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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 43611/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo e deduce due motivi di ricorso; ricordato che l'espulsione dello straniero condannato e detenuto in esecuzione di pena, prevista dall'art. 16, comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, riservata alla competenza del giudice di sorveglianza ed avente natura amministrativa, costituisce un'atipica misura alternativa alla detenzione, finalizzata ad evitare il sovraffollamento carcerario, della quale è obbligatoria l'adozione in presenza delle condizioni fissate dalla legge e fatta salva la ricorrenza di una tra le cause ostative previste dal successivo art. 19 del medesimo plesso normativo (Sez. 1, n. 45601 del 14/12/2010, Turtulli, Rv. 249175); che l'art. 16, comma 5, prevede che tale espulsione possa essere disposta nelle ipotesi previste dal precedente art. 13, comma 2, e, dunque, al cospetto di una delle seguenti condizioni: a) l'ingresso da parte del detenuto straniero nel territorio dello Stato mediante sottrazione ai controlli di frontiera senza essere stato respinto ai sensi dell'art. 10 del decreto; b) il trattenimento nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'art. 27, comma 1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato o è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo, o, ancora, se lo straniero si è trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell'art. 1, comma 3, legge 28 maggio 2007, n. 68; c) l'appartenenza ad una delle categorie indicate negli artt. 1, 4 e 16 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; che l'istituto ha ricevuto l'avallo della giurisprudenza costituzionale, che ha, tra l'altro, sottolineato (Corte cost., ord. n. 226 del 2004) come, trattandosi di una misura amministrativa, l'espulsione debba essere assistita, in fase di applicazione, «dalle garanzie che accompagnano l'espulsione disciplinata dall'art. 13 d.lgs. n. 286 del 1998», sicché il magistrato di sorveglianza, prima di emettere il decreto di espulsione, può acquisire dagli organi di polizia «qualsiasi tipo di informazione necessaria o utile al fine di accertare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni che legittimano l'espulsione...», così come il questore, nel disporre l'analoga misura di cui all'art. 13 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, può «evidentemente avvalersi di informazioni a tutto campo sullo straniero...»; che il regime dell'espulsione amministrativa contempla, come sopra anticipato, una serie di limiti all'adozione della misura, previsti dall'art. 19, commi 1,

1.1. e 2, d.lgs. 25 luglio 1998, n 286, e pacificamente applicabili anche all'espulsione quale misura alternativa alla detenzione; che, tra le situazioni che impediscono l'adozione del provvedimento espulsivo è compresa la convivenza con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, cui in via interpretativa si equipara la convivenza more uxorio con un cittadino italiano, alla luce della parificazione del «contratto di convivenza» al matrimonio civile, operata dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, e del convivente di fatto al coniuge, ai fini dell'esercizio delle facoltà previste dall'ordinamento penitenziario, operata dall'art. 1, comma 38, della citata legge (Sez. 1, n. 16385 del 15/03/2019, Chigri, Rv. 276184; Sez. 1, n. 44182 del 27/06/2016, Zagoudi, Rv. 268038); che l'art. 19, comma 1.1., d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, indica, quale ulteriore causa ostativa all'espulsione, l'esistenza di fondati motivi che inducano a ritenere «che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea» ed aggiunge, al periodo successivo, che «Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine»; che, quindi, l'autorità giudiziaria, nel valutare l'adozione del provvedimento di espulsione ex art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, deve tener conto delle conseguenze che l'allontanamento del condannato dal territorio nazionale determinerebbe sulla sua vita privata e familiare e, dunque, riconosciuto la rilevanza, tra l'altro, di legami affettivi non inquadrabili nelle ipotesi tipizzate all'art. 19, comma 2, lett. c); ritenuto che, nel caso che ci occupa, l'applicazione dei canoni ermeneutici testé enucleati induce a ritenere la legittimità del provvedimento impugnato, imperniato sull'assenza di convivenza e sulla separazione legale con la cittadina italiana e sulla carenza di prova in ordine al perdurare dei rapporti tra i coniugi separati; ritenuto che deve, pertanto, ritenersi che il Tribunale di sorveglianza abbia adottato la decisione impugnata senza incorrere in deficit logici di sorta ed operato in piena coerenza con il dettato normativo, cioè traendo spunto dalle evidenze istruttorie e verificando in concreto, alla luce di tutti gli elementi disponibili, l'effettiva insussistenza della prospettata condizione ostativa alla espulsione; ricordato, quanto al secondo motivo, che, in materia di esecuzione della pena, le misure alternative alla detenzione in carcere (nella specie, l'affidamento in prova al servizio sociale), possono essere applicate, qualora ricorrano le condizioni stabilite dall'ordinamento penitenziario, anche allo straniero extracomunitario che sia presente irregolarmente nel territorio dello Stato e sia privo del permesso di soggiorno e che l'accertamento delle effettive probabilità di recupero sociale dello straniero condannato, anche se destinatario di espulsione amministrativa, deve essere compiuto in concreto, tenendo conto delle specifiche condizioni personali dello stesso e delle diverse opportunità trattamentali offerte da ciascun tipo di misura alternativa; ritenuto che il giudice specializzato abbia fatto corretto governo di tale principio, osservando come - a fronte dell'assenza di elementi (deducibili dagli atti ovvero allegati dalla difesa) sulla base dei quali ancorare un giudizio prognostico favorevole - la vicinanza temporale tra la richiesta di misura alternativa e la data dell'udienza fissata per la decisione sull'opposizione fosse sintomatica dell'intenzione di un tentativo da parte dell'istante di introdurre un elemento di valutazione meramente strumentale e, comunque, per le ragioni implicitamente contenute nel provvedimento, non decisivo; ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo e deduce due motivi di ricorso; ricordato che l'espulsione dello straniero condannato e detenuto in esecuzione di pena, prevista dall'art. 16, comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, riservata alla competenza del giudice di sorveglianza ed avente natura amministrativa, costituisce un'atipica misura alternativa alla detenzione, finalizzata ad evitare il sovraffollamento carcerario, della quale è obbligatoria l'adozione in presenza delle condizioni fissate dalla legge e fatta salva la ricorrenza di una tra le cause ostative previste dal successivo art. 19 del medesimo plesso normativo (Sez. 1, n. 45601 del 14/12/2010, Turtulli, Rv. 249175); che l'art. 16, comma 5, prevede che tale espulsione possa essere disposta nelle ipotesi previste dal precedente art. 13, comma 2, e, dunque, al cospetto di una delle seguenti condizioni: a) l'ingresso da parte del detenuto straniero nel territorio dello Stato mediante sottrazione ai controlli di frontiera senza essere stato respinto ai sensi dell'art. 10 del decreto; b) il trattenimento nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'art. 27, comma 1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato o è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo, o, ancora, se lo straniero si è trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell'art. 1, comma 3, legge 28 maggio 2007, n. 68; c) l'appartenenza ad una delle categorie indicate negli artt. 1, 4 e 16 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; che l'istituto ha ricevuto l'avallo della giurisprudenza costituzionale, che ha, tra l'altro, sottolineato (Corte cost., ord. n. 226 del 2004) come, trattandosi di una misura amministrativa, l'espulsione debba essere assistita, in fase di applicazione, «dalle garanzie che accompagnano l'espulsione disciplinata dall'art. 13 d.lgs. n. 286 del 1998», sicché il magistrato di sorveglianza, prima di emettere il decreto di espulsione, può acquisire dagli organi di polizia «qualsiasi tipo di informazione necessaria o utile al fine di accertare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni che legittimano l'espulsione...», così come il questore, nel disporre l'analoga misura di cui all'art. 13 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, può «evidentemente avvalersi di informazioni a tutto campo sullo straniero...»; che il regime dell'espulsione amministrativa contempla, come sopra anticipato, una serie di limiti all'adozione della misura, previsti dall'art. 19, commi 1, 1.1. e 2, d.lgs. 25 luglio 1998, n 286, e pacificamente applicabili anche all'espulsione quale misura alternativa alla detenzione; che, tra le situazioni che impediscono l'adozione del provvedimento espulsivo è compresa la convivenza con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, cui in via interpretativa si equipara la convivenza more uxorio con un cittadino italiano, alla luce della parificazione del «contratto di convivenza» al matrimonio civile, operata dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, e del convivente di fatto al coniuge, ai fini dell'esercizio delle facoltà previste dall'ordinamento penitenziario, operata dall'art. 1, comma 38, della citata legge (Sez. 1, n. 16385 del 15/03/2019, Chigri, Rv. 276184; Sez. 1, n. 44182 del 27/06/2016, Zagoudi, Rv. 268038); che l'art. 19, comma 1.1., d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, indica, quale ulteriore causa ostativa all'espulsione, l'esistenza di fondati motivi che inducano a ritenere «che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea» ed aggiunge, al periodo successivo, che «Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine»; che, quindi, l'autorità giudiziaria, nel valutare l'adozione del provvedimento di espulsione ex art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, deve tener conto delle conseguenze che l'allontanamento del condannato dal territorio nazionale determinerebbe sulla sua vita privata e familiare e, dunque, riconosciuto la rilevanza, tra l'altro, di legami affettivi non inquadrabili nelle ipotesi tipizzate all'art. 19, comma 2, lett. c); ritenuto che, nel caso che ci occupa, l'applicazione dei canoni ermeneutici testé enucleati induce a ritenere la legittimità del provvedimento impugnato, imperniato sull'assenza di convivenza e sulla separazione legale con la cittadina italiana e sulla carenza di prova in ordine al perdurare dei rapporti tra i coniugi separati; ritenuto che deve, pertanto, ritenersi che il Tribunale di sorveglianza abbia adottato la decisione impugnata senza incorrere in deficit logici di sorta ed operato in piena coerenza con il dettato normativo, cioè traendo spunto dalle evidenze istruttorie e verificando in concreto, alla luce di tutti gli elementi disponibili, l'effettiva insussistenza della prospettata condizione ostativa alla espulsione; ricordato, quanto al secondo motivo, che, in materia di esecuzione della pena, le misure alternative alla detenzione in carcere (nella specie, l'affidamento in prova al servizio sociale), possono essere applicate, qualora ricorrano le condizioni stabilite dall'ordinamento penitenziario, anche allo straniero extracomunitario che sia presente irregolarmente nel territorio dello Stato e sia privo del permesso di soggiorno e che l'accertamento delle effettive probabilità di recupero sociale dello straniero condannato, anche se destinatario di espulsione amministrativa, deve essere compiuto in concreto, tenendo conto delle specifiche condizioni personali dello stesso e delle diverse opportunità trattamentali offerte da ciascun tipo di misura alternativa; ritenuto che il giudice specializzato abbia fatto corretto governo di tale principio, osservando come - a fronte dell'assenza di elementi (deducibili dagli atti ovvero allegati dalla difesa) sulla base dei quali ancorare un giudizio prognostico favorevole - la vicinanza temporale tra la richiesta di misura alternativa e la data dell'udienza fissata per la decisione sull'opposizione fosse sintomatica dell'intenzione di un tentativo da parte dell'istante di introdurre un elemento di valutazione meramente strumentale e, comunque, per le ragioni implicitamente contenute nel provvedimento, non decisivo; ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme
Decreto Cassazione n. 43611/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris