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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 febbraio 2024

Cassazione n. 20119/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia emessa in primo grado nei confronti della stessa, che l'aveva dichiarata colpevole, in sede di giudizio abbreviato, del reato di tentato furto in abitazione, aggravato. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla disciplina sulla specificità dei motivi di impugnazione quale condizione di ammissibilità della stessa ai sensi degli articoli 581, comma 1, lett. d, e 591, comma 1, lett. c, del codice di rito.

Premesso che l'impugnazione era stata proposta in data risalente, di gran lunga anteriore rispetto all'entrata in vigore tanto della riforma Cartabia quanto della riforma Orlando del 2017, in virtù della regola del principio del tempus regit actum la legge processuale da applicare al caso di specie è quella in vigore al momento della presentazione dell'impugnazione ossia la disposizione di cui all'articolo 581 vigente prima della riforma Orlando e di quella Cartabia.

Ebbene, da tale disposizione non emerge un riferimento all'inammissibilità quale sanzione per il mancato rispetto dei requisiti di forma indicati, è stata infatti solo la riforma Orlando ad imporre al giudice dell'impugnazione un sindacato sulla specificità dei motivi a pena d'inammissibilità, controllo reso ancora più pregnante dalla riforma Cartabia.

A ben vedere l'impugnazione è stata proposta anteriormente anche alla sentenza di questa Corte a Sezioni Unite Galtellì, depositata il 22 Febbraio 2017, n. 8825, che ha enunciato il principio di diritto in materia di specificità dei motivi d'appello, poi accolto dalla riforma Orlando.

Preme osservare inoltre che anche l'altra sentenza di legittimità citata dalla Corte di appello nella sentenza impugnata in materia di specificità estrinseca dei motivi risale ad un periodo di gran lunga successivo, 2018, rispetto alla presentazione dell'impugnazione.

Ne deriva che alla ricorrente avrebbe dovuto essere applicata la disciplina più rispondente al "favor impugnationis" vigente al momento della presentazione del gravame; in virtù di ciò la Corte di appello avrebbe dovuto decidere in senso favorevole all'ammissibilità dell'impugnazione poiché tanto nell'atto di appello quanto nei motivi aggiunti erano stati indicati con precisione í punti della sentenza di primo grado oggetto di critica fornendo argomenti in fatto e in diritto a sostegno dei motivi riguardanti il trattamento sanzionatorio e l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. 2.2.Col secondo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla disciplina del calcolo del tempo necessario a prescrivere il reato ai sensi dell'art. 157 cod. pen. e nello specifico all'ipotesi di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale ex articolo 63, comma 4 cod. pen.

Sebbene la Corte dì appello adita abbia esteso l'asserita inammissibilità dell'originaria doglianza riguardante il trattamento sanzionatorio anche al successivo motivo aggiunto sull'intervenuta prescrizione del reato, ha brevemente negato la sussistenza di tale causa di estinzione.

Sodo questo ulteriore profilo la sentenza impugnata risulta viziata, anche ammettendo che la sentenza di primo grado abbia riconosciuto la recidiva ex articolo 99, comma 4, seconda ipotesi, cod. pen., questa non rileva nel caso di specie ai fini della commisurazione del termine necessario a prescrivere il reato poiché in concorso con l'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 625 n. 2 comporta un aumento di pena solo fino a 1/3 ai sensi dell'articolo 63, comma 4.

Tale criterio moderatore impone di escludere gli effetti dell'ulteriore aggravante ad effetto speciale anche all'aumento massimo del termine in caso di interruzione della prescrizione, che non sarà pari a 2/3 come sostiene la sentenza di appello ma pari a un quarto, di conseguenza il reato contestato alla ricorrente si è prescritto a fine gennaio 2021.

3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.

I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 11, comma 7, d.

I. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla

I. del 23.2.2024 n. 18, per le mpugnazioni proposte sino al 30.6.2024 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.

1.1. La corte d'appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione per aspecificità dei motivi addotti, ritenuti non conformi ai requisiti di validità dell'atto di appello prescritti dall'art. 591, comma 1, lett c), c.p.p., in relazione all'art. 581, comma 1, lett c) c.p.p. laddove essi non potevano essere qualificati tali.

Occorre premettere che l'ammissibilità dell'appello nel caso di specie, trattandosi di sentenza emessa il 16.1.2014, ossia in data antecedente alla riforma di cui alla

I. 103/2017 - il cui art. 1 comma 55 ha inciso anche sull'art. 581 del codice di rito apportando, tuttavia, più che una sostanziale modifica della norma previgente, delle precisazioni quanto al contenuto dell'appello in punto di indicazione delle richieste, ampliando a quelle istruttorie, e di specificazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, non incompatibili quindi con il precedente dettato normativo e con la interpretazione giurisprudenziale che di esso aveva dato questa Corte - e alla stessa pronuncia a Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv, 26882201 - che, componendo il contrasto creatosi riguardo alla inammissibilità per genericità dell'appello, ha affermato che tale mezzo di impugnazione, al pari del ricorso per cessazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato - deve essere valutata alla stregua della previgente formulazione dell'art. 581 del codice di rito e tenendo conto dell'orientamento contrastante esistente al riguardo prima della decisione della pronuncia Galtelli (che registrava anche interpretazioni meno restrittive secondo cui l'inammissibilità dell'appello per genericìtà dei motivi dovesse essere esclusa quando fossero identificabili, con accettabile precisione, i punti cui si riferiscono le doglianze e le ragioni essenziali delle medesime, in considerazione della natura di tale specifico mezzo di impugnazione, nonché del principio del "favor impugnationis", così, ad esempio, Sez. 6, Sentenza n. 3721 del 24/11/2015, dep. 27/01/2016, Rv. 265827 - 01, che in motivazione, ha precisato che non sussiste la genericità dei motivi allorché siano esposte, in modo estremamente succinto, ma intellegibile, le ragioni dell'impugnazione, anche in considerazione della possibilità per il giudice dell'appello di accogliere l'impugnazione sulla base di argomentazioni proprie e diverse da quelle dell'appellante, purché inerenti ai punti della sentenza attinti dal gravame).

Ciò posto, la conclusione a cui si deve pervenire, nella fattispecie in scrutinio, è quella della non genericità e quindi dell'ammissibilità dell'appello proposto dal ricorrente avverso la sentenza di condanna di primo grado emessa nei !:;uoi confronti.

Il metro per valutare l'ammissibilità dell'appello, il cui vaglio si pone comunque in termini differenti e meno stringenti rispetto a quanto accade per il ricorso per cessazione in ragione del carattere di mezzo di gravame di tipo devolutivo del primo rimedio, atto a provocare un nuovo esame del merito, a confronto del carattere di impugnazione a critica vincolata proprio del secondo (Sez. 4, n. 46486 del 20/11/2012 - dep. 30/11/2012, Cannone.

Rv. 253952), rimane costituito dall'indicazione quantomeno nelle linee essenziali delle ragioni volte a sollecitare una diversa risposta del giudice di appello rispetto alle valutazioni della sentenza impugnata, a cui si è aggiunta la necessità di una specificazione e comparazione con i profili della sentenza impugnata oggetto di critica tanto più precisa quanto più penetrante è stato il vaglio sul punto trasfuso nella motivazione oggetto di impugnazione.

Ed il ricorrente, con l'atto di appello, aveva contestato la eccessività della pena, chiedendo il riconoscimento delle attenuanti generiche, e - di là dell'inconferente riferimento alla circostanza della mancata comparazione con altri casi di condanna per fatti ben più gravi ed equamente sanzionati - aveva comunque addotto a sostegno della richiesta di rideterminazione della sanzione applicata la giovane età dell'imputata e lo stato di coartazione nella quale sarebbero - notoriamente - costrette a vivere le donne di etnia rom; circostanze evidentemente ritenute decisive dall'impugnante per contrastare gli argomenti posti dal giudice di primo grado a sostegno della mancata concessione delle attenuanti generiche; e coi motivi aggiunti aveva per di più chiesto dichiararsi prescritto il reato, indicando il relativo calcolo al netto della recidiva.

La Corte di appello, nonostante che le richieste avanzate dalla difesa fossero sostenute da indicazioni che, pur nella loro portata minimale e secondo l'ottica difensiva, davano conto delle ragioni giustificatrici di quanto si richiedeva, ha ritenuto di dichiarare inammissibile l'appello per assoluto difetto di specificità, intrinseca ed estrinseca, dei motivi, laddove peraltro la evidenziazione della giovane età e della condizione delle donne di etnia rom erano state evidenziate dalla difesa innanzitutto ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche - e non dell'esclusione della recidiva come afferma la Corte di merito.

Senza considerare che la sentenza impugnata offriva comunque una risposta articolata nell'escludere la intervenuta prescrizione del reato - facendo leva sulla recidiva - che pure era stata oggetto del motivo aggiunto, che, ciò nonostante, era dichiarato anch'esso inammissibile.

La necessità che i motivi siano specifici non implica che le censure svolte debbano diffondersi in analitiche e particolareggiate disquisizioni sulle ragioni dell'invocata riforma, non potendo l'essenzialità del motivo ricadere sul requisito della sua specificità che postula invece l'identificabilità, con accettabile precisione, dei punti cui si riferiscono le doglianze e le ragioni essenziali per le quali viene contestato il ragionamento seguito dal primo giudice (Sez. 3, Sentenza n. 12727 del 21/02/2019, lallow Sherif, Rv. 275841 - 01).

In definitiva, l'uso indiscriminato e poco prudente dell'art. 581, comma 1, lett. d) può determinare una forte compressione del diritto fondamentale dell'imputato al doppio grado di giurisdizione.

Se è vero dunque che l'appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, è altrettanto vero che la verifica dell'esistenza di un sufficiente apparato argomentativo (che può anche consistere in sole ragioni di fatto in alternativa a quelle dì diritto o viceversa) non può essere trascurata per il solo fatto che la sentenza impugnata si appalesi sostanzialmente corretta. 2.Sicchè, precisato che non è maturato il termine di prescrizione del reato di tentato furto in abitazione, aggravato, per il quale vi è stata condanna, termine che, ai sensi del combinato disposto dì cui agli artt. 157 e 161 cod. pen. e dell'art. 63 comma 4 cod. pen., che trova applicazione nel caso di specie, comportando l'aumento di un terzo, a fronte della duplice aggravante ad effetto speciale della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale e di quella di cui all'art. 624-bis comma 3 e 625 n. 2 cod. pen. (violenza sulle cose), che si equivalgono sotto il profilo sanzionatorío comportando entrambe l'aumento di due terzi sulla pena base, è pari ad anni quattordici, mesi nove e giorni dieci, che decorrendo dalla data dì consumazione del reato, commesso il 28.9.2012, andrà a scadere il 8.7.2027, consegue l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna.

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia emessa in primo grado nei confronti della stessa, che l'aveva dichiarata colpevole, in sede di giudizio abbreviato, del reato di tentato furto in abitazione, aggravato. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla disciplina sulla specificità dei motivi di impugnazione quale condizione di ammissibilità della stessa ai sensi degli articoli 581, comma 1, lett. d, e 591, comma 1, lett. c, del codice di rito. Premesso che l'impugnazione era stata proposta in data risalente, di gran lunga anteriore rispetto all'entrata in vigore tanto della riforma Cartabia quanto della riforma Orlando del 2017, in virtù della regola del principio del tempus regit actum la legge processuale da applicare al caso di specie è quella in vigore al momento della presentazione dell'impugnazione ossia la disposizione di cui all'articolo 581 vigente prima della riforma Orlando e di quella Cartabia. Ebbene, da tale disposizione non emerge un riferimento all'inammissibilità quale sanzione per il mancato rispetto dei requisiti di forma indicati, è stata infatti solo la riforma Orlando ad imporre al giudice dell'impugnazione un sindacato sulla specificità dei motivi a pena d'inammissibilità, controllo reso ancora più pregnante dalla riforma Cartabia. A ben vedere l'impugnazione è stata proposta anteriormente anche alla sentenza di questa Corte a Sezioni Unite Galtellì, depositata il 22 Febbraio 2017, n. 8825, che ha enunciato il principio di diritto in materia di specificità dei motivi d'appello, poi accolto dalla riforma Orlando. Preme osservare inoltre che anche l'altra sentenza di legittimità citata dalla Corte di appello nella sentenza impugnata in materia di specificità estrinseca dei motivi risale ad un periodo di gran lunga successivo, 2018, rispetto alla presentazione dell'impugnazione. Ne deriva che alla ricorrente avrebbe dovuto essere applicata la disciplina più rispondente al "favor impugnationis" vigente al momento della presentazione del gravame; in virtù di ciò la Corte di appello avrebbe dovuto decidere in senso favorevole all'ammissibilità dell'impugnazione poiché tanto nell'atto di appello quanto nei motivi aggiunti erano stati indicati con precisione í punti della sentenza di primo grado oggetto di critica fornendo argomenti in fatto e in diritto a sostegno dei motivi riguardanti il trattamento sanzionatorio e l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. 2.2.Col secondo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla disciplina del calcolo del tempo necessario a prescrivere il reato ai sensi dell'art. 157 cod. pen. e nello specifico all'ipotesi di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale ex articolo 63, comma 4 cod. pen. Sebbene la Corte dì appello adita abbia esteso l'asserita inammissibilità dell'originaria doglianza riguardante il trattamento sanzionatorio anche al successivo motivo aggiunto sull'intervenuta prescrizione del reato, ha brevemente negato la sussistenza di tale causa di estinzione. Sodo questo ulteriore profilo la sentenza impugnata risulta viziata, anche ammettendo che la sentenza di primo grado abbia riconosciuto la recidiva ex articolo 99, comma 4, seconda ipotesi, cod. pen., questa non rileva nel caso di specie ai fini della commisurazione del termine necessario a prescrivere il reato poiché in concorso con l'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 625 n. 2 comporta un aumento di pena solo fino a 1/3 ai sensi dell'articolo 63, comma 4. Tale criterio moderatore impone di escludere gli effetti dell'ulteriore aggravante ad effetto speciale anche all'aumento massimo del termine in caso di interruzione della prescrizione, che non sarà pari a 2/3 come sostiene la sentenza di appello ma pari a un quarto, di conseguenza il reato contestato alla ricorrente si è prescritto a fine gennaio 2021. 3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 11, comma 7, d. I. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla I. del 23.2.2024 n. 18, per le mpugnazioni proposte sino al 30.6.2024 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1. La corte d'appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione per aspecificità dei motivi addotti, ritenuti non conformi ai requisiti di validità dell'atto di appello prescritti dall'art. 591, comma 1, lett c), c.p.p., in relazione all'art. 581, comma 1, lett c) c.p.p. laddove essi non potevano essere qualificati tali. Occorre premettere che l'ammissibilità dell'appello nel caso di specie, trattandosi di sentenza emessa il 16.1.2014, ossia in data antecedente alla riforma di cui alla I. 103/2017 - il cui art. 1 comma 55 ha inciso anche sull'art. 581 del codice di rito apportando, tuttavia, più che una sostanziale modifica della norma previgente, delle precisazioni quanto al contenuto dell'appello in punto di indicazione delle richieste, ampliando a quelle istruttorie, e di specificazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, non incompatibili quindi con il precedente dettato normativo e con la interpretazione giurisprudenziale che di esso aveva dato questa Corte - e alla stessa pronuncia a Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv, 26882201 - che, componendo il contrasto creatosi riguardo alla inammissibilità per genericità dell'appello, ha affermato che tale mezzo di impugnazione, al pari del ricorso per cessazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato - deve essere valutata alla stregua della previgente formulazione dell'art. 581 del codice di rito e tenendo conto dell'orientamento contrastante esistente al riguardo prima della decisione della pronuncia Galtelli (che registrava anche interpretazioni meno restrittive secondo cui l'inammissibilità dell'appello per genericìtà dei motivi dovesse essere esclusa quando fossero identificabili, con accettabile precisione, i punti cui si riferiscono le doglianze e le ragioni essenziali delle medesime, in considerazione della natura di tale specifico mezzo di impugnazione, nonché del principio del "favor impugnationis", così, ad esempio, Sez. 6, Sentenza n. 3721 del 24/11/2015, dep. 27/01/2016, Rv. 265827 - 01, che in motivazione, ha precisato che non sussiste la genericità dei motivi allorché siano esposte, in modo estremamente succinto, ma intellegibile, le ragioni dell'impugnazione, anche in considerazione della possibilità per il giudice dell'appello di accogliere l'impugnazione sulla base di argomentazioni proprie e diverse da quelle dell'appellante, purché inerenti ai punti della sentenza attinti dal gravame). Ciò posto, la conclusione a cui si deve pervenire, nella fattispecie in scrutinio, è quella della non genericità e quindi dell'ammissibilità dell'appello proposto dal ricorrente avverso la sentenza di condanna di primo grado emessa nei !:;uoi confronti. Il metro per valutare l'ammissibilità dell'appello, il cui vaglio si pone comunque in termini differenti e meno stringenti rispetto a quanto accade per il ricorso per cessazione in ragione del carattere di mezzo di gravame di tipo devolutivo del primo rimedio, atto a provocare un nuovo esame del merito, a confronto del carattere di impugnazione a critica vincolata proprio del secondo (Sez. 4, n. 46486 del 20/11/2012 - dep. 30/11/2012, Cannone. Rv. 253952), rimane costituito dall'indicazione quantomeno nelle linee essenziali delle ragioni volte a sollecitare una diversa risposta del giudice di appello rispetto alle valutazioni della sentenza impugnata, a cui si è aggiunta la necessità di una specificazione e comparazione con i profili della sentenza impugnata oggetto di critica tanto più precisa quanto più penetrante è stato il vaglio sul punto trasfuso nella motivazione oggetto di impugnazione. Ed il ricorrente, con l'atto di appello, aveva contestato la eccessività della pena, chiedendo il riconoscimento delle attenuanti generiche, e - di là dell'inconferente riferimento alla circostanza della mancata comparazione con altri casi di condanna per fatti ben più gravi ed equamente sanzionati - aveva comunque addotto a sostegno della richiesta di rideterminazione della sanzione applicata la giovane età dell'imputata e lo stato di coartazione nella quale sarebbero - notoriamente - costrette a vivere le donne di etnia rom; circostanze evidentemente ritenute decisive dall'impugnante per contrastare gli argomenti posti dal giudice di primo grado a sostegno della mancata concessione delle attenuanti generiche; e coi motivi aggiunti aveva per di più chiesto dichiararsi prescritto il reato, indicando il relativo calcolo al netto della recidiva. La Corte di appello, nonostante che le richieste avanzate dalla difesa fossero sostenute da indicazioni che, pur nella loro portata minimale e secondo l'ottica difensiva, davano conto delle ragioni giustificatrici di quanto si richiedeva, ha ritenuto di dichiarare inammissibile l'appello per assoluto difetto di specificità, intrinseca ed estrinseca, dei motivi, laddove peraltro la evidenziazione della giovane età e della condizione delle donne di etnia rom erano state evidenziate dalla difesa innanzitutto ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche - e non dell'esclusione della recidiva come afferma la Corte di merito. Senza considerare che la sentenza impugnata offriva comunque una risposta articolata nell'escludere la intervenuta prescrizione del reato - facendo leva sulla recidiva - che pure era stata oggetto del motivo aggiunto, che, ciò nonostante, era dichiarato anch'esso inammissibile. La necessità che i motivi siano specifici non implica che le censure svolte debbano diffondersi in analitiche e particolareggiate disquisizioni sulle ragioni dell'invocata riforma, non potendo l'essenzialità del motivo ricadere sul requisito della sua specificità che postula invece l'identificabilità, con accettabile precisione, dei punti cui si riferiscono le doglianze e le ragioni essenziali per le quali viene contestato il ragionamento seguito dal primo giudice (Sez. 3, Sentenza n. 12727 del 21/02/2019, lallow Sherif, Rv. 275841 - 01). In definitiva, l'uso indiscriminato e poco prudente dell'art. 581, comma 1, lett. d) può determinare una forte compressione del diritto fondamentale dell'imputato al doppio grado di giurisdizione. Se è vero dunque che l'appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, è altrettanto vero che la verifica dell'esistenza di un sufficiente apparato argomentativo (che può anche consistere in sole ragioni di fatto in alternativa a quelle dì diritto o viceversa) non può essere trascurata per il solo fatto che la sentenza impugnata si appalesi sostanzialmente corretta. 2.Sicchè, precisato che non è maturato il termine di prescrizione del reato di tentato furto in abitazione, aggravato, per il quale vi è stata condanna, termine che, ai sensi del combinato disposto dì cui agli artt. 157 e 161 cod. pen. e dell'art. 63 comma 4 cod. pen., che trova applicazione nel caso di specie, comportando l'aumento di un terzo, a fronte della duplice aggravante ad effetto speciale della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale e di quella di cui all'art. 624-bis comma 3 e 625 n. 2 cod. pen. (violenza sulle cose), che si equivalgono sotto il profilo sanzionatorío comportando entrambe l'aumento di due terzi sulla pena base, è pari ad anni quattordici, mesi nove e giorni dieci, che decorrendo dalla data dì consumazione del reato, commesso il 28.9.2012, andrà a scadere il 8.7.2027, consegue l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamen
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