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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 luglio 1975

Cassazione n. 17288/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 06/07/1975 avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], per la fattispecie di furto aggravato.

2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo con il quale si deducono la contraddittorietà e la manifesta illogicità della sentenza nella parte in cui, da un lato, ha ritenuto l'individuazione dell'indagato quale uno degli autori del furto resa possibile dalla disamina da parte della polizia giudiziaria delle riprese effettuate, in orario notturno, dal sistema di videosorveglianza installato presso l'esercizio commerciale nel cui atrio di ingresso è stato commesso il reato, e, dall'altro, ha ritenuto l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede nonostante la presenza del detto sistema di videosorveglianza.

3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato in quanto basato sull'illogica sovrapposizione di due differenti piani, quello dell'avvenuta individuazione di uno dei rei tramite la visione da parte della polizia giudiziaria delle riprese effettuate mediante il sistema di videosorveglianza e quello della sussistenza della circostanza aggravante, ritenuta nella specie compatibile con la presenza del detto sistema in conformità con principio anche di recente ribadito dalla Suprema Corte, con il quale invece il ricorrente non si confronta.

In tema di furto, difatti, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (ex plurimis, Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Saja, Rv. 280157).

4. L'inammissibilità del ricorso rende irrilevante la sopravvenuta procedibilità del reato a querela, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, che ha modificato l'art. 624, comma terzo, cod. pen. (ex plurimis, Sez. 4, n. 6140 e 6143 del 10/01/2023, non nnassimate).

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 06/07/1975 avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], per la fattispecie di furto aggravato. 2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo con il quale si deducono la contraddittorietà e la manifesta illogicità della sentenza nella parte in cui, da un lato, ha ritenuto l'individuazione dell'indagato quale uno degli autori del furto resa possibile dalla disamina da parte della polizia giudiziaria delle riprese effettuate, in orario notturno, dal sistema di videosorveglianza installato presso l'esercizio commerciale nel cui atrio di ingresso è stato commesso il reato, e, dall'altro, ha ritenuto l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede nonostante la presenza del detto sistema di videosorveglianza. 3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato in quanto basato sull'illogica sovrapposizione di due differenti piani, quello dell'avvenuta individuazione di uno dei rei tramite la visione da parte della polizia giudiziaria delle riprese effettuate mediante il sistema di videosorveglianza e quello della sussistenza della circostanza aggravante, ritenuta nella specie compatibile con la presenza del detto sistema in conformità con principio anche di recente ribadito dalla Suprema Corte, con il quale invece il ricorrente non si confronta. In tema di furto, difatti, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (ex plurimis, Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Saja, Rv. 280157). 4. L'inammissibilità del ricorso rende irrilevante la sopravvenuta procedibilità del reato a querela, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, che ha modificato l'art. 624, comma terzo, cod. pen. (ex plurimis, Sez. 4, n. 6140 e 6143 del 10/01/2023, non nnassimate). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così