CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 06004/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 36510-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 97, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazione straordinaria; - intimata - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 36510/2019 avverso la sentenza n. 611/2019 della CORTE D'APPELLO di Numero sezionale 8796/2021Numero di raccolta generale 6004/2022 ANCONA, depositata il 03.05.2019; Data pubblicazione 23/02/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12.10.2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] La Corte, rilevato che: con sentenza del 3.5.2019 la Corte di appello di Ancona ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con aggravio delle spese del grado avverso la sentenza del 3.6.2015 del Tribunale di Ancona; la predetta sentenza di primo grado aveva accolto parzialmente la domanda revocatoria proposta dalla amministrazione straordinaria della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ex art.67 legge fall., relativamente a pagamenti di forniture eseguiti dalla società a favore della Elme per la somma complessiva di € 241.959,20 nei sei mesi antecedenti l’ammissione alla procedura concorsuale, oltre i termini di scadenza convenzionalmente pattuiti e con modalità e tempi anomali, dovendosi presumere la scientia decoctionis in capo alla Elme; secondo la Corte di appello era inammissibile il motivo di appello circa l’eccezione – comunque infondata - di difetto di legittimazione attiva dei Commissari straordinari; era infondato il motivo di appello circa l’eccezione di decadenza, dovendosi ritenere tempestiva ai fini dell’interruzione la consegna dell’atto introduttivo all’ufficiale giudiziario per la notifica; non ricorrevano i presupposti per l’esenzione dalla revocatoria di cui all’art.67, comma 3 , lettera a), legge fall., non essendo, in particolare, stata dimostrata l’esistenza di una prassi di pagamenti tardivi F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 36510/2019 rispetto ai termini di scadenza; ha ritenuto dimostrata in via indiziaria la Numero sezionale 8796/2021Numero di raccolta generale 6004/2022 scientia decoctionis; Data pubblicazione 23/02/2022 avverso la predetta sentenza, non notificata, con atto notificato il 2.12.2019 ha proposto ricorso per cassazione la Elme, svolgendo tre motivi, mentre la parte intimata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a in amm.straord. non si è costituita; è stata proposta ai sensi dell’art.380-bis cod.proc.civ. la trattazione in camera di consiglio non partecipata; la parte ricorrente ha illustrato con memoria ex art.380 bis, comma 2, cod.proc.civ., le proprie difese; ritenuto che: con il primo motivo di ricorso, rubricato «Violazione dell’art.149 c.p.c. (360, n.3, c.p.c.)», la ricorrente contesta l’esistenza di certezza della prova circa il momento di consegna dell’atto di citazione all’ufficiale giudiziario per la notifica; il primo motivo, in tema di violazione art.149 c.p.c. e di prova della consegna del plico all’ufficiale giudiziario, appare manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza più recente della Corte e quindi inammissibile ex art.360 bis c.p.c.; secondo questo orientamento, ormai consolidato, in tema di notificazione, il momento di perfezionamento per il notificante, ai fini della tempestività dell'impugnazione, è costituito dalla consegna dell’atto da notificarsi all’ufficiale giudiziario, la cui prova può essere ricavata dal timbro, ancorché privo di sottoscrizione, da questi apposto sull'atto, recante il numero cronologico, la data e la specifica delle spese, salvo che sia in contestazione la conformità al vero di quanto da esso desumibile, atteso che le risultanze del registro cronologico, che egli deve tenere ai sensi dell'art. 116, primo comma, n. 1, del d.P.R. 15.12.1959 n. 1229, fanno fede fino a querela di falso (Sez. 5, n. 3755 del 25.02.2015, Rv. 634563 – 01; Sez. 3, n. 27538 del 21.11.2017, Rv. 646467 – 01; Sez. 1, n. 13640 del 30.05.2013,Rv. 626362 – 01; nonché Sez. 2, n.8862 del 10.4.2018) F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 36510/2019 Numero sezionale 8796/2021 con il secondo motivo di ricorso, rubricato «Violazione dell’art. 2729 coNumero di raccolta generale 6004/2022Data pubblicazione 23/02/2022d.civ. e dell’atrt.67, 2° comma, legge fall. (360, n.3, c.p.c.)», la ricorrente censura le modalità del ricorso alla prova presuntiva in tema di conoscenza dello stato di insolvenza del debitore in capo alla creditrice Elme; il secondo motivo, in tema di violazione dell’art. 2729 cod.civ. e dell’art.67 della legge fall. appare inammissibile, perché articola una contestazione dell’accertamento del fatto e della valutazione delle prove compiuti dal giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, se non per vizio di motivazione nei ristretti limiti del «minimo costituzionale» attualmente consentiti dall’art.360 n.5, cod.proc.civ., dell’omesso esame di fatto decisivo discusso fra le parti. con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.5, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, non essendo state valutate le condizioni soggettive dell’accipiens [OSCURATO:SOCIETA]. e invoca l’intervento nomofilattico della Suprema Corte di Cassazione; il vizio di omesso esame di fatto decisivo (condizioni soggettive dell’accipiens, ossia dimensioni ridotte e familiari, non contiguità territoriale) è stato dedotto solo genericamente e comunque non attiene a una circostanza decisiva; la contestazione inoltre appare riversata nel merito della valutazione delle prove compiute dalla Corte di appello (fra cui spicca anche una lettera circolare indirizzata a tutti i fornitori) sorretta da motivazione superiore al minimo costituzionale; le ulteriori argomentazioni svolte dalla ricorrente circa l’anomalia e l’abnormità della sentenza impugnata per il suo contrasto con altre decisioni di merito (e la correlata invocazione di esigenze di nomofilachia) appaiono palesemente inammissibili sia perché la nomofilachia attiene alla omologazione dei principi giuridici e non alle valutazioni di fatto e di merito di singole vicende, sia perché ciascun collegio decidente è libero di F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 36510/2019 valutare la fattispecie sottopostagli, salvi di volta in volta i rimedi Numero sezionale 8796/2021Numero di raccolta generale 6004/2022 impugnatori, sia, infine, perché non vi è alcun elemento per valutare la Data pubblicazione 23/02/2022 correttezza o meno delle decisioni di altre controversie, rese fra diverse parti e sulla scorta di differenti materiali istruttori; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, senza condanna alle spese in difetto di costituzione della parte intimata; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, Sottosezione Prima, il 12 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B