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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 novembre 1957

Cassazione n. 07551/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/11/1957 avverso la sentenza del 15/11/2019 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso udito il difensore L'AVV. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso ed eccepisce la prescrizione del reato [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 15 novembre 2019, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Alessandria che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 494 cod. pen., per avere egli concorso con altro soggetto (in origine il coimputato [OSCURATO:PERSONA], assolto in prime cure per non avere commesso il fatto) a sostituirsi a se stesso, nel presentarsi all'ufficio postale di [OSCURATO:PERSONA] per fare accreditare su una carta post pay a lui intestata la somma di euro 2.500 che poi tale diverso soggetto non aveva effettivamente versato, e per avere, il Ticozzelli stesso, immediatamente dopo, tentato di prelevare una somma di poco inferiore (euro 2.200) sulla medesima carta nel diverso ufficio postale di [OSCURATO:PERSONA].

1.1. La Corte territoriale, in risposta ai dedotti motivi di appello, aveva osservato che: - il 28 novembre 2010, presso l'ufficio postale di [OSCURATO:PERSONA], si era presentato un soggetto, che aveva compilato il modulo di accreditamento della somma di euro 2.500 sulla carta del Ticozzelli, allontanandosi però, subito dopo, senza effettuare il predetto versamento; nel compilare il modulo il presentatore aveva, appunto, speso il nome del Ticozzelli (ed era pacifico agli atti che non fosse l'imputato); - pochi minuti dopo, lo stesso (reale) Ticozzelli, recandosi in un diverso ufficio postale, a [OSCURATO:PERSONA], aveva tentato di monetizzarre dalla sua carta postepay 2.200 euro ed era stato tratto in arresto dagli operanti, avvisati dagli impiegati dell'ufficio; - a sua discolpa, Ticozzelli aveva affermato che quel versamento gli era stato fatto da un soggetto (l'aveva indicato nel coimputato [OSCURATO:PERSONA], che era stato, come detto, assolto in prime cure, non avendo il Tribunale ritenuto persuasiva l'unica prova a carico, il riconoscimento operato, non però con grado di certezza, dell'impiegata dell'ufficio postale di [OSCURATO:PERSONA]), che gli era debitore per una somma complessiva di euro 9.500, e che questi, con tale versamento, aveva inteso assolvere almeno in parte.

La Corte riteneva l'imputato colpevole del delitto ascrittogli per il fatto che questi aveva tentato, immediatamente dopo la condotta consumata ai danni dell'ufficio postale di [OSCURATO:PERSONA], di prelevare la somma fattagli illecitamente accreditare dal complice.

2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in motivi.2.1.

Con il primo deduce la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 494 cod. pen., per avere la Corte ritenuto la configurabilità del contestato delitto di sostituzione di persona.

La teste Bonato, dell'ufficio postale (di [OSCURATO:PERSONA]) in cui si era ottenuto, con le ricordate modalità, l'accredito della somma non effettivamente versata sulla carta postepay del Ticozzelli, aveva riferito di non avere raccolto le generalità di chi le aveva chiesto di effettuare l'operazione, ritenendo che fosse il titolare della medesima.

Non sì poteva pertanto affermare che alcuno avesse inteso sostituirsi al Ticozzelli posto che, in simili casi, vengono chieste le generalità non di chi conferisce la somma (che potrebbe essere lo stesso titolare della carta o altro soggetto che intenda o meno acquisirne una valida ricevuta) ma di chi, poi, la preleva (che deve, invece, essere proprio il titolare della carta).

Visto che solo nel secondo caso l'Ente sarebbe chiamato a rispondere di un comportamento negligente.

2.2. Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione in riferimento alla ritenuta prova di uno degli elementi essenziali del reato, il fine dell'ingiusto vantaggio.

Il ricorrente, infatti, si era recato nell'ufficio postale per acquisire una somma che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] gli aveva versato a parziale scomputo del proprio debito, senza così trarre alcun possibile vantaggio dal fatto che questi non l'avesse effettivamente versata.

Il vantaggio infatti sarebbe rimasto solo in capo al suo debitore.

Si doveva poi considerare che se egli avesse inteso concorrere nella condotta truffaldina non si sarebbe certo esposto al pericolo di venire (contrariamente al [OSCURATO:PERSONA] che non aveva declinato le proprie generalità) immediatamente e documentalmente individuato come il corresponsabile di tale illecito.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso promosso nell'interesse del Ticozzelli merita accoglimento.

1. Nell'affrontare la versione dei fatti fornita dall'imputato, che ha ritenuto inattendibile e che, invece, trova precise corrispondenze fattuali e logiche negli atti di causa, la Corte di merito ha reso, infatti, una motivazione del tutto carente, se non meramente apparente.2.

Nell'ipotesi di accusa, Ticozzelli avrebbe concorso con una persona non individuata (essendo stato assolto il coimputato) nel, sostanzialmente, consumare una condotta truffaldina ai danni dell'[OSCURATO:PERSONA] (rispetto alla quale il contestato delitto di sostituzione di persona si porrebbe in funzione strumentale), prelevando una somma non effettivamente versata.

Ma, mentre il complice aveva quantomeno tentato (con successo peraltro) - non declinando le proprie generalità - di sottrarsi alle proprie responsabilità, il Ticozzelli avrebbe invece lasciato inequivoca traccia, anche documentale, del proprio coinvolgimento nel fatto (tanto da essere arrestato in flagranza), essendo a lui intestata la carta di pagamento ed essendosi lui stesso recato a prelevare la somma.

Una condotta la cui palese illogicità avrebbe dovuto essere adeguatamente valutata dalla Corte.

Di contro, la versione dei fatti fornita dal Ticozzelli appare dotata di ben maggior coerenza logica.

Egli, essendogli il complice (che si era presentato all'ufficio postale di [OSCURATO:PERSONA] e di cui l'imputato indica il nome, che qui non si ripete per il possibile danno reputazionale, essendo intervenuta la sua assoluzione) debitore di una somma ingente, si era con lui accordato per il versamento di parte della stessa sulla sua carta postepay.

Avuta contezza che ciò era finalmente avvenuto, egli si era recato presso il più vicino ufficio postale per monetizzarne una parte.

Senza ovviamente neppure sospettare che il complice non avesse effettivamente versato quella somma, peraltro dovutagli, così esponendolo all'arresto, puntualmente verificatosi.

Un racconto invero manifestamente privo di evidenti discrasie logiche.

Che la Corte non ha in alcun modo valutato, limitandosi ad affermare la decisività dell'immediato incasso della somma, misconoscendo però il fatto che tale circostanza ben poteva rispondere anche alla volontà, del Ticozzelli, di disporre, finalmente, di una somma da lungo tempo dovutagli.

3. Non solo appare carente la valutazione del compendio probatorio, ma non soddisfa neppure la ricognizione, da parte della Corte territoriale, degli elementi essenziali del contestato reato.

Quanto all'elemento oggettivo, infatti, si è omesso di considerare che presso l'ufficio postale in cui ha agito il presunto complice del ricorrente non sarebbe stato necessario identificare chi aveva inteso versare sulla carta postepay del Ticozzelli la somma di euro 2.500, dovendosi solo individuare correttamente la carta stessa (ed il suo titolare) ed essendo al più interesse dell'ordinante (se diverso dal titolare della carta) farsi identificare per avere una valida ricevuta del suo versamento.

Se così è avvenuto, come ha sostenuto la difesa e come la Corte non ha adeguatamente confutato, in tale occasione non vi sarebbe stato alcuna sostituzione di persona posto che il presunto complice del Ticozzelli non si sarebbe a lui sostituito ma avrebbe solo indicato, nel Ticozzelli stesso, il beneficiario del pagamento.

Quanto all'elemento soggettivo del reato, ed in particolare il fine di acquisire un ingiusto vantaggio, occorrerebbe anche dimostrare che, pur nel quadro sopra delineato, Ticozzelli fosse consapevole del fatto che il suo complice non avrebbe versato la somma fatta accreditare sulla sua carta (ponendo in essere quella condotta che la medesima teste Bonato ha indicato come del tutto estemporanea), intendendo poi lucrarne la maggior parte, pur con la certezza di doverne penalmente rispondere.

Una dimostrazione che la Corte non ha fornito.

4. Le sopra illustrate manifeste aporie logiche, sia nella valutazione del compendio probatorio, sia nella ritenuta configurabilità degli elementi essenziali del reato, dovranno essere più congruamente risolte dal giudice del rinvio.

Il contestato delitto non è allo stato prescritto in considerazione della ritenuta recidiva e dei periodi di sospensione del relativo termine.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.

Così deciso, in Roma il 10 gennaio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Sc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/11/1957 avverso la sentenza del 15/11/2019 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso udito il difensore L'AVV. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso ed eccepisce la prescrizione del reato [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15 novembre 2019, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Alessandria che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 494 cod. pen., per avere egli concorso con altro soggetto (in origine il coimputato [OSCURATO:PERSONA], assolto in prime cure per non avere commesso il fatto) a sostituirsi a se stesso, nel presentarsi all'ufficio postale di [OSCURATO:PERSONA] per fare accreditare su una carta post pay a lui intestata la somma di euro 2.500 che poi tale diverso soggetto non aveva effettivamente versato, e per avere, il Ticozzelli stesso, immediatamente dopo, tentato di prelevare una somma di poco inferiore (euro 2.200) sulla medesima carta nel diverso ufficio postale di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. La Corte territoriale, in risposta ai dedotti motivi di appello, aveva osservato che: - il 28 novembre 2010, presso l'ufficio postale di [OSCURATO:PERSONA], si era presentato un soggetto, che aveva compilato il modulo di accreditamento della somma di euro 2.500 sulla carta del Ticozzelli, allontanandosi però, subito dopo, senza effettuare il predetto versamento; nel compilare il modulo il presentatore aveva, appunto, speso il nome del Ticozzelli (ed era pacifico agli atti che non fosse l'imputato); - pochi minuti dopo, lo stesso (reale) Ticozzelli, recandosi in un diverso ufficio postale, a [OSCURATO:PERSONA], aveva tentato di monetizzarre dalla sua carta postepay 2.200 euro ed era stato tratto in arresto dagli operanti, avvisati dagli impiegati dell'ufficio; - a sua discolpa, Ticozzelli aveva affermato che quel versamento gli era stato fatto da un soggetto (l'aveva indicato nel coimputato [OSCURATO:PERSONA], che era stato, come detto, assolto in prime cure, non avendo il Tribunale ritenuto persuasiva l'unica prova a carico, il riconoscimento operato, non però con grado di certezza, dell'impiegata dell'ufficio postale di [OSCURATO:PERSONA]), che gli era debitore per una somma complessiva di euro 9.500, e che questi, con tale versamento, aveva inteso assolvere almeno in parte. La Corte riteneva l'imputato colpevole del delitto ascrittogli per il fatto che questi aveva tentato, immediatamente dopo la condotta consumata ai danni dell'ufficio postale di [OSCURATO:PERSONA], di prelevare la somma fattagli illecitamente accreditare dal complice. 2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in motivi.2.1. Con il primo deduce la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 494 cod. pen., per avere la Corte ritenuto la configurabilità del contestato delitto di sostituzione di persona. La teste Bonato, dell'ufficio postale (di [OSCURATO:PERSONA]) in cui si era ottenuto, con le ricordate modalità, l'accredito della somma non effettivamente versata sulla carta postepay del Ticozzelli, aveva riferito di non avere raccolto le generalità di chi le aveva chiesto di effettuare l'operazione, ritenendo che fosse il titolare della medesima. Non sì poteva pertanto affermare che alcuno avesse inteso sostituirsi al Ticozzelli posto che, in simili casi, vengono chieste le generalità non di chi conferisce la somma (che potrebbe essere lo stesso titolare della carta o altro soggetto che intenda o meno acquisirne una valida ricevuta) ma di chi, poi, la preleva (che deve, invece, essere proprio il titolare della carta). Visto che solo nel secondo caso l'Ente sarebbe chiamato a rispondere di un comportamento negligente. 2.2. Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione in riferimento alla ritenuta prova di uno degli elementi essenziali del reato, il fine dell'ingiusto vantaggio. Il ricorrente, infatti, si era recato nell'ufficio postale per acquisire una somma che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] gli aveva versato a parziale scomputo del proprio debito, senza così trarre alcun possibile vantaggio dal fatto che questi non l'avesse effettivamente versata. Il vantaggio infatti sarebbe rimasto solo in capo al suo debitore. Si doveva poi considerare che se egli avesse inteso concorrere nella condotta truffaldina non si sarebbe certo esposto al pericolo di venire (contrariamente al [OSCURATO:PERSONA] che non aveva declinato le proprie generalità) immediatamente e documentalmente individuato come il corresponsabile di tale illecito. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso promosso nell'interesse del Ticozzelli merita accoglimento. 1. Nell'affrontare la versione dei fatti fornita dall'imputato, che ha ritenuto inattendibile e che, invece, trova precise corrispondenze fattuali e logiche negli atti di causa, la Corte di merito ha reso, infatti, una motivazione del tutto carente, se non meramente apparente.2. Nell'ipotesi di accusa, Ticozzelli avrebbe concorso con una persona non individuata (essendo stato assolto il coimputato) nel, sostanzialmente, consumare una condotta truffaldina ai danni dell'[OSCURATO:PERSONA] (rispetto alla quale il contestato delitto di sostituzione di persona si porrebbe in funzione strumentale), prelevando una somma non effettivamente versata. Ma, mentre il complice aveva quantomeno tentato (con successo peraltro) - non declinando le proprie generalità - di sottrarsi alle proprie responsabilità, il Ticozzelli avrebbe invece lasciato inequivoca traccia, anche documentale, del proprio coinvolgimento nel fatto (tanto da essere arrestato in flagranza), essendo a lui intestata la carta di pagamento ed essendosi lui stesso recato a prelevare la somma. Una condotta la cui palese illogicità avrebbe dovuto essere adeguatamente valutata dalla Corte. Di contro, la versione dei fatti fornita dal Ticozzelli appare dotata di ben maggior coerenza logica. Egli, essendogli il complice (che si era presentato all'ufficio postale di [OSCURATO:PERSONA] e di cui l'imputato indica il nome, che qui non si ripete per il possibile danno reputazionale, essendo intervenuta la sua assoluzione) debitore di una somma ingente, si era con lui accordato per il versamento di parte della stessa sulla sua carta postepay. Avuta contezza che ciò era finalmente avvenuto, egli si era recato presso il più vicino ufficio postale per monetizzarne una parte. Senza ovviamente neppure sospettare che il complice non avesse effettivamente versato quella somma, peraltro dovutagli, così esponendolo all'arresto, puntualmente verificatosi. Un racconto invero manifestamente privo di evidenti discrasie logiche. Che la Corte non ha in alcun modo valutato, limitandosi ad affermare la decisività dell'immediato incasso della somma, misconoscendo però il fatto che tale circostanza ben poteva rispondere anche alla volontà, del Ticozzelli, di disporre, finalmente, di una somma da lungo tempo dovutagli. 3. Non solo appare carente la valutazione del compendio probatorio, ma non soddisfa neppure la ricognizione, da parte della Corte territoriale, degli elementi essenziali del contestato reato. Quanto all'elemento oggettivo, infatti, si è omesso di considerare che presso l'ufficio postale in cui ha agito il presunto complice del ricorrente non sarebbe stato necessario identificare chi aveva inteso versare sulla carta postepay del Ticozzelli la somma di euro 2.500, dovendosi solo individuare correttamente la carta stessa (ed il suo titolare) ed essendo al più interesse dell'ordinante (se diverso dal titolare della carta) farsi identificare per avere una valida ricevuta del suo versamento. Se così è avvenuto, come ha sostenuto la difesa e come la Corte non ha adeguatamente confutato, in tale occasione non vi sarebbe stato alcuna sostituzione di persona posto che il presunto complice del Ticozzelli non si sarebbe a lui sostituito ma avrebbe solo indicato, nel Ticozzelli stesso, il beneficiario del pagamento. Quanto all'elemento soggettivo del reato, ed in particolare il fine di acquisire un ingiusto vantaggio, occorrerebbe anche dimostrare che, pur nel quadro sopra delineato, Ticozzelli fosse consapevole del fatto che il suo complice non avrebbe versato la somma fatta accreditare sulla sua carta (ponendo in essere quella condotta che la medesima teste Bonato ha indicato come del tutto estemporanea), intendendo poi lucrarne la maggior parte, pur con la certezza di doverne penalmente rispondere. Una dimostrazione che la Corte non ha fornito. 4. Le sopra illustrate manifeste aporie logiche, sia nella valutazione del compendio probatorio, sia nella ritenuta configurabilità degli elementi essenziali del reato, dovranno essere più congruamente risolte dal giudice del rinvio. Il contestato delitto non è allo stato prescritto in considerazione della ritenuta recidiva e dei periodi di sospensione del relativo termine. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. Così deciso, in Roma il 10 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Sc
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