CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 aprile 2023
Cassazione n. 14395/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12871/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 109 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, [OSCURATO:PERSONA]-intimati- avverso DECRETO diTRIBUNALE ROMA n. 75161/2022 depositata i l 28/04/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: Con provvedimento del 28.04.2024 il Tribunale di Roma il rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso provvedimento con il quale il Ministero dell'Interno-Dipartimento per le [OSCURATO:PERSONA] e l'Immigrazione - [OSCURATO:PERSONA] dei servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo-[OSCURATO:PERSONA] ha disposto, ex art.18.1.b. del Regolamento UE n. 604/2013, Reg. DublinoIII, il suo trasferimento in Austria, Paese in cui la straniera risultava avere già presentato una precedente domanda di protezione internazionale, come risultante dal sistema Eurodac, e che aveva comunicato di accettare la richiesta di ripresa in carico. Avverso tale pronuncia del [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad un unico articolato motivo con cui si è denunciata la violazione dell’art. 360 co. 1 n. 3. la violazione e/o falsa applicazione degli a rtt. 4 e 5 ,27, Reg (UE) 604/2013, art. 2697 c.c. perché il colloquio è stato espletato senza l'assistenza dell'interprete e per l'omessa consegna di informazioni che per legge devono essere fornite, nonché per la omessa traduzione in una lingua a lui conosciuta Con istanza depositata in data 16.4.2025 il difensore del ricorrente dava atto che il Ministero aveva riconosciuto la competenza dello Stato italiano a decidere sull’istanza di protezione internazionale e per questo chiedeva la cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: Il Ministero degli Interni ha comunicato con nota 11.10.2024 la competenza dello Stato italiano a decidere sull’istanza di protezione internazionale. Tale decisione ha comportato il venir meno delle ragioni di contrasto fatte valere con l’odierno giudizio e deve quindi essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse. Nessuna determinazione in punto spese stante la mancata costituzione del Ministero. P.Q.M La Corte dichiara