Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 aprile 2026

Cassazione n. 24253/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ere [OSCURATO:PERSONA],letta la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA],ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 11/02/2026 il Tribunale del riesame di Catania harigettato l’appello avverso l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari delTribunale di Catania, di rigetto dell’istanza di sostituzione della misura cautelaredegli arresti domiciliari, applicata a titolo di aggravamento della precedentemisura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, ai suoi prossimicongiunti e ai luoghi abitualmente frequentati da costoro, con applicazione deldispositivo elettronico di controllo in ordine ai reati di cui agli artt. 612 bis e 56,629 cod. pen.2.

Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per Cassazione il difensoredell'indagato, affidandolo a tre motivi.2.1.

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione agli artt. 34, 36 e 27 cod. proc. pen. per non avere iltribunale del riesame rilevato che l’omessa astensione del giudice per le indaginipreliminari, nei cui confronti il Berardi aveva presentato istanza di ricusazione indata 28/11/2026, determina la “nullità del provvedimento per violazione deldiritto di difesa”, in quanto il G.i.p. ha deciso ignorando la pendenza del giudiziodi ricusazione.2.1.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degliartt. 275, 276 e 282 ter cod. proc. pen. con riguardo all’ingiustificatoaggravamento della misura per impossibilità tecnica non imputabile all’indagato(ossia la mancata disponibilità di dispositivi di controllo) e in assenza diviolazione delle prescrizioni a lui imposte.2.3.

Con il terzo motivo si deduce il vizio motivazione per mancanza emanifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione di inaffidabilitàdell’indagato circa il rispetto delle prescrizioni.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.3.

In data 27 marzo 2026 è pervenuta comunicazione a firma degli avv.tiIofrida e Mingrino di rinuncia al ricorso a seguito di intervenuta sostituzione (conordinanza del Giudice delle indagini preliminari di Catania in data 23/03/2026)della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella del divieto diavvicinamento e di comunicazione con le persone offese.3.1.

Il ricorso è dunque inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.d), cod. proc. pen.; alla declaratoria di inammissibilità del gravame non segue lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, né della sanzionepecuniaria a favore della Cassa delle ammende, trattandosi di carenza diinteresse correlata a causa sopravvenuta alla proposizione del ricorso (cfr. sez.2, sent. n. 4452 del 08/01/2019 Cc., dep. 29/01/2019, Rv. 274736 – 01; Sez.

U.n. 7 del 26 giugno 1997, Chiappetta RV 208166 -01; conf.

Sez.

U. n. 315234 del17 luglio 2004, Litteri, RV 228168).4.

Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, va dispostol'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti delprocesso in caso di diffusione del presente provvedimento.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.Così è deciso, 15/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere [OSCURATO:PERSONA],letta la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA],ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 11/02/2026 il Tribunale del riesame di Catania harigettato l’appello avverso l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari delTribunale di Catania, di rigetto dell’istanza di sostituzione della misura cautelaredegli arresti domiciliari, applicata a titolo di aggravamento della precedentemisura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, ai suoi prossimicongiunti e ai luoghi abitualmente frequentati da costoro, con applicazione deldispositivo elettronico di controllo in ordine ai reati di cui agli artt. 612 bis e 56,629 cod. pen.2. Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per Cassazione il difensoredell'indagato, affidandolo a tre motivi.2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione agli artt. 34, 36 e 27 cod. proc. pen. per non avere iltribunale del riesame rilevato che l’omessa astensione del giudice per le indaginipreliminari, nei cui confronti il Berardi aveva presentato istanza di ricusazione indata 28/11/2026, determina la “nullità del provvedimento per violazione deldiritto di difesa”, in quanto il G.i.p. ha deciso ignorando la pendenza del giudiziodi ricusazione.2.1. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degliartt. 275, 276 e 282 ter cod. proc. pen. con riguardo all’ingiustificatoaggravamento della misura per impossibilità tecnica non imputabile all’indagato(ossia la mancata disponibilità di dispositivi di controllo) e in assenza diviolazione delle prescrizioni a lui imposte.2.3. Con il terzo motivo si deduce il vizio motivazione per mancanza emanifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione di inaffidabilitàdell’indagato circa il rispetto delle prescrizioni.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.3. In data 27 marzo 2026 è pervenuta comunicazione a firma degli avv.tiIofrida e Mingrino di rinuncia al ricorso a seguito di intervenuta sostituzione (conordinanza del Giudice delle indagini preliminari di Catania in data 23/03/2026)della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella del divieto diavvicinamento e di comunicazione con le persone offese.3.1. Il ricorso è dunque inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.d), cod. proc. pen.; alla declaratoria di inammissibilità del gravame non segue lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, né della sanzionepecuniaria a favore della Cassa delle ammende, trattandosi di carenza diinteresse correlata a causa sopravvenuta alla proposizione del ricorso (cfr. sez.2, sent. n. 4452 del 08/01/2019 Cc., dep. 29/01/2019, Rv. 274736 – 01; Sez. U.n. 7 del 26 giugno 1997, Chiappetta RV 208166 -01; conf. Sez. U. n. 315234 del17 luglio 2004, Litteri, RV 228168).4. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, va dispostol'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti delprocesso in caso di diffusione del presente provvedimento. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.Così è deciso, 15/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 24253/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris