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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08152/2023

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to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 22378 /2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappre- sentatae difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lostudio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma via [OSCURATO:PERSONA] 11; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:II.DD. e IVA -operazioni soggetti- vamenteinesistenti AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttor e pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sici- lian.734/30/2016 depositata il 23 febbraio 2016.

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 19 gennaio 2023 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia ve- nivarigettato l’appello proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso la sentenza n.594/7/2012 emessa dalla Commissione tributaria pro- vincialedi Agrigento, la quale a sua volta rigettava il ricorso della con- tribuenteavente ad oggetto l’avviso di accertamento per II.DD. e IVA, oltreaccessori relativo all’anno di imposta 2004 notificato dall’Agenzia delleEntrate. 2.In particolare, dalla lettura della sentenza impugnata emerge che, sullabase di p.v.c., veniva contestata alla società l’indebita contabiliz- zazioneper il periodo d ’imposta di costi con IVA indetraibile per opere murarie,documenti da fatture emesse dalle società [OSCURATO:PERSONA]- zioni S.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. afferenti ad operazioni inesi- stenti, disconoscimento di perdita risultante dal conto economico ed espostanella dichiarazione dei redditi modello Unico, accertamento di maggiorereddito d’impresa non dichiarato, con conseguente ricalcolo delleriprese IRPEG, IRAP, IVA oltre interessi e sanzioni. 3.La CTP riteneva in via preliminare nella fattispecie ap plicabile la di- sciplinadel raddoppio dei termini ai fini del superamento dell’eccezione didecadenza dall’esercizio dell’azione impositiva, in conseguenza della avvenuta presentazione di denuncia penale per i fatti di causa.

Nel merito,riteneva legittim o e fondato il contenuto dell’avviso di accerta- mento.Il giudice d’appello condivideva gli esiti della decisione del giu- dicedi prime cure. 4.Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contri- buente,affidato a cinque motivi, cui replica l’Age nzia delle entrate con controricorso.

Consideratoche:

5. Il primo motivo, incardinato in relazione all’art.360 primo comma n.5cod. proc. civ. prospetta l’illogicità e contraddittorietà della moti- vazione.In particolare, la sentenza impugnata non consenti rebbe l’in- dividuazione,in concreto, delle ragioni che, a fronte della ammissione che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto tempestiva la notifica dell’avviso di accertamento, dovendo applicarsi la normativa concernenteil raddoppio del termine per l’esercizio del potere imposi- tivo, lo abbiano, poi, inspiegabilmente condotto a dichiarare che il primomotivo d’appello - con il quale la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., richiamando i principienunciati dalla Corte Costituzionale nell’ordinanza n.247/2011, hadedo tto l’insussistenza dell’obbliga di denuncia e, quindi, del pre- suppostoper l’applicazione del raddoppio dei termini di accertamento -è inammissibile, in quanto introduce una causa petendi nuova, fon- datasu una situazione giuridica non prospettata nel giu dizio di primo grado,che inserisce un nuovo tema di indagine.

6. Il motivo è inammissibile, dal momento che non vi evidenza dalla letturadel mezzo di impugnazione che la società in primo grado si sia doluta di altro che della scoperta del reato fosse av venuta quando i termini ordinari per l’attività di accertamento erano già scaduti, con conseguenteimpossibilità di raddoppiarli, dovendosi ritenere che sono statiintrodotti per la prima volta in appello ulteriori gli profili di censura per contrastare l’ operatività del raddoppio, in particolare l’insussi- stenzadell’obbligo di denuncia.

Tali profili dunque sono stati corretta- menteritenuti nuovi dalla CTR perché basati su presupposti di fatto e suuna situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, c he com- portanoil mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato ed intro- ducono nel processo un nuovo tema d’indagine e di decisione (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 15730 del 23/07/2020), non ammesso nella fasedi appello del processo tributario. 7.Con il secondo motivo, in relazione all’art.360 primo comma n.3 cod. proc.civ. si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione efalsa applicazione degli artt. 3, comma 3 d.lgs. 472/1997 e 1 commi 130,131 e 132 della Legge n. 208/2015.

7.1. La società si duole del fatto che la C.T.R, dopo aver dichiarato inammissibile il primo motivo di appello, ha precisato anche che nel caso in esame sussistevano i presupposti dell’obbligo di denuncia ai sensidell’art.331 cod. proc. civ. per cui l’Agenzia de lle entrate ha le- gittimamente applicato i termini di accertamento raddoppiati, rite- nendoche presupposto dell’obbligo di denuncia fosse non solo il reato previstodall’art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazionipubbliche), ma an che quello previsto dall’art.2 del d.lgs. n. 74/2000(dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri do- cumentiper operazioni inesistenti), previsioni di legge abrogate. 8.Il mezzo di impugnazione è inammissibile, in quanto diretto a cen- surareun mero obiter , superfluo a seguito della dichiarazione di inam- missibilitàdel motivo di appello, ratio preliminare e supportante di per séla reiezione del motivo di gravame da parte del giudice di secondo grado. 9.Con il terzo motivo di ricorso, ai fin i dell’art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. viene prospettata la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui disconosce la deducibilità, ai fini IRPEG e IRAP dei costiin contestazione, per non aver la contribuente dimostrato l’esclu- sivastrumentalità dell’immobile sito in Casteltermini, [OSCURATO:PERSONA].

La ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. quale conseguenzadel vizio di ultrapetizione consistito nell’avere superato i limitidelle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, con riferi- mento alla strumentalità dell’immobile all’esercizio di una impresa, il qualenon sarebbe stato contestato nell’avviso di accertamento impu- gnatoe neppure sarebbe stato messo in dubbio nel corso dei due gradi dimerito. 10.Il motiv o è inammissibile, dal momento che è contestata l’indedu- cibilitàdei costi in questione derivante dalla loro non inerenza, e non èutilmente censurato con il mezzo di impugnazione in questione l’ac- certamentoa riguardo compiuto dalla CTR alle pagg.18 e 19 della sen- tenza impugnata secondo cui « (…) la novella del 2012, pienamente applicabileal caso in esame, non supera affatto - anzi rafforza - il tema pregiudizialedell’inerenza del costo che il contribuente intende dedurre ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP, ove questo tragga origine da un’operazionesoggettivamente inesistente (…) nell’atto di appello non è invece, contenuta alcuna ricostruzione di tali movimenti finanziari, mentrenella memoria illustrativa è riconosciuta esplicitamente la loro indubbia irregolarità ».

Infatti, le allegazioni in ricorso circa le difese delleparti sono molto generiche e non può sopperire l’Ufficio alla loro mancatariproduzione in giudizio. 10.1.Ulteriore profilo di inammissibilità è dato dal fatto che la prospet- tatacensura, sotto l’angolo del denunciato vizio di ultrapetizione per aversuperato i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti,va rammentato « il consolidato orientamento di questa Corte, in baseal quale l'interpretazione operata da l giudice di appello riguardo alcontenuto e all'ampiezza della domanda giudiziale è assoggettabile alcontrollo di legittimit à limitatamente alla valutazione della logicit à e congruitàdella motivazione.

A tal riguardo, il sindacato della Corte di cassazionecomporta l'identificazione della volont à della parte in rela- zionealle finalit à dalla medesima perseguite, in un ambito in cui, in vistadel predetto controllo, tale volont à si ricostruisce in base a criteri ermeneutici assimilabili a quelli pro pri del negozio, diversamente dall'interpretazioneriferibile ad atti processuali provenienti dal giudice, ovela volont à dell'autore è irrilevante e l'unico criterio esegetico appli- cabileè quello della funzione obiettivamente assunta dall'atto giudiziale (tra varie, Cass. 8 agosto 2006, n. 17947 e 21 febbraio 2014, n. 4205)»(Cass. Sez.

Un, Sentenza n. 27435 del 2017).

Con la doglianza indisamina la contribuente ha censurato la ricognizione della materia giustiziabile operata dalla CTR e avrebbe dovuto c ontrastarla dedu- cendoil vizio motivazionale e unicamente sotto il profilo della logicit à econgruità della motivazione, derivandone in difetto l’inammissibilità dellacensura.

11. Il quarto motivo, articolato in rapporto all’art.360 primo comma n.5cod. p roc. civ., prospetta la nullità della sentenza impugnata per violazionee falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in quantola ricostruzione storica dei fatti da parte del giudice tributario avrebbedovuto essere aderente alle prove ed ele menti di fatto raccolti nelprocesso, consolidati a favore di parte ricorrente.

12. La doglianza, che deduce un vizi motivazionale è inammissibile.

Trova applicazione l’art. 348 ter, quarto e quinto comma, cod. proc. civ., vertendosi in ipotesi di “doppia conforme”, non avendo il ricor- renteassolto al proprio onere di allegare la “diversità” delle “ragioni di fatto”considerate dalla CTP e dalla CTR (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016), disposto che trova applicazione alle impugnazioni propostedall’11 settembre 2012 e, dunque, anche nel caso di specie. 12.1.Va infatti ripetuto che ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma2, le regole sulla pronuncia cd. doppia conforme si applicano ai giudizidi appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui siastata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quellodi entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto.

Ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3 la riformulazione dell'art.360 cod . proc. civ., n. 5 si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimogiorno successivo a quello di entrata in vigore della legge diconversione del decreto (id est, alle sentenze pubblicate dal giorno 11settembre 2012). 13.Il quinto motivo prospetta, agli effetti dell’art.360 primo comma n.3cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsaapplicazione degli art. 14, comma 4 bis della legge n. 537/1993, comemodificata dall’art. 8 comma 1 del d. l. n. 16/2012 conve rtito in leggen. 44/2012, nonché dell’art 53 Cost., sempre con riferimento al capodella sentenza d’appello che ha statuito come non possa essere riconosciuta neppure la deducibilità ai fini dell’IRPEG e dell’IRAP dei costiin contestazione. 14.Il motivo è inammissibile, sia per la tecnica di formulazione, dal momento che da una violazione di legge di cui al n.3 del paradigma processualedell’art.360 primo comma cod. proc. civ. non può mai di- scenderela nullità della sentenza, sia perché, come eccepito in contro- ricorso,attraverso lo schermo della violazione di legge, il mezzo è di- rettoad ottenere surrettiziamente la rivalutazione della statuizione di merito posta in essere dalla CTR oltre che, considerato il vizio come sostanzialmentedi tipo motivaziona le, precluso dalla doppia conforme dicui si è già dato conto.

Sia, infine, perché non si confronta con la ratiodecidendi espressa dalla CTR che ha esaminato la questione ed hacompiuto un esaustivo e motivato accertamento di non inerenza e mancanza di pr ova dei costi oggetto di censura, circostanza fattuale cheesclude la loro deducibilità proprio in applicazione delle previsioni dilegge oggetto del mezzo di impugnazione.

15. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato per inammissibilità deimotivi e le spese di lite sono regolate secondo soccombenza, liqui- datecome da dispositivo.

P.Q.M.

LaCorte: rigettail ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite,liquid

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 22378 /2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappre- sentatae difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lostudio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma via [OSCURATO:PERSONA] 11; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:II.DD. e IVA -operazioni soggetti- vamenteinesistenti AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttor e pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sici- lian.734/30/2016 depositata il 23 febbraio 2016. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 19 gennaio 2023 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia ve- nivarigettato l’appello proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso la sentenza n.594/7/2012 emessa dalla Commissione tributaria pro- vincialedi Agrigento, la quale a sua volta rigettava il ricorso della con- tribuenteavente ad oggetto l’avviso di accertamento per II.DD. e IVA, oltreaccessori relativo all’anno di imposta 2004 notificato dall’Agenzia delleEntrate. 2.In particolare, dalla lettura della sentenza impugnata emerge che, sullabase di p.v.c., veniva contestata alla società l’indebita contabiliz- zazioneper il periodo d ’imposta di costi con IVA indetraibile per opere murarie,documenti da fatture emesse dalle società [OSCURATO:PERSONA]- zioni S.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. afferenti ad operazioni inesi- stenti, disconoscimento di perdita risultante dal conto economico ed espostanella dichiarazione dei redditi modello Unico, accertamento di maggiorereddito d’impresa non dichiarato, con conseguente ricalcolo delleriprese IRPEG, IRAP, IVA oltre interessi e sanzioni. 3.La CTP riteneva in via preliminare nella fattispecie ap plicabile la di- sciplinadel raddoppio dei termini ai fini del superamento dell’eccezione didecadenza dall’esercizio dell’azione impositiva, in conseguenza della avvenuta presentazione di denuncia penale per i fatti di causa. Nel merito,riteneva legittim o e fondato il contenuto dell’avviso di accerta- mento.Il giudice d’appello condivideva gli esiti della decisione del giu- dicedi prime cure. 4.Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contri- buente,affidato a cinque motivi, cui replica l’Age nzia delle entrate con controricorso. Consideratoche: 5. Il primo motivo, incardinato in relazione all’art.360 primo comma n.5cod. proc. civ. prospetta l’illogicità e contraddittorietà della moti- vazione.In particolare, la sentenza impugnata non consenti rebbe l’in- dividuazione,in concreto, delle ragioni che, a fronte della ammissione che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto tempestiva la notifica dell’avviso di accertamento, dovendo applicarsi la normativa concernenteil raddoppio del termine per l’esercizio del potere imposi- tivo, lo abbiano, poi, inspiegabilmente condotto a dichiarare che il primomotivo d’appello - con il quale la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., richiamando i principienunciati dalla Corte Costituzionale nell’ordinanza n.247/2011, hadedo tto l’insussistenza dell’obbliga di denuncia e, quindi, del pre- suppostoper l’applicazione del raddoppio dei termini di accertamento -è inammissibile, in quanto introduce una causa petendi nuova, fon- datasu una situazione giuridica non prospettata nel giu dizio di primo grado,che inserisce un nuovo tema di indagine. 6. Il motivo è inammissibile, dal momento che non vi evidenza dalla letturadel mezzo di impugnazione che la società in primo grado si sia doluta di altro che della scoperta del reato fosse av venuta quando i termini ordinari per l’attività di accertamento erano già scaduti, con conseguenteimpossibilità di raddoppiarli, dovendosi ritenere che sono statiintrodotti per la prima volta in appello ulteriori gli profili di censura per contrastare l’ operatività del raddoppio, in particolare l’insussi- stenzadell’obbligo di denuncia. Tali profili dunque sono stati corretta- menteritenuti nuovi dalla CTR perché basati su presupposti di fatto e suuna situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, c he com- portanoil mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato ed intro- ducono nel processo un nuovo tema d’indagine e di decisione (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 15730 del 23/07/2020), non ammesso nella fasedi appello del processo tributario. 7.Con il secondo motivo, in relazione all’art.360 primo comma n.3 cod. proc.civ. si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione efalsa applicazione degli artt. 3, comma 3 d.lgs. 472/1997 e 1 commi 130,131 e 132 della Legge n. 208/2015. 7.1. La società si duole del fatto che la C.T.R, dopo aver dichiarato inammissibile il primo motivo di appello, ha precisato anche che nel caso in esame sussistevano i presupposti dell’obbligo di denuncia ai sensidell’art.331 cod. proc. civ. per cui l’Agenzia de lle entrate ha le- gittimamente applicato i termini di accertamento raddoppiati, rite- nendoche presupposto dell’obbligo di denuncia fosse non solo il reato previstodall’art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazionipubbliche), ma an che quello previsto dall’art.2 del d.lgs. n. 74/2000(dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri do- cumentiper operazioni inesistenti), previsioni di legge abrogate. 8.Il mezzo di impugnazione è inammissibile, in quanto diretto a cen- surareun mero obiter , superfluo a seguito della dichiarazione di inam- missibilitàdel motivo di appello, ratio preliminare e supportante di per séla reiezione del motivo di gravame da parte del giudice di secondo grado. 9.Con il terzo motivo di ricorso, ai fin i dell’art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. viene prospettata la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui disconosce la deducibilità, ai fini IRPEG e IRAP dei costiin contestazione, per non aver la contribuente dimostrato l’esclu- sivastrumentalità dell’immobile sito in Casteltermini, [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. quale conseguenzadel vizio di ultrapetizione consistito nell’avere superato i limitidelle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, con riferi- mento alla strumentalità dell’immobile all’esercizio di una impresa, il qualenon sarebbe stato contestato nell’avviso di accertamento impu- gnatoe neppure sarebbe stato messo in dubbio nel corso dei due gradi dimerito. 10.Il motiv o è inammissibile, dal momento che è contestata l’indedu- cibilitàdei costi in questione derivante dalla loro non inerenza, e non èutilmente censurato con il mezzo di impugnazione in questione l’ac- certamentoa riguardo compiuto dalla CTR alle pagg.18 e 19 della sen- tenza impugnata secondo cui « (…) la novella del 2012, pienamente applicabileal caso in esame, non supera affatto - anzi rafforza - il tema pregiudizialedell’inerenza del costo che il contribuente intende dedurre ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP, ove questo tragga origine da un’operazionesoggettivamente inesistente (…) nell’atto di appello non è invece, contenuta alcuna ricostruzione di tali movimenti finanziari, mentrenella memoria illustrativa è riconosciuta esplicitamente la loro indubbia irregolarità ». Infatti, le allegazioni in ricorso circa le difese delleparti sono molto generiche e non può sopperire l’Ufficio alla loro mancatariproduzione in giudizio. 10.1.Ulteriore profilo di inammissibilità è dato dal fatto che la prospet- tatacensura, sotto l’angolo del denunciato vizio di ultrapetizione per aversuperato i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti,va rammentato « il consolidato orientamento di questa Corte, in baseal quale l'interpretazione operata da l giudice di appello riguardo alcontenuto e all'ampiezza della domanda giudiziale è assoggettabile alcontrollo di legittimit à limitatamente alla valutazione della logicit à e congruitàdella motivazione. A tal riguardo, il sindacato della Corte di cassazionecomporta l'identificazione della volont à della parte in rela- zionealle finalit à dalla medesima perseguite, in un ambito in cui, in vistadel predetto controllo, tale volont à si ricostruisce in base a criteri ermeneutici assimilabili a quelli pro pri del negozio, diversamente dall'interpretazioneriferibile ad atti processuali provenienti dal giudice, ovela volont à dell'autore è irrilevante e l'unico criterio esegetico appli- cabileè quello della funzione obiettivamente assunta dall'atto giudiziale (tra varie, Cass. 8 agosto 2006, n. 17947 e 21 febbraio 2014, n. 4205)»(Cass. Sez. Un, Sentenza n. 27435 del 2017). Con la doglianza indisamina la contribuente ha censurato la ricognizione della materia giustiziabile operata dalla CTR e avrebbe dovuto c ontrastarla dedu- cendoil vizio motivazionale e unicamente sotto il profilo della logicit à econgruità della motivazione, derivandone in difetto l’inammissibilità dellacensura. 11. Il quarto motivo, articolato in rapporto all’art.360 primo comma n.5cod. p roc. civ., prospetta la nullità della sentenza impugnata per violazionee falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in quantola ricostruzione storica dei fatti da parte del giudice tributario avrebbedovuto essere aderente alle prove ed ele menti di fatto raccolti nelprocesso, consolidati a favore di parte ricorrente. 12. La doglianza, che deduce un vizi motivazionale è inammissibile. Trova applicazione l’art. 348 ter, quarto e quinto comma, cod. proc. civ., vertendosi in ipotesi di “doppia conforme”, non avendo il ricor- renteassolto al proprio onere di allegare la “diversità” delle “ragioni di fatto”considerate dalla CTP e dalla CTR (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016), disposto che trova applicazione alle impugnazioni propostedall’11 settembre 2012 e, dunque, anche nel caso di specie. 12.1.Va infatti ripetuto che ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma2, le regole sulla pronuncia cd. doppia conforme si applicano ai giudizidi appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui siastata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quellodi entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto. Ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3 la riformulazione dell'art.360 cod . proc. civ., n. 5 si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimogiorno successivo a quello di entrata in vigore della legge diconversione del decreto (id est, alle sentenze pubblicate dal giorno 11settembre 2012). 13.Il quinto motivo prospetta, agli effetti dell’art.360 primo comma n.3cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsaapplicazione degli art. 14, comma 4 bis della legge n. 537/1993, comemodificata dall’art. 8 comma 1 del d. l. n. 16/2012 conve rtito in leggen. 44/2012, nonché dell’art 53 Cost., sempre con riferimento al capodella sentenza d’appello che ha statuito come non possa essere riconosciuta neppure la deducibilità ai fini dell’IRPEG e dell’IRAP dei costiin contestazione. 14.Il motivo è inammissibile, sia per la tecnica di formulazione, dal momento che da una violazione di legge di cui al n.3 del paradigma processualedell’art.360 primo comma cod. proc. civ. non può mai di- scenderela nullità della sentenza, sia perché, come eccepito in contro- ricorso,attraverso lo schermo della violazione di legge, il mezzo è di- rettoad ottenere surrettiziamente la rivalutazione della statuizione di merito posta in essere dalla CTR oltre che, considerato il vizio come sostanzialmentedi tipo motivaziona le, precluso dalla doppia conforme dicui si è già dato conto. Sia, infine, perché non si confronta con la ratiodecidendi espressa dalla CTR che ha esaminato la questione ed hacompiuto un esaustivo e motivato accertamento di non inerenza e mancanza di pr ova dei costi oggetto di censura, circostanza fattuale cheesclude la loro deducibilità proprio in applicazione delle previsioni dilegge oggetto del mezzo di impugnazione. 15. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato per inammissibilità deimotivi e le spese di lite sono regolate secondo soccombenza, liqui- datecome da dispositivo. P.Q.M. LaCorte: rigettail ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite,liquid
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