CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 13411/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della SostitutaProcuratrice generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilitàdel ricorso;udite le conclusioni dei difensori del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA](sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]) e Avv. [OSCURATO:PERSONA], chehanno insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimentoimpugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso lasentenza del 10 giugno 2025 con la quale la Corte di Appello di Ancona haconfermato la sentenza emessa, in data 21 novembre 2023, con cui il [OSCURATO:PERSONA] lo ha condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro2.500,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 629 cod. pen.2. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 629 e393 cod. pen., nonché vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà emanifesta illogicità in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementicostitutivi del reato di estorsione.Secondo la prospettazione difensiva, la Corte territoriale avrebbeomesso di applicare il principio di diritto in forza del quale il reato di estorsionee quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si distinguono in baseall’elemento soggettivo e non con riguardo al grado di intensità della violenza odella minaccia impiegata.Le dichiarazioni delle persone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e delLuogotenente [OSCURATO:PERSONA], unitamente alle conversazioni intercettate nelcorso delle indagini preliminari, dimostrerebbero che Perricciolo avrebbesequestrato e percosso [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere la restituzione dellasomma di denaro precedentemente consegnata alle persone offese perl’acquisto di un’autovettura presso una concessionaria ubicata nella zona diRoma.In tale prospettiva, si sostiene che Perricciolo avrebbe agìto nellaconvinzione di tutelare un proprio diritto — azionabile in sede giudiziaria —consistente nella restituzione della somma versata a fronte dell’inadempimentodel mandato conferito per l’acquisto di un’autovettura mediante la consegnadella relativa provvista finanziaria. Da ciò la difesa deduce la riconducibilitàdella condotta alla fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.Il ricorrente censura, inoltre, la motivazione con la quale i giudici diappello hanno disatteso il corrispondente motivo di gravame, ritenendolamanifestamente illogica nella parte in cui afferma che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] correlata a rivendicazioni economiche relative alla vettura dacedere al Guarente- si sarebbe successivamente trasformata in uncomportamento “genericamente polemico e ritorsivo” in conseguenzadell’atteggiamento dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce carenza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordineall’affermazione della sua responsabilità concorsuale nel reato di cui all’art. 629cod. pen.La Corte territoriale avrebbe fondato la condanna del Tringaleesclusivamente sulla sua presenza all’interno dell’ufficio in cui [OSCURATO:PERSONA] venivamalmenato da Perricciolo e sul fatto che il ricorrente avrebbe avallato i dubbi e isospetti nutriti da quest’ultimo circa la disonestà delle persone offese,assumendo un atteggiamento rivendicativo in relazione alla gestione nonredditizia del commercio di un furgone. In tal modo, secondo la motivazioneimpugnata, egli avrebbe rafforzato il proposito criminoso del correo,inducendolo a ritenere che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] agissero in modo scorretto.La difesa contesta tale ricostruzione, osservando che. dalleconversazioni intercettate, emergerebbe come il [OSCURATO:PERSONA] non fosseparticolarmente risentito nei confronti delle persone offese e come egli nonabbia pronunciato alcuna espressione né posto in essere alcuna condottadurante l’aggressione perpetrata da Perricciolo ai danni della persona offesa. Sievidenzia, inoltre, che il ricorrente non avrebbe preso parte ad alcunainterlocuzione relativa alla vicenda della vettura BMW X5, poiché convocato daPerricciolo esclusivamente per discutere della problematica concernente ilfurgone.Si aggiunge che il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe giunto sul luogo dei fatti solosuccessivamente alla conclusione della telefonata nel corso della qualePerricciolo avanzava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] le richieste estorsive dirette acostringerlo al pagamento dell’autovettura BMW X5, e dunque dopo laconsumazione del reato di cui all’art. 629 cod. pen., con conseguenteinsussistenza di qualsiasi nesso eziologico tra le parole pronunciate dalricorrente e l’evento estorsivo.La difesa sostiene, infine, che non assumerebbe rilievo la circostanzache il [OSCURATO:PERSONA] abbia inseguito e raggiunto [OSCURATO:PERSONA] dopo che questi si eradato alla fuga, posto che lo stesso, con dichiarazione scritta depositata nelgiudizio di appello, ha riferito che il [OSCURATO:PERSONA], dopo averlo afferrato per unbraccio, lo rassicurava invitandolo a tornare con lui e dicendogli che non glisarebbe accaduto nulla.4. Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, lamentainosservanza ed erronea applicazione dell’art. 603 cod. proc. pen. conseguenteal rigetto della richiesta di assunzione di una prova decisiva.La difesa evidenzia, in particolare, la decisività dell’esame della personaoffesa con riguardo al comportamento tenuto dal ricorrente nel momento dellasua fuga nonché alle espressioni pronunciate dal [OSCURATO:PERSONA] allorché avevaraggiunto e fermato [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo è fondato.1.1. La motivazione della sentenza impugnata risulta connotata daevidenti profili di contraddittorietà e manifesta illogicità, nella parte in cui laCorte territoriale, a fronte della specifica doglianza difensiva volta allariqualificazione del fatto nella fattispecie di esercizio arbitrario delle proprieragioni, ha sviluppato un iter argomentativo intrinsecamente incoerente.In particolare, i giudici di appello hanno, in un primo passaggio, rilevatoche la condotta illecita di Perricciolo si fosse inizialmente incentrata “sullerivendicazioni di carattere economico relative alla specifica operazionecommerciale afferente alla macchina BMW”, rivendicazioni sorrette dalconvincimento che le persone offese avessero agìto “in maniera scorretta perdanneggiarlo al loro vantaggio” (cfr. pag. 15 della sentenza impugnata).A fronte di tali premesse, la medesima Corte ha, tuttavia,successivamente affermato che la condotta violenta e minatoria posta in essereda Perricciolo fosse espressione di una volontà “genericamente polemica eritorsiva” (cfr. pag. 15 della sentenza di appello), giungendo, in via conclusiva,a ritenere integrato il delitto di estorsione, anziché quello di esercizio arbitrariodelle proprie ragioni, anche in considerazione del “ricorso a formeassolutamente esorbitanti di violenza e pressione psicologica” (cfr. pag. 14 dellasentenza di appello).Tale conclusione si rivela priva di adeguata coerenza logico-giuridica,estorsione è stata affermata in modo assertivo e non sorretta da un apparatomotivazionale idoneo, in evidente contrasto con il convincimento, giàvalorizzato dai giudici di merito, di Perricciolo di essere stato truffato dai duesoci, senza che siano state esplicitate le ragioni per le quali la sua condottasarebbe stata animata da una volontà “genericamente polemica e ritorsiva”,così come apoditticamente affermato dalla Corte territoriale. Peraltro, sel'iniziale richiesta di adempimento (esercizio arbitrario delle proprie ragioni) sitrasforma in una condotta di minaccia e violenza avente natura e volontàgenericamente ''polemica e ritorsiva", sostanzialmente punitiva per lescorrettezze delle due persone offese, divengono quanto meno dubbi ipresupposti del reato di estorsione, in particolare lo scopo di raggiungere uningiusto profitto.Ne deriva un quadro motivazionale incerto e contraddittorio, che nonconsente di stabilire se Perricciolo abbia agìto al fine di far valere una propriapretesa – suscettibile di tutela in sede giurisdizionale e non manifestamentearbitraria – consistente nella restituzione della somma versata in conseguenzadell’inadempimento del mandato conferito per l’acquisto dell’autovettura,ovvero al solo scopo di conseguire un profitto ingiusto, privo di giuridicalegittimazione.1.2. Va, al riguardo, ribadito il principio secondo cui integra il delitto diestorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condottaviolenta o minacciosa che, a prescindere dall’intensità o gravità della violenza odella minaccia, sia diretta all’attuazione di una pretesa non azionabile dinanziall’autorità giudiziaria.In tale prospettiva, le Sezioni Unite (n. 29541 del 16/07/2020, Filardo,Rv. 280027-02) hanno chiarito che i delitti di esercizio arbitrario delle proprieragioni con violenza o minaccia alla persona e di estorsione, pur presentandouna materialità non del tutto sovrapponibile, si distinguono essenzialmentesotto il profilo dell’elemento soggettivo: nel primo caso, l’agente persegue unprofitto nella ragionevole convinzione, non meramente astratta o arbitraria,ancorché infondata, di esercitare un proprio diritto ovvero di soddisfare unapretesa suscettibile di tutela giurisdizionale; nel secondo, invece, l’agenteagisce nella consapevolezza dell’ingiustizia del profitto perseguito.1.3. Deve essere, inoltre, rimarcato come i giudici di appello, nelnegare in radice la riconducibilità della condotta alla fattispecie di esercizioarbitrario delle proprie ragioni, anche sul presupposto che Perricciolo avrebbeingenerato nelle persone offese il timore per l’incolumità dei prossimi congiunti,hanno fatto erronea applicazione del principio secondo cui non è configurabiletale reato allorché le minacce siano rivolte a soggetti diversi dal presuntodebitore (cfr. Sez. 2, n. 11453 del 17/02/2016, Guarnieri, Rv. 267123-01; Sez.2, n. 5092 del 20/12/2017, Gatto, Rv. 272017-01). Occorre, in proposito,precisare che l’orientamento richiamato si riferisce a una diversa ipotesi, ossia aquella in cui le minacce siano direttamente indirizzate a soggetti estranei alrapporto obbligatorio, giacché l’estensione dell’azione intimidatoria a terzi noncoinvolti nel sinallagma denota una particolare intensità della coercizione, chetravalica l’ambito del rapporto creditorio.1.4. La fondatezza della doglianza difensiva comporta, in conclusione,l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio allaCorte di appello viciniore di Perugia, la quale dovrà riesaminare la vicenda2. L'accoglimento del primo motivo di ricorso rende superflua ladisamina delle ulteriori doglianze difensive da ritenersi assorbite. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte diAppello di Perugia.Così deciso il 18/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELE [OSCURATO:PERSONA]