CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 novembre 2021
Cassazione n. 17057/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI CATANZAROnel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 11/11/2021 del G.I.P. del TRIBUNALE DI CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Luigi CUOMO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; lette le conclusioni degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e Salvatore STAIANO, difensori di [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 11 novembre 2021 il G.i.p. del Tribunale di Catanzaro dichiarava inammissibile la richiesta del Pubblico Ministero intesa a ottenere, ai sensi dell'art. 434 cod. proc. pen., la revoca della sentenza di non luogo a procedere emessa dal G.u.p. dello stesso Tribunale il 15 gennaio 2016 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 416- bis, primo comma, cod. pen. (partecipazione all'associazione di tipo mafioso, denominata Locale di Cutro, "riferibile al fratello [OSCURATO:PERSONA] ed operante nella zona del crotonese"). Ha sostenuto il G.i.p. che nel caso di specie difetta il requisito della "casualità" che, secondo la costante giurisprudenza, deve contrassegnare le nuove acquisizioni processuali, in quanto "le indagini hanno avuto un unico coordinamento" e "può ritenersi insussistente una vera diversità di notitiae criminis", dato che le investigazioni "hanno ad oggetto fatti parzialmente coincidenti, riferiti essenzialmente all'operatività sul territorio crotonese della cosca riferibile a [OSCURATO:PERSONA] ed ai reati fine dalla stessa commessi"; inoltre, in ordine alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione, le successive dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] "non possono ritenersi assunte nel corso di indagine estranee al procedimento già definito", trattandosi di "vere e proprie investigazioni relative ad un procedimento avviato in riferimento alla medesima notizia di reato posta alla base di quello concluso con la sentenza di non luogo a procedere, essendo il medesimo l'oggetto dell'investigazione". 2. Ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, ai sensi dell'art. 437 cod. proc. pen., chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per motivazione illogica e apodittica nonché per violazione e falsa applicazione della legge penale sostanziale (art. 416-bis cod. pen.). Osserva il ricorrente che il procedimento penale nell'ambito del quale è stata emessa la sentenza ex art. 425 cod. proc. pen., oggetto della richiesta di revoca, è stato definito per tutti gli altri imputati con sentenze definitive, cosicché "non si comprende cosa possa significare un unico coordinamento investigativo tra un procedimento definito con sentenza irrevocabile ed uno in fase di indagine". Erroneamente il G.i.p., con una violazione di legge sostanziale, ha escluso la diversità di notitiae criminis, in quanto il nuovo procedimento ha ad oggetto la ultrattività della cosca "Locale di Cutro" per periodi successivi all'epoca dell'adozione della richiesta di rinvio a giudizio nel primigenio procedimento, "che è cosa ulteriore rispetto alla mera partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] a 'quella' consorteria, in un prescritto arco temporale". Il giudice non ha considerato la natura permanente del reato ex art. 416-bis cod. pen., in forza della quale gli approfondimenti dei segmenti associativi per periodi temporali differenti non costituiscono "investigazioni riferiti alla medesima notizia di reato". Il ricorrente, poi, sostiene che il G.i.p. non ha correttamente applicato il principio affermato nella sentenza delle Sezioni Unite (la n. 8 del 2000), pure citata nell'ordinanza impugnata, secondo il quale i nuovi elementi di prova acquisiti dal pubblico ministero successivamente alla pronuncia della sentenza di non luogo a procedere possono essere utilizzati ai fini della revoca della sentenza, a condizione che essi siano stati acquisiti aliunde nel corso di indagini estranee al procedimento già definito o siano provenienti da altri procedimenti, ovvero reperiti in modo casuale o spontaneamente offerti, e comunque non siano il risultato di indagini finalizzate alla verifica ed all'approfondimento degli elementi emersi. Le nuove investigazioni, infatti, dopo la sentenza di non luogo a procedere, non sono iniziate o proseguite nei confronti specificamente di [OSCURATO:PERSONA] allo scopo di predisporne il rinvio a giudizio, bensì sono originate dalla necessità di investigare la ultrattività della consorteria cutrese e hanno poi determinato "causalmente" e "spontaneamente" l'acquisizione dei nuovi elementi di prova sulla base dei quali poter richiedere la revoca della sentenza nei confronti di quel singolo imputato per quella specifica porzione temporale. La novità degli elementi sopravvenuti (in primis le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia intervenute successivamente) consente di escludere ogni ipotesi di surrettizio aggiramento dei termini di scadenza delle indagini preliminari, per evitare il quale le Sezioni Unite hanno enunciato il principio sopra richiamato. 3. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria, corredata di sedici documenti, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile o comunque rigettato. Osserva la difesa, in via preliminare, che gli asseriti vizi dell'ordinanza impugnata, invero insussistenti, riguarderebbero una violazione di legge processuale, come tale non rientrante fra i motivi per i quali è consentita l'impugnazione ai sensi dell'art. 437 del codice di rito. In ogni caso, correttamente il G.i.p. ha ritenuto assente nel caso di specie il requisito della "casualità", osservando che "le investigazioni, come ammesso dallo stesso P. m., hanno ad oggetto fatti parzialmente coincidenti".Secondo la difesa, dalla documentazione allegata alla memoria traspare in maniera inconfutabile che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, il nuovo procedimento ha ad oggetto la partecipazione alla "locale di Cutro" di [OSCURATO:PERSONA] nel periodo temporale antecedente la sentenza di non luogo a procedere e che l'organo inquirente ha continuato a investigare per la stessa fattispecie di reato e per il medesimo intervallo temporale, diversamente da quanto ritenuto anche dal Procuratore generale nella sua requisitoria. Dagli atti di polizia giudiziaria e dai consequenziali provvedimenti adottati emerge chiaramente che anche le acquisizioni delle dichiarazioni dei "pentiti" sono state il frutto di specifiche deleghe di indagine ovvero acquisite direttamente dal Pubblico Ministero, il quale, nel corso degli interrogatori, insisteva specificamente sul ruolo dell'indagato nell'ambito della consorteria, sempre con riferimento allo stesso periodo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato in relazione al denunciato vizio della motivazione ravvisabile nella ordinanza impugnata, deducibile anch'esso con il ricorso proposto ai sensi dell'art. 437 del codice di rito. 2. Dispone l'art. 434 cod. proc. pen. che, se dopo la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere, emessa ex art. 425 dello stesso codice, «sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare il rinvio a giudizio, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, dispone la revoca della sentenza». In una risalente pronuncia, le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che, ai fini della revoca della sentenza di non luogo a procedere, sono utilizzabili «quegli elementi di prova provenienti da altri procedimenti o raccolti incidentalmente nel corso di indagini diverse, ovvero reperiti in modo casuale o spontaneamente offerti, che non siano frutto di un'attività investigativa proseguita ad hoc dall'organo dell'accusa - fuori altresì dal quadro processuale di riferimento ormai chiuso con il non luogo a procedere -, allo specifico scopo di predisporre il rinvio a giudizio del prosciolto, né siano il risultato di indagini, pure asseritamente indifferibili o urgenti, finalizzate alla verifica e all'approfondimento degli elementi emersi, soccorrendo in tal caso l'opzione alternativa della riapertura delle indagini» (così Sez. U, n. 8 del 23/02/2000, Romeo, Rv. 215412).La successiva giurisprudenza di legittimità si è uniformata a questo principio (cfr., ad es., Sez. 5, n. 32547 del 27/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279836; Sez. 6, n. 46488 del 11/07/2019, P., Rv. 277386; Sez. 5, n. 44147 del 13/06/2018, S., Rv. 274118; Sez. 6, n. 31970 del 02/07/2013, Matta, Rv. 255980), che invero non risulta controverso fra le parti ed è stato pure richiamato nell'ordinanza impugnata. 3. Il giudice per le indagini preliminari, tuttavia, con la motivazione sopra riportata (pressoché integralmente), non ha spiegato in concreto per quale ragione difetta nel caso di specie il requisito della casualità, nel senso sopraindicato, essendosi limitato ad affermazioni apodittiche ("può ritenersi insussistente una vera diversità di notitiae criminis"; le investigazioni "hanno ad oggetto fatti parzialmente coincidenti"; le successive dichiarazioni rese dai tre collaboratori di giustizia "non possono ritenersi assunte nel corso di indagine estranee al procedimento già definito", l'indagine avviata dal pubblico ministero è "relativa alla medesima notizia di reato"), rendendo una motivazione nella sostanza apparente. Nella richiesta ex art. 434 cod. proc. pen., il Pubblico Ministero ha evidenziato una serie di circostanze, richiamate nel ricorso, a supporto della tesi secondo la quale le nuove indagini sono originate dalla necessità di investigare la ultrattività della consorteria cutrese e hanno poi determinato "causalmente" e "spontaneamente" l'acquisizione dei nuovi elementi di prova riguardanti la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla cosca nel periodo precedente, durante il quale - come successivamente accertato - egli si sarebbe reso responsabile del reato previsto dall'art. 512-bis cod. pen., con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, come contestato nell'ordinanza di custodia cautelare emessa nel novembre 2020. La difesa, per contro, nell'articolata memoria, corredata di copiosa documentazione, ha contestato radicalmente la prospettazione del Pubblico Ministero, facendo riferimento alla identità e al collegamento dei procedimenti, alla sequenza temporale dei vari atti, al loro contenuto e ad altre circostanze ritenute indicative dell'assenza del presupposto della casualità. Il giudice del merito, per contro, non ha reso una motivazione specifica e aderente alle risultanze degli atti prodotti, con un vuoto argomentativo che non può essere colmato in sede di legittimità, considerato che questa Corte sarebbe chiamata a valutazioni di merito in ordine alla fondatezza dell'una o dell'altra tesi, previo un esame degli atti stessi, non risultante nel corpo del provvedimento impugnato.4. L'ordinanza impugnata, pertanto, va annullata con rinvio al medesimo Tribunale (Sezione G.i.p.), in diversa composizione fisica, ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. d), del codice di rito. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al G.i.p. del Tribunale di Catanzaro, in diversa persona fisica. Così deciso il 31 marzo 2