CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 maggio 2023
Cassazione n. 37641/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Y(INIS7E 12-0 GIACQA 6(1°S.-C-ILI4 , J:Ak [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] C ittrau Aieo.),X.Ltíts-e) avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seAtite le conclusioni del PG V • 1<-0..A.0.15.12 .; 14-£71- C-4VMM >0 C co ( >t J [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 20 ottobre 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha respinto il reclamo introdotto dal DAP avverso la decisione emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Sassari del 14 giugno 2022 in tema di colloqui. 1.1 In particolare, il Magistrato di Sorveglianza ha ritenuto di autorizzare [OSCURATO:PERSONA] (sottoposto al regime differenziato di cui all'art.41 bis ord.pen.) ad effettuare il videocolloquio con i fratelli detenuti Nunzio e Alessandro (parimenti sottoposti al regime detentivo differenziato). 2. In motivazione il Tribunale afferma, in sintesi, che : a) non può desumersi dalla disciplina legislativa del regime detentivo differenziato un divieto di mantenere i rapporti familiari tramite l'esecuzione (in modalità protetta) di colloqui, anche se i congiunti sono parimenti sottoposti al particolare modello di detenzione; b) le decisioni di legittimità del tutto prevalenti (da ultimo Cass. n. 31634 del 2022) sono nel senso della ammissibilità dei colloqui, in simile situazione, da realizzarsi con le forme di tutela previste dall'art. 41 bis ord.pen. . 3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - il Ministero della Giustizia. Il ricorso deduce plurime violazioni di legge. 3.1 H ricorrente richiama diverso orientamento di legittimità (sent. n. 29007 del 2021) che ha escluso la possibilità di realizzare colloqui tra soggetti ristretti in regime differenziato, pena la violazione delle finalità sottese alla particolare disciplina. Inoltre si rappresenta che l'iter procedimentale non corrisponde a quanto previsto dalla circolare DAP, non essendo stato richiesto né valutato il prescritto parere della DDA. La cautela della registrazione, peraltro, non garantisce il rispetto delle esigenze di sicurezza, potendo essere utilizzato dai colloquianti un linguaggio criptico. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto generico. 4.1 Questo, Corte di legittimità con la recente decisione n. 31634 del 2022, condivisa dal Collegio, dopo aver ribadito (in continuità con quanto deciso in Sez. 2 I n. 7654 del 12.12.2014, dep.2015, rv 262417) la possibilità di ammettere i colloqui tra congiunti ristretti in regime differenziato, ha affermato il principio per cui ai fini dell'ammissione del detenuto ai colloqui telefonici sostitutivi con altri familiari, anch'essi ristretti, deve tenersi conto ( in applicazione delle disposizioni di cui alla Circolare DAP del 2 ottobre 2017), degli eventuali elementi ostativi emergenti dal parere non vincolante della Direzione distrettuale antimafia. 4.2 La rappresentazione di elementi ostativi deve, tuttavia, avvenire in concreto perché si possa parlare di una omissione valutativa da parte del Tribunale. Nel caso in esame non vi è stata, nemmeno in sede di reclamo al Tribunale, simile allegazione e pertanto le doglianze contenute nel ricorso risultano del tutto generiche. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso notil segue altra statuizione in ragione della natura pubblica del soggetto ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 19 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]