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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12652/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza del reato di furto, è intrinsecamente generico poiché si esaurisce in affermazioni astratte prive di aggancio alla situazione concreta; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso è: - quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n.2, cod. pen. meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 2 e 3); - quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., inedito, poiché mai proposto in sede di gravame; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza del reato di furto, è intrinsecamente generico poiché si esaurisce in affermazioni astratte prive di aggancio alla situazione concreta; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso è: - quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n.2, cod. pen. meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 2 e 3); - quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., inedito, poiché mai proposto in sede di gravame; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il