CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 giugno 2024
Cassazione n. 19038/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14468/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata sono domiciliati per legge; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA]’S [OSCURATO:PERSONA], nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], pressso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -resistente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di CATANZARO n. 240/2020 depositata il 21/02/2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], dante causa degli odierni ricorrenti, aveva ricevuto in data 4.12.2006 la notifica di un invito a dedurre della Procura della Repubblica presso la Corte dei conti di Catanzaro, ove si ipotizzava a suo carico una responsabilità per danno erariale. A fronte di ciò, il Giugni attivava la copertura prestata nell’ambito delle polizze per la responsabilità professionale intercorse con [OSCURATO:PERSONA], ove era previsto che la garanzia fosse estesa anche alle spese legali e si avvaleva dell’attività dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per le proprie controdeduzioni al detto invito a dedurre. A seguito di dette controdeduzioni, l’originaria pretesa erariale di € 856.186,11, era stata ridotta ad € 100.000,00 nell’atto introduttivo del giudizio innanzi alla Corte dei conti di Catanzaro. Detto giudizio non aveva poi avuto seguito per il sopraggiunto decesso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Paola la società [OSCURATO:SOCIETA] e la Rappresentanza Italiana dei Lloyd ’ s of London, chiedendo che, previo accertamento della operatività della polizza assicurativa n. 1425784 e/o della polizza assicurativa n. 1460372, le parti convenute fossero condannate, in via tra loro solidale, al pagamento in loro favore della somma di euro 9.840 (o della diversa somma ritenuta di giustizia) per le spese legali, di cui alla menzionata procedura avviata nei confronti dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], al quale erano succeduti. Già in sede di atto introduttivo rilevavano che l’assunto ex adverso sostenuto, secondo il quale il versamento del premio di cui alla polizza n. 1425784 fosse avvenuto il 14 novembre 2003, era privo di riscontro istruttorio, che avrebbe dovuto essere dato dalle convenute. Si costituivano in giudizio entrambe le convenute, che: nel, merito, deducevano l’inoperatività delle polizze per essere avvenuto il pagamento del premio in data 14 novembre 2013, ovvero successivamente al verificarsi degli episodi fonte di responsabilità. Istruita documentalmente la causa, il Tribunale di Paola, con sentenza n. 98/2014, rigettava la domanda, ritenendo che la contestazione articolata nei confronti dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] nel menzionato invito a dedurre fosse riferita a delibere per l’acquisto di macchinari, adottate prima che, in data 14.11.2003, vi fossero il versamento del premio e la conseguente attivazione della copertura, nell’ambito della prima delle due polizze intercorse con [OSCURATO:PERSONA]. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponevano appello gli originari attori i quali rilevavanoche: a) detta contestazione era riferita a tutto l ’ arco dell ’ espletamento dell ’ attività dell ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ai verticidell’[OSCURATO:PERSONA] di Castrovillari, fino all’aprile 2004 e, dunque, ad un frangente senz’altro successivo al 14.11.2003; b) con il pagamento del premio, era stata portata ad efficacia una garanzia che, per disposto espresso delle condizioni di polizza, retroagiva fino al 26.8.2002; c) non era stata, comunque, fornita ex adverso la prova del fatto che il pagamentodel premio fosse intercorso in data 14.11.2003. In sintesi, secondo gli appellanti, da un lato, i fatti erano stati ricostruiti in maniera erronea (in riferimento alla contestazione contenuta nell’invito a dedurre della Corte dei conti) e la disciplina assicurativa era stata erroneamente interpretata; dall’altro, il principio dell’onere della prova era stato erroneamente applicato con riferimento alla polizza del 14 novembre 2003. Si costituivano nel giudizio di appello entrambe le originarie parti convenute, che chiedevano dichiararsi l’inammissibilità ex art. 342 ed ex art. 348 c.p.c. dell’impugnazione e, nel merito, l’infondatezza della stessa. La Corte d’appello di Catanzaro con sentenza n. 240/2020, rigettando l’appello, confermava integralmente la sentenza di primo grado, con condanna degli appellanti alla rifusione delle spese legali. 3. Avverso la sentenza della corte territoriale hanno proposto ricorso gli originari attori, che hanno anche depositato memoria. Nessuna delle due parti intimate ha resistito con controricorso. Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] s.pa., quale successore in tutti i rapporti contrattuali facenti capo agli Assicuratori dei Lloyd’s, che avevano assunto il rischio derivante dai certificati di assicurazione nn. 1425784 e 1460372, non ha resistito con controricorso, ma ha chiesto di partecipare all’udienza di discussione orale, ovvero di presentare memoria sostitutiva della facoltà di partecipazione, con riserva di illustrare, in sede di discussione orale o di memoria, anche la propria legittimazione; e provvedendo poi a depositare memoria. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito della ordinanza decisoria entro il termine di sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente occorre dar atto che sia la Rappresentanza italiana degli [OSCURATO:PERSONA] of London che la compagnia [OSCURATO:SOCIETA]., pur essendo raggiunte dalla notifica del ricorso, non hanno resistito con controricorso. Ne consegue che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. n. 17030/2021), deve essere dichiarata irrituale la memoria presentata daAssicuratori dei Lloyd’s. 2. Ciò posto, è rimasto accertato nel giudizio di merito (cfr. sentenza impugnata, pp. 6-8) che: le polizze nn. 1425748 e 1460372, del medesimo tenore, erano state stipulate dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di [OSCURATO:PERSONA] dell’Asl di Castrovillari, per ottenere la copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi ed amministrativa dei dipendenti della [OSCURATO:PERSONA], dalla data della sua nomina 26.8.2002. In particolare, la polizza n. 1425748, datata 9.04.2003, con periodo assicurativo dalle ore 24:00 del 6.3.2004, è stata pagata con premio annuale, in data 14.11.2003, con firma dell’assicurato contraente e sigla di un incaricato; mentre la successiva polizza N. 1460372 datata 15.4.2004 con periodo assicurativo dalle ore 24 del 6.3.2004 alle ore 24 del 6.3.2005, è stata pagata con un premio annuale, in data 10.4.2004, con firma del contraente assicurato e sigla di un incaricato. Dalla impugnata sentenza risulta altresì che, tra le [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni di entrambe le polizze, in punto di “Inizio e Termine della garanzia”, era stabilito che l’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dalle ore 00:00 del 26.8.2002 e non siano state ancora presentate né all’assicurato né all ’ Ente di appartenenza dell ’ assicurato. L’Assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati agli assicuratori nei 2 anni successivi alla scadenza della presente polizza (periodo di garanzia postuma) purché afferenti a comportamenti colposi in essere durante il periodo di efficacia della assicurazione stessa. Nel caso di morte o pensionamento dell’assicurato, o di cessione da parte dell’assicurato dell’attività assicurata per qualsiasi motivo, tranne il licenziamento per giusta causa, l’assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati agli assicuratori nei 5 (cinque) anni successivi alla scadenza della presente polizza, purché afferenti a comportamenti colposi in essere durante il periodo di efficacia della assicurazione stessa .Orbene, nella impugnata sentenza, la corte territoriale ha rigettato i primi due motivi di appello (per poi ritenere assorbiti gli altri), osservando che: a) l’imputazione del versamento del premio alla data del 14 novembre 2003 era stata oggetto di censura, per la prima volta nella comparsa conclusionale di primo grado (e, dunque, sarebbe stata intempestiva); b) la copertura assicurativa era operativa tra il 14 novembre 2003 (data di versamento del premio relativo alla prima polizza) ed il 6 marzo 2005 (data di scadenza della seconda polizza); c) il già menzionato invito a dedurre individuava i comportamenti in relazione ai quali era ipotizzata la responsabilità dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], quale commissario straordinario dell’ASL di Castrovillari, nell’adozione di 5 delibere (tutte antecedenti il pagamento del premio, imputato al 14 novembre 2003); d) la decorrenza retroattiva al 26 agosto 2002, pure espressamente prevista dalla polizza, avrebbe operato solo ove vi fosse stato il pagamento tempestivo del premio (ciò in quanto, fino a detto pagamento, l’assicurazione sarebbe rimasta sospesa). 3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], articolano in ricorso quattro motivi. 3.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti e violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione al mancato rilievo del riferimentodella contestazione di cui all’invito a dedurre a tutto l’arco dell’incaricodell’avocato beniamino giugni e, dunque, ad un frangente per il quale èpacificamente riconosciuta l’operatività della polizza . Osservano che la corte di merito, confermando la sentenza di primo grado, ha escluso a sua volta la sussistenza della copertura assicurativa -di cui alle polizze da essi azionate per conseguire le spese legali relative all’attività difensiva espletata a favore dell’assicurato, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], a seguito della notifica a quest’ultimo di invito a dedurre per danno erariale – sul presupposto che la relativa contestazione fosse circoscritta all’adozione da parte di quest’ultimo, nella veste di Direttore Generale e [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] di Castrovillari, delle deliberazioni con cui veniva autorizzato l’acquisto di taluni macchinari, tutte adottate (il 17.10.2002, il 6.6.2003, il 7.8.2003 ed il giorno 8.10.2003) in epoca antecedente alla data del 14.11.2003, in cui vi sarebbe stato il versamento del premio. Sostengono che la corte di merito, tanto affermando, ha omesso di esaminare l’ampia argomentazione, da essi svolta nel giudizio di appello, al fine di porre in luce che la contestazione erariale, attinente all’asserita inerzia nell’esecuzione di una campagna di screening per la diagnosi precoce dei tumori femminili, era relativa a tutto l’arco dell’incarico, svolto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] anche dopo il [OSCURATO:DATA_NASCITA], cioè in epoca in cui la copertura assicurativa era senz’altro attiva (come emergeva dal significato complessivo del detto invito a dedurre, nonché dall’uso di espressioni aventi portata del tutto incompatibile con l’assunto giudiziale e pur tuttavia completamente pretermesse nel ragionamento giudiziale). 3.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano: violazione di legge in riferimento all’art. 1901 ed agli articoli 1362, 1363 e 1366 del Codice civile, nonché dell’art. 132 c.p.c. Erronea ricostruzione degli effetti del versamento del premio. Erronea interpretazione della disciplina dettata in tema di inizio e termine della garanzia. Carenza di motivazione . Osservano che la corte di merito – nell ’ esaminare le clausole riportate nei contratti di assicurazione con la rubrica inizio e termine della garanzia - ha sì riconosciuto che era prevista l ’ estensione, a ritroso, dell’efficacia della copertura sino ad una data di determinazione convenzionale, coincidente con l ’ avvio dell ’ incarico dell ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ai vertici dell’Azienda sanitaria ( le ore 00,00 del 26.8.2002) e senz’altro anteriore ai fatti di cui alla contestazione per danno erariale rivolta a quest’ultimo, ma ha addotto che il versamento del premio alla data del 14.11.2003, avrebbe determinato che la garanzia non retroagisse. Sostengono che la corte di merito, tanto affermando, è incorsa nella violazione: sia dell’art. 1901 c.c., poiché nella disciplina del contratto d’assicurazione, il ritardo nel versamento del premio determina la sospensionedegli effetti della copertura, i quali, tuttavia, si producono nella loro pienezza una volta che il pagamento sia effettuato; sia delle norme dettate in tema di ermeneutica contrattuale, poiché la clausola de qua, alla luce del suo tenore, di una valutazione del suo testo in viasistematica e del canone della buona fede rifletteva a pieno la volontà delle parti di farcoincidere gli effetti della garanzia con il giorno di avvio del mandato dell’assicurato quale Direttore generale. 3.3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano: violazione di legge in riferimento all’art. 115 c.p.c. ed agli artt. 2702, 2704 2697, c.c., 214 c.p.c. erronea indicazione della data di asserito versamento del prezzo come fatto non contestato. Omesso rilievo della mancata prova di un fatto impeditivo del diritto ad opera delle convenute . Osservano che la corte di merito ha individuato il giorno 14 novembre 2003 come data del versamento del premio sul presupposto che essi ricorrenti non avevano tempestivamente contestato detta circostanza, mentre essi avevano proceduto in tal senso sin dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado. Sostengono che la corte territoriale, tanto affermando, non solo è incorsa nella violazione della disposizione sulla disponibilità delle prove di cui all’art. 115 c.p.c., ma anche nella violazione della disciplina in tema di valenza e datazione delle scritture private (artt. 2702 e 2704 c.c., art. 214 c.p.c.) e di distribuzione dell’onere della prova tra le parti del giudizio (art. 2697 c.c.), dal momento che ha ritenuto che le loro controparti avevano provato che il premio fosse stato versato il detto giorno sulla base di un documento, da queste ultime prodotto, scevro di ogni attitudine istruttoria, poiché non recava data certa e consisteva in una mera dichiarazione attribuita ad un terzo, neppure identificato nelle sue generalità. 3.4. Con il quarto motivo i ricorrenti impugnano la statuizione con la quale la Corte d’appello ha posto a loro carico le spese. Osservano che la statuizione sulle spese è basata sulle argomentazioni di cui ai capi della sentenza confutati nei precedenti motivi di ricorso e che la fondatezza della domanda da essi introdotta in primo grado implica che debba essere ad essi riconosciuta la vittoria delle spese in tutti i gradi di giudizio. 4. Il primo motivo di ricorso è fondato. Come sopra già rilevato, la corte territoriale, confermando le statuizioni del giudice di primo grado, ha a sua volta ritenuto che la contestazione articolata nei confronti dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell’invito a dedurre fosse riferita a delibere per l ’ acquisto di macchinari, adottate prima che, in data 14.11.2003, vi fossero il versamento del premio e la conseguente attivazione della copertura, nell’ambito della prima delle due polizze intercorse con [OSCURATO:PERSONA]. Senonché, nel proprio atto d’appello, gli odierni ricorrenti avevano espressamente posto in rilievo che,nell’invito a dedurre della Procura della Repubblica presso la Corte dei conti di Catanzaro, accanto alla contestazione di un danno da spesa per l’acquisto di macchinari (riferita solo a delibere di spesa adottate prima del 14.11.2003), venivano configurati un danno da inoperatività ed un danno all’immagine degli Enti coinvolti (in primis la Regione Calabria) , ricondotti alla mancata realizzazione della campagna di screening per la prevenzione dei tumori femminili e riferiti a tutto l’arco dell’attività dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], sino all ’ aprile 2004 e così ad un periodo senz’altro successivo al 14.11.2003.Orbene, la corte territoriale ha confermato la statuizione del giudice di primo grado senza prendere in esame i contenuti specifici dell’invito a dedurre, tutti ampiamente riportati nell’atto di appello e indispensabili per verificare la collocazione temporale dei fatti oggetto di garanzia e, con essa, la stessa operatività di quest’ultima: e, così operando, è incorsa nel vizio motivazionale denunciato, omettendo di valutare nella sua precisa compiutezza il fatto integrante il sinistro per la cui copertura assicurativa è causa, da identificarsi nelle specifiche contestazioni a base della prospettata responsabilità. 5. Anche il secondo motivo è fondato. Come la stessa corte territoriale riferisce, l’allora parte appellante (odierna ricorrente) si era lamentata dell’ erronea ricostruzione dei fatti e della violazione di legge con riferimento all’interpretazione nella disciplina assicurativa. In particolare, l’inizio e termine di garanzia, l’efficacia della polizza, la data di versamento, la violazione della disposizione di legge, sull’interpretazione dei contratti . Nella impugnata sentenza la corte territoriale – dopo aver riportato il testo della clausola contrattuale, comune ad entrambe le polizze azionate –ha individuato come data di decorso della copertura assicurativa il 14 novembre 2003 ed ha aggiunto che la decorrenza retroattiva al 26 agosto 2002 avrebbe operato soltanto se vi fosse stato il pagamento tempestivo del premio. Tanto affermando, la corte territoriale è incorsa nella violazione dell’art. 1901 c.c., in quanto, nella riferita clausola contrattuale, era stato articolato un meccanismo in funzione del quale la copertura sarebbe stata riferita ad eventi anche anteriori rispetto alla data di sottoscrizione del contratto. Di conseguenza, detto meccanismo, al pari di ogni altro effetto della polizza, sarebbe rimasto sospeso fino alla data di versamento del premio, ma, dal momento in cui quest’ultimo fosse stato eseguito, avrebbe preso ad operare nella sua pienezza.In definitiva, dando corretta applicazione dell’art. 1901 c.c., la corte territoriale avrebbe dovuto affermare che, una volta pagato il premio della polizza n. 1425748, la copertura assicurativa era operativa per tutti i comportamenti colposi posti in essere a partire dalle ore 00,00 del 26 agosto 2022. D’altronde, anche la polizza n. 1460372, in relazione alla quale non è venuto in rilievo il ritardo nel versamento del premio, configurava autonomamente l’efficacia retroattiva a partire dalle ore 00,00 del 26 agosto 2002. Con la conseguenza che, se anche non fosse stata operativa la polizza 1425748, l’effetto della copertura a ritroso, sino alla detta data, sarebbe comunque scaturito in ragione della costituzione della garanzia di cui alla polizza successiva. 6. Per le ragioni che precedono, dell’impugnata sentenza, di conseguenza assorbiti i motivi terzo e quarto, s’impone la cassazione in relazione al primo ed al secondo motivo, con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame dell’impugnazione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte: -accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso e, per l’effetto, assorbiti i motivi terzo e quarto: -cassa la sentenz