CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 36971/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Palermo n.523/2021 pubblicata in data 8 aprile 2021; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. 112/2021 RG 10076-2021 IZOZ- 9L001 DIA TZ0Z/ZIT " Jn 3NO 2_\155 fj 31:t2ì0 f (I )1A1 eioDsv,G aienbsed O 2 OI a4uaNswd II 'TZOZ 9-1C10440 ) ewcfti u! ospap tso3