CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2025
Cassazione n. 16038/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Trieste che ha confermato la pronuncia di condanna, resa il 7 dicembre 2021 dal Tribunale di Pordenone, per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Mancanza e contraddittorietà della motivazione, nonché violazione di legge con particolare riguardo alla nozione di "reddito") non è consentito in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale, rispetto alle cui argomentazioni il ricorrente non opera alcun confronto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e te