CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 24 aprile 1981
Cassazione n. 04181/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 24/04/1981 avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che insiste nell'accoglimento del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che associandosi alle conclusioni del codifensore, insiste per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Milano per il reato di partecipazione, con ruolo di capo, ad un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti. I) La difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 190, 192 cod. proc. pen. e 416 cod. pen. La Corte di appello, sostiene la difesa, avrebbe fatto malgoverno delle regole di giudizio e valutazione del materiale probatorio riversato in atti, esprimendo una motivazione illogica con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato contestato all'imputato. Le condotte individuate in sentenza non sono idonee a sostenere il convincimento dei giudici, non rivelando che l'imputato abbia agito allo scopo di perseguire gli scopi del consorzio illecito e di contribuire alla sua esistenza. Dalla conversazione registrata al progressivo n. 216, in cui compare l'unico riferimento ai reati fine operato dall'imputato, è possibile desumere la chiara dimostrazione dell'assenza del pactum sceleris e della estraneità alla condotta contestata. Il fatto che il ricorrente abbia preso in affitto un appartamento a lesolo è privo di rilievo poiché egli risiedeva stabilmente in Roma ed era l'unico membro del nucleo familiare a possedere un permesso di soggiorno, circostanza che gli consentiva di stipulare il contratto di affitto. Peraltro i reati fine contestati sono stati commessi in Milano e la frequentazione dell'appartamento di lesolo è spiegabile in ragione dei vincoli di familiarità esistenti tra coloro che vi si recavano. L'affermazione secondo la quale l'organizzazione era dedita alla commissione di una pluralità di furti in diverse località del territorio nazionale stride con la contestazione dei reati fine, limitata a tre soli episodi di furto commessi in Milano. L'esistenza di una cassa comune a cui attingevano gli appartenenti al sodalizio è smentita dalla conversazione in cui l'imputato, riferendosi al nipote, afferma che costui avrebbe potuto vivere come un "boss perché Fadila prende centinaia di euro".II) Sarebbe censurabile la decisione assunta nella parte in cui riconosce all'imputato il ruolo di capo dell'organizzazione. Sul punto le sentenza di merito avrebbero prodotto una motivazione del tutto inadeguata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. La motivazione della sentenza impugnata è adeguata a sostenere il decisum e le argomentazioni della difesa tendono a prospettare una non consentita rivalutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, Rv. 280601:"In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito"). La Corte di merito, offrendo adeguata risposta alle doglianze difensive, ha posto in rilievo come i soggetti coinvolti nella vicenda, sebbene legati tra loro da vincoli familiari, agissero in modo da rendere riconoscibile nel loro operato i caratteri propri dell'associazione per delinquere. Costoro, infatti, guidati e coordinati dall'imputato, che era il capofamiglia, perseguivano lo scopo di realizzare furti prevalentemente in danno di turisti nei centri di Milano e di Venezia, agendo sulla base di un modus operandi ben preciso e collaudato (gli uomini si occupavano della organizzazione e della logistica delle azioni predatorie; le donne di occupavano della materiale commissione dei furti). Ha precisato la Corte di merito, sulla base dell'analisi delle conversazioni intercettate e considerando le emergenze probatorie in atti, come il nucleo familiare agisse in modo coordinato, muovendosi sul territorio come un unico gruppo, utilizzando appartamenti e alberghi comuni, autovetture comuni ed anche utenze comuni. Le donne impegnate nella commissione dei furti, che si allontanavano per intere giornate in cerca di vittime da borseggiare, si avvalevano della collaborazione di alcune baby sitter che si occupavano dei figli in tenerissima età, intervenendo anche presso le autorità in caso di arresto, in modo da agevolare le madri nell'ottenimento di benefici. Come è noto, ai fini del riconoscimento del delitto associativo, l'accordo tra i compartecipi non deve assumere la forma di un patto espresso consacrato in atti di costituzione, statuti, regolamenti, iniziazioni o in altre manifestazioni di formale adesione, essendo sufficiente l'esistenza di fatto di una struttura organizzata finalizzata all'attuazione di un programma criminoso per la realizzazione di un numero indeterminato di reati (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 38524 del 11/07/2018, Rv. 274099 - 01) Sul piano processuale l'esistenza del sodalizio criminoso e la prova del vincolo permanente può essere data anche per mezzo dell'accertamento di "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli associati, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le specifiche modalità esecutive [ex multis Sez. 5, Sentenza n. 8033 del 15/11/2012, Rv. 255207 - 01; Sez. 6, n. 12530 del 24/09/1999, Rv. 216391 - 01:«In tema di associazione per delinquere, mancando di norma un atto "costitutivo" del sodalizio, la prova dell'esistenza di un'associazione con finalità illecite ben può essere desunta, in via indiretta, da "facta concludentia", tra i quali assumono particolare rilievo i delitti programmati ed effettivamente realizzati, specie se il contesto in cui questi sono maturati e le loro modalità di esecuzione conclamino l'esistenza di un vincolo associativo, quale entità del tutto indipendente dalla concreta esecuzione dei singoli delitti- scopo. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la valutazione del giudice di merito che aveva desunto l'esistenza di un'associazione dedita al contrabbando da vari elementi sintomatici emergenti dai singoli episodi criminosi, quali la capillare organizzazione operativa, il numero delle persone coinvolte, la sintonia operativa tra gli agenti, i mezzi adoperati e il numero delle basi logistiche)»]. Il discorso giustificativo espresso dalla Corte di merito, alla luce dei principi richiamati, non soffre dei vizi lamentati dalla difesa, la quale prospetta nella sostanza una diversa interpretazione delle emergenze probatorie e del contenuto delle conversazioni intercettate. In relazione a tale ultimo profilo è utile rammentare come il significato attribuito ai dialoghi registrati, anche nel caso di utilizzo di un linguaggio criptico o convenzionale, costituisca valutazione di merito insindacabile in cassazione. Di contro, la censura di diritto elevabile in tali casi può riguardare soltanto la logica della chiave interpretativa: le valutazioni effettuate dal giudice di merito sul contenuto delle comunicazioni intercettate sono censurabili in sede di legittimità soltanto se ed in quanto si fondino su criteri interpretativi irragionevoli ovvero quando si applichino scorrettamente tali criteri, evenienza da escludersi nel presente caso (si veda Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01, così massimata: "In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità").2. Anche in relazione al ruolo di capo riconosciuto all'imputato non si individuano aspetti meritevoli di censura nella motivazione offerta in sentenza. Si legge in sentenza che l'imputato agiva assumendosi impegni di rilevante significato per la vita dell'associazione, reperendo gli immobili che fungevano da base logistica del sodalizio, utilizzando diversi veicoli che venivano adoperati per il trasporto delle donne che si occupavano della materiale commissione dei furti. Sempre l'[OSCURATO:PERSONA] chiedeva conto alla moglie e all'altra sodale [OSCURATO:PERSONA] dell'esito quotidiano dell'attività di borseggio, irritandosi dopo avere appreso che si trattava di uno scarso bottino. Il ruolo di capo di un'associazione per delinquere, secondo i principi stabiliti da questa Corte, è riconoscibile non solo nel soggetto posto al vertice di un'organizzazione, ma anche in quello che abbia compiti risolutivi nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati (cfr. Sez. 2, n. 7839 del 12/02/2021, Rv. 280890 - 01). Ciò consente di affermare la correttezza dell'inquadramento operato dai giudici di merito, rispondente ai criteri dettati in sede di legittimità. 3. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente