CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 dicembre 2023
Cassazione n. 01989/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11302-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B. TIEPOLO n. 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro UNIVERSITA' DELLA CALABRIA, in persona del Rettore legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] rapporto pubblico impiego R.G.N.11302/2018 Cron. Rep. Ud.20/12/2023 CC avverso la sentenza n. 1800/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 29/11/2017 R.G.N. 574/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con sentenza del 29 novembre 2017 la Corte d’appello di Catanzaro riformava la sentenza del locale Tribunale che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Università della Calabria (UNICAL) e dichiarato il diritto della stessa ad essere assunta in servizio con inquadramento nella categoria C, posizione economica C1 del c.c.n.l. del Comparto, a seguito dello scorrimento della graduatoria relativa al concorso pubblico bandito in data 30.11.2004, nel quale ella si era collocata all’ottavo posto della graduatoria tra gli idonei non vincitori; la Corte calabrese, ferma l’ammissibilità del gravame sull’assunto che il termine “breve” non può decorrere se la notifica della sentenza di primo grado non è validamente effettuata al difensore costituito, affermava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, e ciò alla stregua del rilievo secondo cui la pretesa al riconoscimento del diritto allo scorrimento era qui conseguenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione del nuovo concorso, donde la configurabilità di una contestazione che investiva l’esercizio stesso del potere discrezionale dell’Amministrazione, cui corrispondeva una situazione di interesse legittimo tutelato dinanzi al giudice amministrativo;2. avverso la decisione propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi illustrati da memoria, cui si oppone con controricorso UNICAL. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con il primo motivo si denuncia , ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. , violazione e falsa applicazione degli artt. 325 e 326 cod. proc. civ., per avere la Corte di merito ritenuto l’ammissibilità del gravame; l’appello era stato proposto solo in data 11.5.2015, pur a fronte di sentenza di primo grado notificata all’avvocatura distrettuale dello Stato in data 27.11.2014 ed anche , successivamente, direttamente all’Università (unitamente all’atto di precetto), il 19.2.2015; 2. il motivo non è fondato; 3. non viene in questione il principio affermato da Cass., Sez. Un., 20 ottobre 2017, n. 24876 (conf. Cass. 10 giugno 2022, n. 18869) che, in tema di procura alle liti conferita dalle Università statali ad avvocati del libero foro, ha affermato: “Ai sensi dell’art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933 –come modificato dall’art. 11 della l. 3 aprile 1979 n. 103 ‒ la facoltà per le Università statali di derogare, ‘in casi speciali’ al ‘patrocinio autorizzato’ spettante per legge all’Avvocatura dello Stato, per avvalersi dell’opera di liberi professionisti, è subordinata all’adozione di una specifica e motivata deliberazione dell’ente (ossia del rettore) da sottoporre agli organi di vigilanza (consiglio di amministrazione) per un controllo di legittimità. In via generale, la mancanza di tale controllo determina la nullità del mandato alle liti, non rilevando che esso sia stato conferito con le modalità prescritte dal regolamento o dallo statuto dell’Università, fonti di rango secondario insuscettibili di derogare alla legislazione primaria. Tuttavia, nei casi in cui ricorra una vera e propria urgenza, ai sensi dell’art. 12 del r.d. n. 1592 del 1933, il rettore, quale presidente del consiglio d’amministrazione, può provvedere direttamente al conferimento dell’incarico all’avvocato del libero foro, purché curi di far approvare sollecitamente la relativa delibera dal consiglio, così sanando l’originaria irregolarità. Inoltre, in base al citato art. 43, è valido il mandato conferito ad avvocati del libero foro con il solo provvedimento del rettore, non seguito dal vaglio del consiglio, nel caso in cui si verifichi in concreto un conflitto di interessi sostanziali tra più enti pubblici parti nel medesimo giudizio, rendendo un simile conflitto di interessi ‒ che deve essere reale, non meramente ipotetico e documentato ‒ non ipotizzabile il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato in favore dell’Università, sicché non vi è alcuna ragione di richiedere lasuindicata preventiva autorizzazione”; 4. infatti, nel caso in esame, in difetto di appello incidentale (condizionato) sulla validità della procura conferita in primo grado da UNICAL agli avvocati del libero foro ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), si è formato il giudicato interno anche sulla validità di quell’originario mandato ad litem, con conseguente necessità di notifica della sentenza del Tribunale ai difensori costituiti di UNICAL ai fini del decorso del termine “breve” per l’appello; 5. la notificazione della sentenza non eseguita al procuratore costituito giusta gli artt. 170, comma 1, e 285 cod. proc. civ., è dunque inidonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione sia nei confronti del notificante che del destinatario (Cass., Sez. 6 -2, Ordinanza n. 455 del 10/01/2022; cfr. altresì Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 6478 del 06/03/2020; Sez. 6-3, Ordinanza n. 4374 del 21/02/2017; Sez. 5, Sentenza n. 19876 del 05/10/2016; Sez. 3, Sentenza n. 16804 del 13/08/2015; v. altresì Sez. 3, Sentenza n. 13428 del 01/06/2010);6. sul punto, le Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n. 20866 del 30/09/2020) hanno altresì sottolineato come, a garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell'opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall'inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest'ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, dev’essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata (v., da ultimo, Cass., Sez. 3-, 16 maggio 2023, n. 13426); 7. nel caso di specie, la notificazione della sentenza di primo grado risulta avvenuta nei confronti dell’avvocatura distrettuale dello Stato e non già del relativo procuratore costituito in primo grado; 8. del pari la notifica della sentenza in forma esecutiva, indirizzata alla controparte personalmente, è parimenti inidonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione nei confronti sia del destinatario che del notificante (Cass. Sez. 1, Sentenza 10 luglio 2007, n. 15389; Cass. Sez. 3, Sentenza 13 agosto 2015, n. 16804; Cass. Sez. 5, Sentenza 5 ottobre 2016, n. 19876; Cass. Sez. 1, Ordinanza 13 marzo 2019, n. 7197); 9. ciò posto, rilevata la nullità (e la conseguente totale inefficacia ai fini della decorrenza del termine breve per la proposizione dell’appello) della notificazione della sentenza di primo grado, l’avvenuta proposizione dell’appello, da parte di UNICAL, entro il c.d. termine lungo per la proposizione del gravame, dev’essere ritenuta rituale e tempestiva come rettamente affermato dal giudice d’appello;10.con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione delle norme in materia di riparto di giurisdizione nonché la violazione dell’art. 63 d.P.R. n. 165/2001, in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte di merito travisato completamente il contenuto della domanda di primo grado che non afferiva ad una pronuncia di illegittimità della procedura concorsuale successivamente indetta ma solo al riconoscimento del proprio diritto all’assunzione per effetto dello scorrimento della graduatoria; 11.anche il secondo motivo è infondato; 12.preliminarmente occorre sottolineare, in relazione al motivo in esame, che il Collegio è delegato a trattare la questione di giurisdizione in virtù del decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente in data 10 settembre 2018, in quanto la questione stessa rientra, nell'ambito delle materie di competenza della Sezione lavoro, tra quelle indicate nel richiamato decreto sulle quali si è consolidata la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte; 13.in tema di scorrimento della graduatoria, infatti, da tempo è stato affermato che la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo "scorrimento" della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché si fa valere, al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, il "diritto all'assunzione". Solo qualora, invece, la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, la contestazione investe l'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione, a cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo ai sensi dell'art.63, comma quarto, d.lgs. n. 165 del 2001 (Cass. S.U. n. 16527/2008; Cass. S.U. n. 25185/2009; Cass. S.U. n. 10404/2013; Cass. S.U. n. 26272/2016; Cass. S.U. n. 21607/2019; Cass., Sez. L, n. 15790/2021); 14.in particolare le Sezioni Unite (Cass., Sez. U, n. 29081/2018) hanno precisato che ogni qual volta la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento che disponga di non coprire più (o di coprire diversamente) il posto resosi vacante, anziché avvalersi dello scorrimento della graduatoria del concorso anteriormente espletato, si è in presenza di una contestazione che investe l'esercizio del potere dell'amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, tutelabile innanzi al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63, comma quarto, del d.lgs. n. 165 dei 2001 (v. Cass. Sez. Un., 24878/2017, cit., ed ivi ulteriori richiami, tra cui Cass. Sez. Un 20/12/2016, n. 26272; Cass. Sez. Un. 6/5/2013, n. 10404). La ragione di tale limite deve ravvisarsi nel rilievo che, in questo caso, la controversia ha ad oggetto il controllo giudiziale sulla legittimità della scelta discrezionale operata dell'amministrazione, ossia sulla legittimità di un atto autoritativo con cui l'amministrazione definisce l'alta organizzazione e che l'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 165/2001 mantiene in regime di diritto pubblico; simmetricamente, la situazione giuridica dedotta in giudizio appartiene alla categoria degli interessi legittimi, la cui tutela è demandata al giudice cui spetta il controllo sulle modalità di esercizio del potere amministrativo ai sensi dell'art. 103 Cost. In tale ipotesi, la controversia non riguarda il diritto all'assunzione (v. d.lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 2, in relazione al comma 1 dello stesso articolo), bensì i poteri autoritativi dell'amministrazione che ha deciso di coprire il posto attraverso l'indizione di una diversa procedura (ad esempio il conferimento di incarichi esterni o il ricorso alla mobilità esterna), a fronte dei quali è configurabile unicamente una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo (Cass. Sez. Un., 1/6/2017, n. 13851; Cass. Sez. Un. 20/12/2016, n. 26272; Cass. Sez. Un., 1/7/2016, n. 13534; Cass. 06/03/2009, n. 5588); 15.orbene, nella specie il giudice d’appello, cui pertiene il potere di interpretare la domanda giudiziale, ha inteso il vantato diritto allo scorrimento come conseguenza della negazione dell’effetto di indizione del concorso, e in ciò ha applicato i principi affermati da questa Corte secondo cui la giurisdizione si determina in base alla domanda, per la cui qualificazione rileva non già la prospettazione delle parti bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (Cass. Sez. Un., 31/07/2018, n. 20350); 16.obietta a riguardo il ricorrente che la Corte di merito avrebbe, in realtà, travisato completamente il contenuto della domanda perché la Tondi «non ha mai contestato l’indizione della procedura ma ha, viceversa, agito per vedere riconosciuto il proprio diritto allo scorrimento della graduatoria»; 17.anche a voler sorvolare sul fatto che la doglianza avrebbe dovuto essere allora correttamente impostata ex artt. 112 e 360 n. 4 cod. proc. civ., trattandosi di vizio che si sostanzierebbe nel compimento di un'attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, assume qui carattere decisivo il rilievo che in tanto il giudice di legittimità può essere investito quale giudice del “fatto processuale” del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda (Cass. 10 ottobre 2014, n. 21421; Cass. 25 ottobre 2017,n. 25259) in quanto la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.: v. Cass., Sez. L, n. 41465 del 24 dicembre 2021; Cass., S.U., 22 maggio 2012, n. 8077); 18.il motivo, nel caso di specie, neanche riporta, ancorché per stralci ovvero nei passaggi salienti, il contenuto del ricorso di primo grado, talché si appalesa carente dei necessari requisiti di specificità non rispondendo agli scopi che governano l'ingresso in sede di legittimità dell'atto da disaminare, donde in parte quala sua inammissibilità; 19.nondimeno, vale la pena di soggiungere che dalla disamina del ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. si evince che il diritto allo scorrimento della graduatoria era (appunto) fondato, come giustamente osserva la Corte distrettuale, sulla preclusione dell’indizione di una nuova procedura concorsuale per il reclutamento del personale («la posizione soggettiva della Tondi verrebbe mortificata qualora l’Ateneo procedesse a bandire nuovi concorsi […) l’obbligo di servirsi della graduatoria entro il termine di efficacia della stessa preclude alla PA di bandire una nuova procedura concorsuale ove decida di reclutare personale»: v. sul punto le pagine 2 e 3del ricorso introduttivo); 20.tanto basta per affermare l’infondatezza del ricorso; 21.conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato, con addebito alla ricorrente delle spese di legittimità, liquidate nel dispositivo che segue. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 200,00 per esborsi ed euro €. 4.000,00per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei pr