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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 giugno 2026

Cassazione n. 18268/2026

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ore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Cuonzo unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 2245/2024depositata il 20/12/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. convenne in giudizio, neldicembre 2016, innanzi al Tribunale di Belluno, l’imprenditore individualeIvan Zatta, in seguito divenuto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA],Numero registro generale 5284/2025Numero sezionale 2245/2026Numero di raccolta generale 18268/2026Data pubblicazione 06/06/2026chiedendo – previo accertamento, ai sensi dell’art. 2598 o dell’art. 949c.c., che la postazione realizzata dal convenuto, autorizzata dal Comune,costituisse interferenza ai segnali (radiotelevisivi e di telefonia) trasmessidalla propria torre, autorizzata sin dal 1990, ed impedimento dell’attivitàdell’attrice, violando il diritto al libero esercizio dell’attività d’impresa e algodimento della proprietà dell’impianto – l’ordine di abbattimento delmanufatto altrui, nella parte eccedente in altezza il proprio, oltre alrisarcimento del danno.Esperito dalla stessa attrice regolamento preventivo di giurisdizione,con ordinanza del 19 febbraio 2019, n. 4888, le Sezioni unite hannodichiarato la giurisdizione ordinaria, affermando il seguente principio didiritto: «La controversia insorta fra soggetti privati in ordineall’interferenza nell’esercizio dell’attività commerciale di provider diinfrastrutture di rete e per i servizi nel settore delle telecomunicazioni,nonché dell’attività di WISP (wifi internet), a causa della costruzione di unnuovo impianto per lo svolgimento della medesima attività, perché resooperativo a così breve distanza dal precedente (con un dislivello in altezzafavorevole della nuova struttura) e tale da essere idoneo a interferire nelletrasmissioni della stazione già attiva in quello stesso luogo, è devoluta allacognizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, quando si faccia valere nonl’illegittimità del provvedimento rilasciato all’altro imprenditore, vuoi per lacostruzione dell’impianto vuoi per il suo esercizio come emittenteautorizzata, ma soltanto la situazione di fatto, connotata dall’interferenzatra le postazioni concorrenti, tale da ostacolare la specifica attivitàd’impresa svolta dalla ricorrente e la stessa piena idoneità dell’impianto atrasmettere via etere».Con la sentenza del 12 marzo 2022, n. 179, il Tribunale di Belluno haaccolto parzialmente le domande proposte, accertando che la strutturaedificata dalla convenuta costituisce interferenza e impedimento all’attivitàdell’attrice, non lecita sotto il profilo della concorrenza, ordinandoNumero registro generale 5284/2025Numero sezionale 2245/2026Numero di raccolta generale 18268/2026Data pubblicazione 06/06/2026«l’abbattimento della parte di manufatto edificato dal convenuto cheeccede in altezza e costituisce ingombro all’attività di trasmissione degliimpianti che irradiano il segnale dalla postazione dell’attrice sita sul MonteRoncone», mentre ha respinto la domanda risarcitoria per la mancataprova del danno patito.

Con ordinanza del 25 gennaio 2023, la Corted’appello di Venezia ha sospeso l’esecuzione della sentenza, atteso chel’ordine con essa impartito non permetteva di individuare la porzione ditorre da abbattere.Quindi, la Corte d’appello di Venezia, rinnovata la c.t.u., con sentenzadel 20 dicembre 2024, n. 2245, in parziale riforma della decisione di primogrado, ha ordinato alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]«l’abbattimento del traliccio da quest’ultima edificato sul [OSCURATO:PERSONA] alla parte eccedente l’altezza di 25 metri come meglioindicata nella rappresentazione grafica e fotografica riportata».Ha argomentato la corte territoriale, per quanto ancora rileva, comesegue:a) sulla base degli accertamenti svolti mediante la consulenza tecnicad’ufficio, in punto di fatto risulta che:- la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., in virtù dell’autorizzazionerilasciata nel 1990 ad operare come provider di infrastrutture di rete eservizi nel settore delle telecomunicazioni, ha costruito l’impianto chesubisce le interferenze;- dalla base documentazione depositata sia in primo grado che inappello risulta l’esistenza di un importante progetto per espandere la retedi telefonia mobile della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C.;- l’impianto della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] si trova a 110metri di distanza e la società non ha scelto di adeguarsi all’altezza delripetitore, già presente, della R.A.I., pur potendo accorgersi degli ostacolicreati alle trasmissioni del preesistente traliccio di controparte; lacostruzione dell’impianto della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] èNumero registro generale 5284/2025Numero sezionale 2245/2026Numero di raccolta generale 18268/2026Data pubblicazione 06/06/2026avvenuta a confine dell’unico mappale, per il quale controparte non avevauna servitù altius non tollendi; essa non ha dimostrato l’impossibilitàtecnica di erigere il traliccio in un altro punto del [OSCURATO:PERSONA] e non haconfutato la possibilità di allineare il suo traliccio a quelli del concorrente edella R.A.I., che coesistono senza problemi da diversi anni; il manufattoeretto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. determina un ostacolo alletrasmissioni provenienti dal traliccio della controparte per l’interferenzadei segnali, verificata in base al criterio oggettivo delle c.d. zone di Fresnelcui fa riferimento la comunità scientifica, parametro non contestato nellasua validità;b) tale interferenza costituisce violazione dell’art. 2598 c.c., norma chetutela non solo l’attività attualmente svolta dall’imprenditore, ma anche lesue possibilità di sviluppo, purché oggettivamente prevedibili, essendosufficiente la potenzialità o il pericolo di un danno; pertanto, la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], erigendo il proprio traliccio in modo daoscurare fisicamente quello preesistente, ha compiuto un atto diconcorrenza sleale, posto che:- un imprenditore che intende entrare sul mercato in direttaconcorrenza con altri può offrire prestazioni a condizioni più vantaggioseper attrarre la clientela, ma non può materialmente ostacolare iconcorrenti, impedendo loro di continuare lo svolgimento delle propriecommerciale analoga a quella di altri in mancanza di norme che pongonorestrizioni al commercio;- l’eccepita nullità del contratto di locazione stipulato dalla [OSCURATO:SOCIETA].s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. col terzo, in quanto non registrato, non lapriva della disponibilità del sito della [OSCURATO:PERSONA] e della legittimazione afar valere la violazione dell’art. 2598 c.c. (o dell’art. 949 c.c.): ciò, siaperché il contratto non prevede il pagamento di un canone e non èqualificabile come locazione, ma come comodato, la cui omessaNumero registro generale 5284/2025Numero sezionale 2245/2026Numero di raccolta generale 18268/2026Data pubblicazione 06/06/2026registrazione può al più determinare l’applicazione delle sanzioniamministrative previste dalla normativa tributaria, sia perché conta soloche l’appellata abbia l’effettiva disponibilità dell’area, accertata sin dallac.t.u. svolta in primo grado, sia, infine, perché l’appellante non ha uninteresse concreto a far valere la nullità del contratto, posto che nonavrebbe essa comunque la titolarità del diritto di utilizzare il fondo;- non rileva la proposta conciliativa della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.[OSCURATO:SOCIETA] di ospitare sul proprio traliccio i ripetitori della torre dellaD.[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., in quanto ciò determinerebbe lacessazione dell’attività della controparte, dato che gli affittuaristipulerebbero i contratti direttamente con il proprietario della struttura;c) sul piano tecnico, ha escluso, secondo gli accertamenti peritali, lapossibilità di misure alternative alla demolizione parziale del traliccio dellaIvan [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al fine di eliminare l’ostruzione del segnaleproveniente dalla torre della [OSCURATO:SOCIETA]., posto che: il traliccio della [OSCURATO:SOCIETA]. è attualmente libero di antenne ditrasmissione/ricezione nella facciata sud-ovest, che è quella interessatadalle trasmissioni verso [OSCURATO:PERSONA] e l’ingombro determinatodall’installazione di antenne in quella direzione determinerebbeinterferenze al primo elissoide di Fresnel; la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nonha mai dichiarato la propria disponibilità a rinunciare all’installazione diantenne e ripetitori, per evitare di rendere inutile la collocazione del paloaltrui in un altro punto, né a farsi carico delle spese dello spostamento,che non posso essere addossate a chi ha subito la violazione; la soluzioneproposta dal c.t.u., consistente nell’abbassamento del traliccio della [OSCURATO:SOCIETA]., consente alla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. diutilizzare pienamente il suo traliccio e non sacrifica in misura eccessiva laposizione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che potrà utilizzare per la suaNumero registro generale 5284/2025Numero sezionale 2245/2026Numero di raccolta generale 18268/2026Data pubblicazione 06/06/2026Ha, quindi, accertato la concorrenza sleale posta in essere dalla [OSCURATO:SOCIETA]., per avere fisicamente ostacolato la [OSCURATO:SOCIETA]. diSbeghen Rino C. nello svolgimento della propria attività economica, edha disposto, ai sensi dell’art. 2599 c.c., l’abbattimento del traliccio Zatta,nella misura indicata dal c.t.u.Avverso questa sentenza ha proposto ricorso la soccombente, sullabase di otto motivi, cui resiste con controricorso l’intimata.

La ricorrenteha depositato, altresì, la memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – L’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata indicazionedel nome del legale rappresentante nell’epigrafe del medesimo èinfondata, risultando tale indicazione e qualità nella procura allegataall’atto.

La doglianza circa la mancanza della «stessa indicazione che lasocietà agisce in persona del rappresentante legale» si appunta, dal suocanto, su un elemento radicalmente irrilevante, dal momento che nelsistema le società agiscono per mezzo delle persone fisiche.2. – Ancora in via pregiudiziale, va disattesa la richiesta di declaratoriadi nullità della sentenza impugnata per insussistenza in sé di qualsiasi attodi concorrenza sleale, avanzata in memoria dalla ricorrente, per essereintervenuta nelle more l’emissione del d.P.R. 25 giugno 2025, a decisionedel ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dalla controparte: edinvero, l’oggetto della presente controversia attiene al compimento di attidi concorrenza sleale, i quali restano configurabili, in thesi, anche se la«assegnazione delle frequenze di cui la ricorrente [[OSCURATO:SOCIETA]. n.d.r.] ètitolare, che riguardano reti ad uso collettivo non soggette a diritto d’uso,avvenendo a titolo oneroso, non può determinare in suo favore il dirittoalla protezione da interferenze causate da impianti o tralicci limitrofi, comeinvece avverrebbe nel caso di frequenza soggetta a autorizzazione ai sensidell’art. 14 d.lgs. n. 259/2003 (ora art. 58, co. 2 lett. d) del d.lgs. n.Numero registro generale 5284/2025Numero sezionale 2245/2026Numero di raccolta generale 18268/2026Data pubblicazione 06/06/2026204/2021)», come si legge nel parere del Consiglio di Stato a fondamentodel rigetto del ricorso straordinario.Deve, dunque, procedersi all’esame del ricorso.3. – Con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e la falsaapplicazione dell’art. 2598, comma 1, n. 3, c.c., per avere la sentenzaimpugnata ritenuto sussistente un progetto della controparte, volto adespandere la rete di telefonia mobile nel massiccio del Grappa, quandoinvece nessun progetto di tal fatta esisteva, onde la corte non avrebbepotuto reputare in atto una c.d. concorrenza potenziale.Il motivo è inammissibile, palesando l’intento di riproporre in sede dilegittimità un accertamento di fatto, relativo all’esistenza di un progettoespansivo di controparte.4. – Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e lafalsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 324 e 329 c.p.c., per non avere lasentenza impugnata ritenuto ormai formatosi il giudicato con riguardoall’accertamento del primo giudice circa l’assenza di progetti dellacontroparte per lo sviluppo della telefonia mobile.Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.Costituisce principio consolidato, derivante direttamente dal sistemadella legge, che il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su unastatuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentatada fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficaciadecisoria nell’ambito della controversia (fra le altre, Cass. 14 dicembre2024, n. 32563; Cass. 19 ottobre 2022, n. 30728; Cass. 17 aprile 2019,n. 10760; Cass. 8 ottobre 2018, n. 24783; Cass. 16 maggio 2017, n.12202).Ne deriva che l’appello, formulato con riguardo alla controversia nelsuo insieme, come palesato anche dalle difese svolte in quella sededall’appellata, ha riproposto come oggetto di cognizione l’intera questioneportata dalla statuizione contenuta nella sentenza di primo grado.Numero registro generale 5284/2025Numero sezionale 2245/2026Numero di raccolta generale 18268/2026Data pubblicazione 06/06/20265. – Con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e la falsaapplicazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c., per avere la corte territorialeritenuto l’esistenza del predetto progetto espansivo della [OSCURATO:SOCIETA]. diSbeghen Rino C., con riguardo alla rete di telefonia mobile, sulla basedella documentazione depositata solo in grado d’appello.Il motivo è manifestamente infondato, risultando dalla motivazionedella sentenza impugnata che la Corte d’appello ha posto a base dellapropria decisione tutti i documenti in atti, non sussistendo nemmenoelementi per reputare decisivi, al fine del suo convincimento sul punto, lamera documentazione depositata in grado di appello.6. – Con il quarto motivo, la ricorrente denunzia la violazione e la falsaapplicazione degli artt. 1418 c.c. e 1, comma 346, l. n. 311/2004, peravere la corte territoriale respinto l’eccezione di nullità del contratto dilocazione del sito della [OSCURATO:PERSONA] per omessa registrazione dell’atto:infatti, si tratta di locazione e non di comodato, ma comunque la normacitata assoggetta a registrazione tutti i contratti che costituiscono dirittirelativi di godimento, la disponibilità dell’area rileva solo se deriva datitolo giuridicamente valido e la nullità per mancata registrazione èinvocabile da chiunque vi abbia interesse.

Dunque, la controparte non halegalmente dimostrato in sede processuale di avere la materialedisponibilità del sito della [OSCURATO:PERSONA].Il motivo è inammissibile.L’accertamento di fatto circa la disponibilità materiale dell’area non èsuscettibile di essere inficiato dal motivo in esame, che si appunta sullaqualificazione del contratto, ma non è idoneo a confutare la ritenutaconcreta possibilità della società di realizzare il suo progettoimprenditoriale.7. – Con il quinto motivo, la ricorrente censura la violazione e falsaapplicazione degli artt. 37 e 113 c.p.c., artt. 4, 50, 58, e 59 d.lgs. n.207/2021, art. 34, comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, per eccesso diNumero registro generale 5284/2025Numero sezionale 2245/2026Numero di raccolta generale 18268/2026Data pubblicazione 06/06/2026potere giurisdizionale, avendo la corte territoriale disposto l’abbattimentodel traliccio: tuttavia, le disposizioni del Codice delle comunicazionielettroniche chiariscono che competenti al riguardo sono solo l’Autorità perle garanzie nelle comunicazioni e il Ministero delle imprese e del made inItaly.

Dunque, la Corte d’appello di Venezia ha errato nell’ingerirsi, conl’assunzione di provvedimenti, nella materia della interferenze tra apparatidi trasmissione, facoltà che la legge riserva in via esclusiva alla pubblicaamministrazione designata, incorrendo anche nella violazione dell’art. 34,comma 2, c.p.a., secondo cui in nessun caso il giudice può pronunciarecon riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati.Il motivo è infondato.Va premesso che il Collegio reputa di non rimettere la causa alle S.U.,pur in presenza di una questione di giurisdizione, perché, ai sensi dell’art.374, comma 1, ultima parte, c.p.c., le sezioni semplici della Corte dicassazione possono conoscere della questione di giurisdizione oggetto delricorso, non essendo necessaria la sua devoluzione alle Sezioni unite,quando queste ultime si siano già espresse sulla medesima questione,ancorché non sullo specifico caso, affermando sul punto chiari e precisiprincipî informatori, suscettibili di rappresentare una guida orientativa perle sezioni semplici (e multis, Cass. 17 marzo 2025, n. 7152; Cass., sez.un., 19 gennaio 2022, n. 1599; Cass. 16 febbraio 2010, n. 3548; Cass. 30gennaio 2007, n. 1947; Cass. 8 luglio 2004, n. 12561).E del caso specifico, nella vicenda in esame, le Sezioni unite della S.C.si sono già direttamente occupate con l’ordinanza Cass., sez. un., 19febbraio 2019, n. 4888, adìte con regolamento di giurisdizione, al fine difar dichiarare che spetta al G.O. conoscere e pronunciarsi sulle domande,da essa proposte avanti al Tribunale di Belluno.

In tal ordinanza, le Sezioniunite (richiamando anche i precedenti di Cass., sez. un., 17243/2012; n.17465/2009; sez. un., n. 22647/2007; n. 20610/2017; n. 15361/2015)hanno osservato che la ricorrente non ha affatto introdotto una lite inNumero registro generale 5284/2025Numero sezionale 2245/2026Numero di raccolta generale 18268/2026Data pubblicazione 06/06/2026materia di pubblici servizi o di provvedimenti amministrativi sulla materiadelle comunicazioni elettroniche, o riguardante l’assegnazione dei dirittid’uso delle frequenze, ma ha proposto un’azione di concorrenza sleale,senza interferenze con i provvedimenti amministrativi, restando perciò deltutto inapplicabile l’art. 133, lett. m), d.lgs. n. 104/2010.E tale statuizione ha espressamente considerato, accanto alladomanda di accertamento della condotta illecita, proprio la richiesta diemanazione, da parte del giudice ordinario, di abbattimento delmanufatto, nella parte eccedente in altezza quella propria perchécostituente ingombro all’attività di trasmissione.Va confermato in questa sede come l’oggetto del presente giudizio,pertanto, non crei alcuna interferenza con i provvedimenti amministrativirilasciati alla parte convenuta, né in sede edilizia, né in materia diesercizio degli impianti di trasmissione elettronica del segnale dicomunicazione ed attribuzione di frequenze.8. – Con il sesto motivo, la ricorrente censura la violazione e falsaapplicazione degli artt. 37 e 113 c.p.c., degli artt. 43, 44 e 51 d.lgs. n.207/2021, degli art. 12 e 44 d.P.R. n. 327/2001, per eccesso di poteregiurisdizionale, avendo la corte territoriale disposto l’abbattimento deltraliccio fino all’altezza stabilita dal c.t.u., sebbene tale manufattocostituisca un’opera di urbanizzazione primaria.

Sostiene che leinfrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, tra cui le torri ed i traliccidestinati ad ospitare apparati radio-trasmittenti, «sono assimilate ad ognieffetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16, comma7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, purrestando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica lanormativa vigente in materia» (art. 43, comma 4, d.lgs. n. 207/2021) eche «gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico,quelli esercitati dallo Stato e le opere accessorie occorrenti per lafunzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità, ai sensiNumero registro generale 5284/2025Numero sezionale 2245/2026Numero di raccolta generale 18268/2026Data pubblicazione 06/06/2026degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8giugno 2001, n. 327» (art. 51 d.lgs. n. 207/2021).

Pertanto, la Corted’appello non poteva ordinare la demolizione parziale del traliccio, poichétale potere esorbitava dai limiti della giurisdizione ordinaria.Orbene – premesso che, al pari del precedente motivo, la questionenon va rimessa alle S.U. essendo di agevole definizione, ed altresì che lacontroricorrente sottolinea la distinzione tra infrastrutture passive e attivedi comunicazione elettronica, senza sovrapposizione tra le rispettiveprocedure autorizzative – la censura è inammissibile, in quanto nuova,non risultando mai proposto il tema nel precedente grado: noto essendoche, ove una determinata questione giuridica non risulti trattata in alcunmodo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga dettaquestione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizionedi inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarnel’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare inquale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modoalla corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di taleasserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (e multis,Cass. 18 ottobre 2024, n. 27088 e Cass. 9 novembre 2020, n. 25084, nonmassimate; Cass. 24 gennaio 2019, n. 2038; Cass. 28 luglio 2008, n.20518).9. – Con il settimo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 113 c.p.c., 83 e 84 d.lgs. n. 207/2021, per averela corte territoriale reputato «l’irrilevanza» della proposta della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] di ospitare le antenne della torre dellacontroparte sul proprio traliccio: sebbene la proposta mirasse, in buonafede, ad evitare ogni problema di collegamento tra il traliccio dellaD.[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. di [OSCURATO:PERSONA] e l’erigendapostazione della [OSCURATO:PERSONA] e fosse del tutto coerente con la normativasettoriale.Numero registro generale 5284/2025Numero sezionale 2245/2026Numero di raccolta generale 18268/2026Data pubblicazione 06/06/2026Infatti, proprio l’Autorità può imporre alle imprese l’obbligo disoddisfare le richieste ragionevoli di accesso e di uso di infrastrutture, ivicomprese le torri, qualora, «considerata l’analisi di mercato, l’Autoritàconcluda che il rifiuto di concedere l’accesso o l’imposizione di termini econdizioni non ragionevoli d’accesso o di condizioni di effetto equivalenteostacolerebbe l’emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato e nonsarebbe nell’interesse dell’utente finale» (l’art. 83 cit.), e la stessaAutorità «può imporre alle imprese: a) di concedere a terzi l’accesso aspecifici elementi fisici di rete e risorse correlate, nonché il relativo uso,secondo i casi, ivi compreso l’accesso disaggregato alla rete e allasottorete locale; (…) c) di negoziare in buona fede con le imprese chechiedono un accesso; (…) g) di consentire la coubicazione o altre forme dicondivisione associata degli impianti» (art. 84 cit.).Inoltre, con l’ottavo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 101 e 102 TFUE, 41 Cost., 2598 e 2599 c.c., 3 e65 del d.lgs. n. 207/2021, per avere la corte territoriale dispostol’abbattimento del traliccio Zatta fino all’altezza di 25 metri, dagli originari75, sul presupposto che la futura eventuale installazione di antenne sullafacciata sud-ovest del traliccio determinerebbe «interferenze al primoelissoide di Fresnel» e stimando lo spostamento di 20-23 metridell’edificanda struttura della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. misurainsufficiente a risolvere il problema delle interferenze.In tal modo, secondo la ricorrente, è mancato l’accertamentoeffettivo dell’atto di concorrenza sleale, in quanto il giudice del merito haomesso di valutare la possibilità per [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C.di realizzare la propria infrastruttura in [OSCURATO:PERSONA] con uno spostamentoanche maggiore di 20-23 metri all’interno della stessa proprietà, il cheavrebbe escluso, nella stessa prospettazione del giudice di secondo grado,la sussistenza di una concorrenza sleale.Numero registro generale 5284/2025Numero sezionale 2245/2026Numero di raccolta generale 18268/2026Data pubblicazione 06/06/2026Invece, tutta la disciplina di materia è fortemente orientata agarantire la sussistenza di un mercato liberamente accessibile aglioperatori, ai sensi degli artt. 101 e 102 TUFE e 41 Cost., mentre quantostatuito finisce per favorire lo sfruttamento abusivo di una posizionedominante, che limitare lo sbocco altrui sul mercato. [OSCURATO:PERSONA].r.l. [OSCURATO:SOCIETA] è stata sanzionata in maniera così pesante, a fronte diun’interferenza calcolata con metodologia del tutto empirica (teoria dellezone di Fresnel), senza previamente acclarare in modo univoco edoggettivo che la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. non avesse altrealternative per realizzare utilmente la propria postazione in [OSCURATO:PERSONA] (onegli immediati dintorni).Così facendo, la Corte d’appello ha, di fatto, ribadito la posizione diingiustificato privilegio della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. nelletrasmissioni su [OSCURATO:PERSONA], perché l’aver condannato la Zatta aportare il traliccio dagli esistenti 75 metri a soli 25 metri di altezzacomporta che il traliccio perda completamente il suo “significato”tecnologico.9.1. – I due motivi, che possono essere trattati insieme per la lorostretta connessione, sono fondati.9.2. – La violazione dell’art. 2598, n. 3, c.c., come delle altredisposizioni richiamate, è dedotta dalla ricorrente sotto il profilodell’insussistente integrazione della fattispecie normativa, alla streguadelle condotte delle parti, come emergono dagli atti e sono stateaccertate, in modo non ripetibile in sede di legittimità, dalla corteterritoriale.In particolare, la ricorrente lamenta che proprio la pretesa dicontroparte finisca per attuare il fine di espellere, o addirittura impedirel’ingresso, sul mercato della concorrente, garantendo alla prima unaposizione di ingiustificabile privilegio.Numero registro generale 5284/2025Numero sezionale 2245/2026Numero di raccolta generale 18268/2026Data pubblicazione 06/06/2026Essa si duole, al riguardo, del fatto che la Corte d’appello non abbiadato peso decisivo – nel giudizio di sussunzione della condotta della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], consistita nella costruzione e nelmantenimento del suo traliccio, nella fattispecie ex art. 2598, n. 3, c.c.,quale atto non conforme ai principî della correttezza professionale eidoneo a danneggiare l’altrui azienda – alle circostanze, pur risultanti daglidichiarata disponibile ad ospitare le antenne della torre della contropartesul proprio traliccio, così superando ogni problema di collegamento tra iltraliccio della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. di [OSCURATO:PERSONA] el’erigenda postazione della [OSCURATO:PERSONA]; la stessa [OSCURATO:SOCIETA]. diSbeghen Rino C. potrebbe realizzare la propria infrastruttura in ValMartina con uno spostamento anche maggiore di 20-23 metri all’internodella stessa proprietà, in tal modo escludendo (nella stessa prospettazionedel giudice di secondo grado) la sussistenza di una concorrenza sleale;l’abbattimento del traliccio Zatta fino all’altezza di 25 metri, dagli originari75, le sottrae interamente ogni efficacia tecnologica; si avalla, in talmodo, una inaccettabile posizione di privilegio della controparte nelletrasmissioni su [OSCURATO:PERSONA].9.3. – Com’è noto, le ipotesi di concorrenza sleale riconducibili allaprevisione dell’art. 2598, n. 3, c.c., non sono specificamente determinate,contemplando qualsiasi comportamento dell’imprenditore che, neldanneggiare un altro concorrente, si ponga in contrasto con i principî dellacorrettezza professionale.Principî la cui concreta identificazione deve, però, essere di volta involta operata sulla base di parametri desunti da altre norme o da ulterioriprincipî generali, rinvenibili nell’ordinamento, come in tutti i casi diclausole generali o concetti indeterminati, per la cui concretizzazione ilgiudice deve necessariamente esaminare e valutare l’ordinamentopositivo, in un ideale “sistema”.Numero registro generale 5284/2025Numero sezionale 2245/2026Numero di raccolta generale 18268/2026Data pubblicazione 06/06/2026Si tratta allora di stabilire se, ed eventualmente entro quali limiti ed inquali circostanze, possa definirsi contrario alla correttezza professionale ilrealizzare un traliccio, quale infrastruttura per le telecomunicazioni, dietroautorizzazione urbanistico-edilizia, ma comunque idoneo a porre indifficoltà i concorrenti che esercitano la medesima attività, in ragione delleinterferenze che è idoneo a produrre; e se impedire sempre tale condottapossa finire, all’inverso, proprio per contrastare un mercato liberamenteaccessibile agli operatori, ai sensi degli artt. 101 e 102 TUFE e 41 Cost.,favorendo all’opposto lo sfruttamento di una posizione dominante,impedendo lo sbocco altrui sul mercato.Ora, a parte la necessità di rispettare le regole dettate quanto allainstallazione di strutture e tralicci per le comunicazioni, ossia le torri TLC,su proprietà pubbliche o private (che non è in questione nel presentegiudizio), occorre anzitutto osservare come la scelta di un imprenditore dientrare in un dato mercato settoriale, e, nello specifico, nel mercato deiservizi di telecomunicazione non possa, in via di principio, che essereconsiderata lecita, trattandosi di uno dei modi in cui si esplica la libertàd’iniziativa economica tutelata dall’art. 41, comma 1, Cost.Libertà che, è noto, non è assoluta, incontrando i limiti indicati nei duecommi successivi del medesimo art. 41; ma resta il fatto che, per poteraffermare la scorrettezza di un comportamento, bisogna che esso risultiincompatibile con regole o principî chiaramente posti dall’ordinamento eche siffatte regole o principî siano, per parte loro, riconducibili a quelleesigenze, solo con riferimento alle quali il menzionato art. 41, commi 2 e3, Cost., consente di limitare la libertà d’impresa: l’utilità sociale, lasalute, l’ambiente, la sicurezza, libertà e dignità umana.La limitazione delle altrui attività sul mercato da parte di un’impresaconcorrente integra gli estremi dell’art. 2598, comma 3, c.c., soltantoquanto attuata con tecniche illecite.

Come questa Corte ha già precisato,va ribadito che «la valutazione di eventuale scorrettezza di un datoNumero registro generale 5284/2025Numero sezionale 2245/2026Numero di raccolta generale 18268/2026Data pubblicazione 06/06/2026comportamento (…) debba essere compiuta non nell’interesse deimercanti, ma in quello del mercato.

Occorre cioè aver riguardo a quel chenuoce o a quel che giova al buon funzionamento del mercato medesimo»(Cass. 26 gennaio 2006, n. 1636; Cass. 7 luglio 2020, n. 2980).9.4. – Le interferenze al primo ellissoide di Fresnel (dal nome diAugustin-[OSCURATO:PERSONA], ingegnere e fisico francese vissuto nell’Ottocento),dedotte dalla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. come ragione dipregiudizio, si verificano, secondo la sentenza impugnata che riporta branidella c.t.u., quando ostacoli fisici penetrano nel volume di propagazionetra due antenne, causando diffrazione e sfasamento delle onde radio.

Seun ostacolo blocca per oltre il 40% il raggio dell’ellissoide, si verificaun’interferenza che riduce significativamente l’intensità del segnalericevuto.

Essa si elimina, dunque, principalmente garantendo che talezona sia libera da ostacoli (linea di vista radioelettrica o LOS, Line ofSight): in pratica, non è necessario liberare l’intero ellissoide, ma siconsidera sicuro un collegamento se almeno il 60% del raggio del primoellissoide è privo di ostacoli.L’installazione, in forza di regolare autorizzazione amministrativa, diun traliccio non distante da quello della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., che pur cagioni interferenza con le proprie trasmissioni, non può certoda sola bastare ad integrare la prova di un atto non conforme ai precetti dicorrettezza professionale tra imprenditori in concorrenza, e, dunque, unaconcorrenza qualificata non come lecita, ma senz’altro come sleale.Se così fosse, significherebbe che la priorità cronologica dellarealizzazione di un tale opus da parte del primo imprenditore varrebbeautomaticamente a conferirgli una intoccabile e privilegiata posizione sulmercato.Ma ciò sarebbe contrario ai principî della libera concorrenza, dellainiziativa economica privata e del necessario bilanciamento tra lerispettive posizioni degli imprenditori sul mercato.Numero registro generale 5284/2025Numero sezionale 2245/2026Numero di raccolta generale 18268/2026Data pubblicazione 06/06/20269.5. – Essendo l’interesse delle parti mirato al settore dellecomunicazioni, pur all’esito delle questioni proprietarie ed edilizie, non èeludibile l’esame del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, Codice dellecomunicazioni elettroniche, frutto nel tempo di numerosi aggiornamenti.Esso, dopo avere enunciato, tra i principî generali del settore, la tuteladel diritto costituzionalmente garantito alla libertà di iniziativa economicaed al suo esercizio in regime di concorrenza, enuncia l’esigenza digarantire un accesso al mercato delle reti e servizi di comunicazioneelettronica secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazionee proporzionalità (art. 3, comma 1).[OSCURATO:PERSONA] richiama il concetto di concorrenza sul mercato dei servizi ditelecomunicazione in numerose disposizioni (ben 87 occorrenze).Ad esempio, all’art. 4, comma 1, lett. b) e d), pone, come obiettivogenerale della disciplina delle reti, la promozione della concorrenza nellafornitura delle reti di comunicazione elettronica, «compresa un’efficaceconcorrenza basata sulle infrastrutture», e ciò anche garantendo i massimivantaggi ai cittadini sulla base di una concorrenza efficace; e si fissa, alcomma 5, lett. d), il compito per l’Autorità nazionale di regolamentazionee le altre Autorità competenti di promuovere investimenti efficienti einnovazione in infrastrutture nuove e migliorate, anche garantendo chequalsiasi obbligo di accesso tenga debito conto del rischio sostenuto dalleimprese che investono, e consentendo vari accordi di cooperazione tra gliinvestitori e le parti che richiedono accesso onde diversificare il rischio diinvestimento, assicurando nel contempo la salvaguardia della concorrenzanel mercato e del principio di non discriminazione.Quanto, in particolare, alla installazione delle «infrastrutture» (torri,tralicci, ripetitori, stazioni radio), viene regolamentato il procedimento diautorizzazione all’installazione o all’ampliamento dell’impianto: con preciseindicazioni con riguardo al «limite emissivo assentibile» per singolorichiedente, che va calcolato «tenuto conto dei principi di equaNumero registro generale 5284/2025Numero sezionale 2245/2026Numero di raccolta generale 18268/2026Data pubblicazione 06/06/2026ripartizione, effettività ed efficiente utilizzazione dello spazioelettromagnetico, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti» (art. 44,comma 1-ter): in tal modo, viene imposta la regola della “equaripartizione” dello spazio elettromagnetico.Inoltre, si prevede, come regola generale, la possibile «coubicazione econdivisione di infrastrutture», attribuendo alle autorità competenti lafacoltà di imporre la coubicazione o la condivisione degli elementi dellarete e delle risorse correlate, «al fine di tutelare l’ambiente, la salutepubblica e la pubblica sicurezza o di conseguire gli obiettivi dellapianificazione urbana e rurale», ivi compresi «piloni, antenne, torri e altrestrutture di supporto» (art. 50), concetto ribadito quando si fissano lecondizioni per i diritti d’uso individuali dello spettro radio: ove si prevedesia che le condizioni associate ai rinnovi dei diritti d’uso dello spettro radio«non devono offrire vantaggi indebiti a coloro che sono già titolari di talidiritti», sia che, nello stabilire le condizioni, si può anche prevedere «lacondivisione delle infrastrutture passive o attive che utilizzano lo spettroradio o lo spettro radio stesso» e simili accorgimenti (art. 60); nonché,specificamente, nella disciplina dell’accesso al settore, quando all’Autoritàper le garanzie nelle comunicazioni si attribuisce il potere di imporre«obblighi in relazione alla condivisione delle infrastrutture passive» oaddirittura, ove necessario, «obblighi sulla condivisione delle infrastruttureriferimento per l’uso di un tale potere: «L’Autorità tiene conto dei seguentifattori: a) la necessità di massimizzare la connettività in tutta l’Unione,lungo le principali vie di trasporto e in particolare negli ambiti territoriali, ela possibilità di migliorare notevolmente la scelta e la qualità del servizioper gli utenti finali; b) l’uso efficiente dello spettro radio; c) la fattibilitàtecnica della condivisione e le relative condizioni; d) lo stato dellaconcorrenza basata sulle infrastrutture e sui servizi; e) l’innovazioneNumero registro generale 5284/2025Numero sezionale 2245/2026Numero di raccolta generale 18268/2026Data pubblicazione 06/06/2026tecnologica; f) l’esigenza superiore di sostenere l’incentivo dell’operatoreospitante a dispiegare prima di tutto l’infrastruttura»).Ciò mostra che, per esigenze di congruo utilizzo delle risorse comuni, èadottato il principio cardine della condivisione.Tutta la regolamentazione dell’analisi di mercato e del significativopotere di mercato, di cui al Capo III della normativa, conferma il rilievodella tutela della concorrenza, con riguardo alle imprese che dispongono diun significativo potere di mercato e di una posizione dominante («ossiauna posizione di forza economica tale da consentirle di comportarsi inmisura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, indefinitiva, dai consumatori»).La regolamentazione del settore, dunque, mira a garantire unproporzionato bilanciamento degli interessi ed un’equa distribuzione dellepossibilità fra gli operatori.9.6. – Orbene, tali criteri – ivi dettati per la P.A. – non possono cheessere considerati anche dal giudice civile, ove si trovi, sul piano deirapporti interprivati, a decidere in ordine a simili controversie.Si può, invero, senz’altro convenire sul fatto che la gestione el’installazione dei tralicci per le comunicazioni (torri TLC) rappresentano unambito cruciale per la concorrenza nel settore delle telecomunicazioni eche la loro disponibilità influisce direttamente sulla capacità degli operatoridi competere nel mercato.Proprio per tali ragioni, così, è stata prevista la menzionatacondivisione delle infrastrutture ([OSCURATO:PERSONA]), al fine di favorire laconcorrenza e ridurre l’impatto ambientale.Per analoga ragione, sempre più spesso la proprietà dei tralicci èseparata da quella degli operatori, competendo a società specializzatenella gestione delle infrastrutture (TowerCo), situazione che facilital’ospitalità di più operatori sullo stesso traliccio.Numero registro generale 5284/2025Numero sezionale 2245/2026Numero di raccolta generale 18268/2026Data pubblicazione 06/06/20269.7. – Tuttavia, la corte territoriale non ha fatto corretta applicazionedella norma che sanziona la concorrenza sleale tra imprese, di cui all’art.2598, comma 1, n. 3, c.c., alla luce dei principî della libera concorrenza,della iniziativa economica privata e del necessario bilanciamento tra lerispettive posizioni degli imprenditori sul mercato.Invero, alla luce delle regole del settore, occorre concludere che lasentenza impugnata non ha correttamente applicato i principî détti,laddove: a) non ha considerato che non sussiste una posizione esclusivadella [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. circa l’insediamento di impiantosul [OSCURATO:PERSONA], ma occorresse piuttosto provvedere alcontemperamento delle posizioni dei diversi imprenditori; b) ha negatorilievo alla proposta della società Zatta, che si è dichiarata disponibile adospitare, senza costi, sul proprio traliccio i ripetitori della torre [OSCURATO:SOCIETA].s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., sol perché formulata in via conciliativa(mentre ciò era semmai un punto a merito) e sol perché sarebbenecessario fermare l’accordo in un regolamento contrattuale apposito; c)qualora le perplessità a tale soluzione fossero mantenute (per il fatto che,osserva la Corte d’appello, «non si comprende per quale motivo glioperatori radiofonici e di telefonia mobile dovrebbero continuare a pagareun canone all’appellata per poter utilizzare la torre dell’appellante (èintuitivo che, quanto meno nel medio-lungo periodo, gli affittuaristipulerebbero i contratti direttamente con il proprietario dellastruttura)»), non ha considerato altre soluzioni più conformi alle regolesull’accesso alle infrastrutture, ad esempio valutando la possibilità per laD.[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. di realizzare utilmente la propriapostazione in [OSCURATO:PERSONA] o negli immediati dintorni, ossia, secondo gliaccertamenti del c.t.u., realizzando l’opera con uno scostamento di 20-23metri rispetto all’asse intercorrete tra i tralicci di [OSCURATO:PERSONA], o ancheoltre se necessario, così evitando l’ostacolo alle trasmissioni.Numero registro generale 5284/2025Numero sezionale 2245/2026Numero di raccolta generale 18268/2026Data pubblicazione 06/06/2026Al giudice del merito, nel valutare se sussista la denunziata violazionedelle regole codicistiche sulla concorrenza leale tra imprenditori, compete– alla luce delle norme sulla concorrenza nel settore poste dalle leggispeciali – di vagliare le rispettive condotte tenute dalle parti nella ricercadi una soluzione, che tenga conto dei principî della libera concorrenza edella condivisione del sito come fruibile al maggior numero di operatori,che siano, nel contempo, capaci di restare sul mercato del settore, con lafacoltà di considerare in capo ad entrambe le parti in conflitto, al fine delmigliore sfruttamento del sito che la normativa vuole assicurare, lapossibilità di accettare limiti alla propria attività, per garantirne la pacificae corretta coesistenza.10. – Deve essere enunciato il seguente principio di diritto:«In tema di concorrenza fra imprenditori, la limitazione delle altruidell’art. 2598, comma 1, n. 3, c.c., soltanto qualora attuata con tecnicheillecite, che non possono consistere nella mera limitazione, mediante lapropria attività regolarmente autorizzata sul piano amministrativo, allasituazione di fatto altrui; ne consegue che allorché il sistema normativo,come avviene nel settore delle telecomunicazioni in forza del d.lgs. 1°agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche, siaparticolarmente proteso a garantire un’ampia concorrenza sul mercato chesi vuole liberamente accessibile agli operatori, ai sensi degli artt. 101-102TUFE e 41 Cost., è necessario che, nella controversia tra privatiimprenditori, il giudice ordinario – al fine di non impedire l’ingresso sulmercato di altri concorrenti e non consolidare posizioni di privilegio –valuti se anche condotte appropriate dell’imprenditore che si lamentidanneggiato possano favorire il contemperamento dei reciproci interessisul mercato, trattandosi di un criterio generale che, pur dettato per laP.A., deve essere considerato anche dal giudice civile, ove si trovi, sulpiano dei rapporti interprivati, a decidere in ordine a simili controversie edNumero registro generale 5284/2025Numero sezionale 2245/2026Numero di raccolta generale 18268/2026Data pubblicazione 06/06/2026a concretizzare la clausola generale del divieto di atti non conformi aiprincipî della correttezza professionale idonei a danneggiare l’altruiazienda».11. – In relazione ai motivi accolti, la sentenza impugnata va cassata,con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, perchéprovveda alla nuova valutazione degli elementi istruttori, alla stregua delprincipio enunciato.Alla medesima si demanda pure la liquidazione delle spese dilegittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il settimo e l’ottavo motivo di ricorso, disattesi glialtri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia lacausa innanzi alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione,anche per la liquidazione delle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 maggio 2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Cuonzo unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 2245/2024depositata il 20/12/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. convenne in giudizio, neldicembre 2016, innanzi al Tribunale di Belluno, l’imprenditore individualeIvan Zatta, in seguito divenuto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA],Numero registro generale 5284/2025Numero sezionale 2245/2026Numero di raccolta generale 18268/2026Data pubblicazione 06/06/2026chiedendo – previo accertamento, ai sensi dell’art. 2598 o dell’art. 949c.c., che la postazione realizzata dal convenuto, autorizzata dal Comune,costituisse interferenza ai segnali (radiotelevisivi e di telefonia) trasmessidalla propria torre, autorizzata sin dal 1990, ed impedimento dell’attivitàdell’attrice, violando il diritto al libero esercizio dell’attività d’impresa e algodimento della proprietà dell’impianto – l’ordine di abbattimento delmanufatto altrui, nella parte eccedente in altezza il proprio, oltre alrisarcimento del danno.Esperito dalla stessa attrice regolamento preventivo di giurisdizione,con ordinanza del 19 febbraio 2019, n. 4888, le Sezioni unite hannodichiarato la giurisdizione ordinaria, affermando il seguente principio didiritto: «La controversia insorta fra soggetti privati in ordineall’interferenza nell’esercizio dell’attività commerciale di provider diinfrastrutture di rete e per i servizi nel settore delle telecomunicazioni,nonché dell’attività di WISP (wifi internet), a causa della costruzione di unnuovo impianto per lo svolgimento della medesima attività, perché resooperativo a così breve distanza dal precedente (con un dislivello in altezzafavorevole della nuova struttura) e tale da essere idoneo a interferire nelletrasmissioni della stazione già attiva in quello stesso luogo, è devoluta allacognizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, quando si faccia valere nonl’illegittimità del provvedimento rilasciato all’altro imprenditore, vuoi per lacostruzione dell’impianto vuoi per il suo esercizio come emittenteautorizzata, ma soltanto la situazione di fatto, connotata dall’interferenzatra le postazioni concorrenti, tale da ostacolare la specifica attivitàd’impresa svolta dalla ricorrente e la stessa piena idoneità dell’impianto atrasmettere via etere».Con la sentenza del 12 marzo 2022, n. 179, il Tribunale di Belluno haaccolto parzialmente le domande proposte, accertando che la strutturaedificata dalla convenuta costituisce interferenza e impedimento all’attivitàdell’attrice, non lecita sotto il profilo della concorrenza, ordinandoNumero registro generale 5284/2025Numero sezionale 2245/2026Numero di raccolta generale 18268/2026Data pubblicazione 06/06/2026«l’abbattimento della parte di manufatto edificato dal convenuto cheeccede in altezza e costituisce ingombro all’attività di trasmissione degliimpianti che irradiano il segnale dalla postazione dell’attrice sita sul MonteRoncone», mentre ha respinto la domanda risarcitoria per la mancataprova del danno patito. Con ordinanza del 25 gennaio 2023, la Corted’appello di Venezia ha sospeso l’esecuzione della sentenza, atteso chel’ordine con essa impartito non permetteva di individuare la porzione ditorre da abbattere.Quindi, la Corte d’appello di Venezia, rinnovata la c.t.u., con sentenzadel 20 dicembre 2024, n. 2245, in parziale riforma della decisione di primogrado, ha ordinato alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]«l’abbattimento del traliccio da quest’ultima edificato sul [OSCURATO:PERSONA] alla parte eccedente l’altezza di 25 metri come meglioindicata nella rappresentazione grafica e fotografica riportata».Ha argomentato la corte territoriale, per quanto ancora rileva, comesegue:a) sulla base degli accertamenti svolti mediante la consulenza tecnicad’ufficio, in punto di fatto risulta che:- la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., in virtù dell’autorizzazionerilasciata nel 1990 ad operare come provider di infrastrutture di rete eservizi nel settore delle telecomunicazioni, ha costruito l’impianto chesubisce le interferenze;- dalla base documentazione depositata sia in primo grado che inappello risulta l’esistenza di un importante progetto per espandere la retedi telefonia mobile della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C.;- l’impianto della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] si trova a 110metri di distanza e la società non ha scelto di adeguarsi all’altezza delripetitore, già presente, della R.A.I., pur potendo accorgersi degli ostacolicreati alle trasmissioni del preesistente traliccio di controparte; lacostruzione dell’impianto della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] èNumero registro generale 5284/2025Numero sezionale 2245/2026Numero di raccolta generale 18268/2026Data pubblicazione 06/06/2026avvenuta a confine dell’unico mappale, per il quale controparte non avevauna servitù altius non tollendi; essa non ha dimostrato l’impossibilitàtecnica di erigere il traliccio in un altro punto del [OSCURATO:PERSONA] e non haconfutato la possibilità di allineare il suo traliccio a quelli del concorrente edella R.A.I., che coesistono senza problemi da diversi anni; il manufattoeretto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. determina un ostacolo alletrasmissioni provenienti dal traliccio della controparte per l’interferenzadei segnali, verificata in base al criterio oggettivo delle c.d. zone di Fresnelcui fa riferimento la comunità scientifica, parametro non contestato nellasua validità;b) tale interferenza costituisce violazione dell’art. 2598 c.c., norma chetutela non solo l’attività attualmente svolta dall’imprenditore, ma anche lesue possibilità di sviluppo, purché oggettivamente prevedibili, essendosufficiente la potenzialità o il pericolo di un danno; pertanto, la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], erigendo il proprio traliccio in modo daoscurare fisicamente quello preesistente, ha compiuto un atto diconcorrenza sleale, posto che:- un imprenditore che intende entrare sul mercato in direttaconcorrenza con altri può offrire prestazioni a condizioni più vantaggioseper attrarre la clientela, ma non può materialmente ostacolare iconcorrenti, impedendo loro di continuare lo svolgimento delle propriecommerciale analoga a quella di altri in mancanza di norme che pongonorestrizioni al commercio;- l’eccepita nullità del contratto di locazione stipulato dalla [OSCURATO:SOCIETA].s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. col terzo, in quanto non registrato, non lapriva della disponibilità del sito della [OSCURATO:PERSONA] e della legittimazione afar valere la violazione dell’art. 2598 c.c. (o dell’art. 949 c.c.): ciò, siaperché il contratto non prevede il pagamento di un canone e non èqualificabile come locazione, ma come comodato, la cui omessaNumero registro generale 5284/2025Numero sezionale 2245/2026Numero di raccolta generale 18268/2026Data pubblicazione 06/06/2026registrazione può al più determinare l’applicazione delle sanzioniamministrative previste dalla normativa tributaria, sia perché conta soloche l’appellata abbia l’effettiva disponibilità dell’area, accertata sin dallac.t.u. svolta in primo grado, sia, infine, perché l’appellante non ha uninteresse concreto a far valere la nullità del contratto, posto che nonavrebbe essa comunque la titolarità del diritto di utilizzare il fondo;- non rileva la proposta conciliativa della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.[OSCURATO:SOCIETA] di ospitare sul proprio traliccio i ripetitori della torre dellaD.[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., in quanto ciò determinerebbe lacessazione dell’attività della controparte, dato che gli affittuaristipulerebbero i contratti direttamente con il proprietario della struttura;c) sul piano tecnico, ha escluso, secondo gli accertamenti peritali, lapossibilità di misure alternative alla demolizione parziale del traliccio dellaIvan [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al fine di eliminare l’ostruzione del segnaleproveniente dalla torre della [OSCURATO:SOCIETA]., posto che: il traliccio della [OSCURATO:SOCIETA]. è attualmente libero di antenne ditrasmissione/ricezione nella facciata sud-ovest, che è quella interessatadalle trasmissioni verso [OSCURATO:PERSONA] e l’ingombro determinatodall’installazione di antenne in quella direzione determinerebbeinterferenze al primo elissoide di Fresnel; la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nonha mai dichiarato la propria disponibilità a rinunciare all’installazione diantenne e ripetitori, per evitare di rendere inutile la collocazione del paloaltrui in un altro punto, né a farsi carico delle spese dello spostamento,che non posso essere addossate a chi ha subito la violazione; la soluzioneproposta dal c.t.u., consistente nell’abbassamento del traliccio della [OSCURATO:SOCIETA]., consente alla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. diutilizzare pienamente il suo traliccio e non sacrifica in misura eccessiva laposizione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che potrà utilizzare per la suaNumero registro generale 5284/2025Numero sezionale 2245/2026Numero di raccolta generale 18268/2026Data pubblicazione 06/06/2026Ha, quindi, accertato la concorrenza sleale posta in essere dalla [OSCURATO:SOCIETA]., per avere fisicamente ostacolato la [OSCURATO:SOCIETA]. diSbeghen Rino C. nello svolgimento della propria attività economica, edha disposto, ai sensi dell’art. 2599 c.c., l’abbattimento del traliccio Zatta,nella misura indicata dal c.t.u.Avverso questa sentenza ha proposto ricorso la soccombente, sullabase di otto motivi, cui resiste con controricorso l’intimata. La ricorrenteha depositato, altresì, la memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – L’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata indicazionedel nome del legale rappresentante nell’epigrafe del medesimo èinfondata, risultando tale indicazione e qualità nella procura allegataall’atto. La doglianza circa la mancanza della «stessa indicazione che lasocietà agisce in persona del rappresentante legale» si appunta, dal suocanto, su un elemento radicalmente irrilevante, dal momento che nelsistema le società agiscono per mezzo delle persone fisiche.2. – Ancora in via pregiudiziale, va disattesa la richiesta di declaratoriadi nullità della sentenza impugnata per insussistenza in sé di qualsiasi attodi concorrenza sleale, avanzata in memoria dalla ricorrente, per essereintervenuta nelle more l’emissione del d.P.R. 25 giugno 2025, a decisionedel ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dalla controparte: edinvero, l’oggetto della presente controversia attiene al compimento di attidi concorrenza sleale, i quali restano configurabili, in thesi, anche se la«assegnazione delle frequenze di cui la ricorrente [[OSCURATO:SOCIETA]. n.d.r.] ètitolare, che riguardano reti ad uso collettivo non soggette a diritto d’uso,avvenendo a titolo oneroso, non può determinare in suo favore il dirittoalla protezione da interferenze causate da impianti o tralicci limitrofi, comeinvece avverrebbe nel caso di frequenza soggetta a autorizzazione ai sensidell’art. 14 d.lgs. n. 259/2003 (ora art. 58, co. 2 lett. d) del d.lgs. n.Numero registro generale 5284/2025Numero sezionale 2245/2026Numero di raccolta generale 18268/2026Data pubblicazione 06/06/2026204/2021)», come si legge nel parere del Consiglio di Stato a fondamentodel rigetto del ricorso straordinario.Deve, dunque, procedersi all’esame del ricorso.3. – Con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e la falsaapplicazione dell’art. 2598, comma 1, n. 3, c.c., per avere la sentenzaimpugnata ritenuto sussistente un progetto della controparte, volto adespandere la rete di telefonia mobile nel massiccio del Grappa, quandoinvece nessun progetto di tal fatta esisteva, onde la corte non avrebbepotuto reputare in atto una c.d. concorrenza potenziale.Il motivo è inammissibile, palesando l’intento di riproporre in sede dilegittimità un accertamento di fatto, relativo all’esistenza di un progettoespansivo di controparte.4. – Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e lafalsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 324 e 329 c.p.c., per non avere lasentenza impugnata ritenuto ormai formatosi il giudicato con riguardoall’accertamento del primo giudice circa l’assenza di progetti dellacontroparte per lo sviluppo della telefonia mobile.Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.Costituisce principio consolidato, derivante direttamente dal sistemadella legge, che il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su unastatuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentatada fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficaciadecisoria nell’ambito della controversia (fra le altre, Cass. 14 dicembre2024, n. 32563; Cass. 19 ottobre 2022, n. 30728; Cass. 17 aprile 2019,n. 10760; Cass. 8 ottobre 2018, n. 24783; Cass. 16 maggio 2017, n.12202).Ne deriva che l’appello, formulato con riguardo alla controversia nelsuo insieme, come palesato anche dalle difese svolte in quella sededall’appellata, ha riproposto come oggetto di cognizione l’intera questioneportata dalla statuizione contenuta nella sentenza di primo grado.Numero registro generale 5284/2025Numero sezionale 2245/2026Numero di raccolta generale 18268/2026Data pubblicazione 06/06/20265. – Con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e la falsaapplicazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c., per avere la corte territorialeritenuto l’esistenza del predetto progetto espansivo della [OSCURATO:SOCIETA]. diSbeghen Rino C., con riguardo alla rete di telefonia mobile, sulla basedella documentazione depositata solo in grado d’appello.Il motivo è manifestamente infondato, risultando dalla motivazionedella sentenza impugnata che la Corte d’appello ha posto a base dellapropria decisione tutti i documenti in atti, non sussistendo nemmenoelementi per reputare decisivi, al fine del suo convincimento sul punto, lamera documentazione depositata in grado di appello.6. – Con il quarto motivo, la ricorrente denunzia la violazione e la falsaapplicazione degli artt. 1418 c.c. e 1, comma 346, l. n. 311/2004, peravere la corte territoriale respinto l’eccezione di nullità del contratto dilocazione del sito della [OSCURATO:PERSONA] per omessa registrazione dell’atto:infatti, si tratta di locazione e non di comodato, ma comunque la normacitata assoggetta a registrazione tutti i contratti che costituiscono dirittirelativi di godimento, la disponibilità dell’area rileva solo se deriva datitolo giuridicamente valido e la nullità per mancata registrazione èinvocabile da chiunque vi abbia interesse. Dunque, la controparte non halegalmente dimostrato in sede processuale di avere la materialedisponibilità del sito della [OSCURATO:PERSONA].Il motivo è inammissibile.L’accertamento di fatto circa la disponibilità materiale dell’area non èsuscettibile di essere inficiato dal motivo in esame, che si appunta sullaqualificazione del contratto, ma non è idoneo a confutare la ritenutaconcreta possibilità della società di realizzare il suo progettoimprenditoriale.7. – Con il quinto motivo, la ricorrente censura la violazione e falsaapplicazione degli artt. 37 e 113 c.p.c., artt. 4, 50, 58, e 59 d.lgs. n.207/2021, art. 34, comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, per eccesso diNumero registro generale 5284/2025Numero sezionale 2245/2026Numero di raccolta generale 18268/2026Data pubblicazione 06/06/2026potere giurisdizionale, avendo la corte territoriale disposto l’abbattimentodel traliccio: tuttavia, le disposizioni del Codice delle comunicazionielettroniche chiariscono che competenti al riguardo sono solo l’Autorità perle garanzie nelle comunicazioni e il Ministero delle imprese e del made inItaly. Dunque, la Corte d’appello di Venezia ha errato nell’ingerirsi, conl’assunzione di provvedimenti, nella materia della interferenze tra apparatidi trasmissione, facoltà che la legge riserva in via esclusiva alla pubblicaamministrazione designata, incorrendo anche nella violazione dell’art. 34,comma 2, c.p.a., secondo cui in nessun caso il giudice può pronunciarecon riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati.Il motivo è infondato.Va premesso che il Collegio reputa di non rimettere la causa alle S.U.,pur in presenza di una questione di giurisdizione, perché, ai sensi dell’art.374, comma 1, ultima parte, c.p.c., le sezioni semplici della Corte dicassazione possono conoscere della questione di giurisdizione oggetto delricorso, non essendo necessaria la sua devoluzione alle Sezioni unite,quando queste ultime si siano già espresse sulla medesima questione,ancorché non sullo specifico caso, affermando sul punto chiari e precisiprincipî informatori, suscettibili di rappresentare una guida orientativa perle sezioni semplici (e multis, Cass. 17 marzo 2025, n. 7152; Cass., sez.un., 19 gennaio 2022, n. 1599; Cass. 16 febbraio 2010, n. 3548; Cass. 30gennaio 2007, n. 1947; Cass. 8 luglio 2004, n. 12561).E del caso specifico, nella vicenda in esame, le Sezioni unite della S.C.si sono già direttamente occupate con l’ordinanza Cass., sez. un., 19febbraio 2019, n. 4888, adìte con regolamento di giurisdizione, al fine difar dichiarare che spetta al G.O. conoscere e pronunciarsi sulle domande,da essa proposte avanti al Tribunale di Belluno. In tal ordinanza, le Sezioniunite (richiamando anche i precedenti di Cass., sez. un., 17243/2012; n.17465/2009; sez. un., n. 22647/2007; n. 20610/2017; n. 15361/2015)hanno osservato che la ricorrente non ha affatto introdotto una lite inNumero registro generale 5284/2025Numero sezionale 2245/2026Numero di raccolta generale 18268/2026Data pubblicazione 06/06/2026materia di pubblici servizi o di provvedimenti amministrativi sulla materiadelle comunicazioni elettroniche, o riguardante l’assegnazione dei dirittid’uso delle frequenze, ma ha proposto un’azione di concorrenza sleale,senza interferenze con i provvedimenti amministrativi, restando perciò deltutto inapplicabile l’art. 133, lett. m), d.lgs. n. 104/2010.E tale statuizione ha espressamente considerato, accanto alladomanda di accertamento della condotta illecita, proprio la richiesta diemanazione, da parte del giudice ordinario, di abbattimento delmanufatto, nella parte eccedente in altezza quella propria perchécostituente ingombro all’attività di trasmissione.Va confermato in questa sede come l’oggetto del presente giudizio,pertanto, non crei alcuna interferenza con i provvedimenti amministrativirilasciati alla parte convenuta, né in sede edilizia, né in materia diesercizio degli impianti di trasmissione elettronica del segnale dicomunicazione ed attribuzione di frequenze.8. – Con il sesto motivo, la ricorrente censura la violazione e falsaapplicazione degli artt. 37 e 113 c.p.c., degli artt. 43, 44 e 51 d.lgs. n.207/2021, degli art. 12 e 44 d.P.R. n. 327/2001, per eccesso di poteregiurisdizionale, avendo la corte territoriale disposto l’abbattimento deltraliccio fino all’altezza stabilita dal c.t.u., sebbene tale manufattocostituisca un’opera di urbanizzazione primaria. Sostiene che leinfrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, tra cui le torri ed i traliccidestinati ad ospitare apparati radio-trasmittenti, «sono assimilate ad ognieffetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16, comma7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, purrestando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica lanormativa vigente in materia» (art. 43, comma 4, d.lgs. n. 207/2021) eche «gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico,quelli esercitati dallo Stato e le opere accessorie occorrenti per lafunzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità, ai sensiNumero registro generale 5284/2025Numero sezionale 2245/2026Numero di raccolta generale 18268/2026Data pubblicazione 06/06/2026degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8giugno 2001, n. 327» (art. 51 d.lgs. n. 207/2021). Pertanto, la Corted’appello non poteva ordinare la demolizione parziale del traliccio, poichétale potere esorbitava dai limiti della giurisdizione ordinaria.Orbene – premesso che, al pari del precedente motivo, la questionenon va rimessa alle S.U. essendo di agevole definizione, ed altresì che lacontroricorrente sottolinea la distinzione tra infrastrutture passive e attivedi comunicazione elettronica, senza sovrapposizione tra le rispettiveprocedure autorizzative – la censura è inammissibile, in quanto nuova,non risultando mai proposto il tema nel precedente grado: noto essendoche, ove una determinata questione giuridica non risulti trattata in alcunmodo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga dettaquestione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizionedi inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarnel’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare inquale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modoalla corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di taleasserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (e multis,Cass. 18 ottobre 2024, n. 27088 e Cass. 9 novembre 2020, n. 25084, nonmassimate; Cass. 24 gennaio 2019, n. 2038; Cass. 28 luglio 2008, n.20518).9. – Con il settimo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 113 c.p.c., 83 e 84 d.lgs. n. 207/2021, per averela corte territoriale reputato «l’irrilevanza» della proposta della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] di ospitare le antenne della torre dellacontroparte sul proprio traliccio: sebbene la proposta mirasse, in buonafede, ad evitare ogni problema di collegamento tra il traliccio dellaD.[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. di [OSCURATO:PERSONA] e l’erigendapostazione della [OSCURATO:PERSONA] e fosse del tutto coerente con la normativasettoriale.Numero registro generale 5284/2025Numero sezionale 2245/2026Numero di raccolta generale 18268/2026Data pubblicazione 06/06/2026Infatti, proprio l’Autorità può imporre alle imprese l’obbligo disoddisfare le richieste ragionevoli di accesso e di uso di infrastrutture, ivicomprese le torri, qualora, «considerata l’analisi di mercato, l’Autoritàconcluda che il rifiuto di concedere l’accesso o l’imposizione di termini econdizioni non ragionevoli d’accesso o di condizioni di effetto equivalenteostacolerebbe l’emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato e nonsarebbe nell’interesse dell’utente finale» (l’art. 83 cit.), e la stessaAutorità «può imporre alle imprese: a) di concedere a terzi l’accesso aspecifici elementi fisici di rete e risorse correlate, nonché il relativo uso,secondo i casi, ivi compreso l’accesso disaggregato alla rete e allasottorete locale; (…) c) di negoziare in buona fede con le imprese chechiedono un accesso; (…) g) di consentire la coubicazione o altre forme dicondivisione associata degli impianti» (art. 84 cit.).Inoltre, con l’ottavo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 101 e 102 TFUE, 41 Cost., 2598 e 2599 c.c., 3 e65 del d.lgs. n. 207/2021, per avere la corte territoriale dispostol’abbattimento del traliccio Zatta fino all’altezza di 25 metri, dagli originari75, sul presupposto che la futura eventuale installazione di antenne sullafacciata sud-ovest del traliccio determinerebbe «interferenze al primoelissoide di Fresnel» e stimando lo spostamento di 20-23 metridell’edificanda struttura della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. misurainsufficiente a risolvere il problema delle interferenze.In tal modo, secondo la ricorrente, è mancato l’accertamentoeffettivo dell’atto di concorrenza sleale, in quanto il giudice del merito haomesso di valutare la possibilità per [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C.di realizzare la propria infrastruttura in [OSCURATO:PERSONA] con uno spostamentoanche maggiore di 20-23 metri all’interno della stessa proprietà, il cheavrebbe escluso, nella stessa prospettazione del giudice di secondo grado,la sussistenza di una concorrenza sleale.Numero registro generale 5284/2025Numero sezionale 2245/2026Numero di raccolta generale 18268/2026Data pubblicazione 06/06/2026Invece, tutta la disciplina di materia è fortemente orientata agarantire la sussistenza di un mercato liberamente accessibile aglioperatori, ai sensi degli artt. 101 e 102 TUFE e 41 Cost., mentre quantostatuito finisce per favorire lo sfruttamento abusivo di una posizionedominante, che limitare lo sbocco altrui sul mercato. [OSCURATO:PERSONA].r.l. [OSCURATO:SOCIETA] è stata sanzionata in maniera così pesante, a fronte diun’interferenza calcolata con metodologia del tutto empirica (teoria dellezone di Fresnel), senza previamente acclarare in modo univoco edoggettivo che la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. non avesse altrealternative per realizzare utilmente la propria postazione in [OSCURATO:PERSONA] (onegli immediati dintorni).Così facendo, la Corte d’appello ha, di fatto, ribadito la posizione diingiustificato privilegio della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. nelletrasmissioni su [OSCURATO:PERSONA], perché l’aver condannato la Zatta aportare il traliccio dagli esistenti 75 metri a soli 25 metri di altezzacomporta che il traliccio perda completamente il suo “significato”tecnologico.9.1. – I due motivi, che possono essere trattati insieme per la lorostretta connessione, sono fondati.9.2. – La violazione dell’art. 2598, n. 3, c.c., come delle altredisposizioni richiamate, è dedotta dalla ricorrente sotto il profilodell’insussistente integrazione della fattispecie normativa, alla streguadelle condotte delle parti, come emergono dagli atti e sono stateaccertate, in modo non ripetibile in sede di legittimità, dalla corteterritoriale.In particolare, la ricorrente lamenta che proprio la pretesa dicontroparte finisca per attuare il fine di espellere, o addirittura impedirel’ingresso, sul mercato della concorrente, garantendo alla prima unaposizione di ingiustificabile privilegio.Numero registro generale 5284/2025Numero sezionale 2245/2026Numero di raccolta generale 18268/2026Data pubblicazione 06/06/2026Essa si duole, al riguardo, del fatto che la Corte d’appello non abbiadato peso decisivo – nel giudizio di sussunzione della condotta della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], consistita nella costruzione e nelmantenimento del suo traliccio, nella fattispecie ex art. 2598, n. 3, c.c.,quale atto non conforme ai principî della correttezza professionale eidoneo a danneggiare l’altrui azienda – alle circostanze, pur risultanti daglidichiarata disponibile ad ospitare le antenne della torre della contropartesul proprio traliccio, così superando ogni problema di collegamento tra iltraliccio della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. di [OSCURATO:PERSONA] el’erigenda postazione della [OSCURATO:PERSONA]; la stessa [OSCURATO:SOCIETA]. diSbeghen Rino C. potrebbe realizzare la propria infrastruttura in ValMartina con uno spostamento anche maggiore di 20-23 metri all’internodella stessa proprietà, in tal modo escludendo (nella stessa prospettazionedel giudice di secondo grado) la sussistenza di una concorrenza sleale;l’abbattimento del traliccio Zatta fino all’altezza di 25 metri, dagli originari75, le sottrae interamente ogni efficacia tecnologica; si avalla, in talmodo, una inaccettabile posizione di privilegio della controparte nelletrasmissioni su [OSCURATO:PERSONA].9.3. – Com’è noto, le ipotesi di concorrenza sleale riconducibili allaprevisione dell’art. 2598, n. 3, c.c., non sono specificamente determinate,contemplando qualsiasi comportamento dell’imprenditore che, neldanneggiare un altro concorrente, si ponga in contrasto con i principî dellacorrettezza professionale.Principî la cui concreta identificazione deve, però, essere di volta involta operata sulla base di parametri desunti da altre norme o da ulterioriprincipî generali, rinvenibili nell’ordinamento, come in tutti i casi diclausole generali o concetti indeterminati, per la cui concretizzazione ilgiudice deve necessariamente esaminare e valutare l’ordinamentopositivo, in un ideale “sistema”.Numero registro generale 5284/2025Numero sezionale 2245/2026Numero di raccolta generale 18268/2026Data pubblicazione 06/06/2026Si tratta allora di stabilire se, ed eventualmente entro quali limiti ed inquali circostanze, possa definirsi contrario alla correttezza professionale ilrealizzare un traliccio, quale infrastruttura per le telecomunicazioni, dietroautorizzazione urbanistico-edilizia, ma comunque idoneo a porre indifficoltà i concorrenti che esercitano la medesima attività, in ragione delleinterferenze che è idoneo a produrre; e se impedire sempre tale condottapossa finire, all’inverso, proprio per contrastare un mercato liberamenteaccessibile agli operatori, ai sensi degli artt. 101 e 102 TUFE e 41 Cost.,favorendo all’opposto lo sfruttamento di una posizione dominante,impedendo lo sbocco altrui sul mercato.Ora, a parte la necessità di rispettare le regole dettate quanto allainstallazione di strutture e tralicci per le comunicazioni, ossia le torri TLC,su proprietà pubbliche o private (che non è in questione nel presentegiudizio), occorre anzitutto osservare come la scelta di un imprenditore dientrare in un dato mercato settoriale, e, nello specifico, nel mercato deiservizi di telecomunicazione non possa, in via di principio, che essereconsiderata lecita, trattandosi di uno dei modi in cui si esplica la libertàd’iniziativa economica tutelata dall’art. 41, comma 1, Cost.Libertà che, è noto, non è assoluta, incontrando i limiti indicati nei duecommi successivi del medesimo art. 41; ma resta il fatto che, per poteraffermare la scorrettezza di un comportamento, bisogna che esso risultiincompatibile con regole o principî chiaramente posti dall’ordinamento eche siffatte regole o principî siano, per parte loro, riconducibili a quelleesigenze, solo con riferimento alle quali il menzionato art. 41, commi 2 e3, Cost., consente di limitare la libertà d’impresa: l’utilità sociale, lasalute, l’ambiente, la sicurezza, libertà e dignità umana.La limitazione delle altrui attività sul mercato da parte di un’impresaconcorrente integra gli estremi dell’art. 2598, comma 3, c.c., soltantoquanto attuata con tecniche illecite. Come questa Corte ha già precisato,va ribadito che «la valutazione di eventuale scorrettezza di un datoNumero registro generale 5284/2025Numero sezionale 2245/2026Numero di raccolta generale 18268/2026Data pubblicazione 06/06/2026comportamento (…) debba essere compiuta non nell’interesse deimercanti, ma in quello del mercato. Occorre cioè aver riguardo a quel chenuoce o a quel che giova al buon funzionamento del mercato medesimo»(Cass. 26 gennaio 2006, n. 1636; Cass. 7 luglio 2020, n. 2980).9.4. – Le interferenze al primo ellissoide di Fresnel (dal nome diAugustin-[OSCURATO:PERSONA], ingegnere e fisico francese vissuto nell’Ottocento),dedotte dalla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. come ragione dipregiudizio, si verificano, secondo la sentenza impugnata che riporta branidella c.t.u., quando ostacoli fisici penetrano nel volume di propagazionetra due antenne, causando diffrazione e sfasamento delle onde radio. Seun ostacolo blocca per oltre il 40% il raggio dell’ellissoide, si verificaun’interferenza che riduce significativamente l’intensità del segnalericevuto. Essa si elimina, dunque, principalmente garantendo che talezona sia libera da ostacoli (linea di vista radioelettrica o LOS, Line ofSight): in pratica, non è necessario liberare l’intero ellissoide, ma siconsidera sicuro un collegamento se almeno il 60% del raggio del primoellissoide è privo di ostacoli.L’installazione, in forza di regolare autorizzazione amministrativa, diun traliccio non distante da quello della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., che pur cagioni interferenza con le proprie trasmissioni, non può certoda sola bastare ad integrare la prova di un atto non conforme ai precetti dicorrettezza professionale tra imprenditori in concorrenza, e, dunque, unaconcorrenza qualificata non come lecita, ma senz’altro come sleale.Se così fosse, significherebbe che la priorità cronologica dellarealizzazione di un tale opus da parte del primo imprenditore varrebbeautomaticamente a conferirgli una intoccabile e privilegiata posizione sulmercato.Ma ciò sarebbe contrario ai principî della libera concorrenza, dellainiziativa economica privata e del necessario bilanciamento tra lerispettive posizioni degli imprenditori sul mercato.Numero registro generale 5284/2025Numero sezionale 2245/2026Numero di raccolta generale 18268/2026Data pubblicazione 06/06/20269.5. – Essendo l’interesse delle parti mirato al settore dellecomunicazioni, pur all’esito delle questioni proprietarie ed edilizie, non èeludibile l’esame del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, Codice dellecomunicazioni elettroniche, frutto nel tempo di numerosi aggiornamenti.Esso, dopo avere enunciato, tra i principî generali del settore, la tuteladel diritto costituzionalmente garantito alla libertà di iniziativa economicaed al suo esercizio in regime di concorrenza, enuncia l’esigenza digarantire un accesso al mercato delle reti e servizi di comunicazioneelettronica secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazionee proporzionalità (art. 3, comma 1).[OSCURATO:PERSONA] richiama il concetto di concorrenza sul mercato dei servizi ditelecomunicazione in numerose disposizioni (ben 87 occorrenze).Ad esempio, all’art. 4, comma 1, lett. b) e d), pone, come obiettivogenerale della disciplina delle reti, la promozione della concorrenza nellafornitura delle reti di comunicazione elettronica, «compresa un’efficaceconcorrenza basata sulle infrastrutture», e ciò anche garantendo i massimivantaggi ai cittadini sulla base di una concorrenza efficace; e si fissa, alcomma 5, lett. d), il compito per l’Autorità nazionale di regolamentazionee le altre Autorità competenti di promuovere investimenti efficienti einnovazione in infrastrutture nuove e migliorate, anche garantendo chequalsiasi obbligo di accesso tenga debito conto del rischio sostenuto dalleimprese che investono, e consentendo vari accordi di cooperazione tra gliinvestitori e le parti che richiedono accesso onde diversificare il rischio diinvestimento, assicurando nel contempo la salvaguardia della concorrenzanel mercato e del principio di non discriminazione.Quanto, in particolare, alla installazione delle «infrastrutture» (torri,tralicci, ripetitori, stazioni radio), viene regolamentato il procedimento diautorizzazione all’installazione o all’ampliamento dell’impianto: con preciseindicazioni con riguardo al «limite emissivo assentibile» per singolorichiedente, che va calcolato «tenuto conto dei principi di equaNumero registro generale 5284/2025Numero sezionale 2245/2026Numero di raccolta generale 18268/2026Data pubblicazione 06/06/2026ripartizione, effettività ed efficiente utilizzazione dello spazioelettromagnetico, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti» (art. 44,comma 1-ter): in tal modo, viene imposta la regola della “equaripartizione” dello spazio elettromagnetico.Inoltre, si prevede, come regola generale, la possibile «coubicazione econdivisione di infrastrutture», attribuendo alle autorità competenti lafacoltà di imporre la coubicazione o la condivisione degli elementi dellarete e delle risorse correlate, «al fine di tutelare l’ambiente, la salutepubblica e la pubblica sicurezza o di conseguire gli obiettivi dellapianificazione urbana e rurale», ivi compresi «piloni, antenne, torri e altrestrutture di supporto» (art. 50), concetto ribadito quando si fissano lecondizioni per i diritti d’uso individuali dello spettro radio: ove si prevedesia che le condizioni associate ai rinnovi dei diritti d’uso dello spettro radio«non devono offrire vantaggi indebiti a coloro che sono già titolari di talidiritti», sia che, nello stabilire le condizioni, si può anche prevedere «lacondivisione delle infrastrutture passive o attive che utilizzano lo spettroradio o lo spettro radio stesso» e simili accorgimenti (art. 60); nonché,specificamente, nella disciplina dell’accesso al settore, quando all’Autoritàper le garanzie nelle comunicazioni si attribuisce il potere di imporre«obblighi in relazione alla condivisione delle infrastrutture passive» oaddirittura, ove necessario, «obblighi sulla condivisione delle infrastruttureriferimento per l’uso di un tale potere: «L’Autorità tiene conto dei seguentifattori: a) la necessità di massimizzare la connettività in tutta l’Unione,lungo le principali vie di trasporto e in particolare negli ambiti territoriali, ela possibilità di migliorare notevolmente la scelta e la qualità del servizioper gli utenti finali; b) l’uso efficiente dello spettro radio; c) la fattibilitàtecnica della condivisione e le relative condizioni; d) lo stato dellaconcorrenza basata sulle infrastrutture e sui servizi; e) l’innovazioneNumero registro generale 5284/2025Numero sezionale 2245/2026Numero di raccolta generale 18268/2026Data pubblicazione 06/06/2026tecnologica; f) l’esigenza superiore di sostenere l’incentivo dell’operatoreospitante a dispiegare prima di tutto l’infrastruttura»).Ciò mostra che, per esigenze di congruo utilizzo delle risorse comuni, èadottato il principio cardine della condivisione.Tutta la regolamentazione dell’analisi di mercato e del significativopotere di mercato, di cui al Capo III della normativa, conferma il rilievodella tutela della concorrenza, con riguardo alle imprese che dispongono diun significativo potere di mercato e di una posizione dominante («ossiauna posizione di forza economica tale da consentirle di comportarsi inmisura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, indefinitiva, dai consumatori»).La regolamentazione del settore, dunque, mira a garantire unproporzionato bilanciamento degli interessi ed un’equa distribuzione dellepossibilità fra gli operatori.9.6. – Orbene, tali criteri – ivi dettati per la P.A. – non possono cheessere considerati anche dal giudice civile, ove si trovi, sul piano deirapporti interprivati, a decidere in ordine a simili controversie.Si può, invero, senz’altro convenire sul fatto che la gestione el’installazione dei tralicci per le comunicazioni (torri TLC) rappresentano unambito cruciale per la concorrenza nel settore delle telecomunicazioni eche la loro disponibilità influisce direttamente sulla capacità degli operatoridi competere nel mercato.Proprio per tali ragioni, così, è stata prevista la menzionatacondivisione delle infrastrutture ([OSCURATO:PERSONA]), al fine di favorire laconcorrenza e ridurre l’impatto ambientale.Per analoga ragione, sempre più spesso la proprietà dei tralicci èseparata da quella degli operatori, competendo a società specializzatenella gestione delle infrastrutture (TowerCo), situazione che facilital’ospitalità di più operatori sullo stesso traliccio.Numero registro generale 5284/2025Numero sezionale 2245/2026Numero di raccolta generale 18268/2026Data pubblicazione 06/06/20269.7. – Tuttavia, la corte territoriale non ha fatto corretta applicazionedella norma che sanziona la concorrenza sleale tra imprese, di cui all’art.2598, comma 1, n. 3, c.c., alla luce dei principî della libera concorrenza,della iniziativa economica privata e del necessario bilanciamento tra lerispettive posizioni degli imprenditori sul mercato.Invero, alla luce delle regole del settore, occorre concludere che lasentenza impugnata non ha correttamente applicato i principî détti,laddove: a) non ha considerato che non sussiste una posizione esclusivadella [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. circa l’insediamento di impiantosul [OSCURATO:PERSONA], ma occorresse piuttosto provvedere alcontemperamento delle posizioni dei diversi imprenditori; b) ha negatorilievo alla proposta della società Zatta, che si è dichiarata disponibile adospitare, senza costi, sul proprio traliccio i ripetitori della torre [OSCURATO:SOCIETA].s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., sol perché formulata in via conciliativa(mentre ciò era semmai un punto a merito) e sol perché sarebbenecessario fermare l’accordo in un regolamento contrattuale apposito; c)qualora le perplessità a tale soluzione fossero mantenute (per il fatto che,osserva la Corte d’appello, «non si comprende per quale motivo glioperatori radiofonici e di telefonia mobile dovrebbero continuare a pagareun canone all’appellata per poter utilizzare la torre dell’appellante (èintuitivo che, quanto meno nel medio-lungo periodo, gli affittuaristipulerebbero i contratti direttamente con il proprietario dellastruttura)»), non ha considerato altre soluzioni più conformi alle regolesull’accesso alle infrastrutture, ad esempio valutando la possibilità per laD.[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. di realizzare utilmente la propriapostazione in [OSCURATO:PERSONA] o negli immediati dintorni, ossia, secondo gliaccertamenti del c.t.u., realizzando l’opera con uno scostamento di 20-23metri rispetto all’asse intercorrete tra i tralicci di [OSCURATO:PERSONA], o ancheoltre se necessario, così evitando l’ostacolo alle trasmissioni.Numero registro generale 5284/2025Numero sezionale 2245/2026Numero di raccolta generale 18268/2026Data pubblicazione 06/06/2026Al giudice del merito, nel valutare se sussista la denunziata violazionedelle regole codicistiche sulla concorrenza leale tra imprenditori, compete– alla luce delle norme sulla concorrenza nel settore poste dalle leggispeciali – di vagliare le rispettive condotte tenute dalle parti nella ricercadi una soluzione, che tenga conto dei principî della libera concorrenza edella condivisione del sito come fruibile al maggior numero di operatori,che siano, nel contempo, capaci di restare sul mercato del settore, con lafacoltà di considerare in capo ad entrambe le parti in conflitto, al fine delmigliore sfruttamento del sito che la normativa vuole assicurare, lapossibilità di accettare limiti alla propria attività, per garantirne la pacificae corretta coesistenza.10. – Deve essere enunciato il seguente principio di diritto:«In tema di concorrenza fra imprenditori, la limitazione delle altruidell’art. 2598, comma 1, n. 3, c.c., soltanto qualora attuata con tecnicheillecite, che non possono consistere nella mera limitazione, mediante lapropria attività regolarmente autorizzata sul piano amministrativo, allasituazione di fatto altrui; ne consegue che allorché il sistema normativo,come avviene nel settore delle telecomunicazioni in forza del d.lgs. 1°agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche, siaparticolarmente proteso a garantire un’ampia concorrenza sul mercato chesi vuole liberamente accessibile agli operatori, ai sensi degli artt. 101-102TUFE e 41 Cost., è necessario che, nella controversia tra privatiimprenditori, il giudice ordinario – al fine di non impedire l’ingresso sulmercato di altri concorrenti e non consolidare posizioni di privilegio –valuti se anche condotte appropriate dell’imprenditore che si lamentidanneggiato possano favorire il contemperamento dei reciproci interessisul mercato, trattandosi di un criterio generale che, pur dettato per laP.A., deve essere considerato anche dal giudice civile, ove si trovi, sulpiano dei rapporti interprivati, a decidere in ordine a simili controversie edNumero registro generale 5284/2025Numero sezionale 2245/2026Numero di raccolta generale 18268/2026Data pubblicazione 06/06/2026a concretizzare la clausola generale del divieto di atti non conformi aiprincipî della correttezza professionale idonei a danneggiare l’altruiazienda».11. – In relazione ai motivi accolti, la sentenza impugnata va cassata,con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, perchéprovveda alla nuova valutazione degli elementi istruttori, alla stregua delprincipio enunciato.Alla medesima si demanda pure la liquidazione delle spese dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il settimo e l’ottavo motivo di ricorso, disattesi glialtri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia lacausa innanzi alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione,anche per la liquidazione delle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 maggio 2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18268/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris