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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48454/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria difensiva trasmessa dalla difesa con la quale è stata ribadita l'ammissibilità dei motivi di ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità sia perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con un motivare che per quanto sintetico, appare comunque connotato da corretti argomenti giuridici, da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali e ciò in relazione alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art 80, comma 1, TUS, alla non marginalità del contributo concorsuale garantito dal ricorrente valorizzato nell'escludere l'attenuante ex art 114 cod. pen. rivendicata dalla difesa e alla misura del trattamento sanzionatorio irrogato (si veda l'argomentare speso nel quarto capoverso di pagina 3 che tratta e supera i temi ora riproposti in questa sede); sia perché prospettati in termini di marcata genericità quanto alle attenuanti atipiche, rispetto alle quali, non diversamente da quanto avvenuto con i motivi di appello, si lamenta l'assenza di motivazione sul punto senza neppure evidenziare su quali momenti, delineati dalla vicenda a giudizio e pretermessi dalla Corte del merito, avrebbe dovuto fondarsi il relativo riconoscimento rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 ottobr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria difensiva trasmessa dalla difesa con la quale è stata ribadita l'ammissibilità dei motivi di ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità sia perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con un motivare che per quanto sintetico, appare comunque connotato da corretti argomenti giuridici, da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali e ciò in relazione alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art 80, comma 1, TUS, alla non marginalità del contributo concorsuale garantito dal ricorrente valorizzato nell'escludere l'attenuante ex art 114 cod. pen. rivendicata dalla difesa e alla misura del trattamento sanzionatorio irrogato (si veda l'argomentare speso nel quarto capoverso di pagina 3 che tratta e supera i temi ora riproposti in questa sede); sia perché prospettati in termini di marcata genericità quanto alle attenuanti atipiche, rispetto alle quali, non diversamente da quanto avvenuto con i motivi di appello, si lamenta l'assenza di motivazione sul punto senza neppure evidenziare su quali momenti, delineati dalla vicenda a giudizio e pretermessi dalla Corte del merito, avrebbe dovuto fondarsi il relativo riconoscimento rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobr
Sentenza Cassazione n. 48454/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris