CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 febbraio 2021
Cassazione n. 30121/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 23006/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] 2 s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta procura speciale in atti Oggetto: ricorso cassazione -notifica Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (che indica l’indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Umbria n. 57/02/21 depositata in data 03/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente ricorreva avverso la cartella di pagamento notificatole ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 con la quale si rettificava la dichiarazione 2015 recuperando un minor credito IRES risultante dal disconoscimento della cumulabilità della detassazione prevista dalla c.d. “Tremonti ambientale” con la tariffa incentivante erogata da GSE, in particolare negandosi la possibilità al contribuente di presentare la dichiarazione integrativa oltre la scadenza dei termini per le dichiarazione prevista peril periodo d’imposta successivo; - la CTP accoglieva il ricorso; gravava tal pronuncia di appello l’Ufficio e con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’impugnazione e confermava la pronuncia di primo grado; - ricorre a questa Corte l’[OSCURATO:PERSONA] ziaria con atto affidato a tre motivi illustrato da memoria; resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] 2 s.r.l. che deposita memoria; Considerato che: - va preliminarmente esaminata l’eccezione posta in controricorso relativa all’estraneità alla controversia di [OSCURATO:PERSONA] 2 s.r.l. con richiesta di estromissione dal processo della società controricorrente; - la stessa è dirimente in quanto fondata, con le precisazioni di cui in motivazione; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - invero, la stessa Agenzia delle Entrate ricorrente dà atto in memoria dell’errore commesso nella identificazione della controparte processuale da evocarsi in questo giudizio; - ne consegue che la controricorrente è soggetto diverso da quello nei confronti del quale è stata fatta valere la pretesa impositiva e che ha preso parte ai giudizi tributari di primo e secondo grado, sicché la notifica del presente ricorso è da considerarsi inammissibile in quanto effettuata nei confronti di soggetto che non è il legittimo contraddittore (tra molte, Cass.21304/2018); - ne discende l’inammis sibilità del ricorso per cassazione; - la soccombenza regola le spese , liquidate come in dispositivo ; - r ilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (cfr., ex multis, Cass. n. 1778 del 2016). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali che liquida in euro 2.500,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento dei compensi