CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 maggio 2025
Cassazione n. 18672/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5256/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), -intimata- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di MILANO n. 6093/2021 depositata il 13/07/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] C.A.M. di [OSCURATO:PERSONA], quale cessionaria dei rispettivi crediti ceduti da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] (quest'ultimo titolare di due crediti derivanti da due eventi distinti e autonomi), con tre distinti atti di citazione, conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Milano, [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:SOCIETA].) per sentirla condannare alla liquidazione dell'indennizzo contrattuale dovuto ai rispettivi cedenti. A fondamento delle domande, la Carrozzeria C.A.M. allegava e deduceva che: 1) in data 12.04.2018, il veicolo "[OSCURATO:PERSONA]", targato [OSCURATO:TARGA], di proprietà del Santaniello e assicurato con la [OSCURATO:SOCIETA]. contro il rischio eventi atmosferici, si trovava nell'abitato di Pavia allorquando aveva subito “danni da grandine”; 2) in data 26.01.2018, il veicolo "[OSCURATO:PERSONA]", targato [OSCURATO:TARGA], di proprietà del Magnaneo e assicurato con la [OSCURATO:SOCIETA]. contro il rischio furto / atti vandalici, si trovava in sosta nell'abitato di Arese allorquando aveva subito “danni da ignoti malfattori”; 3) in data 09.08.2017, il veicolo "[OSCURATO:PERSONA]", targato [OSCURATO:TARGA], di proprietà del Magnaneo e assicurato con la [OSCURATO:SOCIETA]. contro il rischio eventi atmosferici, si trovava nell'abitato di Desenzano del Garda (BS) allorquando aveva subito “danni da grandine”. Nei rispettivi procedimenti, si costituiva la [OSCURATO:SOCIETA]., la quale, in via preliminare, eccepiva la carenza di legittimazione attiva in capo alla Carrozzeria CAM (ad esclusione della posizione del cedente Santaniello), in quanto gli atti di cessione del credito non sarebbero stati sottoscritti dal Magnaneo ed inefficacia della cessione; eccepiva, inoltre, la connessione delle cause promosse dall'attrice; nel merito, contestava le pretese indennitarie di parte attrice. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Milano –riuniti i tre procedimenti e rigettate le istanze istruttorie – con sentenza n. 11613/2019, accoglieva la domanda attorea, in relazione alla posizione del cedente Santaniello, mentre, per le altre due posizioni, accoglieva l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata da [OSCURATO:SOCIETA]. e compensava integralmente le spese di lite tra le parti. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello la Carrozzeria C.A.M. di [OSCURATO:PERSONA] per i seguenti motivi: 1) erronea motivazione in ordine all'accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva della Carrozzeria in relazione al credito ceduto dal Magnaneo (all'uopo richiamando la sentenza n. 3442/2018 emessa in altro giudizio dalla Corte di Appello di Milano a sostegno della tesi della sussistenza della propria legittimazione attiva e della conseguente fondatezza, nel merito, della pretesa indennitaria, da essa avanzata, in relazione ai crediti ceduti dal Magnaneo in quanto crediti adeguatamente provati nell'an e nel quantum debeatur); 2) erronea motivazione in ordine al riconoscimento di interessi nella misura legale ex art. 1284, I comma, c.c. in relazione al credito ad essa riconosciuto per la cessione effettuata dal Santaniello; 3) erronea motivazione in ordine alla compensazione delle spese di lite tra le parti. Si costituiva in appello la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].), la quale: in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. per infondatezza della pretesa della Carrozzeria; e, nel merito, eccepiva in ogni caso l'infondatezza dell'appello. Il Tribunale di Milano, quale giudice di appello, con sentenza n. 6093/2021, respinta l’eccezione di inammissibilità, in parziale accoglimento dello stesso, condannava [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento a favore della Carrozzeria, quale cessionaria del credito del Magnaneo, della somma di euro 4.257,15, già al netto dello scoperto contrattuale, in moneta attuale, oltre interessi al saggio e con le decorrenze indicate in parte motiva, confermando nel resto la impugnata sentenza e compensando integralmente tra le parti le spese processuali relative al grado. 2. Avverso la sentenza del giudice di appello ha proposto ricorso la Carrozzeria. La compagnia assicuratrice non ha svolto difese. Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte. I Difensori non hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] C.A.M. di [OSCURATO:PERSONA] articola in ricorso due motivi. 1.1. Con il primo motivo la carrozzeria ricorrente denuncia: violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 24 della Costituzione, 115 e 116 c.p.c., 2727 e 2729 c.c. in relazione all'art. 360, n, 3. nella parte in cui il giudice di appello non ha ammesso la prova testimoniale, da essa richiesta, nonché ha ritenuto gli elementi offerti nel giudizio privi di gravità, precisione e concordanza, considerandoli peraltro singolarmente (e non nel loro complesso). Riporta quanto dedotto con l'atto di citazione nel giudizio di primo grado e rileva che il giudice di appello, per quanto concerne tale procedimento: da un lato, ha ritenuto non provato il fatto (atto vandalico-furto) in forza del quale essa Carrozzeria aveva avanzato le propria domanda indennitaria, ma, dall'altro, non ha accolto né la richiesta di prova testimoniale, i cui capitoli ripercorre, volta proprio a dimostrare l'evento dedotto (atto vandalico/furto); né la richiesta di ordinare alla compagnia assicurativa (ovvero al perito) di esibire la perizia redatta a seguito di ispezione sul mezzo assicurato; e neppure la richiesta di c.t.u. meccanica volta alla quantificazione dei danni (richieste che aveva fatto al giudice di primo grado e che aveva reiterato in appello). Si duole che il giudice di appello non ha accolto la richiesta di c.t.u. ed osserva che nel caso di specie dai rilievi fotografici prodotti risultavano danni ictu oculi nel loro complesso riconducibili ad atto vandalico/furto in ragione della loro natura e tipologia (trafugamento di alcune parti del veicolo), motivo per il quale il giudice d’appello, non avendo le conoscenze tecniche, ben avrebbe dovuto disporre una CTU, quantomeno avrebbe dovuto motivare il diniego. Lamenta che il giudice di appello non ha accolto la richiesta di prova testimoniale, ritenuta erroneamente irrilevante, in quanto dall’assunzione dei testi sarebbe risultato provato in via presuntiva che il veicolo del Magnaneo, una volta parcheggiato dallo stesso in via Cantù dell’abitato di Arese, era stato oggetto di furto/atto vandalico. Rileva che, trattandosi di un'azione delittuosa (atto vandalico/furto), eseguita da ignoti in assenza di testimoni, essa carrozzeria non avrebbe mai potuto fornire la prova diretta volta ad illustrare le modalità con le quali i malviventi hanno effettivamente danneggiato il veicolo assicurato. 1.2. Con il secondo motivo la carrozzeria ricorrente denuncia: violazione e falsa applicazione degli art.li 91, 92 e 336 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c. nella parte in cui il giudice di appello ha affermato: Parimenti infondato è l'ultimo motivo di appello in ordine al regolamento delle spese in quanto questo giudice ritiene corretta la statuizione di integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, seppur con motivazione differente. Ed infatti, nella specie, deve ritenersi che a fronte dell'accogliento di una sola domanda formulata dalla Carrozzeria C.A.M di [OSCURATO:PERSONA] e del rigetto delle altre due domande attoree per la ritenuta fondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla compagnia convenuta, vi è stata nel giudizio di primo grado una sostanziale reciproca soccombenza tra le parti del processo e pertanto in applicazione del secondo comma dell'art. 92 c.p.c., a fronte della soccombenza reciproca, alcuna censura può essere accolta in ordine alla statuizione di integrale compensazione delle spese tra le parti . Invocando principi affermati da questa Corte, si sostiene che il giudice di appello: a) non avrebbe potuto giudicare sulla legittimità o meno della decisione impugnata in merito alle spese processuali (perché in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c. detta decisione aveva perso efficacia a seguito della riforma della sentenza del primo grado), ma avrebbe dovuto provvedere ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite; b) non avrebbe potuto confermare - peraltro con motivazione illegittima e illogica -la compensazione delle spese del primo grado, considerando solo ed esclusivamente l'esito del procedimento conclusosi davanti al Giudice di Pace di Milano. In definitiva, secondo la ricorrente, avuto riguardo all’esito complessivo della lite, l'Allianz sarebbe risultata soccombente (essendo stata rigettata l’eccezione di Allianz di carenza di legittimazione attiva ed essendo state accolte due delle tre domande, da essa carrozzeria formulate), ragion per cui, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il giudice di appello avrebbe dovuto condannare la compagnia al rimborso delle spese, da essa carrozzeria sostenute, o quantomeno compensarle parzialmente. 2. Il primo motivo è inammissibile. L’inammissibilità consegue in primo luogo al fatto che il motivo non si correla alla motivazione della sentenza impugnata, che ha spiegato le ragioni per le quali il giudice di appello non ha ammesso la prova testimoniale, rilevando che i relativi capitolinon concernevano la prova delle modalità del sinistro. In effetti, la lettura dei capitoli conferma detta valutazione: essi non concernono il fatto dell’esistenza nel veicolo delle parti, che si assumono essere state oggetto del furto notturno (rilevato l’indomani mattina). In particolare, il capitolo 1 non riferisce che il veicolo fosse integro. Quanto poi alla perizia, essendo rimaste indimostrate le modalità del fatto, la sua esibizione risultava irrilevante. 3. Il secondo motivo è fondato. 3.1. Fondata è laprima censura, quella relativa alla statui zione resa dal giudice di appello sul terzo motivo di appello. Queste le ragioni. Il giudice di appello, all’esito dello scrutinio dei primi due motivi di appello, inerenti al merito, ha ravvisato la loro fondatezza e, dunque, ha ritenuto i presupposti per l ’accoglimento parziale dell’appello rispetto alla decisione di primo gradosul merito del giudizio. L’esistenza di tali presupposti, giustificativi dell’accoglimento parziale dell’appello, comportava automaticamente, ai sensi dell’art. 336, primo comma, c.p.c., la caducazione della statuizione resa dal primo giudice sulle spese del giudizio di primo grado, giacché l’accoglimento anche parziale dell’appello comporta automaticamente, per effetto della riforma della decisione di primo grado quanto al “merito”in senso ampio (cioè alle questioni di merito in senso stretto e ad eventuali questioni di rito), il venir meno della statuizione sulle spese del primo giudice, in quanto essa è stata ed è dipendente dalla sua decisione sul “merito”. Il terzo motivo di appello avrebbe dovuto, dunque, essere dichiarato assorbito per queste ragioni e non avrebbe dovuto essere deciso. In tale caso il giudice di appello deve, infatti, provvedere sulle spese non solo quanto al grado di appello, ma anche quanto al primo grado, regolandole naturalmente sulla base dell’esito finale della lite. Da tanto consegue che la sentenza impugnata è illegittima là dove ha pronunciato sul terzo motivo di appello anziché, previo suo assorbimento, procedere ad unanuova decisione sulle spese di primo grado che ne erano oggettonell’àmbito del dovere di statuizione sulle spese dell’intero giudizio, imposto dalla – pur parziale - riforma della sentenza di primo grado. La sentenza va cassata sul punto. 3.2. La fondatezza della prima censura (relativa alla statuizione resa dal giudice di appello sul terzo motivo di gravame), determina l’assorbimento della seconda censura ( relativa alla statuizione resa sulle spese del giudizio di appello), in quanto, comporta ndo anch’essa il parziale accoglimento del ricorso (e, quindi, la caducazione della statuizione sulle spese del giudizio di appello),dipende anch’essa dalla decisione resa dal giudice di appello. 4. Al giudice dell’eventuale rinvio dovrebbe a questo punto demandarsi di provvedere sulle spese dell’intero giudizio, cioè, sia di quelle di primo grado, che di quelle di appello. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, ritiene che sussistano le condizioni per decidere nel meritoal riguardo e che, dunque, sia inutile il rinvio. Si deve, dunque, procedere a statuire sulle spese dei due gradi di merito e sulle spese del presente giudizio di legittimità. L’esistenza di una situazione di soccombenza reciproca in ragione dell’accoglimento solo parziale dei petitadi parte ricorrente, risultante come esito finale della lite,giustifica la compensazione delle spese dei due gradi di merito. Il solo parziale accoglimento del ricorso per cassazione giustifica la compensazione delle spese di legittimità. P.Q.M La Corte: -dichiara inammissibile il primo motivo; -accoglie parzialmente il secondo, dichiarandone l’assorbimento per il resto. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel