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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 21687/2026

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di Messinavisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che il ricorsovenga dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Messina, quale giudice di appello, con sentenzadel 18/12/2024, ha confermato la sentenza del Giudice di pace dellastessa città del 23/06/2025, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è statocondannato alla pena di giustizia per il reato allo stesso ascritto inrubrica (art. 639 cod. pen.).2.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione, per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA],proponendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc.pen.2.1.

Violazione di legge in relazione all’art. 639 cod. pen.per erronea qualificazione del fatto, non essendo stata superata lasoglia minima di offensività, atteso che il Giudice di pace avevarichiamato come elemento risolutivo la asserita ricorrenza di unapluralità di comportamenti, mentre oggetto della contestazione erastata la sola condotta riferita allo zerbino della persona offesa.2.2.

Violazione di legge e di norme processuali in relazioneagli art. 189, 191 cod. proc. pen. e 14 Cost.; il giudizio di responsabilitàsi è basato unicamente sulla prova video che è inutilizzabile, attesa tral’altro la definizione da parte del giudice del pianerottolo come luogoesposto al pubblico in modo apodittico; nessuna perizia e verificatecnica è stata realizzata su tale video ripresa, in assenza di qualsiasigaranzia quanto alla catena di custodia;2.3.

Vizio della motivazione in ogni sua forma; è mancatoun effettivo vaglio critico ai sensi dell’art. 192 cod. proc. pen. e ilgiudice, attesa la provenienza della video ripresa, avrebbe dovutomotivare in modo rafforzato.2.4.

Violazione di legge e vizio della motivazione permancata declaratoria di improcedibilità per tardività della querela;manca qualsiasi certezza sull’epoca del fatto, la persona offesa avevadenunciato non nella immediatezza, la video ripresa riportava una dataerronea, la Polizia giudiziaria non aveva potuto accertare nulla nellaimmediatezza.2.5.

Violazione di legge per assoluta genericità dellacondanna al risarcimento dei danni, in mancanza di qualsiasi principiodi prova sul punto.2.6.

La difesa ha articolato considerazioni in ordine allaammissibilità dei motivi articolati, rilevando come le censure propostein ordine alla assoluta assenza della motivazione dovevano essereconsiderate ammissibili perché rientranti nella censura di cui all’art.606, lett, c) cod. proc. pen.3.

Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorsovenga dichiarato inammissibile.4.

La difesa ha depositato memorie conclusive e note di replicaalle conclusioni del Procuratore generale.5.

La difesa di parte civile ha depositato memoria con la quale hachiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, con allegata notaspese.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici,non consentiti, oltre che manifestamente infondati.2.

I primi tre motivi di ricorso possono essere trattaticongiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro, perché tuttiincentrati sulla contestazione del ragionamento logico argomentativoche ha caratterizzato la valutazione dei giudici di merito quanto allaaffermazione di responsabilità e alle risultanze dibattimentali chehanno condotto alla decisione conforme in tal senso nei due gradi digiudizio.3.

I motivi non sono consentiti, non solo in quanto totalmentereiterativi nei loro contenuti delle argomentazioni già proposte con ilprimo motivo di appello, ma anche perché generici ed aspecifici inmancanza di confronto con la articolata e logica motivazione delTribunale, al fine di introdurre una lettura alternativa del meritoritenuta più convincente, non consentita in questa sede.

Ilconvincimento e le argomentazioni del Tribunale, fusi con quelli delprimo giudice, danno vita, complessivamente, ad una motivazionecomposita e dotata di quella particolare capacità accertativa racchiusadallo schema della cd. doppia pronuncia conforme (Sez. 4, n. 44765del 22/10/2013, Buonfine, Rv. 256837-01; Sez. 2, n. 7986 del18/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-02; Sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018,L, Rv. 272018-01).Il Tribunale ha correttamente individuato portata e offensivitàdella condotta ascritta al ricorrente secondo i principi costantementeaffermati da questa Corte nel distinguere la condotta didanneggiamento da quella di imbrattamento(Sez. 2, n. 37876 del 06/10/2020, Vallani, Rv. 280467-01; Sez. 5, n.38574 del 21/05/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262220-01) ed harichiamato, in modo del tutto esente da manifesta illogicità, conmotivazione argomentata che certamente non si può ritenereapparente, come elemento di prova non solo le dichiarazioni dellapersona offesa, confermate dalla teste Pistone, ma anche le videoriprese delle telecamere di sorveglianza installate dalla persona offesacon inquadratura rivolta verso il pianerottolo.

La difesa ha sostenutoanche in questa sede la inutilizzabilità delle predette videoriprese, manon ha sul punto articolato la necessaria prova di resistenza, conconseguente inammissibilità sul punto del ricorso per aspecificità.Questa Corte ha in tal senso affermato, con principio che qui si intenderibadire, che nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamentil'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deveillustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenzadell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini dellacosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementidi prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluentise, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultinosufficienti a giustificare l'identico convincimento(Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303-01; Sez. 2,n. 7986 del 18/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218–01) comespecificamente evidenziato anche dal Tribunale (pag. 3).

I giudici dimerito nel ritenere la piena utilizzabilità delle videoriprese e la portatadocumentale delle stesse, in aggiunta alle prove testimoniali hanno,dunque, correttamente considerato che deve escludersi che le scalecondominiali ed i relativi pianerottoli siano "luoghi di privata dimora"cui estendere la tutela penalistica alle immagini ivi riprese, trattandosidi zone che non assolvono alla funzione di consentire l'esplicazionedella vita privata al riparo di sguardi indiscreti, essendo destinati all'usodi un numero indeterminato di soggetti (Sez. 6, n. 5253 del13/11/2019, Magliacano, Rv. 278342-01; Sez. 5, n. 34151 del30/05/2017, Tinervia, Rv. 270679-01 ed anche in fattispecieparzialmente diverse Sez. 2, n.33580 del 06707/2023, Santagata, Rv.285126, Sez. 5, n. 9133 del 14/01/2026, S., Rv. 289528-01).Le argomentazioni che precedono evidenziano la manifestainfondatezza delle argomentazioni spese dalla difesa anche con il sestomotivo di ricorso atteso che, contrariamente a quanto ivi argomentato,si tende ad introdurre, seppure sulla base della evocazione di undiverso vizio, proprio un vizio della motivazione, che è presente, logicae del tutto esente da violazioni di legge.4.

Il quarto e il quinto motivo di ricorso non sono consentiti inquanto del tutto nuovi e non devoluti in alcun modo dinnanzi alTribunale e del tutto generici ed aspecifici nella loro formulazione inquesta sede, non avendo la parte ricorrente allegato alcun elementorisolutivo, a portata oggettiva, di immediata percepibilità a sostegnodelle proprie argomentazioni.

In tal senso è bene ricordare che l’oneredi provare l’intempestività della querela incombe a chi lo deduce, sicchéanche in caso di incertezza la questione posta deve essere risolta afavore del querelante (Sez. 3, n. 35122 del 24/06/2003, Sangalli, Rv.226327-01).

È, dunque, onere dell’imputato farsi carico di indicare algiudice elementi e circostanze tendenti a dimostrareinequivocabilmente la tardività della querela (Sez. 5, n. 21/02/2006,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 234498-01).

La parte ricorrente ha proposto sulpunto un motivo del tutto aspecifico e mai devoluto dinnanzi al giudicedi appello.

Così come del tutto generico ed aspecifico si deve ritenereil motivo in ordine alla assoluta genericità della condanna alrisarcimento del danno, condanna generica basata sull’accertamentodella condotta ascritta in assenza di aporie o manifesta illogicità dellamotivazione (Sez. 3, n. 24322 del 17/04/2025, Magri, Rv. 288231-01).5.

In conclusione, nella aggiungendo le note conclusive e direplica, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616cod. proc. pen., nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] devono essere liquidate, in considerazione della nota spesedepositata, in complessivi euro 2.500,00, oltre accessori di legge.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione dellespese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dallaparte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 2.500,00,oltre accessori di legge.Così è deciso, 19/05/2026La Cons. est.

Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Messinavisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che il ricorsovenga dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Messina, quale giudice di appello, con sentenzadel 18/12/2024, ha confermato la sentenza del Giudice di pace dellastessa città del 23/06/2025, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è statocondannato alla pena di giustizia per il reato allo stesso ascritto inrubrica (art. 639 cod. pen.).2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione, per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA],proponendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc.pen.2.1. Violazione di legge in relazione all’art. 639 cod. pen.per erronea qualificazione del fatto, non essendo stata superata lasoglia minima di offensività, atteso che il Giudice di pace avevarichiamato come elemento risolutivo la asserita ricorrenza di unapluralità di comportamenti, mentre oggetto della contestazione erastata la sola condotta riferita allo zerbino della persona offesa.2.2. Violazione di legge e di norme processuali in relazioneagli art. 189, 191 cod. proc. pen. e 14 Cost.; il giudizio di responsabilitàsi è basato unicamente sulla prova video che è inutilizzabile, attesa tral’altro la definizione da parte del giudice del pianerottolo come luogoesposto al pubblico in modo apodittico; nessuna perizia e verificatecnica è stata realizzata su tale video ripresa, in assenza di qualsiasigaranzia quanto alla catena di custodia;2.3. Vizio della motivazione in ogni sua forma; è mancatoun effettivo vaglio critico ai sensi dell’art. 192 cod. proc. pen. e ilgiudice, attesa la provenienza della video ripresa, avrebbe dovutomotivare in modo rafforzato.2.4. Violazione di legge e vizio della motivazione permancata declaratoria di improcedibilità per tardività della querela;manca qualsiasi certezza sull’epoca del fatto, la persona offesa avevadenunciato non nella immediatezza, la video ripresa riportava una dataerronea, la Polizia giudiziaria non aveva potuto accertare nulla nellaimmediatezza.2.5. Violazione di legge per assoluta genericità dellacondanna al risarcimento dei danni, in mancanza di qualsiasi principiodi prova sul punto.2.6. La difesa ha articolato considerazioni in ordine allaammissibilità dei motivi articolati, rilevando come le censure propostein ordine alla assoluta assenza della motivazione dovevano essereconsiderate ammissibili perché rientranti nella censura di cui all’art.606, lett, c) cod. proc. pen.3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorsovenga dichiarato inammissibile.4. La difesa ha depositato memorie conclusive e note di replicaalle conclusioni del Procuratore generale.5. La difesa di parte civile ha depositato memoria con la quale hachiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, con allegata notaspese.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici,non consentiti, oltre che manifestamente infondati.2. I primi tre motivi di ricorso possono essere trattaticongiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro, perché tuttiincentrati sulla contestazione del ragionamento logico argomentativoche ha caratterizzato la valutazione dei giudici di merito quanto allaaffermazione di responsabilità e alle risultanze dibattimentali chehanno condotto alla decisione conforme in tal senso nei due gradi digiudizio.3. I motivi non sono consentiti, non solo in quanto totalmentereiterativi nei loro contenuti delle argomentazioni già proposte con ilprimo motivo di appello, ma anche perché generici ed aspecifici inmancanza di confronto con la articolata e logica motivazione delTribunale, al fine di introdurre una lettura alternativa del meritoritenuta più convincente, non consentita in questa sede. Ilconvincimento e le argomentazioni del Tribunale, fusi con quelli delprimo giudice, danno vita, complessivamente, ad una motivazionecomposita e dotata di quella particolare capacità accertativa racchiusadallo schema della cd. doppia pronuncia conforme (Sez. 4, n. 44765del 22/10/2013, Buonfine, Rv. 256837-01; Sez. 2, n. 7986 del18/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-02; Sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018,L, Rv. 272018-01).Il Tribunale ha correttamente individuato portata e offensivitàdella condotta ascritta al ricorrente secondo i principi costantementeaffermati da questa Corte nel distinguere la condotta didanneggiamento da quella di imbrattamento(Sez. 2, n. 37876 del 06/10/2020, Vallani, Rv. 280467-01; Sez. 5, n.38574 del 21/05/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262220-01) ed harichiamato, in modo del tutto esente da manifesta illogicità, conmotivazione argomentata che certamente non si può ritenereapparente, come elemento di prova non solo le dichiarazioni dellapersona offesa, confermate dalla teste Pistone, ma anche le videoriprese delle telecamere di sorveglianza installate dalla persona offesacon inquadratura rivolta verso il pianerottolo. La difesa ha sostenutoanche in questa sede la inutilizzabilità delle predette videoriprese, manon ha sul punto articolato la necessaria prova di resistenza, conconseguente inammissibilità sul punto del ricorso per aspecificità.Questa Corte ha in tal senso affermato, con principio che qui si intenderibadire, che nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamentil'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deveillustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenzadell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini dellacosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementidi prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluentise, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultinosufficienti a giustificare l'identico convincimento(Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303-01; Sez. 2,n. 7986 del 18/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218–01) comespecificamente evidenziato anche dal Tribunale (pag. 3). I giudici dimerito nel ritenere la piena utilizzabilità delle videoriprese e la portatadocumentale delle stesse, in aggiunta alle prove testimoniali hanno,dunque, correttamente considerato che deve escludersi che le scalecondominiali ed i relativi pianerottoli siano "luoghi di privata dimora"cui estendere la tutela penalistica alle immagini ivi riprese, trattandosidi zone che non assolvono alla funzione di consentire l'esplicazionedella vita privata al riparo di sguardi indiscreti, essendo destinati all'usodi un numero indeterminato di soggetti (Sez. 6, n. 5253 del13/11/2019, Magliacano, Rv. 278342-01; Sez. 5, n. 34151 del30/05/2017, Tinervia, Rv. 270679-01 ed anche in fattispecieparzialmente diverse Sez. 2, n.33580 del 06707/2023, Santagata, Rv.285126, Sez. 5, n. 9133 del 14/01/2026, S., Rv. 289528-01).Le argomentazioni che precedono evidenziano la manifestainfondatezza delle argomentazioni spese dalla difesa anche con il sestomotivo di ricorso atteso che, contrariamente a quanto ivi argomentato,si tende ad introdurre, seppure sulla base della evocazione di undiverso vizio, proprio un vizio della motivazione, che è presente, logicae del tutto esente da violazioni di legge.4. Il quarto e il quinto motivo di ricorso non sono consentiti inquanto del tutto nuovi e non devoluti in alcun modo dinnanzi alTribunale e del tutto generici ed aspecifici nella loro formulazione inquesta sede, non avendo la parte ricorrente allegato alcun elementorisolutivo, a portata oggettiva, di immediata percepibilità a sostegnodelle proprie argomentazioni. In tal senso è bene ricordare che l’oneredi provare l’intempestività della querela incombe a chi lo deduce, sicchéanche in caso di incertezza la questione posta deve essere risolta afavore del querelante (Sez. 3, n. 35122 del 24/06/2003, Sangalli, Rv.226327-01). È, dunque, onere dell’imputato farsi carico di indicare algiudice elementi e circostanze tendenti a dimostrareinequivocabilmente la tardività della querela (Sez. 5, n. 21/02/2006,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 234498-01). La parte ricorrente ha proposto sulpunto un motivo del tutto aspecifico e mai devoluto dinnanzi al giudicedi appello. Così come del tutto generico ed aspecifico si deve ritenereil motivo in ordine alla assoluta genericità della condanna alrisarcimento del danno, condanna generica basata sull’accertamentodella condotta ascritta in assenza di aporie o manifesta illogicità dellamotivazione (Sez. 3, n. 24322 del 17/04/2025, Magri, Rv. 288231-01).5. In conclusione, nella aggiungendo le note conclusive e direplica, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616cod. proc. pen., nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] devono essere liquidate, in considerazione della nota spesedepositata, in complessivi euro 2.500,00, oltre accessori di legge. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione dellespese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dallaparte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 2.500,00,oltre accessori di legge.Così è deciso, 19/05/2026La Cons. est. Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]
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