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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2013

ECLI:EU:C:2013:123
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62011CC0542_IT

Conclusioni dell avvocato generale Conclusioni dell avvocato generale I – Introduzione

1. La presente causa trae origine da due colli di carne bovina mancanti.

Oggetto del procedimento principale è una partita di carne bovina congelata che è stata trasportata per mare, all’interno di un container, dal Brasile ai [OSCURATO:PERSONA].

All’atto della rimozione dei sigilli che erano stati apposti dalle autorità doganali del porto di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) prima di concedere lo svincolo delle merci, il loro destinatario rinveniva soltanto 1667 dei 1669 colli indicati nella dichiarazione doganale.

2. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 50 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2) (in prosieguo: il «codice doganale»).

Tale questione è stata sollevata nell’ambito di una controversia che contrappone lo [OSCURATO:PERSONA] van Financiën (Segretario di Stato alle Finanze; in prosieguo: lo «[OSCURATO:PERSONA]») alla [OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») in merito a un avviso di riscossione di dazi doganali e imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l’«IVA»).

3. [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden (Corte Suprema) ([OSCURATO:PERSONA]) vuole essenzialmente sapere in quale momento le merci non comunitarie, aventi la posizione di merci in custodia temporanea e dichiarate per l’assoggettamento al regime doganale di transito comunitario esterno, ricevano una destinazione doganale ai sensi dell’articolo 50 del codice doganale.

Il giudice del rinvio prende in considerazione, a tal proposito, due momenti diversi: il momento in cui la dichiarazione è accettata (a norma dell’articolo 63 del codice succitato) e quello in cui, dopo l’accettazione della dichiarazione, viene concesso lo svincolo (a norma dell’articolo 73 del medesimo codice).

4. Ricordo che nella causa che ha dato origine alla sentenza D. Wandel, la Corte si è già occupata di una questione analoga in relazione a un caso nel quale le merci non comunitarie erano state dichiarate per la loro immissione in libera pratica (3) .

Nella causa in parola la Corte aveva statuito che il momento decisivo era quello dello svincolo (4) .

II – Contesto normativo

5. L’articolo 4, punti 15, 16 e 20, del codice doganale prevede quanto segue: «Ai fini del presente codice, s’intende per: (…) 15) destinazione doganale di una merce:

a) il vincolo della merce ad un regime doganale, (...) 16) regime doganale:

a) l’immissione in libera pratica;

b) il transito; (...) 20) svincolo della merce: il provvedimento con il quale l’autorità doganale mette una merce a disposizione per i fini previsti dal regime doganale al quale è stata vincolata».

6. Ai sensi dell’articolo 37 del codice in parola, le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità europea sono sottoposte, fin dalla loro introduzione, a vigilanza doganale.

Esse possono essere soggette a controlli doganali e restano soggette a tale vigilanza per tutto il tempo necessario per determinare la loro posizione doganale.

7. Ai sensi dell’articolo 48 del codice doganale «[l]e merci non comunitarie presentate in dogana devono ricevere una delle destinazioni doganali ammesse per tali merci».

8. L’articolo 50 del suddetto codice è formulato come segue: «In attesa di ricevere una destinazione doganale, le merci presentate in dogana acquisiscono la posizione, non appena avvenuta la presentazione, di merci in custodia temporanea.

Queste merci sono denominate in seguito “merci in custodia temporanea”».

9. L’articolo 59, paragrafo 1, del codice doganale dispone quanto segue: «1. Le merci destinate ad essere vi[n]colate ad un regime doganale devono essere dichiarate per il regime doganale prescelto».

10. Ai sensi dell’articolo 63 del suddetto codice: «Le dichiarazioni rispondenti alle condizioni di cui all’articolo 62 sono immediatamente accettate dall’autorità doganale, se le merci cui si riferiscono sono presentate in dogana».

11. L’articolo 67 del codice di cui trattasi prevede quanto segue: «Salvo disposizioni specifiche contrarie, la data da prendere in considerazione per l’applicazione di tutte le disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale le merci sono dichiarate è la data di accettazione della dichiarazione da parte dell’autorità doganale».

12. Secondo l’articolo 73, paragrafo 1, del codice doganale: «1.

Fatto salvo l’articolo 74, quando siano soddisfatte le condizioni per il vincolo delle merci al regime considerato e sempreché le medesime non formino oggetto di divieti o restrizioni, l’autorità doganale concede lo svincolo non appena le indicazioni contenute nella dichiarazione siano state verificate oppure accettate senza verifica.

Lo stesso avviene quando la verifica non possa essere ultimata in termini ragionevoli e la presenza delle merci in vista di questa verifica non sia più necessaria».

13. Ai sensi dell’articolo 74 di tale codice: «1.

Quando l’accettazione di una dichiarazione in dogana faccia sorgere un’obbligazione doganale, lo svincolo delle merci che formano oggetto della dichiarazione può essere autorizzato soltanto se l’importo di tale obbligazione è stato pagato o garantito.

Tuttavia, fatto salvo il paragrafo 2, questa disposizione non si applica al regime dell’ammissione temporanea in esenzione parziale dei dazi all’importazione.

2. Quando, in virtù delle disposizioni relative al regime doganale per il quale le merci sono dichiarate, l’autorità doganale chieda la costituzione di una garanzia, lo svincolo delle merci per il regime doganale considerato può essere concesso soltanto dopo la costituzione di tale garanzia».

14. L’articolo 203 del codice doganale prevede quanto segue: «1. L’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito: – alla sottrazione al controllo doganale di una merce soggetta a dazi all’importazione.

2. L’obbligazione doganale sorge all’atto della sottrazione della merce al controllo doganale.

3. I debitori sono: – la persona che ha sottratto la merce al controllo doganale, – le persone che hanno partecipato a tale sottrazione sapendo o dovendo, secondo ragione, sapere che si trattava di una sottrazione di merce al controllo doganale, – le persone che hanno acquisito o detenuto tale merce e sapevano o avrebbero dovuto, secondo ragione, sapere allorquando l’hanno acquisita o ricevuta che si trattava di merce sottratta al controllo doganale e, – se del caso, la persona che deve adempiere agli obblighi che comporta la permanenza della merce in custodia temporanea o l’utilizzazione del regime doganale al quale la merce è stata vincolata».

III – Procedimento principale, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

15. [OSCURATO:PERSONA] ha scaricato nel porto di [OSCURATO:PERSONA] una partita di carne bovina congelata, trasportata per mare dal Brasile ai [OSCURATO:PERSONA] in un container. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato il container sulla propria area in attesa che venisse assegnata una destinazione doganale alle merci in esso contenute.

16. Il 6 novembre 2007, mentre il container si trovava sull’area del terminal della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], in qualità di dichiarante, ha presentato per via elettronica una dichiarazione doganale di vincolo della partita succitata al regime doganale di transito comunitario esterno.

L’ufficio doganale di [OSCURATO:PERSONA] ha subito accettato tale dichiarazione.

Il container oggetto della dichiarazione si trovava in quel momento nella suddetta area del terminal dei container della [OSCURATO:PERSONA].

Nel momento in cui è stata presentata la dichiarazione doganale de qua per il regime di transito doganale, le merci avevano la posizione di merce in custodia temporanea ai sensi dell’articolo 50 del codice doganale.

17. L’indomani mattina, il 7 novembre 2007, le autorità doganali, subito dopo aver apposto i sigilli al container, hanno concesso lo svincolo delle merci.

Lo stesso giorno, tale merce è stata trasportata su strada alla società cui la carne bovina era destinata, l’Eurofrigo BV (in prosieguo: l’«Eurofrigo»), con sede nell’area industriale del Maasvlakte ([OSCURATO:PERSONA]), la quale disponeva di una dichiarazione di destinatario autorizzato (5) .

All’arrivo del container, l’Eurofrigo ha constatato che i sigilli doganali erano ancora intatti.

Dopo averli rimossi essa ha riscontrato che il carico conteneva due colli di carne bovina in meno rispetto a quelli che avrebbe dovuto contenere in base alla dichiarazione doganale.

Secondo l’Eurofrigo il container non mostrava tracce visibili di scasso.

18. Non avendo ricevuto alcuna conferma dell’arrivo delle merci presso l’Eurofrigo, le autorità dell’ufficio doganale di [OSCURATO:PERSONA] hanno aperto un’indagine, a conclusione della quale, il 3 luglio 2008, hanno inviato alla [OSCURATO:PERSONA] un avviso di riscossione ingiungendole il pagamento dei dazi doganali e dell’IVA.

19. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato il suddetto avviso di riscossione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] te Haarlem (tribunale di Haarlem).

20. La controversia dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] te Haarlem era volta a stabilire se la [OSCURATO:PERSONA], in qualità di dichiarante ai fini del vincolo al regime doganale di transito comunitario esterno, potesse essere considerata come responsabile di una perdita (6) che presumibilmente doveva essersi verificata tra il momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana e il momento dell’apposizione dei sigilli sul container, subito prima della concessione dello svincolo delle merci per il transito.

Nel corso del procedimento principale nessuno ha sostenuto che i colli mancanti potessero essere stati smarriti nel corso del trasporto del container sigillato dall’area della [OSCURATO:PERSONA] allo stabilimento dell’Eurofrigo.

21. [OSCURATO:PERSONA] te Haarlem ha statuito che le merci non comunitarie che sono importate nel territorio doganale, presentate in dogana e dichiarate per il loro vincolo al regime doganale di transito comunitario esterno, mantengono la posizione di merci in custodia temporanea sino al momento in cui le autorità doganali concedono lo svincolo.

22. [OSCURATO:PERSONA] te Haarlem ha poi statuito che la [OSCURATO:PERSONA], nel periodo della custodia temporanea sino al momento in cui le autorità doganali hanno disposto lo svincolo delle merci per il transito, non poteva essere considerata come debitore ai sensi dell’articolo 203, paragrafo 3, quarto trattino, del codice doganale.

Esso ha basato tale conclusione sulla sentenza pronunciata dalla Corte il 15 settembre 2005, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (7) e ha ritenuto che, durante detto periodo la [OSCURATO:PERSONA] non avesse la disponibilità fisica delle merci, né tantomeno era in grado di spostarle o custodirle.

23. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un ricorso in cassazione dinanzi allo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden contro la suddetta decisione del [OSCURATO:PERSONA] te Haarlem.

24. Alla luce di quanto precede, lo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Quale sia il momento in cui merci non comunitarie, con la posizione “in custodia temporanea” e dichiarate ai fini dell’assoggettamento al regime doganale di transito comunitario esterno, ricevono una destinazione doganale ai sensi dell’articolo 50 del [codice doganale]».

25. I governi olandese e greco, oltre alla [OSCURATO:PERSONA] europea, hanno presentato osservazioni scritte, nonché osservazioni orali in occasione dell’udienza del 12 dicembre 2012. IV – Analisi A – Osservazioni preliminari

26. A norma dell’articolo 50 del codice doganale le merci presentate in dogana mantengono la posizione di merci in custodia temporanea fino al momento in cui viene loro assegnata una destinazione doganale,.

Per destinazione doganale di una merce si deve intendere, in particolare, il vincolo della merce a un regime doganale, quale, nella fattispecie, il regime di transito comunitario esterno.

Ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, del codice doganale, le merci destinate a essere vincolate a un regime doganale devono essere dichiarate per il regime doganale prescelto.

27. Secondo il giudice del rinvio è necessario stabilire con precisione il momento, cui si riferisce l’articolo 50 del codice doganale, in cui le merci in custodia temporanea ricevono una destinazione doganale perdendo così la posizione di merci in custodia temporanea.

28. Occorre osservare fin da subito che il fascicolo non permette di stabilire se i due colli di cui trattasi si trovassero effettivamente nel container al suo arrivo al porto di [OSCURATO:PERSONA].

Ora, questa circostanza, sulla quale spetta al giudice del rinvio pronunciarsi, ha conseguenze pratiche importanti.

29. Una sottrazione al controllo doganale, infatti, può essersi verificata soltanto se la dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] era conforme al vero.

30. Se i due colli erano nel container al momento della dichiarazione e quest’ultima era quindi corretta, essi sono scomparsi quando la merce si trovava sotto controllo doganale.

In un caso del genere, le merci di cui trattasi potrebbero essere soggette a dazi doganali in forza dell’articolo 203 del codice doganale e il debitore potrebbe essere la [OSCURATO:PERSONA] oppure un terzo.

31. Diversamente, se i due colli mancanti non sono mai arrivati a [OSCURATO:PERSONA], la dichiarazione era materialmente inesatta (8) .

In questo caso, si tratterebbe di merce inesistente che non avrebbe potuto essere sottratta al controllo doganale cosicché non sarebbe potuta sorgere alcuna obbligazione doganale in relazione ad essa (9) .

32. Ciò precisato, il giudice del rinvio sottopone la questione alla Corte nel quadro della prima ipotesi.

Il giudice a quo desidera essenzialmente sapere su chi grava l’obbligazione doganale nel procedimento principale.

Per rispondervi, detto giudice del rinvio deve poter stabilire se le merci perdute siano state sottratte alla vigilanza doganale quando si trovavano nella posizione di custodia temporanea o quando erano vincolate al regime di transito comunitario esterno.

Esso si chiede pertanto quale sia il momento esatto nel quale ha fine la custodia temporanea e inizia il regime di transito.

33. Dall’articolo 203, paragrafo 1, del codice doganale, risulta che la sottrazione al controllo doganale di una merce soggetta a dazi all’importazione fa sorgere, al momento stesso di tale sottrazione, un’obbligazione doganale all’importazione (v., in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 28).

Conformemente alla giurisprudenza della Corte, la sottrazione al controllo doganale comprende qualsiasi azione od omissione che abbia il risultato d’impedire, anche solo momentaneamente, all’autorità doganale competente di avere accesso ad una merce sotto vigilanza doganale e di effettuare i controlli previsti dall’articolo 37, paragrafo 1, del codice doganale (v., in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 28).

34. Anche ammettendo che le merci siano andate perdute quando si trovavano nella posizione di merci in custodia temporanea , la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe debitrice dell’obbligazione doganale dal momento che essa non era il soggetto tenuto ad adempiere agli obblighi che comporta la permanenza della merce in custodia temporanea ai sensi dell’articolo 203, paragrafo 3, quarto trattino, del codice doganale (10), fatta salva l’applicazione delle fattispecie di responsabilità previste dall’articolo 203, paragrafo 3, primo, secondo e terzo trattino, del codice in parola.

35. Se, invece, la suddetta merce è andata perduta quando era già vincolata al regime di transito comunitario esterno , la [OSCURATO:PERSONA], in qualità di obbligata principale, sarebbe debitrice dell’obbligazione doganale poiché sarebbe il soggetto tenuto ad adempiere agli obblighi che comportava l’utilizzazione del regime doganale al quale la merce è stata vincolata ai sensi dell’articolo 203, paragrafo 3, quarto trattino, del codice doganale.

36. A questo proposito, si deve osservare che il codice doganale non definisce con precisione il momento a partire dal quale la custodia temporanea ha fine e quello in cui ha inizio il regime di transito comunitario esterno (11) .

37. Due sono le tesi formulate a tal proposito nell’ambito della controversia in esame.

38. Secondo la prima tesi, sostenuta dallo [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al giudice del rinvio e dai governi olandese e greco dinanzi alla Corte, la custodia temporanea ha fine nel momento in cui viene accettata la dichiarazione in dogana resa per il vincolo al regime doganale a norma dell’articolo 59 del codice doganale.

Essi si basano, a tal riguardo, sull’articolo 67 del codice doganale il quale stabilisce che la data da prendere in considerazione per l’applicazione di tutte le disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale le merci sono dichiarate è la data di accettazione della dichiarazione da parte dell’autorità doganale.

39. In base alla seconda tesi, che sembra essere privilegiata dal giudice del rinvio e che è stata sostenuta dinanzi ad esso dalla [OSCURATO:PERSONA], nonché, dinanzi alla Corte, dalla [OSCURATO:PERSONA], la custodia temporanea ha fine quando le autorità doganali concedono lo svincolo delle merci in parola.

A sostegno di questa posizione le parti succitate si riferiscono agli articoli 73 e 74, paragrafo 2, del codice doganale, rilevando che lo svincolo non può essere concesso prima che siano soddisfatte le condizioni per l’assoggettamento della merce al regime in questione.

A loro avviso, non si può ritenere che l’accettazione della dichiarazione ponga fine alla posizione di custodia temporanea anche quando le condizioni necessarie per il vincolo al regime doganale considerato non sono ancora soddisfatte.

In particolare, nel caso del regime di transito comunitario esterno per il quale deve essere costituita una garanzia, lo svincolo non può essere concesso prima della costituzione di detta garanzia.

Sino alla concessione dello svincolo da parte delle autorità doganali continuerebbero a trovare applicazione le norme e le regole in materia di responsabilità derivanti dalla precedente custodia temporanea delle merci.

40. Occorre pertanto esaminare in successione queste due possibilità. B – Sull’accettazione della dichiarazione in dogana

41. Condivido l’interpretazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’accettazione della dichiarazione in dogana non ha per effetto di vincolare la merce al regime doganale richiesto. Le merci restano in custodia temporanea dopo tale accettazione.

42. La Corte ha recentemente ricordato che la dichiarazione in dogana consiste, come risulta dall’articolo 4, punto 17, del codice doganale, nell’atto con il quale il dichiarante manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di vincolare una merce a un determinato regime doganale (12) .

43. In forza dell’articolo 63 del codice doganale, le autorità doganali devono accettare immediatamente le dichiarazioni in dogana e, a norma dell’articolo 67 del codice in parola, la data da prendere in considerazione per l’applicazione di tutte le disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale le merci sono dichiarate è la data di accettazione della dichiarazione da parte dell’autorità doganale.

44. [OSCURATO:PERSONA] giustamente ricorda che, dopo aver accettato la dichiarazione, le autorità doganali hanno la facoltà, a norma dell’articolo 68 del codice doganale, di verificare le dichiarazioni da loro accettate (13) .

45. L’esistenza di una siffatta possibilità di verifica significa che l’accettazione formale di una dichiarazione può essere seguita dall’adozione di misure, quali quelle previste agli articoli 71 e 72 del codice doganale, volte a garantire la corretta applicazione delle disposizioni del regime doganale al quale le merci saranno vincolate.

46. Nel caso di specie, il tempo trascorso tra l’accettazione e lo svincolo è pertanto servito per apporre i sigilli al container per garantire la corretta applicazione dell’articolo 72 del codice doganale ai fini del transito comunitario esterno.

47. Dato che il controllo della dichiarazione può essere compiuto, a norma dell’articolo 68 del codice doganale, anche dopo la sua accettazione , le merci devono rimanere sotto vigilanza doganale.

Finché le merci si trovano in custodia temporanea, tale sorveglianza viene garantita a prescindere dal regime doganale applicato successivamente.

48. Si deve ricordare che nella sentenza D. Wandel (14), la Corte ha indicato che le merci destinate a essere immesse in libera pratica rimangono in custodia temporanea sino alla concessione dello svincolo.

Di conseguenza, un’obbligazione doganale sorge, in forza dell’articolo 203 del codice doganale, se le merci scompaiono tra il momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana e il momento della concessione dello svincolo.

49. Non vi è motivo di adottare una soluzione diversa per gli altri regimi doganali, benché tali regimi si distinguano dallo svincolo accordato per l’immissione in libera pratica, nella misura in cui prevedono che la merce sia mantenuta sotto vigilanza doganale dopo la concessione dello svincolo, come nel caso del transito comunitario esterno.

C – Sullo svincolo delle merci

50. Lo svincolo delle merci può aver luogo solo dopo l’accettazione della dichiarazione in dogana.

51. L’articolo 73 del codice doganale autorizza le autorità doganali a concedere lo svincolo delle merci quando sono soddisfatte le condizioni per l’assoggettamento delle merci al regime richiesto.

La stessa idea si rinviene nella definizione di svincolo di una merce contenuta nell’articolo 4, punto 20, del codice doganale, in base al quale si tratta del provvedimento con cui l’autorità doganale mette una merce a disposizione per i fini previsti dal regime doganale al quale è stata vincolata.

Queste due disposizioni si applicano, senza distinzioni, a tutti i regimi doganali.

52. Questa analisi è in linea con i poteri riconosciuti alle autorità doganali con riferimento all’accettazione della dichiarazione e alla concessione dello svincolo delle merci.

Mentre le autorità doganali possono rifiutarsi di accettare la dichiarazione soltanto per il mancato rispetto delle condizioni formali previste all’articolo 62 del codice doganale (15), tali autorità possono negare la concessione dello svincolo delle merci in tutti i casi in cui le condizioni sostanziali per l’assoggettamento a un regime doganale non sono ancora soddisfatte.

53. Le autorità doganali possono, ad esempio, impiegare il periodo tra l’accettazione della dichiarazione e la concessione dello svincolo per chiedere la costituzione di una garanzia o, se necessario, l’incremento di una garanzia già prestata.

Se tali condizioni non sono soddisfatte, lo svincolo può essere negato.

54. Il ruolo essenziale dello svincolo delle merci quale momento iniziale del regime doganale è comprovato anche, nel caso del transito, dal fatto che la responsabilità del garante sorge all’atto della concessione dello svincolo per il transito coperto dalla garanzia.

55. Ritengo pertanto, come la [OSCURATO:PERSONA], che le merci oggetto del procedimento principale rientrassero nel regime di transito comunitario esterno soltanto a partire dal loro svincolo, avvenuto in data 7 novembre 2007.

56. Prima di concludere, desidero tornare alla già citata causa D. Wandel.

57. La controversia in parola verteva sulla dichiarazione di una merce non comunitaria ai fini della sua immissione in libera pratica.

Nella sentenza D. Wandel(16), la Corte ha constatato che tale merce ottiene la posizione doganale di merce comunitaria solo dal momento in cui sono state applicate le misure di politica commerciale, tutte le altre formalità previste per l’importazione di una merce sono state espletate e i dazi all’importazione legalmente dovuti sono stati non solo applicati ma anche riscossi o garantiti.

58. La Corte ha poi precisato (17) che, se la presentazione di una dichiarazione in dogana e l’accettazione immediata di quest’ultima, in conformità all’articolo 59, paragrafo 1, e all’articolo 63, del codice doganale, rientrano incontestabilmente nelle formalità sopra menzionate, va anche considerata come una formalità di tale tipo l’esecuzione delle misure di cui all’articolo 68 del codice doganale, che conferisce alle autorità doganali il diritto di procedere, per la verifica delle dichiarazioni accettate, in particolare, ad un esame della merce accompagnato da un eventuale prelievo di campioni al fine della loro analisi o di un controllo approfondito.

59. La Corte ha quindi statuito (18) che, poiché l’obiettivo dell’immissione in libera pratica è, in conformità all’articolo 79, primo comma, del codice doganale, di conferire a una merce non comunitaria la posizione di merce comunitaria, la concessione dello svincolo della merce, definito all’articolo 4, punto 20, del codice doganale, deve essere considerata nel senso che costituisce una delle formalità richieste per la regolare immissione in libera pratica di una merce importata.

60. Ritengo che il ragionamento della Corte possa essere trasposto mutatis mutandis alla causa qui in esame che riguarda il regime di transito comunitario esterno: la presentazione di una dichiarazione doganale e la sua accettazione immediata, a norma dell’articolo 59, paragrafo 1, e dell’articolo 63 del codice doganale, rientrano indubbiamente tra le formalità richieste per il vincolo della merce al regime doganale di transito comunitario esterno in quanto l’applicazione del regime in parola è subordinato alle suddette formalità.

Tuttavia, tale regime doganale non si applica con la mera accettazione della dichiarazione.

L’applicazione del regime doganale considerato presuppone inoltre la concessione dello svincolo da parte delle autorità competenti.

61. Le merci presentate in dogana e destinate a essere vincolate a un regime doganale, infatti, devono costituire oggetto di una dichiarazione in dogana per tale regime doganale, la quale risulta da due atti distinti ma collegati (19) .

62. In un primo momento l’accettazione della dichiarazione è un atto automatico, poiché la dichiarazione – di norma compiuta per via elettronica – è accettata se è completa e comprende tutte le informazioni richieste.

63. In un secondo momento, chiusa la fase dell’accettazione, la concessione dello svincolo è un atto in relazione al quale le autorità doganali beneficiano di un margine di discrezionalità più ampio.

Con l’accettazione, infatti, le autorità doganali sono ormai in possesso delle informazioni essenziali indispensabili per procedere, se del caso, alle verifiche necessarie e alla definizione delle condizioni specifiche che possono essere richieste per concedere lo svincolo.

V – Conclusioni

64. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale posta dallo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden nel seguente modo: «Le merci non comunitarie, aventi la posizione di “merci in custodia temporanea” e dichiarate per l’assoggettamento al regime doganale di transito comunitario esterno, ricevono una destinazione doganale ai sensi dell’articolo 50 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006, del Consiglio, del 20 novembre 2006, nel momento in cui la dichiarazione è accettata e lo svincolo accordato». (1) . (2) – GU L 302, pag. 1, Regolamento come modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006 (GU L 363, pag. 1). (3) – Sentenza del 1° febbraio 2001 (C-66/99, Racc. pag.

I-873). (4) – Ricordo inoltre che le recenti sentenze del 6 settembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] (C-262/10), ed [OSCURATO:PERSONA] (C-28/11), nell’ambito delle quali ho presentato le mie conclusioni l’8 marzo 2012, riguardano la fase successiva: ossia quando la merce ha già ricevuto una destinazione doganale, e irregolarità che si verificano in tale fase.

In un’ipotesi siffatta, il debitore è la persona che deve adempiere agli obblighi che comporta l’utilizzazione del regime doganale in questione (il regime del perfezionamento attivo nella causa [OSCURATO:PERSONA] e il regime del deposito doganale nella causa [OSCURATO:PERSONA]). (5) –

V. articolo 406 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della [OSCURATO:PERSONA], del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92 (GU L 253, pag. 1). (6) – L’impiego di questi termini («una perdita») non incide in alcun modo sull’effettiva sorte dei due colli che, in base agli elementi comunicati dal giudice del rinvio, non è nota. (7) – C-140/04, Racc. pag.

I-8245, punti 35 a

39. (8) – Osservo che l’avvocato generale dinanzi allo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden, nelle sue conclusioni del 30 settembre 2010, aveva proposto al giudice del rinvio di rimettere la vertenza dinanzi al giudice di primo grado affinché chiarisse le circostanze di fatto.

Occorre aggiungere che non mi sembra corretto ammettere che la responsabilità per l’obbligazione doganale derivante dagli errori contenuti nella dichiarazione venga fatta gravare esclusivamente sull’operatore portuale che ha scaricato la merce soggetta al regime di «custodia temporanea». (9) – V., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2010, DSV Road (C-234/09, Racc. pag.

I-7333, punto 23). (10) –

V. cit. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (punti 38 e 39). (11) – Si osserva che le condizioni nelle quali il regime di transito esterno ha fine sono invece precisate all’articolo 92 del codice doganale. (12) –

V. sentenza del 15 settembre 2011, DP grup (C-138/10, Racc. pag.

I-8369, punto 35). (13) – Ibidem (punti 36 e 39). (14) – Già citata (punto 45). (15) –

V. altresì l’articolo 77 del codice doganale per quanto riguarda le dichiarazioni in dogana fatte con un procedimento informatico. (16) – Già citata (punto 36). (17) – Ibidem (punto 37). (18) – Ibidem (punto 38). (19) –

V. articoli 50 e 59 del codice doganale.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62011CC0542_IT Conclusioni dell avvocato generale Conclusioni dell avvocato generale I – Introduzione 1. La presente causa trae origine da due colli di carne bovina mancanti. Oggetto del procedimento principale è una partita di carne bovina congelata che è stata trasportata per mare, all’interno di un container, dal Brasile ai [OSCURATO:PERSONA]. All’atto della rimozione dei sigilli che erano stati apposti dalle autorità doganali del porto di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) prima di concedere lo svincolo delle merci, il loro destinatario rinveniva soltanto 1667 dei 1669 colli indicati nella dichiarazione doganale. 2. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 50 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2) (in prosieguo: il «codice doganale»). Tale questione è stata sollevata nell’ambito di una controversia che contrappone lo [OSCURATO:PERSONA] van Financiën (Segretario di Stato alle Finanze; in prosieguo: lo «[OSCURATO:PERSONA]») alla [OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») in merito a un avviso di riscossione di dazi doganali e imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l’«IVA»). 3. [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden (Corte Suprema) ([OSCURATO:PERSONA]) vuole essenzialmente sapere in quale momento le merci non comunitarie, aventi la posizione di merci in custodia temporanea e dichiarate per l’assoggettamento al regime doganale di transito comunitario esterno, ricevano una destinazione doganale ai sensi dell’articolo 50 del codice doganale. Il giudice del rinvio prende in considerazione, a tal proposito, due momenti diversi: il momento in cui la dichiarazione è accettata (a norma dell’articolo 63 del codice succitato) e quello in cui, dopo l’accettazione della dichiarazione, viene concesso lo svincolo (a norma dell’articolo 73 del medesimo codice). 4. Ricordo che nella causa che ha dato origine alla sentenza D. Wandel, la Corte si è già occupata di una questione analoga in relazione a un caso nel quale le merci non comunitarie erano state dichiarate per la loro immissione in libera pratica (3) . Nella causa in parola la Corte aveva statuito che il momento decisivo era quello dello svincolo (4) . II – Contesto normativo 5. L’articolo 4, punti 15, 16 e 20, del codice doganale prevede quanto segue: «Ai fini del presente codice, s’intende per: (…) 15) destinazione doganale di una merce: a) il vincolo della merce ad un regime doganale, (...) 16) regime doganale: a) l’immissione in libera pratica; b) il transito; (...) 20) svincolo della merce: il provvedimento con il quale l’autorità doganale mette una merce a disposizione per i fini previsti dal regime doganale al quale è stata vincolata». 6. Ai sensi dell’articolo 37 del codice in parola, le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità europea sono sottoposte, fin dalla loro introduzione, a vigilanza doganale. Esse possono essere soggette a controlli doganali e restano soggette a tale vigilanza per tutto il tempo necessario per determinare la loro posizione doganale. 7. Ai sensi dell’articolo 48 del codice doganale «[l]e merci non comunitarie presentate in dogana devono ricevere una delle destinazioni doganali ammesse per tali merci». 8. L’articolo 50 del suddetto codice è formulato come segue: «In attesa di ricevere una destinazione doganale, le merci presentate in dogana acquisiscono la posizione, non appena avvenuta la presentazione, di merci in custodia temporanea. Queste merci sono denominate in seguito “merci in custodia temporanea”». 9. L’articolo 59, paragrafo 1, del codice doganale dispone quanto segue: «1. Le merci destinate ad essere vi[n]colate ad un regime doganale devono essere dichiarate per il regime doganale prescelto». 10. Ai sensi dell’articolo 63 del suddetto codice: «Le dichiarazioni rispondenti alle condizioni di cui all’articolo 62 sono immediatamente accettate dall’autorità doganale, se le merci cui si riferiscono sono presentate in dogana». 11. L’articolo 67 del codice di cui trattasi prevede quanto segue: «Salvo disposizioni specifiche contrarie, la data da prendere in considerazione per l’applicazione di tutte le disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale le merci sono dichiarate è la data di accettazione della dichiarazione da parte dell’autorità doganale». 12. Secondo l’articolo 73, paragrafo 1, del codice doganale: «1. Fatto salvo l’articolo 74, quando siano soddisfatte le condizioni per il vincolo delle merci al regime considerato e sempreché le medesime non formino oggetto di divieti o restrizioni, l’autorità doganale concede lo svincolo non appena le indicazioni contenute nella dichiarazione siano state verificate oppure accettate senza verifica. Lo stesso avviene quando la verifica non possa essere ultimata in termini ragionevoli e la presenza delle merci in vista di questa verifica non sia più necessaria». 13. Ai sensi dell’articolo 74 di tale codice: «1. Quando l’accettazione di una dichiarazione in dogana faccia sorgere un’obbligazione doganale, lo svincolo delle merci che formano oggetto della dichiarazione può essere autorizzato soltanto se l’importo di tale obbligazione è stato pagato o garantito. Tuttavia, fatto salvo il paragrafo 2, questa disposizione non si applica al regime dell’ammissione temporanea in esenzione parziale dei dazi all’importazione. 2. Quando, in virtù delle disposizioni relative al regime doganale per il quale le merci sono dichiarate, l’autorità doganale chieda la costituzione di una garanzia, lo svincolo delle merci per il regime doganale considerato può essere concesso soltanto dopo la costituzione di tale garanzia». 14. L’articolo 203 del codice doganale prevede quanto segue: «1. L’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito: – alla sottrazione al controllo doganale di una merce soggetta a dazi all’importazione. 2. L’obbligazione doganale sorge all’atto della sottrazione della merce al controllo doganale. 3. I debitori sono: – la persona che ha sottratto la merce al controllo doganale, – le persone che hanno partecipato a tale sottrazione sapendo o dovendo, secondo ragione, sapere che si trattava di una sottrazione di merce al controllo doganale, – le persone che hanno acquisito o detenuto tale merce e sapevano o avrebbero dovuto, secondo ragione, sapere allorquando l’hanno acquisita o ricevuta che si trattava di merce sottratta al controllo doganale e, – se del caso, la persona che deve adempiere agli obblighi che comporta la permanenza della merce in custodia temporanea o l’utilizzazione del regime doganale al quale la merce è stata vincolata». III – Procedimento principale, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte 15. [OSCURATO:PERSONA] ha scaricato nel porto di [OSCURATO:PERSONA] una partita di carne bovina congelata, trasportata per mare dal Brasile ai [OSCURATO:PERSONA] in un container. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato il container sulla propria area in attesa che venisse assegnata una destinazione doganale alle merci in esso contenute. 16. Il 6 novembre 2007, mentre il container si trovava sull’area del terminal della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], in qualità di dichiarante, ha presentato per via elettronica una dichiarazione doganale di vincolo della partita succitata al regime doganale di transito comunitario esterno. L’ufficio doganale di [OSCURATO:PERSONA] ha subito accettato tale dichiarazione. Il container oggetto della dichiarazione si trovava in quel momento nella suddetta area del terminal dei container della [OSCURATO:PERSONA]. Nel momento in cui è stata presentata la dichiarazione doganale de qua per il regime di transito doganale, le merci avevano la posizione di merce in custodia temporanea ai sensi dell’articolo 50 del codice doganale. 17. L’indomani mattina, il 7 novembre 2007, le autorità doganali, subito dopo aver apposto i sigilli al container, hanno concesso lo svincolo delle merci. Lo stesso giorno, tale merce è stata trasportata su strada alla società cui la carne bovina era destinata, l’Eurofrigo BV (in prosieguo: l’«Eurofrigo»), con sede nell’area industriale del Maasvlakte ([OSCURATO:PERSONA]), la quale disponeva di una dichiarazione di destinatario autorizzato (5) . All’arrivo del container, l’Eurofrigo ha constatato che i sigilli doganali erano ancora intatti. Dopo averli rimossi essa ha riscontrato che il carico conteneva due colli di carne bovina in meno rispetto a quelli che avrebbe dovuto contenere in base alla dichiarazione doganale. Secondo l’Eurofrigo il container non mostrava tracce visibili di scasso. 18. Non avendo ricevuto alcuna conferma dell’arrivo delle merci presso l’Eurofrigo, le autorità dell’ufficio doganale di [OSCURATO:PERSONA] hanno aperto un’indagine, a conclusione della quale, il 3 luglio 2008, hanno inviato alla [OSCURATO:PERSONA] un avviso di riscossione ingiungendole il pagamento dei dazi doganali e dell’IVA. 19. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato il suddetto avviso di riscossione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] te Haarlem (tribunale di Haarlem). 20. La controversia dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] te Haarlem era volta a stabilire se la [OSCURATO:PERSONA], in qualità di dichiarante ai fini del vincolo al regime doganale di transito comunitario esterno, potesse essere considerata come responsabile di una perdita (6) che presumibilmente doveva essersi verificata tra il momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana e il momento dell’apposizione dei sigilli sul container, subito prima della concessione dello svincolo delle merci per il transito. Nel corso del procedimento principale nessuno ha sostenuto che i colli mancanti potessero essere stati smarriti nel corso del trasporto del container sigillato dall’area della [OSCURATO:PERSONA] allo stabilimento dell’Eurofrigo. 21. [OSCURATO:PERSONA] te Haarlem ha statuito che le merci non comunitarie che sono importate nel territorio doganale, presentate in dogana e dichiarate per il loro vincolo al regime doganale di transito comunitario esterno, mantengono la posizione di merci in custodia temporanea sino al momento in cui le autorità doganali concedono lo svincolo. 22. [OSCURATO:PERSONA] te Haarlem ha poi statuito che la [OSCURATO:PERSONA], nel periodo della custodia temporanea sino al momento in cui le autorità doganali hanno disposto lo svincolo delle merci per il transito, non poteva essere considerata come debitore ai sensi dell’articolo 203, paragrafo 3, quarto trattino, del codice doganale. Esso ha basato tale conclusione sulla sentenza pronunciata dalla Corte il 15 settembre 2005, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (7) e ha ritenuto che, durante detto periodo la [OSCURATO:PERSONA] non avesse la disponibilità fisica delle merci, né tantomeno era in grado di spostarle o custodirle. 23. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un ricorso in cassazione dinanzi allo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden contro la suddetta decisione del [OSCURATO:PERSONA] te Haarlem. 24. Alla luce di quanto precede, lo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Quale sia il momento in cui merci non comunitarie, con la posizione “in custodia temporanea” e dichiarate ai fini dell’assoggettamento al regime doganale di transito comunitario esterno, ricevono una destinazione doganale ai sensi dell’articolo 50 del [codice doganale]». 25. I governi olandese e greco, oltre alla [OSCURATO:PERSONA] europea, hanno presentato osservazioni scritte, nonché osservazioni orali in occasione dell’udienza del 12 dicembre 2012. IV – Analisi A – Osservazioni preliminari 26. A norma dell’articolo 50 del codice doganale le merci presentate in dogana mantengono la posizione di merci in custodia temporanea fino al momento in cui viene loro assegnata una destinazione doganale,. Per destinazione doganale di una merce si deve intendere, in particolare, il vincolo della merce a un regime doganale, quale, nella fattispecie, il regime di transito comunitario esterno. Ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, del codice doganale, le merci destinate a essere vincolate a un regime doganale devono essere dichiarate per il regime doganale prescelto. 27. Secondo il giudice del rinvio è necessario stabilire con precisione il momento, cui si riferisce l’articolo 50 del codice doganale, in cui le merci in custodia temporanea ricevono una destinazione doganale perdendo così la posizione di merci in custodia temporanea. 28. Occorre osservare fin da subito che il fascicolo non permette di stabilire se i due colli di cui trattasi si trovassero effettivamente nel container al suo arrivo al porto di [OSCURATO:PERSONA]. Ora, questa circostanza, sulla quale spetta al giudice del rinvio pronunciarsi, ha conseguenze pratiche importanti. 29. Una sottrazione al controllo doganale, infatti, può essersi verificata soltanto se la dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] era conforme al vero. 30. Se i due colli erano nel container al momento della dichiarazione e quest’ultima era quindi corretta, essi sono scomparsi quando la merce si trovava sotto controllo doganale. In un caso del genere, le merci di cui trattasi potrebbero essere soggette a dazi doganali in forza dell’articolo 203 del codice doganale e il debitore potrebbe essere la [OSCURATO:PERSONA] oppure un terzo. 31. Diversamente, se i due colli mancanti non sono mai arrivati a [OSCURATO:PERSONA], la dichiarazione era materialmente inesatta (8) . In questo caso, si tratterebbe di merce inesistente che non avrebbe potuto essere sottratta al controllo doganale cosicché non sarebbe potuta sorgere alcuna obbligazione doganale in relazione ad essa (9) . 32. Ciò precisato, il giudice del rinvio sottopone la questione alla Corte nel quadro della prima ipotesi. Il giudice a quo desidera essenzialmente sapere su chi grava l’obbligazione doganale nel procedimento principale. Per rispondervi, detto giudice del rinvio deve poter stabilire se le merci perdute siano state sottratte alla vigilanza doganale quando si trovavano nella posizione di custodia temporanea o quando erano vincolate al regime di transito comunitario esterno. Esso si chiede pertanto quale sia il momento esatto nel quale ha fine la custodia temporanea e inizia il regime di transito. 33. Dall’articolo 203, paragrafo 1, del codice doganale, risulta che la sottrazione al controllo doganale di una merce soggetta a dazi all’importazione fa sorgere, al momento stesso di tale sottrazione, un’obbligazione doganale all’importazione (v., in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 28). Conformemente alla giurisprudenza della Corte, la sottrazione al controllo doganale comprende qualsiasi azione od omissione che abbia il risultato d’impedire, anche solo momentaneamente, all’autorità doganale competente di avere accesso ad una merce sotto vigilanza doganale e di effettuare i controlli previsti dall’articolo 37, paragrafo 1, del codice doganale (v., in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 28). 34. Anche ammettendo che le merci siano andate perdute quando si trovavano nella posizione di merci in custodia temporanea , la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe debitrice dell’obbligazione doganale dal momento che essa non era il soggetto tenuto ad adempiere agli obblighi che comporta la permanenza della merce in custodia temporanea ai sensi dell’articolo 203, paragrafo 3, quarto trattino, del codice doganale (10), fatta salva l’applicazione delle fattispecie di responsabilità previste dall’articolo 203, paragrafo 3, primo, secondo e terzo trattino, del codice in parola. 35. Se, invece, la suddetta merce è andata perduta quando era già vincolata al regime di transito comunitario esterno , la [OSCURATO:PERSONA], in qualità di obbligata principale, sarebbe debitrice dell’obbligazione doganale poiché sarebbe il soggetto tenuto ad adempiere agli obblighi che comportava l’utilizzazione del regime doganale al quale la merce è stata vincolata ai sensi dell’articolo 203, paragrafo 3, quarto trattino, del codice doganale. 36. A questo proposito, si deve osservare che il codice doganale non definisce con precisione il momento a partire dal quale la custodia temporanea ha fine e quello in cui ha inizio il regime di transito comunitario esterno (11) . 37. Due sono le tesi formulate a tal proposito nell’ambito della controversia in esame. 38. Secondo la prima tesi, sostenuta dallo [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al giudice del rinvio e dai governi olandese e greco dinanzi alla Corte, la custodia temporanea ha fine nel momento in cui viene accettata la dichiarazione in dogana resa per il vincolo al regime doganale a norma dell’articolo 59 del codice doganale. Essi si basano, a tal riguardo, sull’articolo 67 del codice doganale il quale stabilisce che la data da prendere in considerazione per l’applicazione di tutte le disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale le merci sono dichiarate è la data di accettazione della dichiarazione da parte dell’autorità doganale. 39. In base alla seconda tesi, che sembra essere privilegiata dal giudice del rinvio e che è stata sostenuta dinanzi ad esso dalla [OSCURATO:PERSONA], nonché, dinanzi alla Corte, dalla [OSCURATO:PERSONA], la custodia temporanea ha fine quando le autorità doganali concedono lo svincolo delle merci in parola. A sostegno di questa posizione le parti succitate si riferiscono agli articoli 73 e 74, paragrafo 2, del codice doganale, rilevando che lo svincolo non può essere concesso prima che siano soddisfatte le condizioni per l’assoggettamento della merce al regime in questione. A loro avviso, non si può ritenere che l’accettazione della dichiarazione ponga fine alla posizione di custodia temporanea anche quando le condizioni necessarie per il vincolo al regime doganale considerato non sono ancora soddisfatte. In particolare, nel caso del regime di transito comunitario esterno per il quale deve essere costituita una garanzia, lo svincolo non può essere concesso prima della costituzione di detta garanzia. Sino alla concessione dello svincolo da parte delle autorità doganali continuerebbero a trovare applicazione le norme e le regole in materia di responsabilità derivanti dalla precedente custodia temporanea delle merci. 40. Occorre pertanto esaminare in successione queste due possibilità. B – Sull’accettazione della dichiarazione in dogana 41. Condivido l’interpretazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’accettazione della dichiarazione in dogana non ha per effetto di vincolare la merce al regime doganale richiesto. Le merci restano in custodia temporanea dopo tale accettazione. 42. La Corte ha recentemente ricordato che la dichiarazione in dogana consiste, come risulta dall’articolo 4, punto 17, del codice doganale, nell’atto con il quale il dichiarante manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di vincolare una merce a un determinato regime doganale (12) . 43. In forza dell’articolo 63 del codice doganale, le autorità doganali devono accettare immediatamente le dichiarazioni in dogana e, a norma dell’articolo 67 del codice in parola, la data da prendere in considerazione per l’applicazione di tutte le disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale le merci sono dichiarate è la data di accettazione della dichiarazione da parte dell’autorità doganale. 44. [OSCURATO:PERSONA] giustamente ricorda che, dopo aver accettato la dichiarazione, le autorità doganali hanno la facoltà, a norma dell’articolo 68 del codice doganale, di verificare le dichiarazioni da loro accettate (13) . 45. L’esistenza di una siffatta possibilità di verifica significa che l’accettazione formale di una dichiarazione può essere seguita dall’adozione di misure, quali quelle previste agli articoli 71 e 72 del codice doganale, volte a garantire la corretta applicazione delle disposizioni del regime doganale al quale le merci saranno vincolate. 46. Nel caso di specie, il tempo trascorso tra l’accettazione e lo svincolo è pertanto servito per apporre i sigilli al container per garantire la corretta applicazione dell’articolo 72 del codice doganale ai fini del transito comunitario esterno. 47. Dato che il controllo della dichiarazione può essere compiuto, a norma dell’articolo 68 del codice doganale, anche dopo la sua accettazione , le merci devono rimanere sotto vigilanza doganale. Finché le merci si trovano in custodia temporanea, tale sorveglianza viene garantita a prescindere dal regime doganale applicato successivamente. 48. Si deve ricordare che nella sentenza D. Wandel (14), la Corte ha indicato che le merci destinate a essere immesse in libera pratica rimangono in custodia temporanea sino alla concessione dello svincolo. Di conseguenza, un’obbligazione doganale sorge, in forza dell’articolo 203 del codice doganale, se le merci scompaiono tra il momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana e il momento della concessione dello svincolo. 49. Non vi è motivo di adottare una soluzione diversa per gli altri regimi doganali, benché tali regimi si distinguano dallo svincolo accordato per l’immissione in libera pratica, nella misura in cui prevedono che la merce sia mantenuta sotto vigilanza doganale dopo la concessione dello svincolo, come nel caso del transito comunitario esterno. C – Sullo svincolo delle merci 50. Lo svincolo delle merci può aver luogo solo dopo l’accettazione della dichiarazione in dogana. 51. L’articolo 73 del codice doganale autorizza le autorità doganali a concedere lo svincolo delle merci quando sono soddisfatte le condizioni per l’assoggettamento delle merci al regime richiesto. La stessa idea si rinviene nella definizione di svincolo di una merce contenuta nell’articolo 4, punto 20, del codice doganale, in base al quale si tratta del provvedimento con cui l’autorità doganale mette una merce a disposizione per i fini previsti dal regime doganale al quale è stata vincolata. Queste due disposizioni si applicano, senza distinzioni, a tutti i regimi doganali. 52. Questa analisi è in linea con i poteri riconosciuti alle autorità doganali con riferimento all’accettazione della dichiarazione e alla concessione dello svincolo delle merci. Mentre le autorità doganali possono rifiutarsi di accettare la dichiarazione soltanto per il mancato rispetto delle condizioni formali previste all’articolo 62 del codice doganale (15), tali autorità possono negare la concessione dello svincolo delle merci in tutti i casi in cui le condizioni sostanziali per l’assoggettamento a un regime doganale non sono ancora soddisfatte. 53. Le autorità doganali possono, ad esempio, impiegare il periodo tra l’accettazione della dichiarazione e la concessione dello svincolo per chiedere la costituzione di una garanzia o, se necessario, l’incremento di una garanzia già prestata. Se tali condizioni non sono soddisfatte, lo svincolo può essere negato. 54. Il ruolo essenziale dello svincolo delle merci quale momento iniziale del regime doganale è comprovato anche, nel caso del transito, dal fatto che la responsabilità del garante sorge all’atto della concessione dello svincolo per il transito coperto dalla garanzia. 55. Ritengo pertanto, come la [OSCURATO:PERSONA], che le merci oggetto del procedimento principale rientrassero nel regime di transito comunitario esterno soltanto a partire dal loro svincolo, avvenuto in data 7 novembre 2007. 56. Prima di concludere, desidero tornare alla già citata causa D. Wandel. 57. La controversia in parola verteva sulla dichiarazione di una merce non comunitaria ai fini della sua immissione in libera pratica. Nella sentenza D. Wandel(16), la Corte ha constatato che tale merce ottiene la posizione doganale di merce comunitaria solo dal momento in cui sono state applicate le misure di politica commerciale, tutte le altre formalità previste per l’importazione di una merce sono state espletate e i dazi all’importazione legalmente dovuti sono stati non solo applicati ma anche riscossi o garantiti. 58. La Corte ha poi precisato (17) che, se la presentazione di una dichiarazione in dogana e l’accettazione immediata di quest’ultima, in conformità all’articolo 59, paragrafo 1, e all’articolo 63, del codice doganale, rientrano incontestabilmente nelle formalità sopra menzionate, va anche considerata come una formalità di tale tipo l’esecuzione delle misure di cui all’articolo 68 del codice doganale, che conferisce alle autorità doganali il diritto di procedere, per la verifica delle dichiarazioni accettate, in particolare, ad un esame della merce accompagnato da un eventuale prelievo di campioni al fine della loro analisi o di un controllo approfondito. 59. La Corte ha quindi statuito (18) che, poiché l’obiettivo dell’immissione in libera pratica è, in conformità all’articolo 79, primo comma, del codice doganale, di conferire a una merce non comunitaria la posizione di merce comunitaria, la concessione dello svincolo della merce, definito all’articolo 4, punto 20, del codice doganale, deve essere considerata nel senso che costituisce una delle formalità richieste per la regolare immissione in libera pratica di una merce importata. 60. Ritengo che il ragionamento della Corte possa essere trasposto mutatis mutandis alla causa qui in esame che riguarda il regime di transito comunitario esterno: la presentazione di una dichiarazione doganale e la sua accettazione immediata, a norma dell’articolo 59, paragrafo 1, e dell’articolo 63 del codice doganale, rientrano indubbiamente tra le formalità richieste per il vincolo della merce al regime doganale di transito comunitario esterno in quanto l’applicazione del regime in parola è subordinato alle suddette formalità. Tuttavia, tale regime doganale non si applica con la mera accettazione della dichiarazione. L’applicazione del regime doganale considerato presuppone inoltre la concessione dello svincolo da parte delle autorità competenti. 61. Le merci presentate in dogana e destinate a essere vincolate a un regime doganale, infatti, devono costituire oggetto di una dichiarazione in dogana per tale regime doganale, la quale risulta da due atti distinti ma collegati (19) . 62. In un primo momento l’accettazione della dichiarazione è un atto automatico, poiché la dichiarazione – di norma compiuta per via elettronica – è accettata se è completa e comprende tutte le informazioni richieste. 63. In un secondo momento, chiusa la fase dell’accettazione, la concessione dello svincolo è un atto in relazione al quale le autorità doganali beneficiano di un margine di discrezionalità più ampio. Con l’accettazione, infatti, le autorità doganali sono ormai in possesso delle informazioni essenziali indispensabili per procedere, se del caso, alle verifiche necessarie e alla definizione delle condizioni specifiche che possono essere richieste per concedere lo svincolo. V – Conclusioni 64. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale posta dallo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden nel seguente modo: «Le merci non comunitarie, aventi la posizione di “merci in custodia temporanea” e dichiarate per l’assoggettamento al regime doganale di transito comunitario esterno, ricevono una destinazione doganale ai sensi dell’articolo 50 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006, del Consiglio, del 20 novembre 2006, nel momento in cui la dichiarazione è accettata e lo svincolo accordato». (1) . (2)  – GU L 302, pag. 1, Regolamento come modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006 (GU L 363, pag. 1). (3)  – Sentenza del 1° febbraio 2001 (C-66/99, Racc. pag. I-873). (4)  – Ricordo inoltre che le recenti sentenze del 6 settembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] (C-262/10), ed [OSCURATO:PERSONA] (C-28/11), nell’ambito delle quali ho presentato le mie conclusioni l’8 marzo 2012, riguardano la fase successiva: ossia quando la merce ha già ricevuto una destinazione doganale, e irregolarità che si verificano in tale fase. In un’ipotesi siffatta, il debitore è la persona che deve adempiere agli obblighi che comporta l’utilizzazione del regime doganale in questione (il regime del perfezionamento attivo nella causa [OSCURATO:PERSONA] e il regime del deposito doganale nella causa [OSCURATO:PERSONA]). (5)  – V. articolo 406 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della [OSCURATO:PERSONA], del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92 (GU L 253, pag. 1). (6)  – L’impiego di questi termini («una perdita») non incide in alcun modo sull’effettiva sorte dei due colli che, in base agli elementi comunicati dal giudice del rinvio, non è nota. (7)  – C-140/04, Racc. pag. I-8245, punti 35 a 39. (8)  – Osservo che l’avvocato generale dinanzi allo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden, nelle sue conclusioni del 30 settembre 2010, aveva proposto al giudice del rinvio di rimettere la vertenza dinanzi al giudice di primo grado affinché chiarisse le circostanze di fatto. Occorre aggiungere che non mi sembra corretto ammettere che la responsabilità per l’obbligazione doganale derivante dagli errori contenuti nella dichiarazione venga fatta gravare esclusivamente sull’operatore portuale che ha scaricato la merce soggetta al regime di «custodia temporanea». (9)  – V., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2010, DSV Road (C-234/09, Racc. pag. I-7333, punto 23). (10)  – V. cit. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (punti 38 e 39). (11)  – Si osserva che le condizioni nelle quali il regime di transito esterno ha fine sono invece precisate all’articolo 92 del codice doganale. (12)  – V. sentenza del 15 settembre 2011, DP grup (C-138/10, Racc. pag. I-8369, punto 35). (13)  – Ibidem (punti 36 e 39). (14)  – Già citata (punto 45). (15)  – V. altresì l’articolo 77 del codice doganale per quanto riguarda le dichiarazioni in dogana fatte con un procedimento informatico. (16)  – Già citata (punto 36). (17)  – Ibidem (punto 37). (18)  – Ibidem (punto 38). (19)  – V. articoli 50 e 59 del codice doganale.
Sentenza Corte di giustizia UE/2013 — Fons Iuris — Fons Iuris