Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 3 gennaio 2023

Cassazione n. 35936/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

uente DECRETO sul ricorso principale iscritto al n.15012/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] D CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA SALUTE, [OSCURATO:PERSONA] E DELLA RICERCA, MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE - intimati - nonché sul ricorso successivo proposto da:[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] D CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA SALUTE, [OSCURATO:PERSONA] E DELLA RICERCA, MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n.37/2023 depositata il 03/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che leparti ricorrent i di ciascuno dei due ricorsi abbianochiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ i due r icors i de bbono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali sul solo ricorso successivo e che esse vanno liquidate come in dispositivo , ravvisandosi nell’atteggiamento della parte ricorrente ragione per compensare i due terzi delle spese liquidate secondo il valore minimo per due fasi processuali; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione sia sul ricorso principale che sul successivo.

Condanna la parte ricorrente del ricorso successivo al pagamento, in favore della parte controricorrente, di un terzo delle spese del giudizio di legittimità, che, previa compensazione dei due terzi residui, liquida in Euro 718 per compensi, oltre le spese eventualmente prenotate a debito.

Così deciso in Roma,il 21/12/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso principale iscritto al n.15012/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] D CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA SALUTE, [OSCURATO:PERSONA] E DELLA RICERCA, MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE - intimati - nonché sul ricorso successivo proposto da:[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] D CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA SALUTE, [OSCURATO:PERSONA] E DELLA RICERCA, MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n.37/2023 depositata il 03/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che leparti ricorrent i di ciascuno dei due ricorsi abbianochiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ i due r icors i de bbono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali sul solo ricorso successivo e che esse vanno liquidate come in dispositivo , ravvisandosi nell’atteggiamento della parte ricorrente ragione per compensare i due terzi delle spese liquidate secondo il valore minimo per due fasi processuali; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione sia sul ricorso principale che sul successivo. Condanna la parte ricorrente del ricorso successivo al pagamento, in favore della parte controricorrente, di un terzo delle spese del giudizio di legittimità, che, previa compensazione dei due terzi residui, liquida in Euro 718 per compensi, oltre le spese eventualmente prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 21/12/20
Decreto Cassazione n. 35936/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris