CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34252/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza emessa febbraio 2023, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Torino accoglieva il reclamo proposto dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria contro l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Cuneo, deliberata il 9 novembre 2022, che autorizzava [OSCURATO:PERSONA] ad acquistare un lettore digitale e i compact disk musicali da ascoltare. Ritenuto che secondo quanto previsto dall'art. 40, comma 1, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230: «Ai detenuti e agli internati è consentito usare solo un apparecchio radio personale. Il direttore, inoltre, può autorizzare l'uso, anche nella camera di pernottamento, di personal computer e di lettori nastri e di compact disc portatili, per motivi di studio o di lavoro». Ritenuto che, tenuto conto della richiamata disposizione, il Tribunale di sorveglianza di Torino accoglieva il reclamo proposto dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, facendo corretta applicazione del principio di diritto, che occorre ulteriormente ribadire, secondo cui: «In tema di regime penitenziario differenziato ex art. 41-bis Ord. pen., è legittimo il provvedimento dell'amministrazione penitenziaria di diniego dell'autorizzazione all'acquisto e alla detenzione di compact disk musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l'incidenza sull'organizzazione della vita dell'istituto in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti» (Sez. 1, n. 492130 del 28/09/2022, Ministero della Giustizia, Rv. 283819 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il