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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 giugno 2025

Cassazione n. 18810/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 26917-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 305/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 22/04/2021 R.G.N. 323/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto APPALTO R.G.N.26917/2021 Cron.

Rep.

Ud.25/06/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Milano, confermando la pronuncia del giudice di prime cure, ha respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] proposta nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. per l’accertamento di un appalto illecito e la condanna della società, committente, alla costituzione di un rapporto di lavoro.

2. La Corte territoriale ha ritenuto genuino l’appalto intercorso tra [OSCURATO:SOCIETA].(datore di lavoro e società appaltatrice) e [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base del quadro probatorio acquisito (di fonte documentale e testimoniale) che ha dimostrato come (nell’ambito dei servizi di [OSCURATO:PERSONA] a cui la lavoratrice è stata adibita, dapprima sevizi sanitari, poi servizi gestione amministrativa sinistri) vi fosse un concreta separatezza tra la funzione di supporto amministrativo effettuata dalla società appaltatrice e l’attività valutativa, decisoria e liquidatoria svolta dalla committente e come la gestione del personale fosse demandata esclusivamente al datore di lavoro (salvo il necessario coordinamento richiesto dall’ambito di alta specializzazione e burocratizzazione del servizio affidato e dalla natura propedeutica dell’attività amministrativa rispetto all’attività gestionale-liquidatoria riservata ai dipendenti Unipol), con scarsi diretti contatti tra le parti che si sostanziavano in comunicazioni operative (quali la segnalazione di errori o la sollecitazione di fascicoli urgenti); la Corte ha ritenuto, inoltre, che l’utilizzo dello stesso software di proprietà Unipol non fosse elemento dirimente, a fronte della peculiarità proprie del settore (che richiede di assolvere a target elevati di trasparenza e di tracciabilità, mediante strumenti tecnologici e gestori avanzati e innovativi) ed ha rilevato la sussistenza di un rischio di impresa da parte della società appaltatrice.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre la lavoratrice sulla base di due motivi, illustrati da memoria; resiste con controricorso la società.

4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 29 del d.lgs. n. 276/200 e 1655 c.c. in combinato disposto con l’art. 2094 c.c. avendo, la Corte territoriale, trascurato che la stessa ricostruzione delle risultanze istruttorie dimostrava un controllo pervasivo e continuativo di ogni fase operativa dell’attività della lavoratrice, attuato tramite direttive di alta definizione e precisione, l’uso dei medesimi software applicativi, il controllo diretto ad opera di addetti UnipolSai, compresa la formazione iniziale.

La disamina del contratto di appalto, inoltre, non consente, a differenza di quanto ha ritenuto la Corte territoriale, di rilevare un effettivo rischio imprenditoriale in capo all’appaltatrice.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. avendo, la Corte territoriale, tautologicamente e assertivamente ritenuto che l’applicazione di un software e nuove tecnologie all’organizzazione del lavoro e all’assolvimento della prestazione integrerebbe un mero coordinamento da parte della committente, mentre l’utilizzo di software (che non solo processano ma profilano tutta l’attività lavorativa degli addetti all’appalto, nonostante regole stringenti sull’attività di profilazione dettate dal Regolamento UE 2016/679) conferma la pervasività e l’incisività del controllo del committente“ che dunque esercitava il preoprio potere ex art. 2094 c.c.

3. I motivi, che per stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono in parte inammissibile e in parte infondati.

4. I motivi presentano profili di inammissibilità laddove, sotto l’apparente deduzione dell’error in iudicando, nella sostanza propongono una diversa ricostruzione della vicenda storica, attraverso una valutazione degli elementi istruttori difforme da quella operata dai giudici del merito cui compete; come più volte precisato da questa Corte, il vizio di violazione di legge coincide con l'errore interpretativo, cioè con l'erronea individuazione della norma regolatrice della fattispecie o con la comprensione errata della sua portata precettiva; la falsa applicazione di norme di diritto ricorre quando la disposizione normativa, interpretata correttamente, sia applicata ad una fattispecie concreta –che è però quella ricostruita dai giudici del merito - in essa erroneamente sussunta; al contrario, l'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 26272 del 2017; Cass. n. 9217 del 2016; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015), la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo nei ristretti limiti posti dal novellato n. 5 dell’art.360 c.p.c. (nel caso di specie vietata da una pronunzia c.d. doppia conforme).

5. Le censure sono, poi, infondate, in quanto la sentenza impugnata è conforme, in diritto, alla giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, cfr. Cass. n. 30646 del 2024; Cass. n. 27213 del 2018; n. 7898 del 2011; n. 15693 del 2009; in. 17049 del 2008); invero, il divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti "endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore- datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, né una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo.

6. La Corte d'Appello ha considerato che non ricorresse la prova di un fenomeno interpositoriosulla base (non di una valutazione atomistica di singole evidenze probatorie bensì) di un articolato compendio di elementi, tutti coerenti con il richiamato principio di diritto, mentre l’accertamento, in concreto, circa la sussistenza di tali elementi e il loro apprezzamento costituisce attività riservata al giudice del merito.

7. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.

8. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato -se dovuto - previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità a favore del controricorrente che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonchè in Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unific

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26917-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 305/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 22/04/2021 R.G.N. 323/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto APPALTO R.G.N.26917/2021 Cron. Rep. Ud.25/06/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Milano, confermando la pronuncia del giudice di prime cure, ha respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] proposta nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. per l’accertamento di un appalto illecito e la condanna della società, committente, alla costituzione di un rapporto di lavoro. 2. La Corte territoriale ha ritenuto genuino l’appalto intercorso tra [OSCURATO:SOCIETA].(datore di lavoro e società appaltatrice) e [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base del quadro probatorio acquisito (di fonte documentale e testimoniale) che ha dimostrato come (nell’ambito dei servizi di [OSCURATO:PERSONA] a cui la lavoratrice è stata adibita, dapprima sevizi sanitari, poi servizi gestione amministrativa sinistri) vi fosse un concreta separatezza tra la funzione di supporto amministrativo effettuata dalla società appaltatrice e l’attività valutativa, decisoria e liquidatoria svolta dalla committente e come la gestione del personale fosse demandata esclusivamente al datore di lavoro (salvo il necessario coordinamento richiesto dall’ambito di alta specializzazione e burocratizzazione del servizio affidato e dalla natura propedeutica dell’attività amministrativa rispetto all’attività gestionale-liquidatoria riservata ai dipendenti Unipol), con scarsi diretti contatti tra le parti che si sostanziavano in comunicazioni operative (quali la segnalazione di errori o la sollecitazione di fascicoli urgenti); la Corte ha ritenuto, inoltre, che l’utilizzo dello stesso software di proprietà Unipol non fosse elemento dirimente, a fronte della peculiarità proprie del settore (che richiede di assolvere a target elevati di trasparenza e di tracciabilità, mediante strumenti tecnologici e gestori avanzati e innovativi) ed ha rilevato la sussistenza di un rischio di impresa da parte della società appaltatrice. 3. Per la cassazione della sentenza ricorre la lavoratrice sulla base di due motivi, illustrati da memoria; resiste con controricorso la società. 4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 29 del d.lgs. n. 276/200 e 1655 c.c. in combinato disposto con l’art. 2094 c.c. avendo, la Corte territoriale, trascurato che la stessa ricostruzione delle risultanze istruttorie dimostrava un controllo pervasivo e continuativo di ogni fase operativa dell’attività della lavoratrice, attuato tramite direttive di alta definizione e precisione, l’uso dei medesimi software applicativi, il controllo diretto ad opera di addetti UnipolSai, compresa la formazione iniziale. La disamina del contratto di appalto, inoltre, non consente, a differenza di quanto ha ritenuto la Corte territoriale, di rilevare un effettivo rischio imprenditoriale in capo all’appaltatrice. 2. Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. avendo, la Corte territoriale, tautologicamente e assertivamente ritenuto che l’applicazione di un software e nuove tecnologie all’organizzazione del lavoro e all’assolvimento della prestazione integrerebbe un mero coordinamento da parte della committente, mentre l’utilizzo di software (che non solo processano ma profilano tutta l’attività lavorativa degli addetti all’appalto, nonostante regole stringenti sull’attività di profilazione dettate dal Regolamento UE 2016/679) conferma la pervasività e l’incisività del controllo del committente“ che dunque esercitava il preoprio potere ex art. 2094 c.c. 3. I motivi, che per stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono in parte inammissibile e in parte infondati. 4. I motivi presentano profili di inammissibilità laddove, sotto l’apparente deduzione dell’error in iudicando, nella sostanza propongono una diversa ricostruzione della vicenda storica, attraverso una valutazione degli elementi istruttori difforme da quella operata dai giudici del merito cui compete; come più volte precisato da questa Corte, il vizio di violazione di legge coincide con l'errore interpretativo, cioè con l'erronea individuazione della norma regolatrice della fattispecie o con la comprensione errata della sua portata precettiva; la falsa applicazione di norme di diritto ricorre quando la disposizione normativa, interpretata correttamente, sia applicata ad una fattispecie concreta –che è però quella ricostruita dai giudici del merito - in essa erroneamente sussunta; al contrario, l'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 26272 del 2017; Cass. n. 9217 del 2016; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015), la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo nei ristretti limiti posti dal novellato n. 5 dell’art.360 c.p.c. (nel caso di specie vietata da una pronunzia c.d. doppia conforme). 5. Le censure sono, poi, infondate, in quanto la sentenza impugnata è conforme, in diritto, alla giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, cfr. Cass. n. 30646 del 2024; Cass. n. 27213 del 2018; n. 7898 del 2011; n. 15693 del 2009; in. 17049 del 2008); invero, il divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti "endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore- datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, né una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo. 6. La Corte d'Appello ha considerato che non ricorresse la prova di un fenomeno interpositoriosulla base (non di una valutazione atomistica di singole evidenze probatorie bensì) di un articolato compendio di elementi, tutti coerenti con il richiamato principio di diritto, mentre l’accertamento, in concreto, circa la sussistenza di tali elementi e il loro apprezzamento costituisce attività riservata al giudice del merito. 7. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c. 8. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato -se dovuto - previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità a favore del controricorrente che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonchè in Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unific
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