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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 gennaio 2026

Cassazione n. 06274/2026

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re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di Milano udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Magistrato di Sorveglianza di Milano ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione provvisoria del differimento pena in detenzione domiciliare e ha ordinato la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Milano per il prosieguo di competenza; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 146, 147 e 684 cod. proc. pen. nonché 3 Cedu e 3, 27 e 32 Cost.; Rilevato che «il provvedimento adottato dal magistrato di sorveglianza sulla richiesta di applicazione provvisoria della detenzione domiciliare, ai sensi dell'art.47 ter, comma 1 quater, dell'ordinamento penitenziario, ha natura interinale e. pertanto, a somiglianza dell'analogo provvedimento previsto, in materia di differimento dell'esecuzione della pena, dall'art. 684, comma 2, c.p.p., non può essere impugnato mediante ricorso per cassazione, essendo questo proponibile soltanto avverso il provvedimento definitivo del tribunale di sorveglianza, con il quale venga disposta o negata l'applicazione della suddetta misura alternativa» (Sez. 1, n. 23261 del 02/04/2001, Bellia, Rv. 219175 – 01 e Sez. 1, n. 23363 del 11/05/2018, Pillai, Rv. 273145 – 01 «in materia di esecuzione della pena, non è impugnabile il rigetto della domanda di applicazione provvisoria della misura alternativa della detenzione domiciliare, in quanto avente natura meramente interlocutoria»); Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 22/01/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di Milano udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Magistrato di Sorveglianza di Milano ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione provvisoria del differimento pena in detenzione domiciliare e ha ordinato la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Milano per il prosieguo di competenza; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 146, 147 e 684 cod. proc. pen. nonché 3 Cedu e 3, 27 e 32 Cost.; Rilevato che «il provvedimento adottato dal magistrato di sorveglianza sulla richiesta di applicazione provvisoria della detenzione domiciliare, ai sensi dell'art.47 ter, comma 1 quater, dell'ordinamento penitenziario, ha natura interinale e. pertanto, a somiglianza dell'analogo provvedimento previsto, in materia di differimento dell'esecuzione della pena, dall'art. 684, comma 2, c.p.p., non può essere impugnato mediante ricorso per cassazione, essendo questo proponibile soltanto avverso il provvedimento definitivo del tribunale di sorveglianza, con il quale venga disposta o negata l'applicazione della suddetta misura alternativa» (Sez. 1, n. 23261 del 02/04/2001, Bellia, Rv. 219175 – 01 e Sez. 1, n. 23363 del 11/05/2018, Pillai, Rv. 273145 – 01 «in materia di esecuzione della pena, non è impugnabile il rigetto della domanda di applicazione provvisoria della misura alternativa della detenzione domiciliare, in quanto avente natura meramente interlocutoria»); Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 22/01/2026
Sentenza Cassazione n. 06274/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris