CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00662/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenzadel 11/04/2025 del la [OSCURATO:PERSONA] SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, M. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusoper l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessoriee perl’inammissibilità del ricorso nel resto; udito, per l’imputato, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] data 30 aprile 2024, emessa all’esito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA]Antoniofu condannato,con la diminuente per il rito, alla pena di 3 anni e 8 mesi di reclusione e di 933 euro di multa in quanto riconosciuto colpevole, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, del delitto previsto dagli artt. 61,n. 2, c od . p en . e 228 r . d . 16 marzo 19 4 2 , n. 267 , per avere , in qualità dicuratore del fallimento relativo alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. , preso un interesse privato incompatibile con la carica rivestita attraverso l’impiego, a titolo di investimento, della somma di 3 milioni di euro depositati su un conto corrente intestato alla curatela, in assenza di autorizzazione del giudice delegato e del comitato dei creditori e, successivamente, per essersi appropriato della somma generata dall’investimento pari a circa 13 mila euro, addebitando al fallimento il costo dell’operazione (pari a circa 4.500 euro) e, inoltre, per aver commesso «condotte di falso»finalizzate alla realizzazione e all’occultamento della descritta operazione di investimento, ivi compresa la falsificazione di una firma del Giudice delegato; in [OSCURATO:PERSONA] dal 28 giugno 2019 al 7 aprile 2020 (capo 1), in data anteriore e prossima al 7aprile 2020(capo 2) e l ’11 maggio 2022 (capo 5). Con lo stesso provvedimento il primo Giudice aveva applicat o a [OSCURATO:PERSONA]Antoniole pene del l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di 5 anni e l’interdizione legale per l’intera duratadella pena. 2. Con sentenza in data 11 aprile 2025, la Corte di appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha accolto la richiesta dell’appellante di contenimentodella pena, rideterminandola, tenuto conto della riduzione per il rito, nella misura complessiva di2 anni e 10 mesi di reclusione e di 800 euro di multa, revocando la pena accessoria dell’interdizione legale e confermando,nel resto, le precedenti statuizioni, in particolare con riferimento all’interdizione dai pubblici uffici perla durata di 5 anni. 3. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appelloper il tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione exart. 173 disp. att. cod. proc. pen . 2.1. Con il primo motivo, il ricorsolamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 228,secondo comma, r . d . n. 26 7 del 1942, 29 cod. pen. e 443 cod. proc. pen. , nonché la mancanza della motivazione con riferimento a gli art t. 125 e 443 cod . proc.pen. e 29 , 133 e 133 - bis cod . pen. Quanto alla violazione di legge, il Giudice avrebbe determina to la pena accessoria in 5 anni omettendo qualunque giustificazione “individualizzante”della sceltacompiuta e ritenendo la svincolata dai criteri d i cui a g l i art t. 133 e 133 - bis cod.pen. Come affermato dal le Sezioni unite con la decisione n. 28901 del 2019 “Suraci”,l’art.37 cod . pen . andrebbe interpretato nel senso che la quantificazione in misura unica (pari, come nel caso in esame , a cinque anni ) non soddisfi lessicalmente il requisito legale della «espressa determinazione», risolvendosi in un automatismocontrario ai principi costituzionali di colpevolezza e proporzionalità della sanzione,come riconosciuto anche dal la Corte c ostituzionale con la sentenza n. 222 del 2018 in relazione alle pene accessorie previste dall’art.216 legge fall., secondo cui,impedendosi al giudice di tenere conto dei criteri stabiliti d a ll ’ art . 133 cod.pen., si le derebbero gli artt. 3 e 27 Cost., posto la pena non proporzionata alla gravità del fatto si risolverebbein un ostacolo alla sua funzione rieducativa (cfr. sentenzen. 236 del 2016, n. 68 del 2012 e n. 341 del 1994 ) . Quanto al dedotto vizio dimancanza assoluta di motivazione, si osserva che la sentenza n. 222 del 2016della Corte costituzionale, nel riten ere l ’ art. 216, ultima parte, legge fall. non compatibile con l’art.27,terzo comma, Cost. , autorizzerebbe il giudice di merito aun’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 228 , secondo comma,legge fall., nella parte in cui esso si pone in contrasto con i criteri diproporzionalità e adeguatezza della pena accessoria. Dunque, sulla base dei principi enunciati dalla sentenza n. 222 del 2016, l ’ art. 216, ultima parte, legge fall. potrebbe fun gere da criterio di comparazione interno all ’ ordinamento per la concreta applicazione di unapena accessoria ai sensi degli artt.133 e 133 - bis cod . pen. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso prospetta un’eccezione di legittimità costituzionale dell’art.228, secondo comma , legge fall., per violazione degli art t. 3 e 27 Cost. Ove si riten esse che al Giudice di merito fosse impedita una applicazione costituzionalmente orientata della norma incriminatrice , la difesa chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale facendo riferimento alla decisione n. 222 del 2016.La rilevan za della questione sarebbe conseguente alla constatazione dell’illegittimità della pena accessoria applicata nelcaso in esame . 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia , ai sensi dell ’ art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 62-bis, 62,n. 6, 69, 133 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento,con giudizio di prevalenza,dell’attenuante prevista dall’art. 62, n . 6 , cod. pen. e delle attenuanti generiche,sulla contestata aggravante. Quanto all’attenuantedi cui all’art. 62, n. 6, cod. pen., il primo Giudice avrebbe tenuto conto sol tant o della « restituzione » operata da D ’ [OSCURATO:PERSONA] retrocede ndo l’equivalente monetario del valore delleoperazioni compiute, senza prendere atto del risarcimento attuato mediante corresponsione alla curatela e all’amministratrice protempore della fallita della somma di 5.000 euro per ogni parte. Inoltre,la Corte territoriale , nel condividere la decisione, assume rebbe che la richiesta difensiva fosse orientata a un “doppioriconoscimento” dell ’ a ttenuante e valorizzerebbe, in maniera oscura,il fatto che i reati in continuazione fosser o caratterizzati dall ’ aggravante del nesso teleologico , in tal modo ome ttendo di motivare in relazione al giudizio d i comparazione tra aggravanti e attenua nti , avendo essatenuto conto solo del risarcimento e non anche delle restituzioni , con conseguenteviolazione di legge. Quanto alla richiesta di applicare con giudizio di prevalenza le attenuanti generiche,la Corte territoriale omette rebbe del tutto di pronunziarsi su di essa , confermando ilgiudizio di equivalen za senza alcuna giustificazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondatoe,pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione. 2. Muovendo, secondo l’ordine logico, dal terzo motivo di ricorso, le censure difensive sono infondate. Sotto un primo profilo, la difesa si duole del fatto che l’attenuante comune prevista dall’art. 62, n. 6, cod. pen. sarebbe stata riconosciuta unicamente con riferimento alle condotte restitutorie e non anche in relazione al risarcimento , compiuto dall’imputato nella misura di 5.000 euro per ciascuna parte. Tale prospettazione è però testualmente contraddetta dalla sentenza impugnata, che a pag. 7 fa riferimento esplicito all’attenuante della «restituzione-risarcimento del danno». Quanto, poi, alle doglianze in punto di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell’attenuante comune di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen.con giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate, la sentenza impugnata, lungi dall’incorrere nella denunciata mancanza di motivazione, ha in realtà evidenziato, a giustificazione della relativa decisione, le modalità complessive della condotta, consistite in una pluralità di azioni, quali la «illegale e ardita operazione di investimento»e le falsificazioni di atti e documenti della procedura, compresa la firma del Giudice delegato, poste in essere in diversi momenti, con protrazione, dunque, dell’azione criminosa.Con tale motivazione, tutt’altro che mancante, la Corte territoriale ha pienamente assolto all’onere impostole dall’art. 69 cod. pen., sicché deve escludersi la possibilità di un sindacato di legittimità su di essa, in conformità dell’indirizzo consolidato secondo cuile statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze,implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. U, n. 10713 del 25/2/2010, Contaldo, Rv. 245931-01). Ne consegue l’infondatezza del terzomotivo. 3. Fondato è, invece, il primo motivo, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla determinazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di5 anni. 3.1. Va premesso che il primo Giudice, dopo avere affermato la responsabilità dell’imputato per i delitti contestati ai capi 1), 2) e 5) ed avere inflitto la pena complessiva di 3 anni e 8 mesi di reclusione e di 933 euro di multa (pena base per il più grave delitto contestato al capo 1, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, pari a 4 anni di reclusione e 1.000.00euro di multa, aumentata, per la continuazione, di 10 mesi di reclusione e 200 euro di multa per il reato di cui al capo 2 e di 8 mesi di reclusione e 200 euro di multa per quello di cui alcapo 5, con successiva riduzione,nella misura indicata, per la scelta del rito), aveva,altresì, applicato la pena accessoria dell ’ interdizione dai pubblici ufficiper la durata di 5 anni, specificando che tale statuizione era stata assunta «per legge» (v. pag. 8 della sentenza di primo grado). Pur in assenza di una compiuta motivazione delle ragioni di tale decisione, deve, nondimeno, ritenersi che , con riferimento all ’ an , l ’ applicazione della pena accessoria derivasse dal fatto che la stessa è prevista per tutti i delitti, avvinti dalla continuazione, che sono stati ascritti all’imputato all’esito del primo giudizio. Infatti, per il delitto di «interesse privato del curatore negli atti del fallimento», contestato al capo 1), l’art. 228 legge fall. stabilisce che la relativa condanna «importa l’interdizione dai pubblici uffici». E, analogamente, per le due fattispecie di falso commesse da un soggetto, come il curatore fallimentare, che l’art. 30 legge fall. qualifica espressamente come pubblico ufficiale e che sono state commesse con abuso dei poteri e violazione deidoveri inerenti aun pubblico ufficio (capo 2) ovvero formando un atto pubblico ideologicamente falsonell’esercizio di una pubblica funzione (capo 5), l’art. 31 cod. pen. dispone l ’ applicazione della pena accessoria in esame. Più complessa è la questione relativa al quantum. Si è detto che anche la determinazione della pena accessoria in misura pari a 5 anni è avvenuta, secondo la sentenzadi primo grado, «per legge» ossia sulla base di un criterio automatico individuato da una disposizione espressa, la quale deve essere ragionevolmente individuata nell’art. 29, primo comma, cod. pen., a mente del quale «la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque». Tuttavia, la sentenza di primo grado non ha inflitto a D’[OSCURATO:PERSONA], per nessuno dei reati per i quali egli è stato riconosciuto colpevole, una pena pari o superiore ai 3 annidi reclusione. Infatti, per il delitto contestato al capo 1), ritenuto più gravetra quelli ascritti all’imputato, la pena originariamente inflitta, pari a 4 anni di reclusione, è stata poi ridotta, nella misura di 1/3, in ragione del rito abbreviato, giungendosi, per tale via,al di sotto di quel limite; e inferiori erano, ovviamente, anche gli aumenti disposti, a titolo di continuazione, per i delitti di cui ai capi 2) e 5). Ora , come noto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui si proceda con il rito abbreviato,la pena alla quale deve aversi riguardo per stabilire se il limite dell’art.29 cod. pen. sia stato superato è quella applicata in concreto, ossia risultante dalla riduzione per il rito abbreviato (Sez. U, n. 8411 del 27/05/1998, Ishaka, Rv. 210980 -01; Sez. 1, n. 18149 del 04/04/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259749 - 01 ). Dunque, per potere ritenere superato il limite dei 3 anni di reclusione, il primo Giudice deve avere avuto riguardo alla pena risultante dal cumulo delle pene disposte per i reati avvinti dalla continuazione. Infatti, se è noto che, in caso di reato continuato, la regola generale è quella secondo cui la durata della pena accessoria deve essere determinata con riferimento alla sola pena prevista per il reato più grave e non a quella totale , comprensiva cioè dell ’ aumento per la continuazione (così Sez. 5, n. 28584 del 14/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270240 - 01; Sez. 1, n. 14375 del 05/03/2013, Aquila, Rv. 255407 -01; Sez. 1, n. 7346 del 30/01/2013, Catapano, Rv. 254551 -01), questa regola viene derogata nel caso in cui la pluralità di reati unificati dal vincolo della continuazione riguardi fattispecie omogenee, nella quale l’identità dei reati unificati comporti, necessariamente,l’applicazione di una pena accessoria per ciascuno di essi, atteso che, in tale evenienza, ai fini della durata complessiva deve aversi riguardo all’intera pena principale inflitta con la condanna, ivi compresi gli eventuali aumentiper la continuazione (cfr. Sez. 6, n. 17564 del 06/04/2023, Fuschino, Rv. 284593 –01; Sez. 3, n. 14954 del 02/12/2014, dep. 2015 , Carrara, Rv. 263045 –01; Sez. 3, n. 29746 del 05/06/2014, B., Rv. 261512 – 01 ; Sez. 6, n. 6990 del 13/06/1986, Grandemburg, Rv. 173319 - 01 , riguardant i la disciplina dettata dall’art. 37 cod. pen.ma espressive di un principio applicabile anche alla situazione qui esaminata). 3.2. In esito al giudizio di appello, la pena è stata, invece, ridotta nella misura finale di 2 anni e 10 mesi di reclusione e in 800 euro di multa, così determinata: pena base per il delitto di cui al capo 1)stabilita in 3 anni di reclusione e 900 euro di multa,aumentata, per la continuazione con i capi 2) e 5 ) , rispettivamente nella misura di 8 mesi di reclusione e 200 euro di multa e di7 mesi di reclusione e 100 euro di multa, meno la riduzione di 1/3 per il rito abbreviato. E a partire da tale statuizione, la Corte di appello ha, in conclusione, testualmente affermato che «alla valutazione sull’AN della responsabilità fa, infine, da corollario la conferma della decisione di applicazione dell’interdizione dai PP.UU.». Tale passaggio motivazionale è stato tradotto, in dispositivo, con la locuzione «conferma nel resto» ossia in una conferma di quanto stabilito nel giudizio diprimo grado non soltanto in relazione all’applicazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, ma anche in relazione alla relativa durata, determinata in misura pari a 5 anni. Tuttavia, come detto, la pena inflitta a seguito della parziale riforma della sentenza di primo grado risulta inferiore ai 3 anni di reclusione sia che si prendano in considerazione le pene stabilite per i singoli reati, a partire daquello più grave, sia che si prenda in considerazione l’intera pena, calcolata dopo gli aumenti per la continuazione, una volta ridotta per il rito. Ne consegue che, a seguito della sentenza di appello, la durata della pena accessoria non avrebbe potuto essere determinata in tale misura «per legge», ovvero secondo la regola posta dall’art. 29, primo comma, cod. pen., essendo la pena principale inferiore ai 3 anni di reclusione. E, tuttavia, tale durata non avrebbe potuto essere determinata nemmeno attraverso l’automatico riferimento alla durata della pena principale, secondo la regola dell’art. 37 cod. pen., non applicabile al caso qui esaminato. 3.3. In proposito, va,infatti, osservato che a seguito della sentenza n. 222 del 2016 della Corte costituzionale, che h a dichiarat o l ’ illegittimità costituzionale dell’art. 216, ultimo comma, legge fall. nella parte in cui prescriveva che «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», la durata delle pene accessorie per i reati fallimentari previsti dallo stesso art. 216 è ora determinabile entroil limite dei dieci anni , a partire dai criteri dosimetrici dettati dagli artt. 132 e 132-biscod. pen., in grado di garantire l’individualizzazione del trattamento sanzionatorio rispetto al fatto e al suo autore. In quel frangente, la Consulta ha anche escluso la possibilità di unricorso al criterio residuale dettato dall’art. 37 cod. pen., ondeancorare la durata delle pene accessorie fallimentari all’entità della pena principale dellareclusione, atteso che tale soluzione avrebbe fintoper sostituire un diverso automatismo a quello reputato incostituzionale. Nella medesima prospettiva, le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 28901 del 28/02/2019, Suraci, hanno affermato che quando, come nel caso di specie,la legge stabilisce un limite di durata minimo e uno massimo (exart. 28, quarto comma, cod. pen.), la durata della pena accessoria deve essere determinatain concreto dal giudice in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. e non rapportata, inmaniera automatica, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286 -01). E, in particolare, nel caso in cui la durata delle pene accessorie sia determinata in misura superiore alla media edittale, è stata affermata la necessità di una specifica motivazione in relazione ai criteri soggettivi e oggettivi elencati dall’art. 133 cod. pen., valutati e apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 11329 del 9/12/2019, dep. 2020, Retrosi, Rv. 278788 - 01) ; ancor più ove sussista, come avvenuto nella specie, una divaricazione nel trattamento sanzionatorio complessivo tra pena principale, applicata in misura prossima al minimo e le pene accessorie, fissate invece nel massimo (cfr. Sez. 5, n. 1947 del 03/11/2020, dep. 2021, Maddem, Rv. 280668 - 01). 3.4. Nel caso in esame, la sentenza di appello, nel confermare le statuizioni relative all’interdizione temporanea dai pubblici uffici contenute nella pronuncia di primo grado, non ha, tuttavia, offerto alcuna motivazione delle ragioni della decisione e, dunque, dell’applicazione dei criteri stabiliti dalla citata disposizione codicistica, discostandosi in maniera evidente dalla richiamata cornice di principio e incorrendo, dunque, nel vizio di mancanza di motivazione e, in definitiva, anche nella violazione dell’art. 37 cod. pen. interpretato alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla durata della pena accessoria dell ’ interdizione dai pubblici uffici , con rinvio , per nuovo giudiziosul punto, a d altra Sezione de l la Corte di appello di Salerno . Nel resto , il ricorso deve essere, invece,rigettato. 5. Dall’accoglimento del primo motivo deriva l’irrilevanza della questione di legittimità costituzionalededotta con il secondo motivo, atteso che gli artt. 228 legge fall. e 37 cod. pen. sono stati, nella specie,interpretati in conformità della giurisprudenza della Consulta e, dunque, ritenendo necessario che la durata della pena accessoria venga determinata in misura non fissa, ma in applicazione dei criteri dettati dall’art. 133 cod. pen.,con l’obbligo di forn ir e adeguata motivazione della scelta operata. P.Q.M Annulla la sentenza imp