CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 13091/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a della [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con decreto depositato il 12 settembre 2025, la Corte di appello diReggio Calabria confermava il decreto con il quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della sorveglianzaspeciale per un anno e mezzo, con obbligo di soggiorno nella provincia diresidenza e cauzione di 1.500 euro, e la confisca di due polizze assicurative, sulpresupposto della sua pericolosità sociale generica, quale soggetto rientrantenella categoria di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 6settembre 2011, n. 159.2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] chiedendo l’annullamento deldecreto in ragione di cinque motivi.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenutasussistenza e attualità della pericolosità sociale.La Corte territoriale ha confermato la misura personale valorizzandoesclusivamente elementi del tutto insignificanti ai fini dell'accertamento dellapericolosità sociale.Il decreto ha attribuito particolare valore probatorio al coinvolgimento delprevenuto nel procedimento penale cosiddetto [OSCURATO:PERSONA], affidandosi algiudicato cautelare formatosi sulla relativa ordinanza applicativa della misuracustodiale nonché ad altri presunti fatti di reato oggetto dell'operazione di poliziacosiddetta [OSCURATO:PERSONA], risalente agli anni 2011 e 2012, cui ha fatto seguito unadeclaratoria di estinzione per prescrizione dei reati.Da tali elementi non poteva che derivare una valutazione moltoapprossimativa e inadeguata che rende il provvedimento impugnato illegittimo inquanto la relativa motivazione è apparente. La Corte d'appello non haconsiderato che, al momento della proposta, il prevenuto aveva interrotto damolti anni ogni rapporto con il settore dei carburanti e che a suo carico nonrisultavano frequentazioni abituali con ambienti criminali.Non vi sono elementi per ritenere che [OSCURATO:PERSONA] sia dedito a trafficidelittuosi ovvero che egli viva anche in parte con i proventi di attività delittuose:la motivazione del decreto è apparente anche con riferimento al requisitodell'abitualità.2.2. Motivazione apparente e mancata valutazione delle prove difensive.La Corte territoriale ha totalmente ignorato gli atti prodotti dalla difesacostituiti dalle trascrizioni delle deposizioni testimoniali rese nel dibattimento delprocesso cosiddetto [OSCURATO:PERSONA], dal quale è sorto il procedimento diprevenzione. Dalle testimonianze è emerso che il ricorrente svolgeva mansionimeramente esecutive e non aveva poteri decisionali, risultando estraneo agliinteressi e alle dinamiche finanziarie del sodalizio, come confermato anche dalleintercettazioni.2.3. Violazione di legge nonché mancanza, contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione in tema di misure patrimoniali.È illegittimo il provvedimento di confisca della polizza intestata a GabriellaBonafortuna con beneficiario [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente sorella e figliodel prevenuto. Manca la prova che detta polizza fosse direttamente riferibile alricorrente o che la stessa fosse stata alimentata con proventi illeciti.2.4. Erronea applicazione dei criteri di accertamento della sproporzionepatrimoniale. Omessa motivazione.La valutazione sulla proporzionalità dei redditi è stata svolta dalla Corted'appello senza tenere in alcuna considerazione i dati di natura scientifica fornitidal ricorrente attraverso la consulenza tecnica di parte.Il giudizio di sproporzione è stato fondato su parametri Istat standardizzatidel tutto scollegati dalla concreta realtà socio-economica della Locride, sullaomessa considerazione di redditi leciti percepiti dal nucleo familiare e sullaquantificazione di uno scostamento di appena 5.000 euro in vent'anni.Le polizze confiscate sono state attivate nel 2010, mentre i fatti delittuosi inipotesi indicativi della pericolosità del proposto risalgono al 2017, cosicché inogni caso difetta la connessione fra i beni oggetto di ablazione e la sussistenza inquell'arco temporale della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA].2.5. Violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza in quantol'applicazione congiunta della misura personale e della confisca di modesti valoripatrimoniali risulta sproporzionata rispetto agli indici fattuali.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti omanifestamente infondati.2. Va premesso che nel procedimento di prevenzione il ricorso percassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il dispostodell’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 (e del precedente art. 4 legge 27dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall’art. 3-ter, secondo comma, legge 31maggio 1965, n. 575), con una previsione che ha superato il vaglio dicostituzionalità (Corte Cost., sent. n. 106 del 2015).Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dalnovero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi dell'illogicità manifesta dicui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamentedenunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramenteapparente, poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere condecreto motivato imposto al giudice d'appello (Sez. U, n. 33451 del 29/07/2014,Repaci, Rv. 260246 – 01; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435– 01; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 – 01; Sez. 6, n. 33705del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 – 01; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016,Pandico, Rv. 266365 – 01).Nel caso esaminato dalle Sezioni Unite si è ribadito che non può essereproposta come vizio di motivazione mancante o apparente la sottovalutazione diargomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice ocomunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento delprovvedimento impugnato.Con una successiva pronunzia le Sezioni Unite hanno nuovamente affermatocome «sia possibile svolgere in sede di legittimità il controllo inerente all’esattaapplicazione della legge, sui provvedimenti applicativi della misura diprevenzione, ove si profila la totale esclusione di argomentazione su un elementocostitutivo della fattispecie che legittima l’applicazione della misura,configurandosi, in caso di radicale mancanza di argomentazione su puntoessenziale, la nullità del provvedimento ai sensi delle disposizioni di cui agli artt.111, sesto comma, Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen., 7, comma 1, d. lgs.06/09/2011, n. 159, poiché l’apparato giustificativo costituisce l’essenzaindefettibile del provvedimento giurisdizionale» (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017,dep. 2018, Gattuso, non mass. sul punto).Nel caso di specie la difesa, di fatto, ha in buona parte censurato lamotivazione del decreto impugnato, che risulta molto ampia su ogni aspetto equindi né mancante né apparente.3. In ordine al giudizio di pericolosità sociale, oggetto dei primi due motivi diricorso, la motivazione è assai specifica e puntuale.La Corte di appello si è attenuta al principio di diritto, consolidato nellagiurisprudenza di legittimità, in forza del quale, alla luce della sentenza dellaCorte costituzionale n. 24 del 2019, le “categorie di delitto” legittimantil'applicazione di una misura fondata sul giudizio di pericolosità generica, ai sensidell'art. 1, lett. b), del d. lgs. n. 159 del 2011, devono presentare il triplicerequisito – da ancorare a precisi elementi di fatto, dei quali il giudice di meritodeve rendere adeguatamente conto in motivazione – per cui deve trattarsi didelitti commessi abitualmente, ossia in un significativo arco temporale, cheabbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano,o abbiano costituito in una determinata epoca, l'unica, o quantomeno unarilevante, fonte di reddito per il medesimo (Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep.2021, Zangrillo, Rv. 280145 – 03; Sez. 1, n. 36080 del 11/09/2020, Cavazza,Rv. 280207 – 01; Sez. 2, n. 12001 del 15/01/2020, Leuzzi, Rv. 278681 – 01;Sez. 2, n. 27263 del 16/04/2019, Germanò, Rv. 275827 – 01; Sez. 6, n. 21513del 09/04/2019, Coluccia, Rv. 275737 – 01).3.1. Il decreto impugnato ha rimarcato che, nel procedimento penalecosiddetto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] è stato destinatario diun'ordinanza di custodia in carcere, rispetto alla quale si è formato il giudicatocautelare, e poi condannato in primo grado (alla pena di quattro anni e sei mesidi reclusione) per i reati di associazione per delinquere e autoriciclaggio,commessi dal 2017 al 2020. Al proposto è stato riconosciuto il ruolo diorganizzatore del sodalizio, costituitosi per realizzare lucrose frodi fiscalinell'ambito della commercializzazione degli idrocarburi; egli ha anche partecipatooperazioni fraudolente.La Corte d'appello ha dettagliatamente descritto le attività criminose lucro-genetiche nelle quali è stato coinvolto [OSCURATO:PERSONA], disattendendo con specificamotivazione le censure della difesa, diversamente da quanto sostenuto nelricorso. Ad esempio, il decreto ha osservato che il ruolo formale di lavoratoresubordinato alle dipendenze della Italpetroli rivestito dal ricorrente noncomportava affatto, di per sé, la sua estraneità ai fatti illeciti continuativamentepianificati e commessi in seno alla società e con i suoi vari partner commerciali,veri o finti. Il proposto, infatti, aveva un ruolo decisivo nell'organizzazione dellesoggetti coinvolti a vario titolo nei delitti, non smentito dalla produzione di soloalcune delle deposizioni rese nel processo (come poi confermato dalla condannain primo grado, sopravvenuta prima della discussione finale).3.2. Il decreto ha anche valorizzato le risultanze del processo cosiddetto Oronero, nell'ambito del quale [OSCURATO:PERSONA] era stato raggiunto da un decreto difermo per fatti-reato commessi fra il 2008 il 2011, analoghi a quelli per i qualiegli è stato condannato nel processo “[OSCURATO:PERSONA]” (traffico illecito dicarburante, sottrazione fraudolenta al pagamento delle accise sul gasolio, truffaaggravata ai danni dello Stato).Con sentenza del 19 dicembre 2021 il Tribunale di Locri ha emesso sentenzadi non doversi procedere per essere detti reati estinti per prescrizione.In proposito la Corte ha richiamato e correttamente applicato il principioaffermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, ribadito da ultimo dalleSezioni Unite (Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, non mass. sulpunto), secondo il quale l’accertamento di un fatto su cui fondare la diagnosi dipericolosità generica ben può essere desunto da una pronuncia che, in sedepenale, abbia tuttavia dovuto constatare la intervenuta prescrizione del reato.La sentenza Putignano ha osservato che «il giudice della prevenzione nonpuò basare il suo accertamento su meri sospetti ed indizi, ma è tenuto aprendere in considerazione fatti storicamente apprezzabili, tali essendo anchequelli deducibili non solo da sentenze di condanna e/o di proscioglimento, maanche da atti di indagine»; nel contempo ha ribadito che, «consideratal'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto al giudizio di merito, laprova indiretta o indiziaria non deve essere dotata dei caratteri prescritti dall'art.192 cod. proc. pen., né le chiamate in correità o in reità devono esserenecessariamente sorrette da riscontri individualizzanti».3.3. Il decreto impugnato ha anche specificamente motivato in ordine alprofilo dell'attualità della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], smentendola ricostruzione proposta dalla difesa in ordine alle ragioni per le quali la misuracautelare della custodia in carcere a un certo punto era stata sostituita (e nonrevocata) dal Giudice per le indagini preliminari. Questi aveva ritenuto ancoraconfermata dal Tribunale del riesame e ritenuta incensurabile dalla Corte dicassazione in sede cautelare.La Corte territoriale ha preso in considerazione e collegato i delitti giàoggetto dell'indagine nel procedimento “[OSCURATO:PERSONA]”, il cui accertamento si arrestaall'anno 2011, con quelli venuti in rilievo con l'operazione “[OSCURATO:PERSONA]”,protratti sino al 2020. Ha rimarcato il decreto che si è in presenza di “oltre 10anni di attività illecite compiute stabilmente da parte di un soggetto che sioccupava professionalmente del settore, nell'ambito del quale ha svoltocontinuativamente la sua attività lavorativa, spaziando tra numerosi delitti, tuttifunzionali a frodare il fisco e lucrare per sé e per i suoi datori di lavoro ingentiguadagni dall'elusione dell'IVA e delle accise e dal riciclaggio del denaro ricavatoda tali delitti”.3.4. A fronte delle ampie, puntuali e specifiche argomentazioni del decretoimpugnato, i motivi di ricorso per un verso risultano generici e per altro versoprospettano presunti vizi della motivazione, tutt'altro che mancante, nondeducibili in questa sede.4. Con il terzo motivo il ricorrente ha censurato il decreto nella parte in cui haritenuto fittizia la intestazione alla sorella [OSCURATO:PERSONA] della polizzaassicurativa attivata presso le [OSCURATO:SOCIETA]Sul punto il ricorso è inammissibile.Infatti, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, è inammissibile percarenza di interesse il ricorso per cassazione del proposto che si limiti a dedurrel'insussistenza del rapporto fiduciario e, quindi, la titolarità effettiva del bene incapo al terzo intestatario, senza addurre un interesse proprio alla restituzione(Sez. 2, n. 2433 del 09/01/2026, Mordà, non mass.; Sez. 5, n. 17822 del28/01/2025, Casamomica, non mass. sul punto; Sez. 6, n. 5095 del09/01/2024, Graviano, non mass. sul punto; Sez. 1, n. 20717 del 21/01/2021,Loiero, Rv. 281389 – 01; Sez. 1, n. 50463 del 15/06/2017, Mangione, Rv.271822 – 01).5. Con il quarto motivo la difesa ha lamentato una omessa motivazione nellaparte in cui la Corte d'appello ha ritenuto che i redditi tracciati del nucleofamiliare composto dal ricorrente, dalla moglie e dai tre figli risultinosproporzionati e incongrui rispetto al denaro necessario per gli esborsi e ilmantenimento del tenore di vita della famiglia.Il motivo è privo di ogni fondamento perché al profilo contestato la Corted'appello ha dedicato ampia parte della motivazione del decreto (pagg. 27-35),disattendendo espressamente le deduzioni difensive svolte anche con l’ausilio diuna consulenza tecnica.È manifestamente infondata anche la deduzione inerente al criterio dellaragionevolezza temporale, là dove si è fatto riferimento al periodo trascorso fra il2010, quando vennero attivate le polizze, e la commissione dei fatti delittuosi,nell’anno 2017, per i quali – secondo la difesa – sussisterebbe la pericolosità delproposto.In realtà – come ampiamente argomentato dai Giudici di merito – lapericolosità di [OSCURATO:PERSONA] è stata riconosciuta a partire dall'anno 2008 sullabase delle risultanze del processo “Oro nero”.6. Infine, è inammissibile per estrema genericità il quinto motivo di ricorsocon il quale si è apoditticamente dedotta la violazione del principio diproporzionalità e ragionevolezza in ragione dell'applicazione congiunta dellamisura personale e della confisca di valori patrimoniali che, peraltro, lo stessoricorrente definisce modesti.7. All’inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende dellasomma di euro tremila, così fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 19/03/2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePiero [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]