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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 aprile 2023

Cassazione n. 14395/2025

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12871/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 109 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, [OSCURATO:PERSONA]-intimati- avverso DECRETO diTRIBUNALE ROMA n. 75161/2022 depositata i l 28/04/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: Con provvedimento del 28.04.2024 il Tribunale di Roma il rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso provvedimento con il quale il Ministero dell'Interno-Dipartimento per le [OSCURATO:PERSONA] e l'Immigrazione - [OSCURATO:PERSONA] dei servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo-[OSCURATO:PERSONA] ha disposto, ex art.18.1.b. del Regolamento UE n. 604/2013, Reg.

DublinoIII, il suo trasferimento in Austria, Paese in cui la straniera risultava avere già presentato una precedente domanda di protezione internazionale, come risultante dal sistema Eurodac, e che aveva comunicato di accettare la richiesta di ripresa in carico.

Avverso tale pronuncia del [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad un unico articolato motivo con cui si è denunciata la violazione dell’art. 360 co. 1 n. 3. la violazione e/o falsa applicazione degli a rtt. 4 e 5 ,27, Reg (UE) 604/2013, art. 2697 c.c. perché il colloquio è stato espletato senza l'assistenza dell'interprete e per l'omessa consegna di informazioni che per legge devono essere fornite, nonché per la omessa traduzione in una lingua a lui conosciuta Con istanza depositata in data 16.4.2025 il difensore del ricorrente dava atto che il Ministero aveva riconosciuto la competenza dello Stato italiano a decidere sull’istanza di protezione internazionale e per questo chiedeva la cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: Il Ministero degli Interni ha comunicato con nota 11.10.2024 la competenza dello Stato italiano a decidere sull’istanza di protezione internazionale.

Tale decisione ha comportato il venir meno delle ragioni di contrasto fatte valere con l’odierno giudizio e deve quindi essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.

Nessuna determinazione in punto spese stante la mancata costituzione del Ministero.

P.Q.M La Corte dichiara

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12871/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 109 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, [OSCURATO:PERSONA]-intimati- avverso DECRETO diTRIBUNALE ROMA n. 75161/2022 depositata i l 28/04/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: Con provvedimento del 28.04.2024 il Tribunale di Roma il rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso provvedimento con il quale il Ministero dell'Interno-Dipartimento per le [OSCURATO:PERSONA] e l'Immigrazione - [OSCURATO:PERSONA] dei servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo-[OSCURATO:PERSONA] ha disposto, ex art.18.1.b. del Regolamento UE n. 604/2013, Reg. DublinoIII, il suo trasferimento in Austria, Paese in cui la straniera risultava avere già presentato una precedente domanda di protezione internazionale, come risultante dal sistema Eurodac, e che aveva comunicato di accettare la richiesta di ripresa in carico. Avverso tale pronuncia del [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad un unico articolato motivo con cui si è denunciata la violazione dell’art. 360 co. 1 n. 3. la violazione e/o falsa applicazione degli a rtt. 4 e 5 ,27, Reg (UE) 604/2013, art. 2697 c.c. perché il colloquio è stato espletato senza l'assistenza dell'interprete e per l'omessa consegna di informazioni che per legge devono essere fornite, nonché per la omessa traduzione in una lingua a lui conosciuta Con istanza depositata in data 16.4.2025 il difensore del ricorrente dava atto che il Ministero aveva riconosciuto la competenza dello Stato italiano a decidere sull’istanza di protezione internazionale e per questo chiedeva la cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: Il Ministero degli Interni ha comunicato con nota 11.10.2024 la competenza dello Stato italiano a decidere sull’istanza di protezione internazionale. Tale decisione ha comportato il venir meno delle ragioni di contrasto fatte valere con l’odierno giudizio e deve quindi essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse. Nessuna determinazione in punto spese stante la mancata costituzione del Ministero. P.Q.M La Corte dichiara