CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36559/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 16475/2015 proposto da: Agenzia delle Entrate rappresentato e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliata in via dei Portoghesi n.12 Roma -[OSCURATO:PERSONA] bAt.Av4\140r.,;,;:, [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avv. * [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata in Roma, via del Tritone n.102 presso lo studio dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] la decisione della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 168/07/2015 depositata il 29.01.2015. Udita la relazione del Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 29/04/2021 Rilevato che: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n.168/07/2015 depositata il 29 gennaio 2015. La vicenda trae origine dalla notifica a [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], della cartella di pagamento 0202009004764117, relativa all'avviso di accertamento IRPEF n.3241016319, per l'anno d'imposta 1991. La cartella veniva opposta dal contribuente con esito a lui favorevole in entrambi i gradi di merito. L'Ufficio impugna la sentenza del giudice regionale con un unico motivo per violazione dell'articolo 2953 c.c. Resiste il contribuente con controricorso. Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] deve, preliminarmente, rilevare che parte nei giudizi di merito era stata anche [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla quale era subentrata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. cui era succeduta ex lege l'Agenzia delle Entrate-Riscossione. A quest'ultima non risulta essere stato notificato il ricorso in esame, quale litisconsorte processuale, con ciò determinandosi la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della predetta Agenzia, concedendo termine all'Amministrazione ricorrente per provvedervi. P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo, concedendo termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per gli adempimenti di cui sopra. Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 29 aprile 2021. Presidente [OSCURATO:PERSONA] /N CANCELLERIA. IL. 00, 25 NO