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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 maggio 2025

Cassazione n. 12900/2026

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Corte di appello di Palermo ;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale LuigiGiordano, che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza limitatamente alla attenuante dicui all’art. 323-bis cod pen. ed alle statuizioni civili in favore del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 07/05/2025, la Corte di appello di Palermo, decidendo in sede diannullamento con rinvio disposto da questa Corte, Sez. 6, sentenza n. 34255 del12/05/2022, in parziale riforma della sentenza del Giudice per l’udienza preliminare delTribunale di Palermo del 29/05/2020, rideterminava la pena in anni tre e giorni dieci direclusione, condannando l’imputato al pagamento delle spese sostenute dalle costituite particivili, che liquidava in euro 1.000, oltre accessori, per ciascuna di esse.2.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, propone ricorso l’avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando cinque motivi.2.1.

Con primo motivo, il ricorrente deduce contraddittorietà della motivazione in ordinealla esclusione della circostanza attenuante di cui all’art. 323-bis cod. pen., in relazione alcapo 2) della imputazione: al riguardo, rileva come il giudice del rinvio avrebbe dovuto,secondo il dictum della sentenza rescindente, verificare semplicemente se redigere unaperizia conforme al vero fosse attività idonea ad impedire conseguenze ulteriori del reato; ladecisione, di contro, a parere del ricorrente, avrebbe deviato da quanto devoluto, prendendoin esame le intenzioni dell’imputato e così violando il principio di diritto enunciato.2.2.

Con secondo motivo, il ricorrente deduce violazione del principio di dirittoenunciato, per avere la Corte di appello utilizzato, per negare la circostanza attenuante di cuiall’art 323-bis cod. pen., la qualificazione giuridica data al fatto dal primo giudice, cosìtuttavia intervenendo su questione che aveva acquistato autorità di cosa giudicata.2.3.

Con terzo motivo, il ricorrente deduce l’apparenza della motivazione in ordine almancato riconoscimento della attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen., inrelazione ai reati di cui ai capi 19), 20) e 21).Rileva, al riguardo, come la valutazione operata dalla Corte di appello risulti apodittica egeneralizzata per i tre distinti reati e non conforme al principio di diritto enunciato nellasentenza rescindente, parendo prendere in considerazione il solo bene giuridico tutelato dalreato di truffa.2.4.

Con quarto motivo, il ricorrente deduce l’apparenza della motivazione in ordine almancato riconoscimento delle attenuanti generiche in relazione ai reati di cui ai capi 18, 31,32), 33) e 34).La motivazione della sentenza impugnata risulterebbe sul punto apparente, nellamisura in cui fonda l’esclusione delle attenuanti generiche sulla esigenza di evitare laduplicazione dei benefici per il medesimo fatto, ovvero in ragione della corresponsione diuna somma a titolo di risarcimento del danno, laddove, di contro, la sentenza diannullamento non aveva in alcun modo escluso la compatibilità, in ipotesi, del cumulo diLa motivazione della sentenza impugnata viene altresì censurata nella misura in cui haparificato situazioni diverse: invero, mentre per il reato di cui al capo 18) la sentenzaannullata aveva omesso di motivare sul punto, per i reati di cui ai capi da 31) a 34) si deduceessere stato erroneamente ritenuto insussistente anche un risarcimento parziale del danno.Il giudice del rinvio non aveva poi considerato, ai fini della concessione delle attenuantigeneriche, che, per come risultante dalla sentenza annullata (a pag. 145), l’imputato avevaammesso i fatti.2.5.

Con quinto motivo, il ricorrente deduce violazione dell’art. 627 cod. proc. pen.,nonché vizio di illogicità della motivazione in punto di statuizioni civili in favore della partecivile Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e dei [OSCURATO:PERSONA].Al riguardo, rileva come la indicata parte civile non abbia presentato conclusioni scritteall’esito del giudizio di primo grado e come, conseguentemente, non sia intervenuta alcunacondanna al risarcimento del danno in suo favore.Insta pertanto per l’annullamento della sentenza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è parzialmente fondato.1.1.

In premessa, si rammenta che il giudice di rinvio, in caso di annullamento per viziodi motivazione, mantiene piena autonomia di giudizio nella costruzione del fatto e nellavalutazione delle prove ed è quindi investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limitiderivanti da un eventuale giudicato interno, non è vincolato all'esame dei punti indicati nellasentenza di annullamento, isolandoli dal residuo materiale probatorio, ma mantiene,nell'ambito del capo colpito dall'annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzionedel fatto e nella valutazione dei dati, nonché il potere di desumere, anche sulla base dielementi prima trascurati, il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuotimotivazionali e le incongruenze rilevate, con l'unico limite di non ripetere i vizi già censuratiin sede di giudizio rescindente e di conformarsi all'interpretazione ivi data alle questioni didiritto, di talché il principio di diritto è rispettato ove il giudice del rinvio motivi la suadecisione sulla base di argomenti diversi da quelli ritenuti illogici o carenti in sede dilegittimità (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 08/02/2024, Lombardi, Rv. 285801 – 02;Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, PG, PC in proc.

F. e altri, Rv. 271345 – 01; Sez. 6, n.42028 del 04/11/2010, Regine, Rv. 248738 – 01).1.2.

Ciò premesso, il primo e secondo motivo, che possono essere esaminaticongiuntamente, per ragioni di ordine logico e afferendo entrambi alla esclusione della1.2.1.

La sentenza rescindente (vds. paragrafo 9, pag. 15), con riferimento al capo 2)ed al mancato riconoscimento della attenuante in parola, rilevava il difetto di motivazione inordine alla valutazione della adozione, da parte dell’imputato, di una perizia di varianteconforme al vero; conseguentemente, annullava con rinvio, al fine di valutare se, con dettacondotta, l’imputato si era efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa fosseportata a conseguenze ulteriori.1.2.2.

Orbene, la sentenza qui impugnata ha motivato l’esclusione della attenuante dicui all’art. 323-bis, secondo comma, cod. pen. con il rilievo che la condotta del [OSCURATO:PERSONA] «non è[stata] finalizzata a diminuire il pregiudizio arrecato al bene giuridico tutelato dalla norma […]ma è stata determinata dal solo timore che il Debole fosse ‘infame’ e che potessedenunciarlo» (pag. 6 della sentenza impugnata).In sostanza, l’esclusione della attenuante si impernia sulla considerazione della spintautilitaristica che avrebbe mosso l’imputato, difettando, invece, qualsiasi considerazione dellaefficacia della stessa ad evitare che il reato fosse portato a conseguenze ulteriori.1.2.3.

La motivazione della sentenza impugnata non ha dunque rispettato il dictumdella sentenza rescindente, non facendo corretta applicazione dell’art. 323-bis, secondocomma, cod. pen.1.2.4.

Al riguardo, si rammenta che l'attenuante in parola ha struttura premiale,correlata alla circostanza che il soggetto "si sia efficacemente adoperato" per conseguire, invia alternativa, uno dei risultati previsti dalla norma, vale a dire: (i) evitare che l'attivitàdelittuosa sia portata a conseguenze ulteriori; (ii) per assicurare le prove dei reati e perl’individuazione degli altri responsabili; (iii) per il sequestro delle somme o delle altre utilitàtrasferite.

L'assenza di tipizzazione e la enucleazione della condotta utile al riconoscimento della‘collaborazione’ in termini di essersi il soggetto ‘efficacemente adoperato per’, sono indicatividella volontà di ricomprendere nell'ambito della attenuante qualsiasi tipo di ausilio,estrinsecabile in qualunque forma, indirizzato alla realizzazione di uno dei risultati previstidalla norma: non è dunque richiesto l'effettivo conseguimento dei risultati, a cui il contributoprestato deve tendere, bensì l'idoneità oggettiva dello stesso al raggiungimento dello scopo.La formulazione della norma richiede la volontarietà del comportamento collaborativo,di talché rileverà solo il contributo che potrà dirsi spontaneo; restano tuttavia estranee altema di indagine eventuali motivazioni utilitaristiche o l’intento di conseguire vantaggi di variogenere.1.2.5.

Inoltre, la motivazione della sentenza impugnata ha argomentato, ai fini dellaesclusione della attenuante, dalla qualificazione giuridica dei fatti operata dal primo giudiceai sensi dell’art. 322, comma quarto, cod. pen., senza tenere conto che la Corte di appello diPalermo, nella sentenza poi parzialmente annullata in punto di attenuante di cui all’art. 323-bis cod. pen., aveva operato una diversa qualificazione giuridica, ai sensi degli artt. 56, 319-quater cod. pen. (vds. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata).La sentenza rescindente, inoltre, ha disposto l’annullamento limitatamente altrattamento sanzionatorio, con rigetto del ricorso nel resto e dichiarazione di irrevocabilitàdella affermazione di responsabilità, di talché anche la qualificazione giuridica risultavacoperta da giudicato: anche sotto questo profilo, dunque, sussiste il denunciato vizio.1.3.

Anche il terzo motivo è fondato.La sentenza rescindente ha rilevato come la valutazione della speciale tenuità di cuiall’art. 62 n. 4 cod. pen. debba riguardare “il solo aspetto del danno patrimoniale cagionatodal singolo fatto di reato e non la gravità della vicenda nel suo complesso”; ha quindicensurato la motivazione nella parte in cui ha dato rilievo, a tal fine, al ‘grave mercimoniodella pubblica funzione sistematicamente posto in essere dal [OSCURATO:PERSONA]’ (paragrafo 11, pag. 16della sentenza rescindente); ha rammentato, poi, ulteriormente, come la attenuante comunedella speciale tenuità possa trovare applicazione anche in relazione ai reati di falso e debbaavere riguardo sia all’entità del lucro, conseguito o avuto di mira, che all’evento dannoso opericoloso.1.3.1.

Sul punto, la sentenza impugnata si è limitata ad affermare che la somma di euro1.530 non risulta irrisoria sotto il profilo economico e, quanto ai reati di falso, che le condottehanno riguardato lo stato di avanzamento e la ultimazione dei lavori di un immobilesequestrato alla criminalità organizzata ed affidato all’arma dei Carabinieri, circostanze cheescludono ‘la tenuità del pregiudizio’ che l’imputato si proponeva di conseguire (pag. 7 dellasentenza impugnata).1.3.2.

La Corte di appello ha dunque eluso il dictum della sentenza rescindente,valutando, da un lato, il ‘danno patrimoniale cagionato complessivamente’, edindistintamente, dai reati di falso e truffa di cui ai capi 19, 20 e 21, anziché con riferimento aciascun singolo reato, e, dall’altro, rendendo motivazione tautologica in punto di esclusionedella ‘tenuità del pregiudizio’ con riguardo ai delitti di falso di cui ai capi 18 e 19, senzaspecificare cosa debba intendersi, nella specie, per pregiudizio e senza indicare qualielementi, nel caso concreto, consentano di escludere, come prescritto dalla norma, che«l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità».1.4.

La sentenza deve pertanto essere annullata, limitatamente al diniegodell'attenuante di cui all'art. 323 - bis cod. pen. ed al trattamento sanzionatorio, con rinvio adaltra Sezione della Corte di appello di Palermo che, nel nuovo giudizio, dovrà uniformarsi,sui punti sopra indicati, ai principi di diritto già enunciati da Sez. 6, n. 34255/2022.1.5.

Risulta invece aspecifico e comunque manifestamente infondato il quarto motivo diricorso.1.5.1.

Con riferimento al capo 18, la sentenza rescindente, preso atto che la Corteterritoriale ha aderito al ragionamento ed alla motivazione del primo giudice, che hariconosciuto la attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. per quei reati per cui era intervenutoil risarcimento integrale del danno e le attenuanti generiche per quelli per cui il risarcimento èstato solo parziale, richiedeva al giudice del rinvio un ‘supplemento di motivazione’ chedesse conto delle ragioni specifiche per cui si riteneva di non potere riconoscere anche le(pag. 17 della sentenza rescindente).Con riferimento ai capi da 31 a 34, la sentenza rescindente dava inoltre atto della‘svista’ in cui era incorsa la Corte di appello, ritenendo che per detti reati il ricorrente nonavesse neppure in parte provveduto a risarcire i danni, laddove, di contro, in tal caso ilrisarcimento era stato finanche integrale ed aveva fondato il riconoscimento, da parte delprimo giudice, della attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. (pag. 18 della sentenzarescindente).1.5.2.

Sul punto la Corte territoriale, quale giudice del rinvio, dopo avere datocorrettamente atto che, per i reati di cui ai capi 18 e da 31 a 34, il primo giudice avevavalorizzato il risarcimento integrale del danno ex art. 62 n. 6 cod. pen., ha evidenziato laassenza di elementi ulteriori positivamente valutabili al fine della concessione dellecomportamenti processuali positivi, pag. 90 della sentenza di primo grado): si tratta dimotivazione esente da manifesta illogicità (circostanza che rende la statuizione in parolainsindacabile in sede di legittimità: Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419 - 01),con cui la Corte di appello dà conto, quale elemento decisivo ed ampiamente sufficiente asostegno del proprio decisum, della sostanziale assenza di ragioni giustificatrici per ilriconoscimento dell’ulteriore beneficio (da ultimo, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri,Rv. 283489 - 01).Le superiori considerazioni esauriscono, peraltro, l’ambito del devoluto, segnato dallasentenza rescindente, per come risultante dall’accoglimento del tredicesimo motivo di ricorso(che ancorava la censura alla sola ‘svita’ in punto di risarcimento del danno: vds. pagg. 7della sentenza rescindente), ed esimono dal valutare le argomentazioni e circostanzeulteriori, introdotte, con riferimento ai capi da 31 a 34, per la prima volta dal motivo di ricorsoche qui ci occupa.1.6.

Il quinto motivo è fondato e deve essere accolto: dalla lettura del relativo verbale diudienza, riportato nella stessa sentenza di primo grado, risulta che alla udienza didiscussione erano assenti i difensori del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che nonvenivano dunque depositate conclusioni scritte in favore di detta parte civile;conseguentemente, nessuna statuizione veniva disposta nei confronti dell’indicato Ministero(vds. dispositivo della sentenza di primo grado e in parte motiva pag. 92).Tuttavia, poiché nella intestazione della sentenza impugnata figura, tra le parti civilicostituite, anche il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e dei [OSCURATO:PERSONA], e la sentenza contienecondanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali “in favore delle costituite particivili”, e dunque anche nei confronti dell’indicato Ministero, si impone l’annullamento senzarinvio della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili in favore della suddettaparte civile, con conseguente eliminazione delle stesse.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili in favore delMinistero delle [OSCURATO:PERSONA] e dei [OSCURATO:PERSONA]; statuizione che revoca.

Annulla la sentenzaimpugnata limitatamente al diniego dell'attenuante di cui all'art. 323 - bis cod. pen. e altrattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio su tali punti ad altra Sezione dellaCorte di appello di Palermo.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte di appello di Palermo ;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale LuigiGiordano, che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza limitatamente alla attenuante dicui all’art. 323-bis cod pen. ed alle statuizioni civili in favore del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 07/05/2025, la Corte di appello di Palermo, decidendo in sede diannullamento con rinvio disposto da questa Corte, Sez. 6, sentenza n. 34255 del12/05/2022, in parziale riforma della sentenza del Giudice per l’udienza preliminare delTribunale di Palermo del 29/05/2020, rideterminava la pena in anni tre e giorni dieci direclusione, condannando l’imputato al pagamento delle spese sostenute dalle costituite particivili, che liquidava in euro 1.000, oltre accessori, per ciascuna di esse.2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, propone ricorso l’avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando cinque motivi.2.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce contraddittorietà della motivazione in ordinealla esclusione della circostanza attenuante di cui all’art. 323-bis cod. pen., in relazione alcapo 2) della imputazione: al riguardo, rileva come il giudice del rinvio avrebbe dovuto,secondo il dictum della sentenza rescindente, verificare semplicemente se redigere unaperizia conforme al vero fosse attività idonea ad impedire conseguenze ulteriori del reato; ladecisione, di contro, a parere del ricorrente, avrebbe deviato da quanto devoluto, prendendoin esame le intenzioni dell’imputato e così violando il principio di diritto enunciato.2.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce violazione del principio di dirittoenunciato, per avere la Corte di appello utilizzato, per negare la circostanza attenuante di cuiall’art 323-bis cod. pen., la qualificazione giuridica data al fatto dal primo giudice, cosìtuttavia intervenendo su questione che aveva acquistato autorità di cosa giudicata.2.3. Con terzo motivo, il ricorrente deduce l’apparenza della motivazione in ordine almancato riconoscimento della attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen., inrelazione ai reati di cui ai capi 19), 20) e 21).Rileva, al riguardo, come la valutazione operata dalla Corte di appello risulti apodittica egeneralizzata per i tre distinti reati e non conforme al principio di diritto enunciato nellasentenza rescindente, parendo prendere in considerazione il solo bene giuridico tutelato dalreato di truffa.2.4. Con quarto motivo, il ricorrente deduce l’apparenza della motivazione in ordine almancato riconoscimento delle attenuanti generiche in relazione ai reati di cui ai capi 18, 31,32), 33) e 34).La motivazione della sentenza impugnata risulterebbe sul punto apparente, nellamisura in cui fonda l’esclusione delle attenuanti generiche sulla esigenza di evitare laduplicazione dei benefici per il medesimo fatto, ovvero in ragione della corresponsione diuna somma a titolo di risarcimento del danno, laddove, di contro, la sentenza diannullamento non aveva in alcun modo escluso la compatibilità, in ipotesi, del cumulo diLa motivazione della sentenza impugnata viene altresì censurata nella misura in cui haparificato situazioni diverse: invero, mentre per il reato di cui al capo 18) la sentenzaannullata aveva omesso di motivare sul punto, per i reati di cui ai capi da 31) a 34) si deduceessere stato erroneamente ritenuto insussistente anche un risarcimento parziale del danno.Il giudice del rinvio non aveva poi considerato, ai fini della concessione delle attenuantigeneriche, che, per come risultante dalla sentenza annullata (a pag. 145), l’imputato avevaammesso i fatti.2.5. Con quinto motivo, il ricorrente deduce violazione dell’art. 627 cod. proc. pen.,nonché vizio di illogicità della motivazione in punto di statuizioni civili in favore della partecivile Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e dei [OSCURATO:PERSONA].Al riguardo, rileva come la indicata parte civile non abbia presentato conclusioni scritteall’esito del giudizio di primo grado e come, conseguentemente, non sia intervenuta alcunacondanna al risarcimento del danno in suo favore.Insta pertanto per l’annullamento della sentenza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è parzialmente fondato.1.1. In premessa, si rammenta che il giudice di rinvio, in caso di annullamento per viziodi motivazione, mantiene piena autonomia di giudizio nella costruzione del fatto e nellavalutazione delle prove ed è quindi investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limitiderivanti da un eventuale giudicato interno, non è vincolato all'esame dei punti indicati nellasentenza di annullamento, isolandoli dal residuo materiale probatorio, ma mantiene,nell'ambito del capo colpito dall'annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzionedel fatto e nella valutazione dei dati, nonché il potere di desumere, anche sulla base dielementi prima trascurati, il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuotimotivazionali e le incongruenze rilevate, con l'unico limite di non ripetere i vizi già censuratiin sede di giudizio rescindente e di conformarsi all'interpretazione ivi data alle questioni didiritto, di talché il principio di diritto è rispettato ove il giudice del rinvio motivi la suadecisione sulla base di argomenti diversi da quelli ritenuti illogici o carenti in sede dilegittimità (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 08/02/2024, Lombardi, Rv. 285801 – 02;Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, PG, PC in proc. F. e altri, Rv. 271345 – 01; Sez. 6, n.42028 del 04/11/2010, Regine, Rv. 248738 – 01).1.2. Ciò premesso, il primo e secondo motivo, che possono essere esaminaticongiuntamente, per ragioni di ordine logico e afferendo entrambi alla esclusione della1.2.1. La sentenza rescindente (vds. paragrafo 9, pag. 15), con riferimento al capo 2)ed al mancato riconoscimento della attenuante in parola, rilevava il difetto di motivazione inordine alla valutazione della adozione, da parte dell’imputato, di una perizia di varianteconforme al vero; conseguentemente, annullava con rinvio, al fine di valutare se, con dettacondotta, l’imputato si era efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa fosseportata a conseguenze ulteriori.1.2.2. Orbene, la sentenza qui impugnata ha motivato l’esclusione della attenuante dicui all’art. 323-bis, secondo comma, cod. pen. con il rilievo che la condotta del [OSCURATO:PERSONA] «non è[stata] finalizzata a diminuire il pregiudizio arrecato al bene giuridico tutelato dalla norma […]ma è stata determinata dal solo timore che il Debole fosse ‘infame’ e che potessedenunciarlo» (pag. 6 della sentenza impugnata).In sostanza, l’esclusione della attenuante si impernia sulla considerazione della spintautilitaristica che avrebbe mosso l’imputato, difettando, invece, qualsiasi considerazione dellaefficacia della stessa ad evitare che il reato fosse portato a conseguenze ulteriori.1.2.3. La motivazione della sentenza impugnata non ha dunque rispettato il dictumdella sentenza rescindente, non facendo corretta applicazione dell’art. 323-bis, secondocomma, cod. pen.1.2.4. Al riguardo, si rammenta che l'attenuante in parola ha struttura premiale,correlata alla circostanza che il soggetto "si sia efficacemente adoperato" per conseguire, invia alternativa, uno dei risultati previsti dalla norma, vale a dire: (i) evitare che l'attivitàdelittuosa sia portata a conseguenze ulteriori; (ii) per assicurare le prove dei reati e perl’individuazione degli altri responsabili; (iii) per il sequestro delle somme o delle altre utilitàtrasferite. L'assenza di tipizzazione e la enucleazione della condotta utile al riconoscimento della‘collaborazione’ in termini di essersi il soggetto ‘efficacemente adoperato per’, sono indicatividella volontà di ricomprendere nell'ambito della attenuante qualsiasi tipo di ausilio,estrinsecabile in qualunque forma, indirizzato alla realizzazione di uno dei risultati previstidalla norma: non è dunque richiesto l'effettivo conseguimento dei risultati, a cui il contributoprestato deve tendere, bensì l'idoneità oggettiva dello stesso al raggiungimento dello scopo.La formulazione della norma richiede la volontarietà del comportamento collaborativo,di talché rileverà solo il contributo che potrà dirsi spontaneo; restano tuttavia estranee altema di indagine eventuali motivazioni utilitaristiche o l’intento di conseguire vantaggi di variogenere.1.2.5. Inoltre, la motivazione della sentenza impugnata ha argomentato, ai fini dellaesclusione della attenuante, dalla qualificazione giuridica dei fatti operata dal primo giudiceai sensi dell’art. 322, comma quarto, cod. pen., senza tenere conto che la Corte di appello diPalermo, nella sentenza poi parzialmente annullata in punto di attenuante di cui all’art. 323-bis cod. pen., aveva operato una diversa qualificazione giuridica, ai sensi degli artt. 56, 319-quater cod. pen. (vds. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata).La sentenza rescindente, inoltre, ha disposto l’annullamento limitatamente altrattamento sanzionatorio, con rigetto del ricorso nel resto e dichiarazione di irrevocabilitàdella affermazione di responsabilità, di talché anche la qualificazione giuridica risultavacoperta da giudicato: anche sotto questo profilo, dunque, sussiste il denunciato vizio.1.3. Anche il terzo motivo è fondato.La sentenza rescindente ha rilevato come la valutazione della speciale tenuità di cuiall’art. 62 n. 4 cod. pen. debba riguardare “il solo aspetto del danno patrimoniale cagionatodal singolo fatto di reato e non la gravità della vicenda nel suo complesso”; ha quindicensurato la motivazione nella parte in cui ha dato rilievo, a tal fine, al ‘grave mercimoniodella pubblica funzione sistematicamente posto in essere dal [OSCURATO:PERSONA]’ (paragrafo 11, pag. 16della sentenza rescindente); ha rammentato, poi, ulteriormente, come la attenuante comunedella speciale tenuità possa trovare applicazione anche in relazione ai reati di falso e debbaavere riguardo sia all’entità del lucro, conseguito o avuto di mira, che all’evento dannoso opericoloso.1.3.1. Sul punto, la sentenza impugnata si è limitata ad affermare che la somma di euro1.530 non risulta irrisoria sotto il profilo economico e, quanto ai reati di falso, che le condottehanno riguardato lo stato di avanzamento e la ultimazione dei lavori di un immobilesequestrato alla criminalità organizzata ed affidato all’arma dei Carabinieri, circostanze cheescludono ‘la tenuità del pregiudizio’ che l’imputato si proponeva di conseguire (pag. 7 dellasentenza impugnata).1.3.2. La Corte di appello ha dunque eluso il dictum della sentenza rescindente,valutando, da un lato, il ‘danno patrimoniale cagionato complessivamente’, edindistintamente, dai reati di falso e truffa di cui ai capi 19, 20 e 21, anziché con riferimento aciascun singolo reato, e, dall’altro, rendendo motivazione tautologica in punto di esclusionedella ‘tenuità del pregiudizio’ con riguardo ai delitti di falso di cui ai capi 18 e 19, senzaspecificare cosa debba intendersi, nella specie, per pregiudizio e senza indicare qualielementi, nel caso concreto, consentano di escludere, come prescritto dalla norma, che«l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità».1.4. La sentenza deve pertanto essere annullata, limitatamente al diniegodell'attenuante di cui all'art. 323 - bis cod. pen. ed al trattamento sanzionatorio, con rinvio adaltra Sezione della Corte di appello di Palermo che, nel nuovo giudizio, dovrà uniformarsi,sui punti sopra indicati, ai principi di diritto già enunciati da Sez. 6, n. 34255/2022.1.5. Risulta invece aspecifico e comunque manifestamente infondato il quarto motivo diricorso.1.5.1. Con riferimento al capo 18, la sentenza rescindente, preso atto che la Corteterritoriale ha aderito al ragionamento ed alla motivazione del primo giudice, che hariconosciuto la attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. per quei reati per cui era intervenutoil risarcimento integrale del danno e le attenuanti generiche per quelli per cui il risarcimento èstato solo parziale, richiedeva al giudice del rinvio un ‘supplemento di motivazione’ chedesse conto delle ragioni specifiche per cui si riteneva di non potere riconoscere anche le(pag. 17 della sentenza rescindente).Con riferimento ai capi da 31 a 34, la sentenza rescindente dava inoltre atto della‘svista’ in cui era incorsa la Corte di appello, ritenendo che per detti reati il ricorrente nonavesse neppure in parte provveduto a risarcire i danni, laddove, di contro, in tal caso ilrisarcimento era stato finanche integrale ed aveva fondato il riconoscimento, da parte delprimo giudice, della attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. (pag. 18 della sentenzarescindente).1.5.2. Sul punto la Corte territoriale, quale giudice del rinvio, dopo avere datocorrettamente atto che, per i reati di cui ai capi 18 e da 31 a 34, il primo giudice avevavalorizzato il risarcimento integrale del danno ex art. 62 n. 6 cod. pen., ha evidenziato laassenza di elementi ulteriori positivamente valutabili al fine della concessione dellecomportamenti processuali positivi, pag. 90 della sentenza di primo grado): si tratta dimotivazione esente da manifesta illogicità (circostanza che rende la statuizione in parolainsindacabile in sede di legittimità: Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419 - 01),con cui la Corte di appello dà conto, quale elemento decisivo ed ampiamente sufficiente asostegno del proprio decisum, della sostanziale assenza di ragioni giustificatrici per ilriconoscimento dell’ulteriore beneficio (da ultimo, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri,Rv. 283489 - 01).Le superiori considerazioni esauriscono, peraltro, l’ambito del devoluto, segnato dallasentenza rescindente, per come risultante dall’accoglimento del tredicesimo motivo di ricorso(che ancorava la censura alla sola ‘svita’ in punto di risarcimento del danno: vds. pagg. 7della sentenza rescindente), ed esimono dal valutare le argomentazioni e circostanzeulteriori, introdotte, con riferimento ai capi da 31 a 34, per la prima volta dal motivo di ricorsoche qui ci occupa.1.6. Il quinto motivo è fondato e deve essere accolto: dalla lettura del relativo verbale diudienza, riportato nella stessa sentenza di primo grado, risulta che alla udienza didiscussione erano assenti i difensori del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che nonvenivano dunque depositate conclusioni scritte in favore di detta parte civile;conseguentemente, nessuna statuizione veniva disposta nei confronti dell’indicato Ministero(vds. dispositivo della sentenza di primo grado e in parte motiva pag. 92).Tuttavia, poiché nella intestazione della sentenza impugnata figura, tra le parti civilicostituite, anche il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e dei [OSCURATO:PERSONA], e la sentenza contienecondanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali “in favore delle costituite particivili”, e dunque anche nei confronti dell’indicato Ministero, si impone l’annullamento senzarinvio della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili in favore della suddettaparte civile, con conseguente eliminazione delle stesse. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili in favore delMinistero delle [OSCURATO:PERSONA] e dei [OSCURATO:PERSONA]; statuizione che revoca. Annulla la sentenzaimpugnata limitatamente al diniego dell'attenuante di cui all'art. 323 - bis cod. pen. e altrattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio su tali punti ad altra Sezione dellaCorte di appello di Palermo.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 12900/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris