CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27168/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Mantova dell'Il maggio 2021, ha ridotto ad anni cin- que e mesi quattro di reclusione la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in rela- zione al reato di cui all'art. 589 bis cod. pen.. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per violazione dell'art.62 bis cod. pen. per violazione di legge e vizio di motivazione. 3. Il ricorso è basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Con entrambi i motivi di ricorso, il ricorrente si limita a censurare genericamente la violazione della regola del ragionevole dubbio, l'omessa illustrazione della dinamica del sinistro, la mancata valutazione delle variabili incidenti sullo svolgimento dei fatti e l'omessa valutazione degli elementi che avrebbero potuto comportare una diminu- zione della pena, senza articolare le censure in termini sufficientemente dettagliati. Al riguardo, va rilevato che è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441). Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704). Al contrario, la Corte di merito ha fornito un'articolata illustrazione delle ragioni del riconoscimento della colpevolezza del Pucci e della commisurazione della pena irrogata. 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. t P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 27 febbraio 20