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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 febbraio 2024

Cassazione n. 30307/2025

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio non essendo il fatto più previsto come reato, disponendo trasmettersi gli atti all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 24/10/202, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza emessa in data 19/02/2024 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 291 bis, comma 2, 296, comma 1, dpr n. 43/1973 e condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.200,00 di multa,

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale chiede che, in applicazione dell'art. 2 cod.pen., la sentenza venga annullata senza rinvio perché, ai sensi della legge 141/2024, il fatto ascritto all'imputato non è più previsto dalla legge come reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo di ricorso è fondato.

2. Questa Corte ha già affermato che in tema di contrabbando doganale, la detenzione per la vendita di tabacchi lavorati esteri in quantità inferiore a quindici chilogrammi convenzionali, anche in caso di recidiva del soggetto agente, costituisce fatto non più previsto dalla legge come reato, in quanto sanzionato come mero illecito amministrativo ex art. 84, comma 2, d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, salvo ricorra taluna delle aggravanti di cui all'art. 85 del predetto decreto.

3. Nella specie, il fatto contestato è relativo alla detenzione a fini di vendita di gr 240 di tabacchi lavorati esteri e non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti di cui all'art 85 del d.lgs 141/2024.

Non vi è dubbio, pertanto, che il caso oggetto del presente scrutinio abbia ad oggetto una condotta nella specie divenuta, per effetto della riforma del 2024, penalmente irrilevante.

4. Si impone pertanto, in applicazione dell'articolo 2, secondo comma, cod. pen. («nessuno può essere punito per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce reato e, se vi è stata condanna, ne cessano la esecuzione e gli effetti penali») l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in quanto il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Alla pronuncia accede la trasmissione degli atti all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Napoli.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e dispone la trasmissione degli atti all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Na

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio non essendo il fatto più previsto come reato, disponendo trasmettersi gli atti all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24/10/202, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza emessa in data 19/02/2024 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 291 bis, comma 2, 296, comma 1, dpr n. 43/1973 e condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale chiede che, in applicazione dell'art. 2 cod.pen., la sentenza venga annullata senza rinvio perché, ai sensi della legge 141/2024, il fatto ascritto all'imputato non è più previsto dalla legge come reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso è fondato. 2. Questa Corte ha già affermato che in tema di contrabbando doganale, la detenzione per la vendita di tabacchi lavorati esteri in quantità inferiore a quindici chilogrammi convenzionali, anche in caso di recidiva del soggetto agente, costituisce fatto non più previsto dalla legge come reato, in quanto sanzionato come mero illecito amministrativo ex art. 84, comma 2, d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, salvo ricorra taluna delle aggravanti di cui all'art. 85 del predetto decreto. 3. Nella specie, il fatto contestato è relativo alla detenzione a fini di vendita di gr 240 di tabacchi lavorati esteri e non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti di cui all'art 85 del d.lgs 141/2024. Non vi è dubbio, pertanto, che il caso oggetto del presente scrutinio abbia ad oggetto una condotta nella specie divenuta, per effetto della riforma del 2024, penalmente irrilevante. 4. Si impone pertanto, in applicazione dell'articolo 2, secondo comma, cod. pen. («nessuno può essere punito per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce reato e, se vi è stata condanna, ne cessano la esecuzione e gli effetti penali») l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in quanto il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Alla pronuncia accede la trasmissione degli atti all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Napoli. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e dispone la trasmissione degli atti all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Na
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