CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 giugno 2026
Cassazione n. 18250/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
causa svolta nella camera di consiglio del 14/5/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Macerata ha dichiaratoinammissibile l’opposizione allo stato passivo presentata da [OSCURATO:SOCIETA].,quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., nei confronti del FALLIMENTONumero registro generale 18290/2021Numero sezionale 2172/2026Numero di raccolta generale 18250/2026Data pubblicazione 06/06/2026della ditta “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]” e avverso il provvedimentodel g.d. con il quale era stata respinta la sua domanda di ammissione alpassivo per euro 404.440,45, di cui euro 349.590,67 in via ipotecaria ed euro54.849,78, in via chirografaria.1.1 Il Tribunale ha osservato che: (i) il decreto con il quale era stata fissatal’udienza del 17 marzo 2021, comunicato alla parte ricorrente il 21 gennaio2021, non era stato notificato alla curatela e il Collegio giudicante, sulla scortadei principi fissati nella materia in esame dalla giurisprudenza di legittimità(Cass. n. 19018/2014), aveva fissato, su istanza dell’opponente e conordinanza del 2022 (comunicata in pari data), una nuova udienza al 22 marzo2021, assegnando a parte opponente termine di “dieci giorni a decorrere dallacomunicazione” del provvedimento per rinnovare la notifica degli attiintroduttivi; (ii) il termine ultimo era dunque scaduto in data 1° aprile 2021e dalla documentazione informatica era emerso che la busta telematica dellaPec del 25 maggio 2021 non conteneva il ricorso in opposizione ma soltantola predetta ordinanza di fissazione della nuova udienza e l’istanza depositatadal difensore; (iii) la rinnovazione della notificazione del ricorso in opposizionedoveva pertanto ritenersi inesistente; (iv) né “per ovvie ragioni” poteva averrilievo la successiva notificazione effettuata tramite la successiva Pec del 14aprile 2021, laddove in effetti risultava allegato anche il ricorso inopposizione, posto che, sempre secondo gli insegnamenti dellagiurisprudenza di legittimità (Cass. n. 24722/2015), una volta che anche ilsecondo termine non sia stato rispettato (come avvenuto nel caso di specie)il ricorrente non può dolersi nel giudizio di legittimità della declaratoria diinammissibilità dell’impugnazione, laddove, sebbene presente in udienza, nonabbia chiesto in quella sede la fissazione di un ulteriore termine, “giustificandol’omissione della notifica”; (v) “per altro verso”, alle accennate sopra gravicarenze, che comportavano di per sé l’inammissibilità dell’opposizione,doveva anche aggiungersi che entrambe le notifiche erano comunque privedelle relative relazioni.3. Il decreto, pubblicato il 27 maggio 2021, è stato impugnato da [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui ilNumero registro generale 18290/2021Numero sezionale 2172/2026Numero di raccolta generale 18250/2026Data pubblicazione 06/06/2026con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia “error in procedendo perritenuta inesistenza della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio diopposizione, con conseguente declaratoria di inammissibilità: violazione degliartt. 291 e 307, terzo comma, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma,n. 4 c.p.c.”.2. Con il secondo mezzo si articola vizio di “error in procedendo per ritenutanullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di opposizione, conconseguente declaratoria di inammissibilità: violazione della legge n.53/1994, nonché dell’art. 156, 3 comma, c.p.c., nonché degli artt. 291 e 307,3 comma, c.p.c., sotto altro profilo, in relazione all’art. 360, 1 comma, n. 4,c.p.c.”.3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato sempre per“error in procedendo per omessa pronuncia sul merito dell’opposizione:violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, 1 comma, c.p.c.”.3.1 Ritiene il Collegio che la questione trattata nel primo motivo di ricorsomeriti la trattazione in pubblica udienza, posto che la stessa pone laproblematica dell’estensione dell’applicazione analogica dell’art. 291 c.p.c.,già riconosciuta da questa Corte nel giudizio di opposizione allo stato passivo(v. Cass. Sez. 1, 10/09/2014, n. 19018), anche al regime dei limiti temporaliprevisti dall’art. 307, terzo comma, c.p.c., per i termini perentori dettati daprovvedimento giudiziale, e ciò in relazione alle peculiarità del giudizio diopposizione allo stato passivo, ove si registra una discrasia tra il momentodella costituzione del rapporto processuale e la vocatio in ius. P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.Così deciso in Roma, il 14 maggio 2026Il Presidente