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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2022

Cassazione n. 08001/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con il ricorso motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; il ricorso è manifestamente infondato perché correttamente la Corte di appello ha escluso la sussistenza del fatto di lieve entità prendendo in esame, in applicazione dei principi della giurisprudenza, le modalità del fatto; in particolare, la gravità del fatto è stata ritenuta in base al rilevante quantitativo della sostanza stupefacente ed al numero di dosi ricavabili (469).

Il ricorso si limita a ribadire gli argomenti già esaminati e correttamente rigettati e non si confronta realmente con la motivazione della sentenza impugnata, richiamata solo nella parte in diritto.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 04/02/2022.

Iltrisig iere estensore Il Presidente L emeraro [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con il ricorso motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; il ricorso è manifestamente infondato perché correttamente la Corte di appello ha escluso la sussistenza del fatto di lieve entità prendendo in esame, in applicazione dei principi della giurisprudenza, le modalità del fatto; in particolare, la gravità del fatto è stata ritenuta in base al rilevante quantitativo della sostanza stupefacente ed al numero di dosi ricavabili (469). Il ricorso si limita a ribadire gli argomenti già esaminati e correttamente rigettati e non si confronta realmente con la motivazione della sentenza impugnata, richiamata solo nella parte in diritto. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/02/2022. Iltrisig iere estensore Il Presidente L emeraro [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08001/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris