CassazionedecretoSezione 6Decisione del 22 febbraio 2023
Cassazione n. 20935/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso il decreto emesso il 20/01/2022 dalla Corte di appello di Catania; visti gli atti, il decreto impugnato ed il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 20 gennaio 2022 la Corte di appello di Catania ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto emesso dal Tribunale di Catania il 14 giugno 2021, con il quale gli è stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni due e mesi sei e l'imposizione di una cauzione di euro duemilacinquecento. 2. Avverso la richiamata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo con un primo motivo i vizi di erronea applicazione della legge penale e carenza della motivazione riguardo all'attualità della pericolosità sociale, in ragione dell'ampio lasso temporale intercorso rispetto alla detenzione in carcere del proposto (dal 2016), senza poter svolgere alcuna attività lavorativa. 2.1. Con un secondo motivo si deducono analoghi vizi per avere la Corte d'appello motivato il provvedimento impugnato esclusivamente in relazione al procedimento penale, in corso e non ancora definitivo, per il quale il proposto si trova oggi sottoposto a misura cautelare. 2.2. Con un terzo motivo, infine, si lamenta la carenza di motivazione in ordine alla richiesta di diminuzione della cauzione. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 22 febbraio 2023 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per far valere ragioni di doglianza diverse da quelle consentite dalla legge. 2. Costituisce, invero, ius receptum nella elaborazione giurisprudenziale di questa Suprema Corte il principio secondo il quale nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, ossia quando il decreto ometta del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte, il quale, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284). Tale principio, enunciato con rifermento alla disciplina previgente rispetto a quella contenuta nel d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ma di certo valido anche nei procedimenti aventi ad oggetto misure di prevenzione personali o reali applicate nella vigenza delle disposizioni del richiamato d.lgs. - dato che l'art. 10, comma 3, d.lgs. cit., cui si fa riferimento anche nell'art. 27, comma 2, per le misure reali, prevede espressamente che il ricorso in cassazione avverso il decreto emesso dalla Corte di appello possa essere presentato solo per violazione di legge -, esclude che nel giudizio di legittimità possano essere dedotti meri vizi della motivazione che si traducano in forme di illogicità ovvero in una diversa interpretazione degli elementi dimostrativi già valutati dai giudici di merito. Possono rilevare, sotto tale profilo, solo quei vizi che concretizzino una ipotesi di motivazione del tutto assente ovvero apparente, intesa quest'ultima come motivazione del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero quella in cui le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento: deve dunque trattarsi di un vizio che sostanzia una "inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali" (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246). 3. Alla luce di tale regula iuris, le prime due ragioni di doglianza, peraltro aspecificamente formulate, devono considerarsi inammissibili in questa Sede, in quanto con le stesse, lungi dall'evidenziare un'ipotesi di motivazione inesistente o apparente, si sollecita una non consentita rilettura delle emergenze procedimentali, finalizzata a togliere efficacia persuasiva alla trama argomentativa delineata nel decreto impugnato, di contro caratterizzato da una motivazione completa e congrua, in quanto tale idonea ad illustrare compiutamente le ragioni giustificative della decisione e la ritenuta infondatezza del complesso degli elementi dalla difesa prospettati nel gravame di merito. In particolare, la Corte di appello, dopo aver richiamato, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. cit., gli elementi sintomatici dell'appartenenza del proposto alla "famiglia calatina" del sodalizio mafioso di "cosa nostra" - in ragione di una decisione di condanna alla pena di quattordici anni di reclusione emessa in primo grado sia per il reato associativo, sino al 2016, che per due ipotesi di estorsione e tentata estorsione pluriaggravate ex art. 416-bis 1 cod. pen., commesse sino al novembre 2015 - ha ritenuto possibile applicare nei suoi confronti la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo attraverso l'analisi delle modalità della predetta partecipazione (cfr. pag. 3 del provvedimento impugnato), escludendo, in difetto di pregnanti elementi probatori, il venir meno del vincolo associativo e il manifestarsi di comportamenti indicativi dell'intervenuto recesso dalle logiche criminali precedentemente condivise con un ruolo operativo di rilievo, sì da pervenire ad un motivato apprezzamento conclusivo di persistenza del requisito della pericolosità sociale. Parimenti inammissibile deve ritenersi, infine, l'ultimo motivo di ricorso, ove si consideri che, in tema di misure di prevenzione, il provvedimento impositivo della cauzione di cui all'art. 31, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - nel caso di specie, peraltro, congruamente motivato - non è impugnabile in base al principio di tassatività di cui all'art. 568, comma 1, cod. proc. pen., non essendo prevista dalla legge nei suoi confronti alcuna forma di gravame (Sez. 6, n. 39829 del 26/06/2019, Gambina, Rv. 277065). 4. Sulla base delle su esposte considerazioni, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.