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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 579/1987

ECLI:IT:COST:1987:579
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Con ordinanze emesse, rispettivamente, il 24 maggio 1983, il 16 gennaio 1982 ed il 15 ottobre 1985, i Pretori di Orvieto e di Domodossola e la Corte d'appello di Firenze hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge 23 maggio 1950, n. 253, il primo in relazione all'art. 3 della Costituzione, il secondo anche agli artt. 24 e 113 e la Corte d'appello anche in relazione agli artt. 41 e

42. Osservano tutti i giudici rimettenti come la norma denunciata, subordinando l'esecuzione dello sfratto relativo ad una farmacia ad autorizzazione amministrativa, determini un'ingiustificata disparità di trattamento in favore dei conduttori che esercitino tale attività.

Altri profili di illegittimità costituzionale prospettati nelle ordinanze concernerebbero: a) la compressione del diritto del locatore, il cui esercizio si assume condizionato da una valutazione della pubblica Amministrazione, ritenuta discrezionale al punto che il diniego di autorizzazione, si assume, non sarebbe impugnabile neppure dinanzi al giudice amministrativo; b) i vincoli apposti al diritto d'iniziativa economica ed alla proprietà privata; c) la subordinazione del giudicato civile ad autorizzazione amministrativa.

È intervenuta l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della questione.

Le tre ordinanze sollevano la medesima questione ed i relativi giudizi possono perciò essere riuniti.

La dislocazione del servizio farmaceutico sul territorio è disciplinata dal r. d. 30 settembre 1938, n. 1706 ("Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico") e successive modificazioni, in particolare gli artt. 2, lett. a), 22, lett. b), e 23 del testo citato individuano i criteri di ubicazione, di revisione della pianta organica e di trasferimento delle farmacie, fissando le relative competenze del Prefetto, da ritenersi ora trasferite alle competenti autorità sanitarie regionali o locali in virtù della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ("Istituzione del servizio sanitario nazionale").

A tale normativa è logicamente collegato l'art. 35 della legge 23 maggio 1950, n. 253: la ratio di tale norma va perciò individuata nella preminenza del pubblico interesse alla presenza ed all'ubicazione del servizio farmaceutico sul territorio.

In tal senso si esplica la relativa discrezionalità dell'autorità amministrativa, alla quale è demandato il controllo dei parametri demografici, di quelli concernenti la distanza tra gli esercizi, ecc.

Le situazioni giuridiche soggettive nascenti dal rapporto locatizio risultano adeguatamente tutelate dai rimedi giurisdizionali offerti nell'ipotesi di un non corretto esercizio del suddetto potere, che non sia cioè conforme alla esigenza di assicurare il servizio in argomento.

Il carattere pubblicistico di quest'ultimo giustifica la specialità della disciplina, legittimando le limitazioni prospettate dai giudici rimettenti.

La relativa denunzia d'illegittimità costituzionale è perciò priva di fondamento.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge 23 maggio 1950, n. 253 ("Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani"), sollevata dai Pretori di Domodossola e di Orvieto e dalla Corte d'appello di Firenze con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42 e 113 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Con ordinanze emesse, rispettivamente, il 24 maggio 1983, il 16 gennaio 1982 ed il 15 ottobre 1985, i Pretori di Orvieto e di Domodossola e la Corte d'appello di Firenze hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge 23 maggio 1950, n. 253, il primo in relazione all'art. 3 della Costituzione, il secondo anche agli artt. 24 e 113 e la Corte d'appello anche in relazione agli artt. 41 e 42. Osservano tutti i giudici rimettenti come la norma denunciata, subordinando l'esecuzione dello sfratto relativo ad una farmacia ad autorizzazione amministrativa, determini un'ingiustificata disparità di trattamento in favore dei conduttori che esercitino tale attività. Altri profili di illegittimità costituzionale prospettati nelle ordinanze concernerebbero: a) la compressione del diritto del locatore, il cui esercizio si assume condizionato da una valutazione della pubblica Amministrazione, ritenuta discrezionale al punto che il diniego di autorizzazione, si assume, non sarebbe impugnabile neppure dinanzi al giudice amministrativo; b) i vincoli apposti al diritto d'iniziativa economica ed alla proprietà privata; c) la subordinazione del giudicato civile ad autorizzazione amministrativa. È intervenuta l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della questione. Le tre ordinanze sollevano la medesima questione ed i relativi giudizi possono perciò essere riuniti. La dislocazione del servizio farmaceutico sul territorio è disciplinata dal r. d. 30 settembre 1938, n. 1706 ("Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico") e successive modificazioni, in particolare gli artt. 2, lett. a), 22, lett. b), e 23 del testo citato individuano i criteri di ubicazione, di revisione della pianta organica e di trasferimento delle farmacie, fissando le relative competenze del Prefetto, da ritenersi ora trasferite alle competenti autorità sanitarie regionali o locali in virtù della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ("Istituzione del servizio sanitario nazionale"). A tale normativa è logicamente collegato l'art. 35 della legge 23 maggio 1950, n. 253: la ratio di tale norma va perciò individuata nella preminenza del pubblico interesse alla presenza ed all'ubicazione del servizio farmaceutico sul territorio. In tal senso si esplica la relativa discrezionalità dell'autorità amministrativa, alla quale è demandato il controllo dei parametri demografici, di quelli concernenti la distanza tra gli esercizi, ecc. Le situazioni giuridiche soggettive nascenti dal rapporto locatizio risultano adeguatamente tutelate dai rimedi giurisdizionali offerti nell'ipotesi di un non corretto esercizio del suddetto potere, che non sia cioè conforme alla esigenza di assicurare il servizio in argomento. Il carattere pubblicistico di quest'ultimo giustifica la specialità della disciplina, legittimando le limitazioni prospettate dai giudici rimettenti. La relativa denunzia d'illegittimità costituzionale è perciò priva di fondamento. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge 23 maggio 1950, n. 253 ("Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani"), sollevata dai Pretori di Domodossola e di Orvieto e dalla Corte d'appello di Firenze con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42 e 113 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] in cancelleria il 23 dicembre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI
Sentenza Corte costituzionale n. 579/1987 — Fons Iuris — Fons Iuris