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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 32599/2022

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27873-2021 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - [OSCURATO:PERSONA] - , in persona del Ministro pro - tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -controricorrenti - Ric. 2021 n. 27873 sez.

M1 -ud. 13-09-2022 -2- avverso la sentenza n. 1599/2021 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/09/2022 dal Consigliere relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di L’Aquila rigettò la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA]Angelo aveva impugnato il provvedimento con il quale l’Ambasciata d’Italia in Egitto aveva negato il visto d’ingresso per turismo, finalizzato all’ingresso nel nostro paese del marito [OSCURATO:PERSONA] med - coniugato con la D’Angelo dal 28.5.17-sul presupposto che l’Ambasciata predetta non avesse il potere di sindacare l’effettività del matrimonio tra la cittadina italiana e il cittadino egiziano, lamentando che avrebbe invece dovuto rilasciare il suddetto visto sulla base della sola constatazione che il matrimonio, da considerare effettivo, fosse stato celebrato.In particolare, il Tribunale osservò che l’autorità consolare italiana aveva il poter e di negare il visto d’ingresso in Italia al cittadino straniero che lo domandi al fine di attuare il ricongiungimento familiare con il coniuge in conseguenza dell’accertamento che il matrimonio fosse stato contratto al fine esclusivo di consentire al richiedente di entrare o soggiornare in Italia, come ritenuto desumibile da vari indizi, quali: l’intervista condotta in ambasciata dalla quale era emerso che i coniugi in questione non avessero una lingua in comune che potesse giustificare la nascita e il consolidamento del vincolo; i coniugi si erano conosciuti tramite facebook utilizzando i segni di traduzione automatica; non era dato sapere se la ricorrente conoscesse l’inglese; dalla stessa intervista si desumeva che l’egiziano non aveva alcuna conoscenza della vita della moglie, Ric. 2021 n. 27873 sez.

M1 -ud. 13-09-2022 -3- tantoda non sapere neppure in quale città ella vivesse; non vi era prova che la ricorrente si fosse recata in Egitto per far visita al marito, né che il matrimonio fosse stato oggetto di festeggiamenti, come da tradizione. [OSCURATO:PERSONA]Angelo ha proposto appello che la Corte territoriale, con sentenza depositata il 21.10.21, ha rigettato, osservando che: la PA aveva, in generale, il potere di sindacare nel merito la sussistenza dei presupposti del ricongiungimento familiare, ex art. 29, c.9, d.lgs. n. 286/98; il riconoscimento della legittimità dell’attività valutativa in capo alle Ambasciate aveva trovato espressione nell’ordinanza della Cassazione n. 3234/18, anche con riferimento all’art. 16, par. 4, della direttiva 2003/86/CE circa il potere degli Stati membri di procedere a controlli e ispezioni specifici nei casi in cui esista una fondata presunzione di frode di matrimonio nelle occasioni del rinnovo del permesso di soggiorno dei familiari; l’art. 30, c. 1bis, d.lgs. n. 286, prevede altresì il rigetto della richiesta di rinnovo o di revoca del provvedimento nel caso in cui il matrimonio abbia avuto luogo al solo fine di permettere all’interessato di conseguire il permesso di soggiorno; dall’esame delle citate norme si desumeva che anche l’autorità diplomatica italiana presso il paese straniero avesse il potere di verificare la sussistenza di possibili matrimoni in frode alla legge; erano da confermare, in definitiva, le motivazioni del Tribunale , anche in ordine alla valutazione delle risultanze fattuali e probatorie, in dettaglio scrutinate; non era ammissibile la produzione documentale effettuata in appello in violazione dell’art.345 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA]Angelo ricorre in cassazione con due motivi.

Il Ministero dell’Interno resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 27873 sez.

M1 -ud. 13-09-2022 -4- Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 29, c.9, d.lgs. n. 286/98, 35 direttiva 2004/CE, 6, c.2, regolamento n. 394/99, per aver la Corte d’appello ritenuto legittima la verifica compiuta dal Tribunale circa l’effettività del matrimonio, senza tener conto che, a seguito della riforma introdotta dal d.lgs. n. 129/11-e della conseguente circolare del Ministero degli affari esteri del 6.8.13-le autorità consolari non erano più tenute al rilascio di visti nazionali per motivi familiari, ma al rilascio di soli visti di tipo “Schengen” di breve durata, senza poter entrare nel merito del carico familiare o della sussistenza dei requisiti richiesti (questioni che sarebbero state posticipare alla fase dopo l’ingresso in Italia dello straniero coniugato, per l’eventuale rilascio della carta di soggiorno).

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 702 quater , c . p . c . , per aver la Corte d’appello erroneamente ritenuto di espungere le produzioni documentali effettuate in secondo grado.

Deduce che quei documenti non costituiscono una nuova prova, ma riguardan o circostanze emerse già in primo grado, considerato,altresì, che n el giu dizio d’appello svolto con rito sommario di cognizione trovano ingresso le prove ritenute indispensabili ai fini della decisione.

Il primo motivo è infondato in conformità dell’orientamento di questa Corte, qui condiviso, secondo il qualel'autorità consolare italiana non può negare il visto di ingresso sul territorio nazionale al cittadino stranieroche lo domandi al fine di attuare il ricongiungimento familiareal coniuge, altro cittadino straniero legittimamente soggiornante in Italia, in conseguenza dell'accertamento che il matrimonio è stato contratto in mancanza di precedenti rapporti tra gli sposi, ed è stato concordato tra le loro famiglie, perché queste circostanze non escludono il fine tipico del matrimonio, consistente nell'intento Ric. 2021 n. 27873 sez.

M1 -ud. 13-09-2022 -5- dei coniugi di formare una famiglia propria, mentre il visto d'ingresso può essere negato solo in conseguenza dell'accertamento che il matrimonio è stato contratto al fine esclusivo di consentire al richiedente di entrare o soggior nare nel territorio dello Stato (Cass., n. 3234/18).

Nel caso concreto, la Corte d’appello ha ritenuto, con ampie argomentazioni in punto di fatto incensurabili in questa sede, l’assoluta fittizietà del matrimonio, escludendo che fosse st ato perseguito il fine tipico del suddetto vincolo ed evidenzian do plurime circostanze, in dettaglio scrutinate , da cui ciò era dato univocamente desumere.

Inoltre, va soggiunto che la circolare del Ministero degli affari esteridel 6-8-2013, citata dal la ricorrente , prevede proprio che, dopo aver verificato il vincolo di coniugio con cittadino UE, l’autorità consolare possa emettere visto turistico“Schengen” di breve durata (non oltre 90 giorni) con ingressi multipli, quale era per l’appunto quello chiesto e negato nella specie ; ne consegue che le deduzioni della ricorrente su lla portata della nuova normativa del 2011 sono inconferenti nel senso invocato.

Il secondo motivo è inammissibile.

Invero, la stessa ricorrente adduce che si tratta di documenti meramente confermativi di fatti che assume già provati in causa e questa deduzione è incompatibile con la dedotta indispensabilità che, ex art.702 quater c . p . c . , potrebbe consentire l ’acquisi zione; per quanto occorra, va aggiunto che la ricorrente non spiega compiutamente perché i documenti sarebberoindispensabili e di decisiva rilevanza, a fronte del motivato accertamento fattuale effettuato dai giudici di merito circa la fittizietà del matrimonio.

Le spese seguono la soccombenza e s ono liquidate come in dispositivo; non è dovuto il doppio contributo trattandosi di causa che ne è esente.

Ric. 2021 n. 27873 sez.

M1 -ud. 13-09-2022 -6- P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27873-2021 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - [OSCURATO:PERSONA] - , in persona del Ministro pro - tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -controricorrenti - Ric. 2021 n. 27873 sez. M1 -ud. 13-09-2022 -2- avverso la sentenza n. 1599/2021 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/09/2022 dal Consigliere relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di L’Aquila rigettò la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA]Angelo aveva impugnato il provvedimento con il quale l’Ambasciata d’Italia in Egitto aveva negato il visto d’ingresso per turismo, finalizzato all’ingresso nel nostro paese del marito [OSCURATO:PERSONA] med - coniugato con la D’Angelo dal 28.5.17-sul presupposto che l’Ambasciata predetta non avesse il potere di sindacare l’effettività del matrimonio tra la cittadina italiana e il cittadino egiziano, lamentando che avrebbe invece dovuto rilasciare il suddetto visto sulla base della sola constatazione che il matrimonio, da considerare effettivo, fosse stato celebrato.In particolare, il Tribunale osservò che l’autorità consolare italiana aveva il poter e di negare il visto d’ingresso in Italia al cittadino straniero che lo domandi al fine di attuare il ricongiungimento familiare con il coniuge in conseguenza dell’accertamento che il matrimonio fosse stato contratto al fine esclusivo di consentire al richiedente di entrare o soggiornare in Italia, come ritenuto desumibile da vari indizi, quali: l’intervista condotta in ambasciata dalla quale era emerso che i coniugi in questione non avessero una lingua in comune che potesse giustificare la nascita e il consolidamento del vincolo; i coniugi si erano conosciuti tramite facebook utilizzando i segni di traduzione automatica; non era dato sapere se la ricorrente conoscesse l’inglese; dalla stessa intervista si desumeva che l’egiziano non aveva alcuna conoscenza della vita della moglie, Ric. 2021 n. 27873 sez. M1 -ud. 13-09-2022 -3- tantoda non sapere neppure in quale città ella vivesse; non vi era prova che la ricorrente si fosse recata in Egitto per far visita al marito, né che il matrimonio fosse stato oggetto di festeggiamenti, come da tradizione. [OSCURATO:PERSONA]Angelo ha proposto appello che la Corte territoriale, con sentenza depositata il 21.10.21, ha rigettato, osservando che: la PA aveva, in generale, il potere di sindacare nel merito la sussistenza dei presupposti del ricongiungimento familiare, ex art. 29, c.9, d.lgs. n. 286/98; il riconoscimento della legittimità dell’attività valutativa in capo alle Ambasciate aveva trovato espressione nell’ordinanza della Cassazione n. 3234/18, anche con riferimento all’art. 16, par. 4, della direttiva 2003/86/CE circa il potere degli Stati membri di procedere a controlli e ispezioni specifici nei casi in cui esista una fondata presunzione di frode di matrimonio nelle occasioni del rinnovo del permesso di soggiorno dei familiari; l’art. 30, c. 1bis, d.lgs. n. 286, prevede altresì il rigetto della richiesta di rinnovo o di revoca del provvedimento nel caso in cui il matrimonio abbia avuto luogo al solo fine di permettere all’interessato di conseguire il permesso di soggiorno; dall’esame delle citate norme si desumeva che anche l’autorità diplomatica italiana presso il paese straniero avesse il potere di verificare la sussistenza di possibili matrimoni in frode alla legge; erano da confermare, in definitiva, le motivazioni del Tribunale , anche in ordine alla valutazione delle risultanze fattuali e probatorie, in dettaglio scrutinate; non era ammissibile la produzione documentale effettuata in appello in violazione dell’art.345 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA]Angelo ricorre in cassazione con due motivi. Il Ministero dell’Interno resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 27873 sez. M1 -ud. 13-09-2022 -4- Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 29, c.9, d.lgs. n. 286/98, 35 direttiva 2004/CE, 6, c.2, regolamento n. 394/99, per aver la Corte d’appello ritenuto legittima la verifica compiuta dal Tribunale circa l’effettività del matrimonio, senza tener conto che, a seguito della riforma introdotta dal d.lgs. n. 129/11-e della conseguente circolare del Ministero degli affari esteri del 6.8.13-le autorità consolari non erano più tenute al rilascio di visti nazionali per motivi familiari, ma al rilascio di soli visti di tipo “Schengen” di breve durata, senza poter entrare nel merito del carico familiare o della sussistenza dei requisiti richiesti (questioni che sarebbero state posticipare alla fase dopo l’ingresso in Italia dello straniero coniugato, per l’eventuale rilascio della carta di soggiorno). Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 702 quater , c . p . c . , per aver la Corte d’appello erroneamente ritenuto di espungere le produzioni documentali effettuate in secondo grado. Deduce che quei documenti non costituiscono una nuova prova, ma riguardan o circostanze emerse già in primo grado, considerato,altresì, che n el giu dizio d’appello svolto con rito sommario di cognizione trovano ingresso le prove ritenute indispensabili ai fini della decisione. Il primo motivo è infondato in conformità dell’orientamento di questa Corte, qui condiviso, secondo il qualel'autorità consolare italiana non può negare il visto di ingresso sul territorio nazionale al cittadino stranieroche lo domandi al fine di attuare il ricongiungimento familiareal coniuge, altro cittadino straniero legittimamente soggiornante in Italia, in conseguenza dell'accertamento che il matrimonio è stato contratto in mancanza di precedenti rapporti tra gli sposi, ed è stato concordato tra le loro famiglie, perché queste circostanze non escludono il fine tipico del matrimonio, consistente nell'intento Ric. 2021 n. 27873 sez. M1 -ud. 13-09-2022 -5- dei coniugi di formare una famiglia propria, mentre il visto d'ingresso può essere negato solo in conseguenza dell'accertamento che il matrimonio è stato contratto al fine esclusivo di consentire al richiedente di entrare o soggior nare nel territorio dello Stato (Cass., n. 3234/18). Nel caso concreto, la Corte d’appello ha ritenuto, con ampie argomentazioni in punto di fatto incensurabili in questa sede, l’assoluta fittizietà del matrimonio, escludendo che fosse st ato perseguito il fine tipico del suddetto vincolo ed evidenzian do plurime circostanze, in dettaglio scrutinate , da cui ciò era dato univocamente desumere. Inoltre, va soggiunto che la circolare del Ministero degli affari esteridel 6-8-2013, citata dal la ricorrente , prevede proprio che, dopo aver verificato il vincolo di coniugio con cittadino UE, l’autorità consolare possa emettere visto turistico“Schengen” di breve durata (non oltre 90 giorni) con ingressi multipli, quale era per l’appunto quello chiesto e negato nella specie ; ne consegue che le deduzioni della ricorrente su lla portata della nuova normativa del 2011 sono inconferenti nel senso invocato. Il secondo motivo è inammissibile. Invero, la stessa ricorrente adduce che si tratta di documenti meramente confermativi di fatti che assume già provati in causa e questa deduzione è incompatibile con la dedotta indispensabilità che, ex art.702 quater c . p . c . , potrebbe consentire l ’acquisi zione; per quanto occorra, va aggiunto che la ricorrente non spiega compiutamente perché i documenti sarebberoindispensabili e di decisiva rilevanza, a fronte del motivato accertamento fattuale effettuato dai giudici di merito circa la fittizietà del matrimonio. Le spese seguono la soccombenza e s ono liquidate come in dispositivo; non è dovuto il doppio contributo trattandosi di causa che ne è esente. Ric. 2021 n. 27873 sez. M1 -ud. 13-09-2022 -6- P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente,
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