CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 agosto 2023
Cassazione n. 11402/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E FINANZE nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede che la Corte di Cassazione annulli senza rinvio l'ordinanza impugnata, rideterminando l'indennizzo in 2.358,20 euro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del 17 dicembre 2020 la Corte di appello di Bari ha rigettato l'istanza, depositata il 14 gennaio 2015, di riparazione per l'ingiusta detenzione in carcere sofferta da [OSCURATO:PERSONA] dal 25 novembre 2011 al 7 agosto 2012, per 256 giorni, ritenendo sussistente la colpa grave. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] fu eseguita, per i reati di rapina aggravata, di detenzione e porto illegittimo di arma da sparo, l'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere del 25 novembre 2011 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia, con la sentenza del 7 agosto 2012 - divenuta irrevocabile il 19 gennaio 2013 - all'esito del giudizio abbreviato, ha assolto l'imputato per non aver commesso il fatto. 1.1. Con la sentenza n. 45947 del 10 novembre 2022 la Corte di cassazione, Sez. 4, accogliendo il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha annullato con rinvio l'ordinanza della Corte di appello di Bari, ritenendo sussistente «l'evidente carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata» (pag. 3) sulla sussistenza della colpa grave. La Corte territoriale attribuì decisivo rilievo, ai fini della sussistenza della colpa grave di [OSCURATO:PERSONA], ad una frase «compromettente» pronunciata dall'imputato in un colloquio con la moglie, senza indicare il contenuto della frase, le circostanze della sua espressione, né il nesso eziologico tra il pronunciamento della frase e l'evento-detenzione subito da [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. Nel giudizio di rinvio, con l'ordinanza del 16 maggio 2023 (depositata il 1 agosto 2023), la Corte di appello di Bari ha accolto l'istanza ex art. 314 cod. proc. pen. avanzata da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che la condotta di quest'ultimo non fosse connotata da dolo o colpa grave, né causativa dello stato di detenzione. Secondo la Corte territoriale non ha avuto efficienza causale la frase «compromettente» pronunciata dall'allora imputato in epoca successiva ai fatti, con cui [OSCURATO:PERSONA] ha affermato di dover «andare a fare un po' di rapine» (pag. 3). La Corte territoriale ha liquidato l'indennizzo in C 60.369,92 e ha compensato le spese del procedimento, rilevando che «non essendovi stata nel caso di specie costituzione nel giudizio di rinvio da parte dell'Amministrazione controinteressata, nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio» (pag. 6). 2. Avverso l'ordinanza del 16 maggio 2023 ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'economia e delle finanze, mediante l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari.2.1. Con il primo motivo si deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la mancata applicazione del principio del ne bis in idem e la violazione dell'art. 2909 cod. civ., perché non valutati i precedenti giudicati con cui sarebbe stato riconosciuto ad [OSCURATO:PERSONA] l'indennizzo ex art. 314 cod. proc. pen. per periodi temporali di detenzione in parte sovrapponibili a quello oggetto dell'ordinanza impugnata e dell'istanza depositata il 14 gennaio 2015. 2.1.1. [OSCURATO:PERSONA], nel periodo dal 25 novembre 2011 al 7 agosto 2012, sarebbe stato detenuto in esecuzione di più ordinanze applicative della misura custodiale: la prima sarebbe stata disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia il 25 novembre 2011, la seconda dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Melfi il 2 dicembre 2011 e la terza dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani il 19 marzo 2012. In relazione a tali misure, l'istante avrebbe instaurato tre diversi giudizi di riparazione, tutti conclusisi con il riconoscimento dell'indennizzo, liquidato secondo lo specifico periodo temporale dedotto. Oltre alla pronuncia oggetto del presente ricorso per cassazione, con l'ordinanza del 9 ottobre 2015, la Corte di appello di Potenza, in relazione alla misura cautelare del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Melfi, avrebbe liquidato a [OSCURATO:PERSONA] C 58.646,00, a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione subita in carcere dal 5 dicembre 2011 al 5 giugno 2011 e agli arresti domiciliari da tale ultima data al 2 novembre 2012. Con l'ordinanza del 22 marzo 2018, invece, la Corte di appello di Bari, con riferimento alla misura cautelare applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, avrebbe riconosciuto al ricorrente l'indennizzo di C 45.120,00 per l'ingiusta custodia in carcere subita dal 19 marzo 2012 al 27 settembre 2012. Sempre la Corte di appello di Bari, adita dall'Amministrazione in sede di correzione dell'errore materiale, al fine di evitare indebite duplicazioni dell'indennizzo già liquidato dalla Corte di appello di Potenza per un periodo temporale in parte sovrapponibile, avrebbe dichiarato il non luogo a procedere sulla richiesta, indicando quale rimedio il ricorso per cassazione, non più proponibile per lo spirare dei termini di impugnazione, e lo scorporo in sede di esecuzione di quanto già liquidato da parte della stessa Amministrazione. Attenendosi a tale ultima indicazione, il Ministero avrebbe corrisposto a [OSCURATO:PERSONA] C 19.248,96, scomputando il periodo di parziale sovrapposizione. 2.1.2. Con l'ordinanza impugnata la Corte territoriale non avrebbe considerato i precedenti provvedimenti, passati in giudicato, in violazione del principio del ne bis in idem, tenuto conto dell'unicità dei periodi di detenzione subiti: l'unica finestra temporale per la quale non sarebbe già stato liquidato l'indennizzo sarebbe quella intercorrente tra il 25 novembre 2011 e il 4 dicembre 2011, ossia un periodo di soli 10 giorni, a fronte dei 256 considerati nell'ordinanza impugnata. 2.2. Con il secondo motivo si deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 2033, 2043 e seguenti, 2697 cod. civ., nonché l'errore della motivazione che sarebbe stato determinato dal dolo dell'istante e l'ingiusta locupletazione delle somme da parte di [OSCURATO:PERSONA]. L'ordinanza sarebbe errata in quanto si fonderebbe su circostanze di fatto solo rappresentate dalla parte, la quale avrebbe dolosamente taciuto di aver avanzato tre diverse domande di riparazione per il medesimo periodo. Ai fini della liquidazione dell'indennizzo, la Corte di appello sarebbe tenuta a verificare che, per il medesimo periodo dedotto con l'istanza, il richiedente non sia stato detenuto in esecuzione di altri titoli applicativi di misure cautelari. Tale verifica dovrebbe essere eseguita senza che sia necessaria una specifica eccezione di parte: ciò anche in applicazione dei principi civilistici in ordine alla verifica della sussistenza dei fatti costitutivi della domanda. Nel caso in esame, la Corte territoriale non avrebbe proceduto a tale verifica. Non sarebbe necessario l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, ben potendo la Corte di cassazione procedere alla rideterminazione del quantum da liquidare al Ciriello. 2.3. Infine, l'Avvocatura dello Stato evidenzia che il dolo dell'istante avrebbe determinato l'accoglimento ingiustificato della domanda ex art. 314 cod. proc. pen., per un periodo temporale più esteso di quello riconoscibile, di tal che la Corte di cassazione dovrebbe valutare il comportamento di Antonio °dello anche ai fini della regolamentazione delle spese di lite, da liquidarsi in favore del Ministero ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato; i motivi, in quanto strettamente connessi, possono esaminarsi congiuntamente. 1.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, il procedimento di riparazione per ingiusta detenzione è ispirato ai principi del processo civile e governato dal principio dispositivo (cfr. Sez. 4, n. 18828 del 28/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276261-01); ne consegue che, in applicazione di quanto affermato da Sez. U civili, n. 11353 del 17/06/2004, Rv. 574225-01, la condizione per attivare il potere d'ufficio è che la necessità di acquisire la prova officiosa debba evidenziarsi in relazione alle c.d. «piste probatorie», ossia a quei temi comunque potenzialmente individuabili sulla base dell'oggetto della domanda e di quanto devoluto alla cognizione del giudizio. Con riferimento ai poteri d'ufficio riconosciuti al giudice nell'ambito del rito del lavoro, ad esempio, si è affermato che l'attivazione degli stessi non può mai essere volta a superare gli effetti derivanti da una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in funzione sostitutiva degli oneri di parte, in quanto un contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale - caratteristica riscontrabile anche nel procedimento ex art. 314 cod. proc. pen., stante gli interessi pubblicistici coinvolti - consente l'esercizio dei poteri ufficiosi allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte; ne consegue che tale potere non può tradursi in una pura e semplice rimessione in termini del convenuto tardivamente costituito, in totale assenza di fatti quantomeno indiziari, che consentano al giudicante un'attività di integrazione degli elementi delibatori già ritualmente acquisiti (cfr. Sez. L, n. 23605 del 27/10/2020, Rv. 659262-01). 1.2. Quanto al rilievo d'ufficio dell'eccezione di giudicato esterno è stato sottolineato che il principio della rilevabilità in sede di legittimità del giudicato esterno, sempre che questo risulti dagli atti comunque prodotti nel giudizio di merito, deve essere coordinato con l'onere di completezza e autosufficienza del ricorso, per cui la parte ricorrente che deduca il suddetto giudicato deve indicare il momento e le circostanze processuali in cui i predetti atti siano stati prodotti, senza possibilità di depositare per la prima volta la sentenza in sede di legittimità, atteso che tale facoltà è consentita solo in caso di giudicato successivo alla sentenza impugnata (Sez. 3 civile, n. 15846 del 06/06/2023, Rv. 667811-01; cfr. anche Sez. 2 civile, n. 1534 del 22/01/2018, Rv. 647079-01; tutte le pronunce citate ribadiscono ìl principio di diritto già enunciato nella sentenza Sez. U civili, n. 1416, del 27/01/2004, Rv. 569717-01). 1.3. I principi civilistici sopra richiamati sono stati applicati, in un caso analogo a quello in esame, dalla giurisprudenza penale la quale ha, da ultimo, sostenuto che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ove l'indennizzo sia già stato riconosciuto rispetto al medesimo periodo o ad una frazione di esso, non possa essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità l'intervenuta formazione del giudicato, nel caso in cui essa sia precedente alla pronunzia dell'ordinanza impugnata (Sez. 4, n. 48796 del 19/10/2023, Ministero dell'economia e delle finanze, Rv. 285423-01). Ciò è conforme al generale principio di diritto secondo cui, nel procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione non possono essere prospettate per la prima volta dinanzi alla Corte di cassazione le ragioni ostative all'accoglimento della domanda, trovando applicazione i principi del processo civile sull'onere della prova (Sez. 4, n. 2422 del 13/12/2011, dep. 2012, Ministero dell'economia e delle finanze, Rv. 251737-01, nella specie, l'Avvocatura dello Stato non si era costituita dinanzi alla Corte di appello che aveva accolto l'istanza di riparazione). 1.4. Nel caso in esame, il Ministero ricorrente si è costituito nel giudizio di riparazione, depositando una memoria difensiva in data 24 febbraio 2016 - ossia quantomeno dopo la formazione del giudicato esterno rappresentato dall'ordinanza della Corte di appello di Potenza del 9 ottobre 2015 - senza nulla eccepire in ordine alla sussistenza di tale giudicato. A seguito dell'annullamento disposto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 45947 del 10 novembre 2022, l'Amministrazione non si è costituita nel giudizio di rinvio, come espressamente affermato - senza impugnazione sul punto - dalla Corte territoriale con riguardo alla regolamentazione delle spese di lite. Da ultimo, con il ricorso l'Avvocatura dello Stato non ha dato atto, né indicato di aver offerto alla conoscenza della Corte di appello l'intervenuta formazione dei giudicati esterni, pacificamente precedenti all'ordinanza impugnata, né altri elementi da cui la Corte territoriale avrebbe potuto desumere la sussistenza di altri titoli giudiziali attributivi dell'indennizzo ex art. 314 cod. proc. pen. al ricorrente per periodi temporali in parte sovrapponibili a quello dagli stessi considerato. 1.5. In definitiva, non solo il Ministero ricorrente non ha mai eccepito formalmente la sussistenza dei precedenti giudicati nelle fasi di merito, ma non ha neppure posto la Corte territoriale nelle condizioni di attivare i propri poteri istruttori ex officio, fornendo dei principi di prova o, quantomeno, delle c.d. «piste probatorie». Ne consegue che non vi è stata una violazione da parte della Corte territoriale dell'art. 2909 cod. civ., non essendo stata la questione della sussistenza o meno dei precedenti giudicati sottoposta alla sua attenzione, ma irritualmente dedotta ed eccepita soltanto nella presente sede di legittimità. 1.6. Non può soccorrere sul punto il richiamo al principio del ne bis in idem di cui all'art. 649 cod. proc. pen., in quanto la questione, attesa la natura del giudizio di riparazione per ingiusta detenzione, così come sopra tratteggiata, va correttamente inquadrata non già nella violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., che attiene ai meccanismi del processo penale, bensì nell'ambito della proposizione della eccezione di giudicato attinente, invece, alla tipologia di giudizio regolato dal principio dispositivo, temperato dalla possibilità di esercizio dei poteri officiosi (cfr. Sez. 4, n. 48796 del 2023 citata, al par. 8 del Considerato). 1.7. Da ultimo, non sussiste neppure la denunciata violazione degli artt. 2033, 2043 e seguenti, 2697 cod. civ. 1.7.1. Il vizio ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. pen. può dedursi soltanto in caso di inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale.L'art. 2033 cod. civ. non rientra in nessuna delle due ipotesi sopra citate, non trattandosi di legge penale, né dì norma giuridica della quale la Corte di appello avrebbe dovuto altrimenti tener conto, rilevando tale disposizione a fronte di una domanda di ripetizione dell'indebito, non proposta, né tantomeno proponibile nell'ambito del procedimento ex art. 315 cod. proc. pen. 1.7.2. Parimenti irrilevanti nel caso in esame sono le norme di cui agli artt.2043 e seguenti cod. civ.: esse non trovano applicazione nel giudizio di riparazione per l'ingiusta detenzione, neppure in via analogica, attesa la radicale divergenza di tale disciplina con quella della responsabilità civile (cfr. sul punto Sez. 4, n. 2198 del 12/01/2022, Tringali, Rv. 282569-01). 1.7.3. Non sussiste la lamentata violazione dell'art. 2697 cod. civ., in ragione dell'errore logico su cui si fonda la proposizione del vizio da parte dell'Avvocatura. Ai sensi del primo comma della disposizione citata, í fatti costitutivi del diritto vantato devono essere provati dall'attore, mentre, ex art. 2697, comma 2, cod. civ., «Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione di fonda». Nel giudizio ex art. 314 cod. proc. pen., i fatti costitutivi della domanda che devono essere provati dall'istante sono la custodia cautelare subita e la successiva assoluzione per gli stessi fatti in relazione ai quali è stata applicata la misura cautelare (cfr. Sez. 4, n. 18828 del 28/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276261-01). L'esistenza di un precedente giudicato, invece, attiene ad un fatto estintivo o modificativo della domanda, non automaticamente individuabile nei temi di indagine e normalmente devoluto alla cognizione del giudice mediante eccezione (v. sul punto Sez. 4, n. 48796 del 2023 citata, al par. 5 del Considerato); di conseguenza, ferma la possibilità di esercizio dei poteri d'ufficio nei limiti sopra tratteggiati, l'onere quantomeno di allegazione dell'esistenza di un precedente giudicato spetta in via generale al Ministero convenuto, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, cod. civ. 1.8. Non può sostenersi che, ove l'istante non alleghi l'esistenza di un fatto estintivo del diritto azionato, esso ponga in essere un comportamento doloso: siffatta tesi sarebbe manifestamente contraria al diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., anche in ragione del fatto che il Ministero dell'economia e delle finanze è litisconsorte necessario nel giudizio ex art. 314 cod. proc. pen. e, relativamente alla prova dell'esistenza di precedenti giudicati tra le parti, si trova in posizione di equidistanza rispetto all'istante. In ogni caso, infatti, secondo la giurisprudenza civilistica applicabile anche all'ipotesi in esame, il principio di vicinanza della prova non deroga alla regola di cui all'art. 2697 c.c. (che impone all'attore di provare i fatti costitutivi del proprio diritto e al convenuto la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte), ma opera allorquando le disposizioni attributive delle situazioni attive non offrono indicazioni univoche per distinguere le suddette due categorie di fatti, fungendo da criterio ermeneutico alla cui stregua i primi vanno identificati in quelli più prossimi all'attore e dunque nella sua disponibilità, mentre gli altri in quelli meno prossimi e quindi più facilmente suffragabili dal convenuto, di modo che la vicinanza riguarda la possibilità di conoscere in via diretta o indiretta il fatto, e non già la possibilità concreta di acquisire la relativa prova (Sez. 3 civile, n. 12910 del 22/04/2022, Rv. 664819-01). 1.9. Da ultimo, al fine di scongiurare un'indebita locupletazione dell'indennizzo da parte del ricorrente, deve essere ribadito il principio di diritto affermato da Sez. U, n. 31416 del 10/07/2008, Cascio, Rv. 240113-01 - sia pure nella diversa ipotesi di c.d. fungibilità della pena ex artt. 314, comma 4, e 657 cod. proc. pen. - secondo cui, ove la somma liquidata a titolo di riparazione sia stata già corrisposta per periodi di custodia cautelare relativi ad altri fatti, per i quali il condannato abbia già ottenuto il riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, lo Stato avrà la facoltà di esercitare l'apposita azione, residuale e che non è esclusa dalla sussistenza di una causa di acquisizione quale il provvedimento del giudice della riparazione, prevista dall'«art. 2041 c.c. secondo le regole civilistiche, non rilevando la mancata previsione di particolari modalità per l'evenienza in questione e costituendo la sopravvenuta insolvenza del convenuto un fattore patologico sempre ipotizzabile in relazione all'esito di ogni esperienza giudiziaria» (cfr. Sez. U, n. 31416 del 2008 citata, in motivazione). 2. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato