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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26446/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma limitatamente alla dosimetria della pena, ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 4 legge n. 895 del 1967 e deduce tre motivi di ricorso; ritenuto che il primo motivo - con il quale il ricorrente lamenta la mancata assoluzione dal reato per l'insussistenza del fatto, trattandosi di un porto di un souvenir turistico, replica di una mazza da baseball - non si confronta con la motivazione della Corte di appello (p. 4) che ha in primo luogo richiamato il condivisibile il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui «il porto di una mazza da baseball va considerato idoneo a costituire reato se, indipendentemente dalla concreta prospettabilità di una sua utilizzazione per l'offesa alla persona, non abbia un giustificato motivo» (in tal senso, oltre a Sez. 1, n. 32269 del 03/07/2003 - dep. 31/07/2003, PG in proc.

Porcu, Rv. 22511601, si veda Sez. 7, n. 34774 del 15/01/2015 - dep. 10/08/2015, Cimpoesu, Rv. 26477101) e che tale richiamo nel presente giudizio deve ritenersi affatto congruo, posto che tale oggetto era detenuto da tempo nel bagagliaio dell'autovettura.

In secondo luogo la Corte territoriale ha chiarito, con motivazione non manifestamente illogica che, anche a voler ritenere che si trattasse di oggetto di dimensioni ridotte rispetto all'originale, lo stesso andava qualificato non già come una "mazza" nel senso attribuito a tale termine dall'art. 4, comma secondo, legge 18 aprile 1975 n. 110 e pertanto un oggetto equiparabile a tutti gli effetti ad un'arma impropria, del quale è vietato il porto fuori dalla propria abitazione, ma piuttosto come un'oggetto atto ad offendere, dei quale, per le circostanze di tempo e di luogo, andava senz'altro ritenuto la potenzialità offensiva, tant'è che di esso era stato fatto uso; rilevato, quanto al secondo e terzo motivo, che la sentenza impugnata ha desunto la non minima offensività del fatto dalla circostanza pacifica che l'imputato ha tenuto l'arma nel bagagliaio dell'autovettura, nella sua immediata disponibilità, per un tempo costante, sebbene imprecisato, e che la stessa abbia tenuto poi avuto effettivo utilizzo e che a tale argomento, il ricorrente oppone doglianze generiche e rivalutative, finendo per sollecitare a questa Corte di legittimità un diverso apprezzamento riservato al giudice del merito; richiamato, sul punto, il principio di diritto - che qui si condivide e ribadisce - secondo cui «Il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativamente al porto abusivo di un'arma impropria (nella specie, una mazza da baseball in metallo con impugnatura in gomma della lunghezza di circa 75 cm.), impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.» (Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 272242), poiché se il fatto è stato ritenuto non lieve dal giudice di merito non può essere, al contempo, considerato particolarmente tenue ai fini del riconoscimento del beneficio (Sez. 1, n. 27246 del 21/05/2015, Singh, Rv. 263925); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma limitatamente alla dosimetria della pena, ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 4 legge n. 895 del 1967 e deduce tre motivi di ricorso; ritenuto che il primo motivo - con il quale il ricorrente lamenta la mancata assoluzione dal reato per l'insussistenza del fatto, trattandosi di un porto di un souvenir turistico, replica di una mazza da baseball - non si confronta con la motivazione della Corte di appello (p. 4) che ha in primo luogo richiamato il condivisibile il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui «il porto di una mazza da baseball va considerato idoneo a costituire reato se, indipendentemente dalla concreta prospettabilità di una sua utilizzazione per l'offesa alla persona, non abbia un giustificato motivo» (in tal senso, oltre a Sez. 1, n. 32269 del 03/07/2003 - dep. 31/07/2003, PG in proc. Porcu, Rv. 22511601, si veda Sez. 7, n. 34774 del 15/01/2015 - dep. 10/08/2015, Cimpoesu, Rv. 26477101) e che tale richiamo nel presente giudizio deve ritenersi affatto congruo, posto che tale oggetto era detenuto da tempo nel bagagliaio dell'autovettura. In secondo luogo la Corte territoriale ha chiarito, con motivazione non manifestamente illogica che, anche a voler ritenere che si trattasse di oggetto di dimensioni ridotte rispetto all'originale, lo stesso andava qualificato non già come una "mazza" nel senso attribuito a tale termine dall'art. 4, comma secondo, legge 18 aprile 1975 n. 110 e pertanto un oggetto equiparabile a tutti gli effetti ad un'arma impropria, del quale è vietato il porto fuori dalla propria abitazione, ma piuttosto come un'oggetto atto ad offendere, dei quale, per le circostanze di tempo e di luogo, andava senz'altro ritenuto la potenzialità offensiva, tant'è che di esso era stato fatto uso; rilevato, quanto al secondo e terzo motivo, che la sentenza impugnata ha desunto la non minima offensività del fatto dalla circostanza pacifica che l'imputato ha tenuto l'arma nel bagagliaio dell'autovettura, nella sua immediata disponibilità, per un tempo costante, sebbene imprecisato, e che la stessa abbia tenuto poi avuto effettivo utilizzo e che a tale argomento, il ricorrente oppone doglianze generiche e rivalutative, finendo per sollecitare a questa Corte di legittimità un diverso apprezzamento riservato al giudice del merito; richiamato, sul punto, il principio di diritto - che qui si condivide e ribadisce - secondo cui «Il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativamente al porto abusivo di un'arma impropria (nella specie, una mazza da baseball in metallo con impugnatura in gomma della lunghezza di circa 75 cm.), impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.» (Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 272242), poiché se il fatto è stato ritenuto non lieve dal giudice di merito non può essere, al contempo, considerato particolarmente tenue ai fini del riconoscimento del beneficio (Sez. 1, n. 27246 del 21/05/2015, Singh, Rv. 263925); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
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