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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 marzo 2026

Cassazione n. 19949/2026

Testo disponibile della fonte

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tobre 2025 della Corte d’appello di Roma;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento della sentenzaimpugnata limitatamente alla bancarotta documentale e il rigetto, nel resto, delricorso;letta la memoria depositata il 30 marzo 2026, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interessedel ricorrente, con la quale si insiste per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello diRoma, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, ha ritenutoil ricorrente responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale,assolvendolo dalla parallela imputazione di bancarotta impropria.2.

Il ricorso si compone di due motivi d’impugnazione.2.1.

Il primo deduce, sotto il profilo dell’inosservanza di norma processuale,che la Corte d’appello avrebbe fondato la sua decisione su un documento, il verbaleassembleare del 6 novembre 2018 e la relativa accettazione, non presente agli2.2.

Il secondo deduce violazione di legge, inosservanza di normaprocessuale e vizio di motivazione nella parte in cui la Corte territoriale nonavrebbe esteso al ricorrente le medesime argomentazioni spese con riferimento alcoimputato, nonostante l’assoluta sovrapponibilità delle rispettive posizioniprocessuali.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.2.

Manifestamente infondato il primo motivo.L'accettazione della nomina ad amministratore di una società - necessaria,avendo i poteri degli amministratori fonte contrattuale - non richiede l'osservanzadi specifiche formalità e può essere anche tacita, prescindendo dall'adempimentodegli oneri pubblicitari di cui all'art. 2383, quarto comma, cod. civ., sicché puòessere desunta da atti positivi incompatibili con la volontà di rifiutare la nomina eil relativo accertamento, investendo una questione di fatto, è incensurabile in sededi legittimità se adeguatamente motivato (Cass. civ., n. 6928 del 22/05/2001, Rv.546854).Ebbene, la Corte territoriale ha dato atto che la nomina era stata annotata sulRegistro delle Imprese (registro di pubblica consultazione attraverso il quale sioffre la prescritta pubblicità – notizia – alle vicende societarie) il 14 gennaio 2019e che tale adempimento, non essendo stato dedotta l’eventuale delega ad unprofessionista a tanto abilitato, non poteva che essere riconducibile allo stessoimputato; e tanto, rappresentando un atto concreto incompatibile con la volontàdi rifiutare la nomina, è sufficiente per dare atto della manifesta infondatezzadell’assunto difensivo.3.

Fondato, invece, il secondo motivo.La Corte ha ritenuto, in favore del coimputato, di riqualificare l’imputazioneformulata a titolo di bancarotta fraudolenta in quella meno grave di bancarottasemplice in ragione della assenza di condotte distrattive, della non operatività dellasocietà (al momento dell’assunzione della carica) e della mancanza di qualsiasil’amministratore dagli obblighi di tenuta della contabilità connessi alla caricarivestita, non permette di ritenere la sussistenza di uno specifico intentofraudolento; e da ciò la riqualificazione nel meno grave reato di bancarottasemplice.Ebbene, per come correttamente rilevato dalla difesa, le medesimeargomentazioni (ancorché afferenti ad un elemento soggettivo, estraneoall’ambito di applicazione dell’art. 587 cod. proc. pen.) valgono, a maggior ragione,per il Maddaloni, ultimo amministratore nominato dieci mesi prima delladichiarazione di fallimento.Sicché, a prescindere dal dato formale (relativo alla riconducibilità delleragioni fondanti la riqualificazione, nei termini prospettati), la motivazione ècontraddittoria, in quanto giunge a conclusioni differenti pur in presenza deimedesimi dati fattuali.4.

La sentenza impugnata va quindi annullata, con rinvio ad altra sezione dellaCorte d’appello di Roma per nuovo esame sul punto.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, con rinvio, per nuovo esame, ad altra sezionedella Corte d'appello di Genova.Così deciso il 2 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tobre 2025 della Corte d’appello di Roma;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento della sentenzaimpugnata limitatamente alla bancarotta documentale e il rigetto, nel resto, delricorso;letta la memoria depositata il 30 marzo 2026, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interessedel ricorrente, con la quale si insiste per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello diRoma, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, ha ritenutoil ricorrente responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale,assolvendolo dalla parallela imputazione di bancarotta impropria.2. Il ricorso si compone di due motivi d’impugnazione.2.1. Il primo deduce, sotto il profilo dell’inosservanza di norma processuale,che la Corte d’appello avrebbe fondato la sua decisione su un documento, il verbaleassembleare del 6 novembre 2018 e la relativa accettazione, non presente agli2.2. Il secondo deduce violazione di legge, inosservanza di normaprocessuale e vizio di motivazione nella parte in cui la Corte territoriale nonavrebbe esteso al ricorrente le medesime argomentazioni spese con riferimento alcoimputato, nonostante l’assoluta sovrapponibilità delle rispettive posizioniprocessuali.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.2. Manifestamente infondato il primo motivo.L'accettazione della nomina ad amministratore di una società - necessaria,avendo i poteri degli amministratori fonte contrattuale - non richiede l'osservanzadi specifiche formalità e può essere anche tacita, prescindendo dall'adempimentodegli oneri pubblicitari di cui all'art. 2383, quarto comma, cod. civ., sicché puòessere desunta da atti positivi incompatibili con la volontà di rifiutare la nomina eil relativo accertamento, investendo una questione di fatto, è incensurabile in sededi legittimità se adeguatamente motivato (Cass. civ., n. 6928 del 22/05/2001, Rv.546854).Ebbene, la Corte territoriale ha dato atto che la nomina era stata annotata sulRegistro delle Imprese (registro di pubblica consultazione attraverso il quale sioffre la prescritta pubblicità – notizia – alle vicende societarie) il 14 gennaio 2019e che tale adempimento, non essendo stato dedotta l’eventuale delega ad unprofessionista a tanto abilitato, non poteva che essere riconducibile allo stessoimputato; e tanto, rappresentando un atto concreto incompatibile con la volontàdi rifiutare la nomina, è sufficiente per dare atto della manifesta infondatezzadell’assunto difensivo.3. Fondato, invece, il secondo motivo.La Corte ha ritenuto, in favore del coimputato, di riqualificare l’imputazioneformulata a titolo di bancarotta fraudolenta in quella meno grave di bancarottasemplice in ragione della assenza di condotte distrattive, della non operatività dellasocietà (al momento dell’assunzione della carica) e della mancanza di qualsiasil’amministratore dagli obblighi di tenuta della contabilità connessi alla caricarivestita, non permette di ritenere la sussistenza di uno specifico intentofraudolento; e da ciò la riqualificazione nel meno grave reato di bancarottasemplice.Ebbene, per come correttamente rilevato dalla difesa, le medesimeargomentazioni (ancorché afferenti ad un elemento soggettivo, estraneoall’ambito di applicazione dell’art. 587 cod. proc. pen.) valgono, a maggior ragione,per il Maddaloni, ultimo amministratore nominato dieci mesi prima delladichiarazione di fallimento.Sicché, a prescindere dal dato formale (relativo alla riconducibilità delleragioni fondanti la riqualificazione, nei termini prospettati), la motivazione ècontraddittoria, in quanto giunge a conclusioni differenti pur in presenza deimedesimi dati fattuali.4. La sentenza impugnata va quindi annullata, con rinvio ad altra sezione dellaCorte d’appello di Roma per nuovo esame sul punto. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, con rinvio, per nuovo esame, ad altra sezionedella Corte d'appello di Genova.Così deciso il 2 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]
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