sociale applicabile, di leale cooperazione e di certezza del diritto sottesi ai regolamenti n. 883/2004 e n. 987/2009. 51 Pertanto, si deve considerare che la giurisprudenza menzionata ai punti da 38 a 41 della presente sentenza vale anche, mutatis mutandis , quando una istituzione o un organo giurisdizionale dello Stato membro in cui il lavoro è svolto solleva dubbi in merito all’assoggettamento dei lavoratori di cui trattasi alla legislazione previdenziale dell’istituzione dello Stato membro che ha riscosso contributi previdenziali per il lavoro svolto da tali lavoratori. 52 Dalle considerazioni che precedono risulta che un organo giurisdizionale dello Stato membro ospitante, adito nell’ambito di un procedimento penale avviato a carico di un datore di lavoro sospettato di essersi avvalso del distacco di lavoratori mediante falsi documenti che rivestono la forma di certificati A 1, può pronunciarsi sull’autenticità di tali documenti e non tenerne conto solo se, da un lato, accerta – dopo aver proceduto, se necessario, alla sospensione del procedimento giudiziario in forza del suo diritto nazionale – che l’asserita istituzione emittente, nell’ambito della procedura di dialogo e di conciliazione avviata dall’istituzione dello Stato membro ospitante, ha confermato di non aver rilasciato detti documenti oppure che, dopo che la procedura di dialogo e di conciliazione è stata prontamente avviata, l’asserita istituzione emittente si è astenuta dal prendere posizione, entro un termine ragionevole, sull’autenticità dei medesimi documenti e, dall’altro lato, se le garanzie proprie del diritto a un processo equo che devono essere accordate all’imprenditore di cui trattasi sono rispettate (v., in tal senso, sentenza del 2 marzo 2023, DRV Intertrans e Verbraeken J. en Zonen, C‑410/21 e C‑661/21 , EU:C:2023:138 , punti 61 , 66 e 67 nonché giurisprudenza ivi citata). 53 Inoltre, quando risulta che l’istituzione che ha asseritamente emesso i documenti che rivestono la forma di certificati A 1 ha riscosso contributi previdenziali per il lavoro svolto dagli asseriti lavoratori distaccati, l’organo giurisdizionale nazionale può accertare l’esistenza di un distacco fraudolento di lavoratori solo se, da un lato, nell’ambito della procedura di dialogo e di conciliazione avviata tra le istituzioni interessate, l’istituzione che ha riscosso contributi previdenziali abbia confermato che la legislazione previdenziale che avrebbe dovuto essere applicata ai lavoratori interessati è quella dello Stato membro ospitante o se tale istituzione si sia astenuta, entro un termine ragionevole, dal riesaminare, prendendo in considerazione gli elementi addotti dall’istituzione dello Stato membro ospitante e in considerazione della situazione effettiva di tali lavoratori, i fatti sulla base dei quali essa ha assoggettato questi ultimi al proprio regime previdenziale e dal prendere posizione sulla legislazione nazionale in materia di previdenza sociale applicabile a detti lavoratori e, dall’altro lato, sono rispettate le garanzie proprie del diritto a un processo equo che devono essere accordate all’imprenditore di cui trattasi. 54 Infine, occorre aggiungere che il legislatore dell’Unione non ha previsto alcuna forma particolare che le istituzioni interessate sono tenute a rispettare per avviare la procedura di dialogo o adire la commissione amministrativa al fine di risolvere le loro controversie sull’interpretazione o sull’applicazione dei regolamenti n. 883/2004 e n. 987/2009. 55 Infatti, il regolamento n. 883/2004 si limita ad indicare, al suo articolo 76, paragrafo 6, che l’istituzione dello Stato membro competente o dello Stato membro di residenza della persona in causa «contatta» l’istituzione/le istituzioni dello o degli Stati membri interessati e che, in assenza di una soluzione entro un termine ragionevole, le autorità interessate «possono adire» la commissione amministrativa. 56 Il regolamento n. 987/2009 non contiene ulteriori precisazioni a tal riguardo. 57 Per quanto riguarda, in particolare, la procedura di dialogo, che corrisponde alla prima fase della procedura di dialogo e di conciliazione prevista all’articolo 76, paragrafo 6, del regolamento n. 883/2004, si deve considerare, come risulta dal punto 6 della decisione A 1 della commissione amministrativa, del 12 giugno 2009, relativa all’introduzione di una procedura di dialogo e di conciliazione riguardante la validità di documenti, la determinazione della legislazione applicabile e i benefici concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU 2010, C 106, pag. 1 ), che al fine di ritenere che una tale procedura sia stata avviata è sufficiente che l’istituzione che solleva dubbi sulla validità di un certificato A 1 o sulla determinazione della legislazione applicabile a un dato lavoratore contatti l’istituzione che ha emesso tale certificato e/o che ha deciso di applicare il proprio regime previdenziale a tale lavoratore, per chiedere i necessari chiarimenti sulla decisione di quest’ultima di assoggettare detto lavoratore a tale regime e, se del caso, di ritirare o di dichiarare non valido detto certificato, oppure di riesaminare o di annullare tale decisione. 58 Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, dagli elementi forniti dal giudice del rinvio su domanda della Corte e dalle osservazioni delle parti interessate risulta che, prima dell’avvio del procedimento penale a carico di EX, le istituzioni belga e portoghese competenti hanno aperto la procedura di dialogo per quanto concerne l’autenticità dei documenti che rivestono la forma di certificati A 1 prodotti da EX e la valutazione dei fatti su cui tali documenti si fondano.

Nell’ambito di tale dialogo, l’istituzione portoghese ha confermato, come riscontrato dal tribunal de première instance de Namur (Tribunale di primo grado di Namur) nella sua sentenza del 10 novembre 2021, di non aver emesso tali documenti, circostanza che EX non ha contestato né dinanzi a tale giudice né dinanzi al giudice del rinvio. 59 Pertanto, risulta che, per quanto riguarda l’autenticità di detti documenti, la procedura di dialogo e di conciliazione prevista all’articolo 76, paragrafo 6, del regolamento n. 883/2004 è stata rispettata. 60 Di conseguenza, avuto riguardo alle considerazioni esposte al punto 47 della presente sentenza, il tribunal de première instance de Namur (Tribunale di primo grado di Namur) poteva accertare che i documenti oggetto del procedimento principale costituivano falsi documenti e che non era vincolato da questi ultimi. 61 Inoltre, dalle osservazioni del governo portoghese risulta che, nell’ambito del dialogo avviato tra le istituzioni belga e portoghese competenti, l’istituzione portoghese ha rilevato, da una parte, che le società con l’intermediazione delle quali l’imputato nel procedimento principale ha distaccato i lavoratori interessati mediante documenti che rivestono la forma di certificati A 1 non svolgevano alcuna attività sostanziale in Portogallo nel settore edile e avevano il solo scopo di procurare manodopera a basso costo in Belgio, circostanza che il tribunal de première instance de Namur (Tribunale di primo grado di Namur) ha confermato nella sua sentenza del 10 novembre 2021 e, dall’altro, che la legislazione che avrebbe dovuto essere applicata ai lavoratori interessati nel corso del periodo in esame è la legislazione belga. 62 Pertanto, risulta che, fatte salve le verifiche che compete al giudice del rinvio effettuare, detta procedura di dialogo e di conciliazione tra le istituzioni interessate è stata rispettata anche per quanto riguarda la determinazione della legislazione nazionale in materia di previdenza sociale che avrebbe dovuto essere applicata ai lavoratori interessati nel corso del periodo in esame. 63 Avuto riguardo alle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 76, paragrafo 6, del regolamento n. 883/2004 deve essere interpretato nel senso che, in una situazione in cui alcuni cittadini di uno Stato membro impiegati da un imprenditore stabilito in tale Stato membro svolgono, mediante documenti che rivestono la forma di certificati A 1 asseritamente emessi dall’istituzione di detto Stato membro competente per il rilascio di tale tipo di certificati, un lavoro per conto del medesimo imprenditore in un altro Stato membro per il quale tale istituzione riscuote contributi previdenziali, la procedura di dialogo e di conciliazione prevista in tale disposizione costituisce un preliminare obbligatorio affinché un organo giurisdizionale di quest’ultimo Stato membro chiamato a pronunciarsi nell’ambito di un procedimento penale avviato a carico di detto imprenditore per essersi avvalso in modo fraudolento, mediante falsi certificati A 1, del distacco di tali lavoratori, possa procedere all’accertamento di una frode siffatta.

Sulla terza questione 64 Con la sua terza questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il principio del divieto di frode e di abuso di diritto debba essere interpretato nel senso che quando, nell’ambito di un procedimento penale avviato dinanzi ai giudici di uno Stato membro a carico di un imprenditore sospettato di aver distaccato alcuni lavoratori in tale Stato membro mediante documenti che rivestono la forma di certificati A 1, il giudice di primo grado ha accertato che tali documenti costituiscono falsi documenti e tale circostanza non è stata contestata dinanzi al giudice chiamato in secondo grado a pronunciarsi su tale procedimento, quest’ultimo giudice può astenersi dal tenere conto di detti documenti anche qualora tale constatazione sia stata effettuata dal giudice di primo grado senza che sia stata avviata la procedura di dialogo e di conciliazione prevista all’articolo 76, paragrafo 6, del regolamento n. 883/2004. 65 A tale proposito, occorre ricordare che spetta esclusivamente all’organo giurisdizionale nazionale, cui è stata sottoposta la controversia oggetto del procedimento principale, valutare la necessità di una pronuncia pregiudiziale e la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte, le quali godono di una presunzione di rilevanza.

Pertanto, la Corte è, in linea di principio, tenuta a pronunciarsi, qualora la questione sollevata riguardi l’interpretazione o la validità di una norma di diritto dell’Unione, a meno che non sia evidente che l’interpretazione richiesta non ha alcun legame con la reale esistenza o con l’oggetto di tale controversia, che il problema è ipotetico o, ancora, che la Corte non dispone degli elementi di fatto e di diritto necessari per dare una risposta utile a tale questione (sentenza del 22 febbraio 2024, Unedic, C‑125/23 , EU:C:2024:163 , punto 35 e giurisprudenza ivi citata). 66 Nel caso di specie, occorre rilevare che la terza questione, che concerne esclusivamente la constatazione in base alla quale i documenti che rivestono la forma di certificati A 1 oggetto del procedimento principale costituiscono falsi documenti, constatazione svolta dal giudice nazionale di primo grado nell’ambito di un procedimento penale come quello principale, si fonda sulla premessa in base alla quale tale constatazione è stata effettuata da tale giudice senza che sia stata avviata la procedura di dialogo e di conciliazione. 67 Tuttavia, come constatato ai punti 58 e 59 della presente sentenza, sulla base in particolare degli elementi forniti dal giudice del rinvio, risulta che, nel caso di specie, detta procedura di dialogo e di conciliazione vertente sull’autenticità di detti documenti è stata rispettata. 68 In considerazione del fatto che la terza questione ha, quindi, natura ipotetica, essa va considerata come irricevibile.

Sulle spese 69 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara: 1) Il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, dev’essere interpretato nel senso che: in una situazione in cui alcuni cittadini di uno Stato membro impiegati da un imprenditore stabilito in tale Stato membro effettuano, mediante documenti che rivestono la forma di certificati A 1 asseritamente emessi dall’istituzione di detto Stato membro competente per il rilascio di tale tipo di certificati, un lavoro per conto del medesimo imprenditore in un altro Stato membro per il quale tale istituzione riscuote contributi previdenziali, tale regolamento è applicabile, incluso allorché, nell’ambito di un procedimento penale avviato a carico di detto imprenditore, dinanzi agli organi giurisdizionali di quest’ultimo Stato membro, per il fatto di aver commesso frodi in materia previdenziale, tali organi giurisdizionali accertano, senza essere contraddetti dal medesimo imprenditore, che tali documenti sono falsi. 2) L’articolo 76, paragrafo 6, del regolamento n. 883/2004, come modificato dal regolamento n. 465/2012, dev’essere interpretato nel senso che: in una situazione in cui alcuni cittadini di uno Stato membro impiegati da un imprenditore stabilito in tale Stato membro svolgono, mediante documenti che rivestono la forma di certificati A 1 asseritamente emessi dall’istituzione di detto Stato membro competente per il rilascio di tale tipo di certificati, un lavoro per conto del medesimo imprenditore in un altro Stato membro per il quale tale istituzione riscuote contributi previdenziali, la procedura di dialogo e di conciliazione prevista in tale disposizione costituisce un preliminare obbligatorio affinché un organo giurisdizionale di quest’ultimo Stato membro, chiamato a pronunciarsi nell’ambito di un procedimento penale avviato a carico di detto imprenditore per essersi avvalso in modo fraudolento, mediante falsi certificati A 1, del distacco di tali lavoratori, possa procedere all’accertamento di una frode siffatta.

Firme ( *1 ) Langue de procédure : le français.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0421 SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 23 gennaio 2025 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Lavoratori migranti – Sicurezza sociale – Legislazione applicabile – Lavoratori distaccati – Documenti che rivestono la forma di certificati A 1 asseritamente emessi dall’istituzione competente a rilasciare tali certificati – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 76, paragrafo 6 – Obbligo delle autorità dello Stato membro ospitante di avviare una procedura di dialogo e di conciliazione ai fini della determinazione dell’esistenza di frodi» Nella causa C‑421/23, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla cour d’appel de Liège (Corte d’appello di Liegi, Belgio), con decisione del 25 maggio 2023, pervenuta in cancelleria il 10 luglio 2023, nel procedimento penale a carico di EX con l’intervento di: Ministère public, Office national de sécurité sociale (ONSS) LA CORTE (Settima Sezione), composta da F. Biltgen, presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente della Settima Sezione, M.L. [OSCURATO:PERSONA] (relatrice), presidente della Quinta Sezione, e J. Passer, giudice, avvocato generale: J. Richard de la Tour cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per il ministère public, da J. Deumer, in qualità di agente; – per il governo belga, da S. Baeyens, C. Pochet e L. Van den Broeck, in qualità di agenti; – per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente; – per il governo portoghese, da C. Alves, P. Barros da Costa, A. Pimenta e E. Silveira, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da F. Clotuche-Duvieusart e B.-R. Killmann, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 76, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ( GU 2004, L 166, pag. 1 , e rettifica GU 2004, L 200, pag. 1 ), come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012 ( GU 2012, L 149, pag. 4 ) (in prosieguo: il «regolamento n. 883/2004»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale avviato a carico di EX per il fatto di aver commesso, in particolare, frodi in materia di contributi previdenziali. Contesto normativo Regolamento n. 883/2004 3 L’articolo 1, lettera l), del regolamento n. 883/2004 definisce il termine «legislazione», ai fini di tale regolamento, nel senso che esso designa, in relazione a ciascuno Stato membro, le leggi, i regolamenti, le altre disposizioni legali e ogni altra misura di attuazione riguardanti i settori di sicurezza sociale di cui all’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento. 4 L’articolo 2 del regolamento n. 883/2004 così dispone: «1.   Il presente regolamento si applica ai cittadini di uno Stato membro, agli apolidi e ai rifugiati [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, nonché ai loro familiari e superstiti. 2.   Inoltre, il presente regolamento si applica ai superstiti delle persone che sono state soggette alla legislazione di uno o più Stati membri, indipendentemente dalla cittadinanza di tali persone, quando i loro superstiti sono cittadini di uno Stato membro oppure apolidi o rifugiati [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]». 5 L’articolo 3 del regolamento n. 883/2004, intitolato «Ambito d’applicazione “ratione materiae”», prevede, al suo paragrafo 1, che tale regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale in esso elencati. 6 Il titolo II del medesimo regolamento, intitolato «Determinazione della legislazione applicabile», contiene gli articoli da 11 a 16 di quest’ultimo. 7 L’articolo 11 del regolamento n. 883/2004 prevede quanto segue: «1.   Le persone alle quali si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro. Tale legislazione è determinata a norma del presente titolo. (...) 3.   Fatti salvi gli articoli da 12 a 16: a) una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro; (...)». 8 L’articolo 12, paragrafo 1, di tale regolamento è formulato nel modo seguente: «La persona che esercita un’attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è da questo distaccata, per svolgervi un lavoro per suo conto, in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i ventiquattro mesi e che essa non sia inviata in sostituzione di un’altra persona distaccata». 9 Ai sensi dell’articolo 72, lettera a), di detto regolamento, la commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (in prosieguo: la «commissione amministrativa») è incaricata, in particolare, di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione derivante dalle disposizioni del medesimo regolamento o da quelle del suo regolamento di applicazione. 10 L’articolo 76 del regolamento n. 883/2004, intitolato «Cooperazione», così dispone: «(...) 3.   Ai fini del presente regolamento, le autorità e le istituzioni degli Stati membri possono comunicare direttamente fra loro, nonché con le persone interessate o i loro rappresentanti. 4.   Le istituzioni e le persone cui si applica il presente regolamento hanno un obbligo reciproco di informazione e di cooperazione per garantire la corretta applicazione del presente regolamento. Le istituzioni, secondo il principio di buona amministrazione, rispondono a tutte le domande entro un termine ragionevole e comunicano in proposito alle persone interessate qualsiasi informazione necessaria per far valere i diritti loro conferiti dal presente regolamento. (...) 6.   In caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione del presente regolamento, tali da mettere in causa i diritti di una persona cui esso è applicabile, l’istituzione dello Stato membro competente o dello Stato membro di residenza della persona in causa contatta l’istituzione/le istituzioni dello o degli Stati membri interessati. In assenza di una soluzione entro un termine ragionevole, le autorità interessate possono adire la commissione amministrativa». Regolamento n. 987/2009 11 L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ( GU 2009, L 284, pag. 1 ), come modificato dal regolamento n. 465/2012 (in prosieguo: il «regolamento n. 987/2009»), è intitolato «Valore giuridico dei documenti e delle certificazioni rilasciati in un altro Stato membro» e prevede quanto segue: «1.   I documenti rilasciati dall’istituzione di uno Stato membro che attestano la situazione di una persona ai fini dell’applicazione del [regolamento n. 883/2004] e del [presente regolamento], nonché le certificazioni su cui si è basato il rilascio dei documenti, sono accettati dalle istituzioni degli altri Stati membri fintantoché essi non siano ritirati o dichiarati non validi dallo Stato membro in cui sono stati rilasciati. 2.   In caso di dubbio sulla validità del documento o sull’esattezza dei fatti su cui si basano le indicazioni che vi figurano, l’istituzione dello Stato membro che riceve il documento chiede all’istituzione emittente i chiarimenti necessari e, se del caso, il ritiro del documento. L’istituzione emittente riesamina i motivi che hanno determinato l’emissione del documento e, se necessario, procede al suo ritiro. 3.   A norma del paragrafo 2, in caso di dubbio sulle informazioni fornite dalla persona interessata, sulla validità del documento o sulle certificazioni o sull’esattezza dei fatti su cui si basano le indicazioni che vi figurano, l’istituzione del luogo di dimora o di residenza procede, qualora le sia possibile, su richiesta dell’istituzione competente, alle verifiche necessarie di dette informazioni o detto documento. 4.   In mancanza di accordo tra le istituzioni interessate, la questione può essere sottoposta alla commissione amministrativa, per il tramite delle autorità competenti, non prima che sia trascorso un mese dalla data in cui l’istituzione che ha ricevuto il documento ha sottoposto la sua richiesta. La commissione amministrativa cerca di conciliare i punti di vista entro i sei mesi successivi alla data in cui la questione le è sottoposta». 12 L’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009 è formulato nei seguenti termini: «Su richiesta della persona interessata o del datore di lavoro, l’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile a norma del titolo II del [regolamento n. 883/2004] fornisce un attestato del fatto che tale legislazione è applicabile e indica, se del caso, fino a quale data e a quali condizioni». Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte 13 EX, un imprenditore portoghese, ha impiegato, con l’intermediazione di più società, 650 lavoratori di nazionalità portoghese che sono stati distaccati nel territorio del Regno del Belgio, tra il 2012 e il 2017, per lavorare in cantieri edili in tale Stato membro. Siffatto distaccamento è stato effettuato, segnatamente, mediante documenti che rivestono la forma di certificati A 1 asseritamente emessi, ai sensi del regolamento n. 883/2004, dall’istituzione portoghese competente a rilasciare tale tipo di certificati, al fine di attestare, in applicazione dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009, l’affiliazione dei lavoratori interessati al regime previdenziale portoghese durante il periodo di distaccamento (in prosieguo: il «periodo in esame»). 14 Con sentenza del 10 novembre 2021, il tribunal de première instance de Namur (Tribunale di primo grado di Namur, Belgio) ha dichiarato EX colpevole di vari reati, tra cui, in particolare, l’aver commesso frodi in materia di contributi previdenziali e l’utilizzo di falsi documenti. 15 In tale contesto detto giudice ha constatato, in primo luogo, che i documenti che rivestono la forma di certificati A 1 prodotti da EX erano falsi documenti che non erano stati emessi dalle autorità portoghesi, circostanza non contestata dall’imputato nel procedimento principale; in secondo luogo, che le società, create o gestite da quest’ultimo e con l’intermediazione delle quali i lavoratori interessati sono stati distaccati in Belgio, non esercitavano alcuna attività sostanziale in Portogallo nel settore edile e avevano il solo scopo di procurare manodopera a basso costo in Belgio e, in terzo luogo, che l’istituzione portoghese competente a emettere certificati A 1 aveva confermato che tali società o non avevano chiesto il rilascio di siffatti certificati, oppure che tale rilascio era stato negato ad esse sulla base dell’inesistenza di attività sostanziali, da parte di dette società, nel settore edile in Portogallo. 16 Tanto l’imputato nel procedimento principale quanto il ministère public (pubblico ministero, Belgio) hanno proposto appello avverso tale sentenza dinanzi alla cour d’appel de Liège (Corte d’appello di Liegi, Belgio), giudice del rinvio. 17 Nell’ambito di tale appello EX, che non contesta che i documenti che rivestono la forma di certificati A 1 da egli prodotti costituiscano falsi documenti, come risulta dalla sentenza del tribunal de première instance de Namur (Tribunale di primo grado di Namur) del 10 novembre 2021, fa valere che in caso di indizi di frode, ipotesi che, a suo avviso, ingloberebbe la fattispecie di utilizzo di falsi certificati A 1, la procedura di dialogo e di conciliazione prevista all’articolo 76, paragrafo 6, del regolamento n. 883/2004 costituisce un preliminare obbligatorio al fine di procedere all’accertamento dell’esistenza di una frode siffatta. 18 Il giudice del rinvio richiama la giurisprudenza della Corte, originata in particolare dalla sentenza del 27 aprile 2017, A-[OSCURATO:PERSONA] ( C‑620/15 , EU:C:2017:309 ), che sancisce il principio di unicità della legislazione applicabile alla copertura previdenziale e la competenza esclusiva dell’istituzione emittente, in caso di indizi di frode, per quanto riguarda la valutazione della validità dei certificati A 1 da essa emessi. Inoltre, tale giudice rinvia alla sentenza del 2 aprile 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑370/17 e C‑37/18 , EU:C:2020:260 ), da cui risulterebbe che detta procedura di dialogo e di conciliazione costituisce un preliminare obbligatorio al fine di determinare se siano soddisfatte le condizioni per l’esistenza di una frode. 19 Tale giudice si interroga tuttavia sull’applicazione dei principi derivanti dalla giurisprudenza in esame in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale in cui, da un lato, il giudice di primo grado ha accertato che i documenti controversi che rivestono la forma di certificati A 1 non sono stati emessi dall’istituzione menzionata in tali documenti, circostanza non contestata nell’ambito dell’impugnazione, e, dall’altro, che sono stati versati contributi al sistema previdenziale portoghese nel corso del periodo in esame allorché, secondo il ministère public (pubblico ministero) e l’Office national de sécurité sociale (Ufficio nazionale per la previdenza sociale; «ONSS») (Belgio), le società con l’intermediazione delle quali EX ha distaccato in Belgio i lavoratori interessati non hanno mai svolto attività sostanziali in Portogallo. 20 In tali circostanze, la cour d’appel de Liège (Corte d’appello di Liegi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se il [regolamento n. 883/2004] debba essere interpretato come applicabile nel caso in cui sia stato accertato – senza che le parti abbiano sollevato alcuna contestazione al riguardo – da un lato, che i certificati A 1 che sono stati prodotti sono falsi secondo le autorità giudiziarie dello Stato [membro] ospitante, e, dall’altro, che le indagini svolte dalle autorità giudiziarie dello stesso Stato [membro] ospitante sembrano dimostrare che i certificati controversi non sono opera dell’autorità competente dello Stato [membro] emittente, e ciò anche se quest’ultima ha riscosso contributi previdenziali. 2) In caso affermativo, se la procedura di dialogo e di conciliazione istituita dall’articolo 76, paragrafo 6, del regolamento n. 883/2004 (che riprende la procedura di cui all’articolo 84 bis , paragrafo 3, del [regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità ( GU 1971, L 149, pag. 2 )] costituisca un presupposto obbligatorio al fine di determinare se siano soddisfatte le condizioni per l’esistenza di una frode. 3) Qualora sia data risposta affermativa a tali due questioni, se, in applicazione del principio del divieto di frode e di abuso del diritto, principio generale del diritto dell’Unione che i singoli sono tenuti a rispettare, le autorità dello Stato [membro] in cui i lavoratori hanno svolto la loro attività possano non tenere conto di detti certificati A 1, e ciò anche in assenza di ricorso alla procedura di dialogo e di conciliazione, in caso di sospetto di frode, nell’ipotesi in cui i fatti sottoposti alla loro valutazione consentano di dimostrare che detti certificati sono stati prodotti a seguito di un comportamento del datore di lavoro giudicato fraudolento da parte di un’autorità giudiziaria dello Stato [membro] ospitante». 21 Il 24 aprile 2024 la Corte ha rivolto una domanda di informazioni al giudice del rinvio, affinché quest’ultimo chiarisse se il tribunal de première instance de Namur (Tribunale di primo grado di Namur) si sia basato sugli elementi relativi alla cooperazione tra le istituzioni belga e portoghese competenti, contenuti nelle osservazioni depositate dai governi belga e portoghese, al fine di accertare, segnatamente, che l’insieme dei documenti che rivestono la forma di certificati A 1 prodotti dall’imputato nel procedimento principale costituivano falsi documenti. A seguito di tale domanda, il giudice del rinvio ha trasmesso alla Corte una copia della sentenza del 10 novembre 2021 menzionata al punto 14 della presente sentenza. Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 22 Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento n. 883/2004 debba essere interpretato nel senso che, in una situazione in cui alcuni cittadini di uno Stato membro impiegati da un imprenditore stabilito in tale Stato membro effettuano, mediante documenti che rivestono la forma di certificati A 1 asseritamente emessi dall’istituzione di detto Stato membro competente per il rilascio di tale tipo di certificati, un lavoro per conto del medesimo imprenditore in un altro Stato membro per il quale tale istituzione riscuote contributi previdenziali, tale regolamento è applicabile, incluso allorché, nell’ambito di un procedimento penale avviato a carico di tale imprenditore dinanzi agli organi giurisdizionali di quest’ultimo Stato membro per il fatto di aver commesso frodi in materia previdenziale, tali organi giurisdizionali accertano, senza essere contraddetti dal medesimo imprenditore, che tali documenti sono falsi. 23 Occorre rilevare che, al fine di statuire sul fatto che siano state commesse frodi in materia previdenziale nell’ambito di un procedimento penale avviato, nello Stato membro in cui il lavoro è svolto, a carico di un imprenditore per essersi avvalso in modo fraudolento del distacco di lavoratori, un organo giurisdizionale nazionale chiamato a pronunciarsi su tale procedimento deve in particolare determinare se la legislazione previdenziale di tale Stato membro sia applicabile ai lavoratori interessati. 24 A tal riguardo occorre ricordare che, conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, letto alla luce dell’articolo 1, lettera l), di tale regolamento, le persone alle quali quest’ultimo si applica sono soggette solo alla legislazione di un singolo Stato membro relativa ai settori di sicurezza sociale elencati all’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento. Ai sensi di detto articolo 11, paragrafo 1, tale legislazione è determinata a norma del titolo II di detto regolamento. 25 Di conseguenza, se una persona rientra nell’ambito di applicazione ratione personae del regolamento n. 883/2004, come definito all’articolo 2 di quest’ultimo, è pertinente, in linea di massima, il principio di unicità della legislazione nazionale in materia di previdenza sociale applicabile, sancito all’articolo 11, paragrafo 1, di tale regolamento (sentenza dell’8 maggio 2019, Inspecteur van de Belastingdienst, C‑631/17 , EU:C:2019:381 , punto 20 e giurisprudenza citata). 26 Orbene, in considerazione del tenore letterale dell’articolo 2 del regolamento n. 883/2004, così avviene manifestamente per quanto riguarda i cittadini di uno Stato membro impiegati da un imprenditore stabilito in detto Stato membro, che svolgono un lavoro per conto di tale imprenditore in un altro Stato membro per il quale l’istituzione competente in materia previdenziale del primo Stato membro riscuote contributi previdenziali. 27 Pertanto, un organo giurisdizionale nazionale chiamato a pronunciarsi nell’ambito di un procedimento penale avviato a carico di tale imprenditore, per il fatto di aver commesso frodi in materia previdenziale, deve applicare il regolamento n. 883/2004. 28 In particolare, tale organo giurisdizionale deve verificare, segnatamente, se siano soddisfatte le condizioni alle quali il regolamento n. 883/2004 subordina il distacco dei lavoratori, come enunciate all’articolo 12, paragrafo 1), di tale regolamento, con la conseguenza che i lavoratori interessati sarebbero soggetti alla legislazione previdenziale dello Stato membro in cui l’imprenditore di cui trattasi è stabilito o se, al contrario, non sussistano tali condizioni, sicché tali lavoratori sarebbero, in virtù dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), di detto regolamento, soggetti alla legislazione previdenziale dello Stato membro cui appartiene detto organo giurisdizionale. 29 L’esistenza di documenti che rivestono la forma di certificati A 1 asseritamente emessi, nei confronti di alcuni lavoratori, da parte dell’istituzione competente dello Stato membro in cui è stabilito l’imprenditore di cui trattasi, così come il fatto che tali documenti siano stati considerati come falsi documenti dall’organo giurisdizionale chiamato a pronunciarsi in primo grado nell’ambito del procedimento penale avviato a carico di tale imprenditore, senza che quest’ultimo abbia sollevato alcuna contestazione in proposito, non modificano in alcun modo l’applicabilità del regolamento n. 883/2004 nell’ambio di tale procedimento penale. 30 Infatti, è sufficiente constatare che l’articolo 2 di tale regolamento non esige, per rientrare nel suo ambito di applicazione ratione personae , che si disponga di un certificato A 1. 31 Avuto riguardo alle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che il regolamento n. 883/2004 deve essere interpretato nel senso che in una situazione in cui alcuni cittadini di uno Stato membro impiegati da un imprenditore stabilito in tale Stato membro effettuano, mediante documenti che rivestono la forma di certificati A 1 asseritamente emessi dall’istituzione di detto Stato membro competente per il rilascio di tale tipo di certificati, un lavoro per conto del medesimo imprenditore in un altro Stato membro per il quale tale istituzione riscuote contributi previdenziali, tale regolamento è applicabile, incluso allorché, nell’ambito di un procedimento penale avviato a carico di detto imprenditore, dinanzi agli organi giurisdizionali di quest’ultimo Stato membro, per il fatto di aver commesso frodi in materia previdenziale, tali organi giurisdizionali accertano, senza essere contraddetti dal medesimo imprenditore, che tali documenti sono falsi. Sulla seconda questione 32 Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 76, paragrafo 6, del regolamento n. 883/2004 debba essere interpretato nel senso che, in una situazione in cui alcuni cittadini di uno Stato membro impiegati da un imprenditore stabilito in tale Stato membro svolgono, mediante documenti che rivestono la forma di certificati A 1 asseritamente emessi dall’istituzione di detto Stato membro competente per il rilascio di tale tipo di certificati, un lavoro per conto del medesimo imprenditore in un altro Stato membro per il quale tale istituzione riscuote contributi previdenziali, la procedura di dialogo e di conciliazione prevista a tale disposizione costituisce un preliminare obbligatorio affinché un organo giurisdizionale di quest’ultimo Stato membro chiamato a pronunciarsi nell’ambito di un procedimento penale avviato a carico di detto imprenditore per essersi avvalso, mediante falsi certificati A 1, del distacco di tali lavoratori, possa procedere all’accertamento di una frode siffatta. 33 Occorre ricordare che, come risulta dall’articolo 76, paragrafo 6, del regolamento n. 883/2004, letto alla luce dell’articolo 72, lettera a), di tale regolamento, la procedura di dialogo e di conciliazione costituisce un mezzo istituito dal legislatore dell’Unione per risolvere le controversie tra le istituzioni competenti degli Stati membri interessati in merito, in particolare, all’interpretazione o all’applicazione di detto regolamento (sentenza del 16 novembre 2023, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu, C‑422/22 , EU:C:2023:869 , punto 41 ). 34 In particolare, il legislatore dell’Unione ha previsto, in un primo tempo, l’apertura di una procedura di dialogo tra le istituzioni competenti degli Stati membri interessati al fine di giungere ad un accordo per quanto concerne la valutazione dei fatti pertinenti per l’applicazione delle norme relative alla determinazione della legislazione nazionale in materia di previdenza sociale applicabile a una situazione specifica e, in un secondo tempo, nel caso in cui tali istituzioni non trovassero un accordo sulla valutazione di tali fatti e, di conseguenza, sulla determinazione del regime previdenziale applicabile alla situazione in esame, la possibilità di adire la commissione amministrativa affinché essa tenti di conciliare i punti di vista di dette istituzioni in merito alla legislazione nazionale applicabile a detta situazione. 35 In tale contesto, il regolamento n. 987/2009 prevede espressamente il ricorso alla procedura di dialogo e di conciliazione come mezzo per risolvere le controversie tra le istituzioni degli Stati membri interessati vertenti tanto sulla validità dei documenti rilasciati dall’istituzione di uno Stato membro per attestare la situazione di una persona ai fini dell’applicazione dei regolamenti n. 883/2004 e n. 987/2009, tra i quali figura il certificato A 1, e delle relative certificazioni oppure sull’esattezza dei fatti su cui si basano le indicazioni che figurano in tali documenti e in tali certificazioni, quanto sulla determinazione della legislazione applicabile ai lavoratori interessati. 36 Per quanto riguarda, in particolare, le controversie concernenti la validità di detti documenti e di dette certificazioni o l’esattezza dei fatti su cui si basano le indicazioni che vi figurano, l’articolo 5 del regolamento n. 987/2009, dopo aver sancito, al suo paragrafo 1, il carattere vincolante di tali documenti e di tali certificazioni nei confronti delle istituzioni degli altri Stati membri nonché la competenza esclusiva dell’istituzione emittente quanto alla valutazione della loro validità e della loro esattezza, prevede, ai suoi paragrafi da 2 a 4, il ricorso alla procedura di dialogo e di conciliazione ai fini della risoluzione delle controversie tra l’istituzione dello Stato membro che riceve i medesimi documenti e le medesime certificazioni e l’istituzione che ha emesso detti documenti e dette certificazioni. 37 A tal riguardo la Corte ha, da un lato, precisato che un certificato A 1, rilasciato dall’istituzione competente di uno Stato membro, vincola non soltanto le istituzioni dello Stato membro in cui l’attività è svolta, ma anche i giudici di tale Stato membro e, dall’altro, sottolineato che la procedura di dialogo e di conciliazione prevista all’articolo 76, paragrafo 6, del regolamento n. 883/2004 deve essere rispettata dalle istituzioni degli Stati membri chiamate ad applicare i regolamenti n. 883/2004 e n. 987/2009 qualora esistano controversie tra le istituzioni degli Stati membri interessati riguardanti la validità o l’esattezza di un tale certificato (sentenza del 2 marzo 2023, DRV Intertrans e Verbraeken J. en Zonen, C‑410/21 e C‑661/21 , EU:C:2023:138 , punti 45 e 52 nonché giurisprudenza ivi citata). 38 Pertanto, per quanto concerne, in particolare, una situazione di distacco di alcuni lavoratori in cui l’istituzione competente dello Stato membro in cui il lavoro è svolto dispone di indizi concreti che inducano a ritenere che i certificati E 101 – che sono stati sostituiti dai certificati A 1 – rilasciati dall’istituzione competente di un altro Stato membro nei confronti dei lavoratori interessati siano stati ottenuti o fatti valere in modo fraudolento, la Corte ha rilevato che, nel contesto di un sospetto di frode, l’attuazione di tale procedura di dialogo e di conciliazione, prima di un eventuale accertamento definitivo di frode da parte delle autorità competenti dello Stato membro ospitante, assume particolare importanza. Infatti, secondo la Corte, detta procedura è idonea a consentire all’istituzione competente dello Stato membro emittente e a quella dello Stato membro ospitante di avviare un dialogo e di collaborare strettamente al fine di verificare e di raccogliere, ricorrendo ai poteri di indagine di cui rispettivamente dispongono in base al loro diritto nazionale, ogni elemento di fatto o di diritto rilevante che possa infirmare o, al contrario, confermare la rispondenza a realtà dei dubbi espressi dall’istituzione competente dello Stato membro ospitante quanto alle circostanze in cui è avvenuto il rilascio dei certificati di cui trattasi (v., per quanto riguarda il regolamento n. 1408/71, sentenza del 2 aprile 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑370/17 e C‑37/18 , EU:C:2020:260 , punto 66 ). 39 La Corte ha quindi dichiarato che la presenza di indizi concreti che inducano a ritenere che certificati E 101 siano stati ottenuti o fatti valere in modo fraudolento deve indurre l’istituzione competente dello Stato membro ospitante non a constatare unilateralmente l’esistenza di una frode e a non tenere conto di tali certificati, ma ad avviare prontamente la procedura e di conciliazione affinché l’istituzione che ha emesso tali certificati, cui si rivolge l’istituzione dello Stato membro ospitante, proceda, entro un termine ragionevole, in forza del principio di leale cooperazione, al riesame della fondatezza del rilascio di detti certificati alla luce di tali indizi e, se del caso, decida di annullarli o ritirarli (v., per quanto riguarda il regolamento n. 1408/71, sentenza del 2 aprile 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑370/17 e C‑37/18 , EU:C:2020:260 , punto 72 e giurisprudenza ivi citata). 40 Conformemente a tale giurisprudenza, un organo giurisdizionale dello Stato membro ospitante adito nell’ambito di un procedimento penale avviato a carico di un datore di lavoro per fatti idonei a rivelare un ottenimento o un utilizzo fraudolenti di certificati A 1 può pronunciarsi in via definitiva sull’esistenza di una frode siffatta e non tener conto di tali certificati solo se esso accerta – dopo aver proceduto, se necessario, alla sospensione del procedimento giudiziario in forza del suo diritto nazionale – che, dopo che la procedura di dialogo e di conciliazione è stata prontamente avviata, l’istituzione che ha emesso detti certificati si è astenuta dal procedere al loro riesame e dal prendere posizione, entro un termine ragionevole, sugli elementi presentati dall’istituzione competente dello Stato membro ospitante, eventualmente annullando o revocando gli stessi certificati (sentenza del 2 marzo 2023, DRV Intertrans e Verbraeken J. en Zonen, C‑410/21 e C‑661/21 , EU:C:2023:138 , punto 61 e giurisprudenza ivi citata). 41 La Corte ha del pari dichiarato che la procedura di dialogo e di conciliazione costituisce un preliminare obbligatorio al fine di determinare se siano soddisfatte le condizioni relative all’esistenza di una frode e, quindi, di trarre ogni conseguenza utile per quanto concerne la validità dei certificati A 1 di cui trattasi e la legislazione in materia di previdenza sociale applicabile ai lavoratori interessati, con la conseguenza che un organo giurisdizionale dello Stato membro ospitante chiamato a pronunciarsi su un tale procedimento penale non può ignorare detta procedura di dialogo e di conciliazione (v., in tal senso, sentenza del 2 marzo 2023, DRV Intertrans e Verbraeken J. en Zonen, C‑410/21 e C‑661/21 , EU:C:2023:138 , punti 60 e 62 e giurisprudenza ivi citata). 42 La giurisprudenza menzionata ai punti da 38 a 41 della presente sentenza ha invero avuto origine nell’ambito di cause in cui i certificati E 101 o A 1 di cui trattavasi erano stati emessi dall’istituzione competente di uno Stato membro, con la conseguenza che l’istituzione o l’organo giurisdizionale dello Stato membro ospitante sollevavano dubbi non sull’autenticità di tali certificati, bensì sulla loro validità con riguardo agli elementi in base ai quali essi erano stati rilasciati (v., in tal senso, sentenza del 27 aprile 2017, A-[OSCURATO:PERSONA], C‑620/15 , EU:C:2017:309 , punto 49 e giurisprudenza ivi citata). 43 Tuttavia, nessun elemento nel tenore letterale dell’articolo 5 del regolamento n. 987/2009 né in nessun’altra disposizione di tale regolamento consente di ritenere che il legislatore dell’Unione abbia inteso escludere dalle controversie vertenti sulla validità dei certificati A 1, previste a detto articolo 5, quelle vertenti sulla autenticità di questi ultimi, affinché, nei loro riguardi, la procedura di dialogo e di conciliazione non costituisca un preliminare obbligatorio che le istituzioni e gli organi giurisdizionali degli Stati membri sono tenuti a rispettare allorché sollevano dubbi in merito all’autenticità di tali certificati al fine di non tenerne conto. 44 Una esclusione di tal genere sarebbe, inoltre, incoerente alla luce dell’effetto vincolate derivante dai certificati A 1 e comprometterebbe i principi sottesi tanto alla giurisprudenza della Corte relativa a un tale effetto quanto ai regolamenti n. 883/2004 e n. 987/2009, vale a dire, come risulta dalla sentenza del 2 marzo 2023, DRV Intertrans e Verbraeken J. en Zonen ( C‑410/21 e C‑661/21 , EU:C:2023:138 , punto 54 nonché giurisprudenza ivi citata), i principi di unicità della legislazione nazionale in materia di previdenza sociale applicabile, di leale cooperazione e di certezza del diritto. 45 Di conseguenza, la giurisprudenza menzionata ai punti da 38 a 41 della presente sentenza è applicabile anche al caso di sospetto di utilizzo di falsi certificati A 1 al fine di eludere le condizioni alle quali i regolamenti n. 883/2004 e n. 987/2009 subordinano il distacco dei lavoratori. 46 Ciò detto, occorre, da un lato, precisare che quando, nell’ambito della procedura di dialogo e di conciliazione prevista all’articolo 76, paragrafo 6, del regolamento n. 883/2004, l’istituzione che ha asseritamente emesso i documenti che rivestono la forma di certificati A 1, la cui autenticità è controversa, conferma di non averli rilasciati e che, pertanto, essi costituiscono falsi documenti, questi ultimi non possono, quindi, essere considerati come certificati A 1 né, di conseguenza, come aventi gli effetti propri di tali certificati, tra i quali figura l’effetto vincolante nei confronti delle istituzioni e dei giudici dello Stato membro ospitante. 47 Ne consegue che quando un organo giurisdizionale dello Stato membro in cui il lavoro è svolto, chiamato a pronunciarsi nell’ambito di un procedimento penale avviato a carico di un imprenditore sospettato di aver distaccato alcuni lavoratori in tale Stato membro mediante falsi documenti che rivestono la forma di certificati A 1, constata che l’istituzione che ha asseritamente emesso tali documenti ha confermato, nell’ambito di tale procedura di dialogo e di conciliazione, di non averli emessi, detto organo giurisdizionale può accertare che essi costituiscono falsi documenti e che le indicazioni ivi figuranti non sono vincolanti nei suoi confronti. 48 Dall’altro lato, occorre precisare che quando, come nel caso di specie, risulta che l’asserita istituzione emittente dei documenti che rivestono la forma di certificati A 1 prodotti dall’imprenditore di cui trattasi ha riscosso contributi previdenziali per il lavoro svolto dagli asseriti lavoratori distaccati, detto organo giurisdizionale non può statuire in via definitiva sull’esistenza del distacco fraudolento di tali lavoratori senza aver previamente verificato che detta procedura di dialogo e di conciliazione sia stata rispettata per quanto concerne non solo l’autenticità di tali documenti, ma anche la determinazione della legislazione previdenziale che avrebbe dovuto essere applicata ai lavoratori interessati nel corso del periodo dell’asserito distacco. 49 Infatti, dato che la procedura di dialogo e di conciliazione prevista all’articolo 76, paragrafo 6, del regolamento n. 883/2004 è stata istituita dal legislatore dell’Unione per risolvere qualsiasi controversia vertente sull’interpretazione e l’applicazione del regolamento n. 883/2004, tra cui in particolare le controversie relative alla determinazione della legislazione applicabile ai lavoratori che rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento, un organo giurisdizionale dello Stato membro ospitante chiamato a pronunciarsi nell’ambito di un procedimento penale, come il procedimento principale, che ritiene che sussistano elementi tali da considerare che non sono soddisfatte le condizioni alle quali il distacco di lavoratori è subordinato e idonei quindi a mettere in discussione l’assoggettamento dei lavoratori interessati alla disciplina previdenziale dell’istituzione che ha riscosso contributi previdenziali per il lavoro svolto da questi ultimi, non può procedere in via unilaterale all’accertamento dell’esistenza di un tale distacco fraudolento, senza che sia stata avviata la procedura di dialogo e di conciliazione, con tale istituzione, ai fini di una concertazione in merito alla legislazione previdenziale applicabile a tali lavoratori. 50 Un’interpretazione diversa sarebbe, poi, contraria ai principi di unicità della legislazione nazionale in materia di previdenza sociale applicabile, di leale cooperazione e di certezza del diritto sottesi ai regolamenti n. 883/2004 e n. 987/2009. 51 Pertanto, si deve considerare che la giurisprudenza menzionata ai punti da 38 a 41 della presente sentenza vale anche, mutatis mutandis , quando una istituzione o un organo giurisdizionale dello Stato membro in cui il lavoro è svolto solleva dubbi in merito all’assoggettamento dei lavoratori di cui trattasi alla legislazione previdenziale dell’istituzione dello Stato membro che ha riscosso contributi previdenziali per il lavoro svolto da tali lavoratori. 52 Dalle considerazioni che precedono risulta che un organo giurisdizionale dello Stato membro ospitante, adito nell’ambito di un procedimento penale avviato a carico di un datore di lavoro sospettato di essersi avvalso del distacco di lavoratori mediante falsi documenti che rivestono la forma di certificati A 1, può pronunciarsi sull’autenticità di tali documenti e non tenerne conto solo se, da un lato, accerta – dopo aver proceduto, se necessario, alla sospensione del procedimento giudiziario in forza del suo diritto nazionale – che l’asserita istituzione emittente, nell’ambito della procedura di dialogo e di conciliazione avviata dall’istituzione dello Stato membro ospitante, ha confermato di non aver rilasciato detti documenti oppure che, dopo che la procedura di dialogo e di conciliazione è stata prontamente avviata, l’asserita istituzione emittente si è astenuta dal prendere posizione, entro un termine ragionevole, sull’autenticità dei medesimi documenti e, dall’altro lato, se le garanzie proprie del diritto a un processo equo che devono essere accordate all’imprenditore di cui trattasi sono rispettate (v., in tal senso, sentenza del 2 marzo 2023, DRV Intertrans e Verbraeken J. en Zonen, C‑410/21 e C‑661/21 , EU:C:2023:138 , punti 61 , 66 e 67 nonché giurisprudenza ivi citata). 53 Inoltre, quando risulta che l’istituzione che ha asseritamente emesso i documenti che rivestono la forma di certificati A 1 ha riscosso contributi previdenziali per il lavoro svolto dagli asseriti lavoratori distaccati, l’organo giurisdizionale nazionale può accertare l’esistenza di un distacco fraudolento di lavoratori solo se, da un lato, nell’ambito della procedura di dialogo e di conciliazione avviata tra le istituzioni interessate, l’istituzione che ha riscosso contributi previdenziali abbia confermato che la legislazione previdenziale che avrebbe dovuto essere applicata ai lavoratori interessati è quella dello Stato membro ospitante o se tale istituzione si sia astenuta, entro un termine ragionevole, dal riesaminare, prendendo in considerazione gli elementi addotti dall’istituzione dello Stato membro ospitante e in considerazione della situazione effettiva di tali lavoratori, i fatti sulla base dei quali essa ha assoggettato questi ultimi al proprio regime previdenziale e dal prendere posizione sulla legislazione nazionale in materia di previdenza sociale applicabile a detti lavoratori e, dall’altro lato, sono rispettate le garanzie proprie del diritto a un processo equo che devono essere accordate all’imprenditore di cui trattasi. 54 Infine, occorre aggiungere che il legislatore dell’Unione non ha previsto alcuna forma particolare che le istituzioni interessate sono tenute a rispettare per avviare la procedura di dialogo o adire la commissione amministrativa al fine di risolvere le loro controversie sull’interpretazione o sull’applicazione dei regolamenti n. 883/2004 e n. 987/2009. 55 Infatti, il regolamento n. 883/2004 si limita ad indicare, al suo articolo 76, paragrafo 6, che l’istituzione dello Stato membro competente o dello Stato membro di residenza della persona in causa «contatta» l’istituzione/le istituzioni dello o degli Stati membri interessati e che, in assenza di una soluzione entro un termine ragionevole, le autorità interessate «possono adire» la commissione amministrativa. 56 Il regolamento n. 987/2009 non contiene ulteriori precisazioni a tal riguardo. 57 Per quanto riguarda, in particolare, la procedura di dialogo, che corrisponde alla prima fase della procedura di dialogo e di conciliazione prevista all’articolo 76, paragrafo 6, del regolamento n. 883/2004, si deve considerare, come risulta dal punto 6 della decisione A 1 della commissione amministrativa, del 12 giugno 2009, relativa all’introduzione di una procedura di dialogo e di conciliazione riguardante la validità di documenti, la determinazione della legislazione applicabile e i benefici concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU 2010, C 106, pag. 1 ), che al fine di ritenere che una tale procedura sia stata avviata è sufficiente che l’istituzione che solleva dubbi sulla validità di un certificato A 1 o sulla determinazione della legislazione applicabile a un dato lavoratore contatti l’istituzione che ha emesso tale certificato e/o che ha deciso di applicare il proprio regime previdenziale a tale lavoratore, per chiedere i necessari chiarimenti sulla decisione di quest’ultima di assoggettare detto lavoratore a tale regime e, se del caso, di ritirare o di dichiarare non valido detto certificato, oppure di riesaminare o di annullare tale decisione. 58 Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, dagli elementi forniti dal giudice del rinvio su domanda della Corte e dalle osservazioni delle parti interessate risulta che, prima dell’avvio del procedimento penale a carico di EX, le istituzioni belga e portoghese competenti hanno aperto la procedura di dialogo per quanto concerne l’autenticità dei documenti che rivestono la forma di certificati A 1 prodotti da EX e la valutazione dei fatti su cui tali documenti si fondano. Nell’ambito di tale dialogo, l’istituzione portoghese ha confermato, come riscontrato dal tribunal de première instance de Namur (Tribunale di primo grado di Namur) nella sua sentenza del 10 novembre 2021, di non aver emesso tali documenti, circostanza che EX non ha contestato né dinanzi a tale giudice né dinanzi al giudice del rinvio. 59 Pertanto, risulta che, per quanto riguarda l’autenticità di detti documenti, la procedura di dialogo e di conciliazione prevista all’articolo 76, paragrafo 6, del regolamento n. 883/2004 è stata rispettata. 60 Di conseguenza, avuto riguardo alle considerazioni esposte al punto 47 della presente sentenza, il tribunal de première instance de Namur (Tribunale di primo grado di Namur) poteva accertare che i documenti oggetto del procedimento principale costituivano falsi documenti e che non era vincolato da questi ultimi. 61 Inoltre, dalle osservazioni del governo portoghese risulta che, nell’ambito del dialogo avviato tra le istituzioni belga e portoghese competenti, l’istituzione portoghese ha rilevato, da una parte, che le società con l’intermediazione delle quali l’imputato nel procedimento principale ha distaccato i lavoratori interessati mediante documenti che rivestono la forma di certificati A 1 non svolgevano alcuna attività sostanziale in Portogallo nel settore edile e avevano il solo scopo di procurare manodopera a basso costo in Belgio, circostanza che il tribunal de première instance de Namur (Tribunale di primo grado di Namur) ha confermato nella sua sentenza del 10 novembre 2021 e, dall’altro, che la legislazione che avrebbe dovuto essere applicata ai lavoratori interessati nel corso del periodo in esame è la legislazione belga. 62 Pertanto, risulta che, fatte salve le verifiche che compete al giudice del rinvio effettuare, detta procedura di dialogo e di conciliazione tra le istituzioni interessate è stata rispettata anche per quanto riguarda la determinazione della legislazione nazionale in materia di previdenza sociale che avrebbe dovuto essere applicata ai lavoratori interessati nel corso del periodo in esame. 63 Avuto riguardo alle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 76, paragrafo 6, del regolamento n. 883/2004 deve essere interpretato nel senso che, in una situazione in cui alcuni cittadini di uno Stato membro impiegati da un imprenditore stabilito in tale Stato membro svolgono, mediante documenti che rivestono la forma di certificati A 1 asseritamente emessi dall’istituzione di detto Stato membro competente per il rilascio di tale tipo di certificati, un lavoro per conto del medesimo imprenditore in un altro Stato membro per il quale tale istituzione riscuote contributi previdenziali, la procedura di dialogo e di conciliazione prevista in tale disposizione costituisce un preliminare obbligatorio affinché un organo giurisdizionale di quest’ultimo Stato membro chiamato a pronunciarsi nell’ambito di un procedimento penale avviato a carico di detto imprenditore per essersi avvalso in modo fraudolento, mediante falsi certificati A 1, del distacco di tali lavoratori, possa procedere all’accertamento di una frode siffatta. Sulla terza questione 64 Con la sua terza questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il principio del divieto di frode e di abuso di diritto debba essere interpretato nel senso che quando, nell’ambito di un procedimento penale avviato dinanzi ai giudici di uno Stato membro a carico di un imprenditore sospettato di aver distaccato alcuni lavoratori in tale Stato membro mediante documenti che rivestono la forma di certificati A 1, il giudice di primo grado ha accertato che tali documenti costituiscono falsi documenti e tale circostanza non è stata contestata dinanzi al giudice chiamato in secondo grado a pronunciarsi su tale procedimento, quest’ultimo giudice può astenersi dal tenere conto di detti documenti anche qualora tale constatazione sia stata effettuata dal giudice di primo grado senza che sia stata avviata la procedura di dialogo e di conciliazione prevista all’articolo 76, paragrafo 6, del regolamento n. 883/2004. 65 A tale proposito, occorre ricordare che spetta esclusivamente all’organo giurisdizionale nazionale, cui è stata sottoposta la controversia oggetto del procedimento principale, valutare la necessità di una pronuncia pregiudiziale e la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte, le quali godono di una presunzione di rilevanza. Pertanto, la Corte è, in linea di principio, tenuta a pronunciarsi, qualora la questione sollevata riguardi l’interpretazione o la validità di una norma di diritto dell’Unione, a meno che non sia evidente che l’interpretazione richiesta non ha alcun legame con la reale esistenza o con l’oggetto di tale controversia, che il problema è ipotetico o, ancora, che la Corte non dispone degli elementi di fatto e di diritto necessari per dare una risposta utile a tale questione (sentenza del 22 febbraio 2024, Unedic, C‑125/23 , EU:C:2024:163 , punto 35 e giurisprudenza ivi citata). 66 Nel caso di specie, occorre rilevare che la terza questione, che concerne esclusivamente la constatazione in base alla quale i documenti che rivestono la forma di certificati A 1 oggetto del procedimento principale costituiscono falsi documenti, constatazione svolta dal giudice nazionale di primo grado nell’ambito di un procedimento penale come quello principale, si fonda sulla premessa in base alla quale tale constatazione è stata effettuata da tale giudice senza che sia stata avviata la procedura di dialogo e di conciliazione. 67 Tuttavia, come constatato ai punti 58 e 59 della presente sentenza, sulla base in particolare degli elementi forniti dal giudice del rinvio, risulta che, nel caso di specie, detta procedura di dialogo e di conciliazione vertente sull’autenticità di detti documenti è stata rispettata. 68 In considerazione del fatto che la terza questione ha, quindi, natura ipotetica, essa va considerata come irricevibile. Sulle spese 69 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara: 1) Il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, dev’essere interpretato nel senso che: in una situazione in cui alcuni cittadini di uno Stato membro impiegati da un imprenditore stabilito in tale Stato membro effettuano, mediante documenti che rivestono la forma di certificati A 1 asseritamente emessi dall’istituzione di detto Stato membro competente per il rilascio di tale tipo di certificati, un lavoro per conto del medesimo imprenditore in un altro Stato membro per il quale tale istituzione riscuote contributi previdenziali, tale regolamento è applicabile, incluso allorché, nell’ambito di un procedimento penale avviato a carico di detto imprenditore, dinanzi agli organi giurisdizionali di quest’ultimo Stato membro, per il fatto di aver commesso frodi in materia previdenziale, tali organi giurisdizionali accertano, senza essere contraddetti dal medesimo imprenditore, che tali documenti sono falsi. 2) L’articolo 76, paragrafo 6, del regolamento n. 883/2004, come modificato dal regolamento n. 465/2012, dev’essere interpretato nel senso che: in una situazione in cui alcuni cittadini di uno Stato membro impiegati da un imprenditore stabilito in tale Stato membro svolgono, mediante documenti che rivestono la forma di certificati A 1 asseritamente emessi dall’istituzione di detto Stato membro competente per il rilascio di tale tipo di certificati, un lavoro per conto del medesimo imprenditore in un altro Stato membro per il quale tale istituzione riscuote contributi previdenziali, la procedura di dialogo e di conciliazione prevista in tale disposizione costituisce un preliminare obbligatorio affinché un organo giurisdizionale di quest’ultimo Stato membro, chiamato a pronunciarsi nell’ambito di un procedimento penale avviato a carico di detto imprenditore per essersi avvalso in modo fraudolento, mediante falsi certificati A 1, del distacco di tali lavoratori, possa procedere all’accertamento di una frode siffatta. Firme ( *1 ) Langue de procédure : le français.